Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 4440/2017 di R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice Monocratico, GOP dr. Carlo BUONO, nella causa iscritta al n.
4440/2017 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.”: tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.12.1983, residente in [...], assistito e difeso dall'Avv. Patrizia Pastore, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Paupisi, opponente e
(P.I. ), corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Solopaca al Corso Cusani, 89, in persona del legale rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. Ernesto Aceto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Solopaca, opposto sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 16.12.2024 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione depositato il 12.10.2017, ritualmente notificato alla controparte, si opponeva al decreto ingiuntivo nr. Parte_1
1158/17 (procedimento nr. 3295/2017 di R.G.) emesso il 31.08.2017 dal
6.772,32, oltre interessi e spese a Controparte_1
L'opponente chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'inefficacia, improponibilità, improcedibilità, inammissibilità, del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito chiedeva accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare l'opposto provvedimento monitorio, con ogni conseguente statuizione di legge. Quindi condannare la Controparte_1
al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella
[...]
misura che il Tribunale adito riterrà giusta ed equa, all'esito dell'istruttoria processuale. Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Resisteva l'opposta instando, In via Controparte_1
preliminare per la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto. In rito chiedeva rigettarsi l'avversa opposizione stante la nullità del proposto atto di citazione, nonché la inammissibilità, improponibilità, improcedibilità della domanda attorea. Nel merito chiedeva confermare il
D.I. opposto e per l'effetto chiedeva rigettarsi l'avversa opposizione in quanto pretestuosa, infondata e non provata. In ogni caso chiedeva condannare l'opponente a corrispondere le somme di cui alla fattura n.31/2017, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziaria sia all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Non concessa la richiesta provvisoria esecuzione, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Escussi i testi Tes_1
, , , ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
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Giudice C. Buono Pag. 2 di 7 all'esito il giudice procedeva alla nomina di un CTU nella figura Per_1
dell'IN . Depositato l'elaborato peritale e terminata Persona_2
l'istruttoria, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni.
Nell'udienza del 16.12.2024, sulle rassegnate conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ambedue le parti depositavano memorie conclusionali, parte opponente anche di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo va revocato ma accolte in parte le ragioni dell'opposto.
I fatti di causa afferiscono al rifacimento di un tetto di fabbricato di proprietà di , sito nel Comune di San Lorenzo Maggiore, in Parte_1
Provincia di Benevento, in contrada san Leonardo, e censito al Foglio 15 mappale 391 del Catasto fabbricati di quel Comune.
L'incarico fu dato dallo alla ditta CEIS S.r.l. (cfr. contratto del Pt_1
10.02.2014 produzioni opponente) prevedendo, tra altre cose, lo smontaggio e il rimontaggio della copertura compreso la fornitura delle tegole e l'installazione di nuove grondaie e pluviali. Agli atti (cfr. produzioni opponente) vi è una fattura del 15.12.2014 di acquisto da parte della ditta CEIS delle tegole portoghesi, dei colmi lineari e di listelli di abete. Fu anche posta in opera una copertura di una guaina impermeabilizzante di colore grigio.
Vi è da dire che l'effettuazione di tale lavoro è pacifico tra le parti, dunque non è in discussione nella presente causa.
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Giudice C. Buono Pag. 3 di 7 Quel che è in questione è un successivo intervento, databile nel 2017, compiuto dalla ditta relativo ad un intervento Controparte_1
posto in essere solo su una piccola superfice dell'intero tetto volto al ripristino della guaina impermeabilizzante e, ovviamente al riposizionamento, direttamente sulla guaina, delle tegole preventivamente asportate.
Per tale lavoro fu emessa dalla ditta Costruzioni Sannite, sulla scorta di un computo metrico prodotto in atti dall'opposto, la fattura nr. 1/17 per un importo di € 6.772,32. La fattura fu contestata dal sig. che non Pt_1
riconobbe l'effettuazione del lavoro, da qui, da parte di CP_1
, la richiesta e l'ottenimento del decreto ingiuntivo per cui è causa.
[...]
Nel corso del giudizio, onde comprendere i fatti e per avere una risultanza tecnica dei lavori effettivamente effettuati, ci si è avvalsi di una consulenza tecnica nella figura dell'IN. . La relazione del CTU, si presenta Per_2
esente da vizi di natura giuridica, logica o tecnica, e risponde in maniera puntuale alle osservazioni tecniche presentate all'ausiliario.
Compiuti sul tetto dei sondaggi, risulta che le tegole sono state poste con ogni certezza con il primo intervento, così la listellatura volta al loro appoggio, di contro la guaina bituminosa invece è riferibile a due lavorazioni diverse. Vi è la presenza di una prima guaina di colore grigio con sovrapposta la detta listellatura e, in una sola parte, una seconda guaina a base di bitume rivestita con scaglie di ardesia, ovvero delle stesse caratteristiche indicate nel computo metrico redatto dalla ditta CP_1
. In questo secondo caso le tegole, le stesse della prima lavorazione,
[...]
sono posate sulla guaina, senza i listelli ma con una schiuma.
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Giudice C. Buono Pag. 4 di 7 Vi è dunque una corrispondenza precisa del lavoro di cui l'opposto pretende il pagamento. Vi è anche da aggiungere che alcun contrasto deve rilevarsi con quanto dichiarato dai testi di parte opponente. Difatti essi asseriscono che vi è stato un lavoro di rifacimento del tetto con il posizionamento delle tegole e che, oggi, alcuna differenza si nota, dunque di fatto escludendo altri interventi. Infatti il lavoro di cui è causa non è
“esterno”, dunque visibile (sia da foto aeree che da “sopraluoghi” effettuati circa otto giorni prima dell'escussione in aula), ma è sottostante allo strato di tegole. Esse, e la loro disposizione, non sono mutate, richiedendo alla ditta Costruzioni Sannite il mero rifacimento di una sola parte della guaina.
Circa le dichiarazioni dei testi rese in udienza, su cui verte un procedimento per il reato di falso avanti al Tribunale di Benevento, a parte ogni considerazione sul fatto che alcun giudicato penale è stato prodotto, appare anche di difficile comprensione, in relazione ai fatti di causa, quale sia il falso che possa interessarli. Difatti è di oscura comprensione in relazione ai lavori in contestazione quale sia l'effettiva data di assunzione del Geom.
in quanto, dalle dichiarazioni che il medesimo avrebbe reso avanti CP_2
altre autorità giudiziarie, comunque traspare che nel 2017, dunque nel momento in cui si sono svolti i lavori, lavorava per le Costruzioni Sannite.
Così che, a prescindere dalla durata del suo rapporto di Testimone_3
lavoro, risulta comunque aver lavorato per l'opposto nell'anno 2017.
Cosicché non appare così importante per i fatti di causa l'esito di quel procedimento penale e l'effettuazione del lavoro, non immediatamente visibile, non appare di per se neanche contestato dalle consulenze di parte prodotte dall'opponete. Esse, infatti, si limitano ad evidenziare che il
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Giudice C. Buono Pag. 5 di 7 posizionamento delle tegole e, dunque, il rifacimento delle falde, fu effettuato dalla ditta CEIS, fatto questo, come detto, non in contestazione.
Quel che invece si delinea, dalle risultanze della CTU e dalle deposizioni, è che effettivamente fu compiuto il rifacimento di parte della guaina.
Tuttavia, deve accogliersi anche una giusta osservazione del CTU, la mancanza di una fattura di acquisto del materiale bituminoso per la stesura della guaina. Ebbene, stante il fatto che il lavoro è contestato nella sua interezza, ogni aspetto di esso deve essere dimostrato e provato dall'opposto. Dunque tale acquisto non appare provato o meglio non appare riconducibile alla , dunque deve essere estromesso dal Controparte_1
computo totale.
In tal senso il provvedimento monitorio va revocato, ricomprendendo l'ingiunzione infatti anche l'acquisto di detto materiale. Tuttavia va condannato al pagamento del restante in favore Parte_1
della ditta opportunamente calcolato dal CTU Controparte_1
in € 4.240,91 oltre IVA. Tale cifra, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario del dovuto, tuttavia non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidata al creditore. Nei debiti di valore vanno pertanto corrisposti gli interessi che devono decorrere da quando è stata proposta la domanda giudiziaria.
Circa la richiesta di risarcimento, deve rilevarsi che alcuna prova del danno effettivamente subito dall'opposto è stata prodotta in giudizio. Deve pertanto respingersi la pretesa.
Le spese di lite atteso il riconoscimento solo parziale di quanto richiesto nel decreto ingiuntivo vanno compensate tra le parti.
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Giudice C. Buono Pag. 6 di 7 Le spese di CTU, vista l'importanza che la consulenza ha avuto nel presente giudizio con cadute positive (…e negative) su ambedue le parti esse vanno addebitate in parti uguali, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda in opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
a) revoca il decreto ingiuntivo nr. 1158/17 (procedimento nr. 3295/2017 di
R.G.) emesso il 31.08.2017 dal Tribunale di Benevento;
b) condanna al pagamento di € 4.240,91 oltre IVA in Parte_1
favore della ditta oltre interessi a Controparte_1
decorrere dalla proposizione della richiesta del decreto ingiuntivo opposto sino al soddisfo;
c) compensa le spese di lite;
d) pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di in Controparte_3
parti uguali, in solido.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. L.vo n. 196/03.
Così deciso in Benevento il 9 aprile 2025
IL GIUDICE Carlo Buono
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Giudice C. Buono Pag. 7 di 7