Articolo 18 della Legge 13 luglio 1966, n. 610
Articolo 17Articolo 19
Versione
23 agosto 1966
Art. 18.
L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e' autorizzato, previo parere del Comitato interministeriale del credito, ad emettere serie speciali di cartelle entro il limite di 10 miliardi all'anno per un periodo di cinque anni, per la concessione di mutui e per lo sconto di contributi o di indennizzi, ai sensi delle leggi 5 gennaio 1953, n. 1, e 27 dicembre 1953, n. 968 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 23 agosto 1966