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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 987/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8578/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 71-2025-22016 IRPEF-ALTRO 2020
- PIGNORAMENTO n. 71-2025-22016 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 650/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Il Dott. Nominativo_1 deduce che la ricorrente dall'anno 2021 ha cessato la partita IVA come professionista, per cui da tale data non è obbligato ad avere un indirizzo PEC. Il difensore dell'Ufficio si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-IO e all'Agenzia delle Entrate, Direzione II di
Napoli, il ricorrente impugnava la cartella esattoriale n. 07120240070073984000 e il conseguente atto di pignoramento crediti verso terzi n. 71/2025/22016, a suo dire conosciuti per effetto della e-mail ricevuta, in data 24.4.2025, dall'INPS, Direzione Provinciale di Massa Carrara, aventi ad oggetto il mancato pagamento IRPEF e recupero credito d'imposta beni strumentali, anno d'imposta 2020. Eccepiva l'istante la nullità della gravata cartella, giammai avendo ricevuto la notifica della stessa, nonché la nullità del pignoramento esattoriale, anch'esso non notificato ad esso debitore istante.
In data 23.6.2025, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, depositava proprie controdeduzioni, precisando in via preliminare, che il credito scaturiva da un controllo automatico ex art. 36 bis DPR 600/1973, e che entrambi gli atti oggetto di contestazione erano stati notificati ai sensi degli artt. 26 comma 2 DPR 602/1973. La notifica a mezzo PEC dei predetti atti, tuttavia, non era stata possibile, in quanto l'indirizzo di posta certificata, presente nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), non era risultato valido e attivo, così provvedendosi al deposito telematicamente dei suddetti atti presso gli uffici della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Napoli, cui faceva seguito la richiesta di pubblicazione del relativo avviso di deposito
(entrambi secretati) sul sito informatico della medesima Camera e all'invio della comunicazione di avvenuto deposito e pubblicazione. Per tale motivo, sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso.
Benché ritualmente citata, come attesta la relata di notifica a mezzo pec in data 29.4.2025, l'Agenzia delle Entrate-IO ometteva di depositare proprie controdeduzioni nel termine stabilito dall'art. 23
D.Lgs. 546/1992.
Alla pubblica udienza del 19.1.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio di giorni sessanta di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, prontamente eccepita dalla resistente Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale II di Napoli, rientrando, in ogni caso, nei poteri officiosi della Corte la verifica della regolare instaurazione del giudizio tributario. Sul punto, ritiene lo scrivente che l'onere della prova circa la tempestività della proposizione del ricorso tributario, non può che gravare sul ricorrente, dovendo quest'ultimo dedurre – e di poi documentare – la data esatta di ricevimento dell'atto impugnato, così assolvendo all'onere probatorio di su esso gravate in forza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 D.
Lgs. 546/1992. Nel caso di specie, il ricorrente ha unicamente dedotto di non aver giammai ricevuto la notifica tanto della cartella esattoriale n. 07120240070073984000, quanto del successivo pignoramento esattoriale presso terzi n. 71/2025/22016. Tuttavia, la resistente Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha documentato l'avvenuta regolare notifica di entrambi i contestati atti, avendo correttamente instaurato il procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973. In particolare, dagli atti prodotti dalla resistente, si evince l'impossibilità di notifica della cartella esattoriale n. 07120240070073984000, eseguita, a mezzo pec, in data 23.4.2024, non andata a buon fine in quanto l'indirizzo di posta certificata dell'odierno ricorrente, presente nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), non era risultato valido e attivo. A ciò faceva seguito, in data 29.4.2024, il deposito telematico ai sensi dell'art. 60 comma 7 DPR 600/1973, e la sua pubblicazione, nell'area riservata del sito internet, dal
1.5.20224 al 15.5.2024. Risulta, infine, documentato l'avvenuto invio di lettera raccomandata n.
52755872231-3, in data 1.5.2024, di comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione, così correttamente completandosi l'iter notificatorio prescritto dal menzionato art. 26. Si è affermato, al riguardo in giurisprudenza, che “In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del
1973, applicabile ratione temporis, si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD).” (Cass. 22.1.2025 n. 1621; conf. Cass.
13.2.2025 n. 3703) La regolare notifica della cartella esattoriale in questione, rende, pertanto, tardiva la sua impugnazione per violazione del termine perentorio di giorni sessanta di cui all'art. 21 D.Lgs.
546/1992, in disparte ogni considerazione circa la riconducibilità alla previsione di cui all'art. 19 D.Lgs.
546/1992 della comunicazione a mezzo e-mail, quale atto asseritamente impugnabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione II di Napoli, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs.
546/1992, tenuto conto della nota specifica e del valore della controversia (€ 4.954,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 5.200,00 ed € 5.2400,00), in complessivi € 1.350,00 di cui € 400,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, se dovuti, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992, compensando le stesse nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-IO.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-IO e dell'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale II di Napoli, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, liquidate in complessivi
€ 1.350,00 di cui € 400,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, se dovuti, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992, compensando le stesse nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-IO.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 19.1.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8578/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 71-2025-22016 IRPEF-ALTRO 2020
- PIGNORAMENTO n. 71-2025-22016 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 650/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Il Dott. Nominativo_1 deduce che la ricorrente dall'anno 2021 ha cessato la partita IVA come professionista, per cui da tale data non è obbligato ad avere un indirizzo PEC. Il difensore dell'Ufficio si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-IO e all'Agenzia delle Entrate, Direzione II di
Napoli, il ricorrente impugnava la cartella esattoriale n. 07120240070073984000 e il conseguente atto di pignoramento crediti verso terzi n. 71/2025/22016, a suo dire conosciuti per effetto della e-mail ricevuta, in data 24.4.2025, dall'INPS, Direzione Provinciale di Massa Carrara, aventi ad oggetto il mancato pagamento IRPEF e recupero credito d'imposta beni strumentali, anno d'imposta 2020. Eccepiva l'istante la nullità della gravata cartella, giammai avendo ricevuto la notifica della stessa, nonché la nullità del pignoramento esattoriale, anch'esso non notificato ad esso debitore istante.
In data 23.6.2025, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, depositava proprie controdeduzioni, precisando in via preliminare, che il credito scaturiva da un controllo automatico ex art. 36 bis DPR 600/1973, e che entrambi gli atti oggetto di contestazione erano stati notificati ai sensi degli artt. 26 comma 2 DPR 602/1973. La notifica a mezzo PEC dei predetti atti, tuttavia, non era stata possibile, in quanto l'indirizzo di posta certificata, presente nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), non era risultato valido e attivo, così provvedendosi al deposito telematicamente dei suddetti atti presso gli uffici della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Napoli, cui faceva seguito la richiesta di pubblicazione del relativo avviso di deposito
(entrambi secretati) sul sito informatico della medesima Camera e all'invio della comunicazione di avvenuto deposito e pubblicazione. Per tale motivo, sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso.
Benché ritualmente citata, come attesta la relata di notifica a mezzo pec in data 29.4.2025, l'Agenzia delle Entrate-IO ometteva di depositare proprie controdeduzioni nel termine stabilito dall'art. 23
D.Lgs. 546/1992.
Alla pubblica udienza del 19.1.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio di giorni sessanta di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, prontamente eccepita dalla resistente Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale II di Napoli, rientrando, in ogni caso, nei poteri officiosi della Corte la verifica della regolare instaurazione del giudizio tributario. Sul punto, ritiene lo scrivente che l'onere della prova circa la tempestività della proposizione del ricorso tributario, non può che gravare sul ricorrente, dovendo quest'ultimo dedurre – e di poi documentare – la data esatta di ricevimento dell'atto impugnato, così assolvendo all'onere probatorio di su esso gravate in forza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 D.
Lgs. 546/1992. Nel caso di specie, il ricorrente ha unicamente dedotto di non aver giammai ricevuto la notifica tanto della cartella esattoriale n. 07120240070073984000, quanto del successivo pignoramento esattoriale presso terzi n. 71/2025/22016. Tuttavia, la resistente Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha documentato l'avvenuta regolare notifica di entrambi i contestati atti, avendo correttamente instaurato il procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973. In particolare, dagli atti prodotti dalla resistente, si evince l'impossibilità di notifica della cartella esattoriale n. 07120240070073984000, eseguita, a mezzo pec, in data 23.4.2024, non andata a buon fine in quanto l'indirizzo di posta certificata dell'odierno ricorrente, presente nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), non era risultato valido e attivo. A ciò faceva seguito, in data 29.4.2024, il deposito telematico ai sensi dell'art. 60 comma 7 DPR 600/1973, e la sua pubblicazione, nell'area riservata del sito internet, dal
1.5.20224 al 15.5.2024. Risulta, infine, documentato l'avvenuto invio di lettera raccomandata n.
52755872231-3, in data 1.5.2024, di comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione, così correttamente completandosi l'iter notificatorio prescritto dal menzionato art. 26. Si è affermato, al riguardo in giurisprudenza, che “In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del
1973, applicabile ratione temporis, si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD).” (Cass. 22.1.2025 n. 1621; conf. Cass.
13.2.2025 n. 3703) La regolare notifica della cartella esattoriale in questione, rende, pertanto, tardiva la sua impugnazione per violazione del termine perentorio di giorni sessanta di cui all'art. 21 D.Lgs.
546/1992, in disparte ogni considerazione circa la riconducibilità alla previsione di cui all'art. 19 D.Lgs.
546/1992 della comunicazione a mezzo e-mail, quale atto asseritamente impugnabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione II di Napoli, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs.
546/1992, tenuto conto della nota specifica e del valore della controversia (€ 4.954,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 5.200,00 ed € 5.2400,00), in complessivi € 1.350,00 di cui € 400,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, se dovuti, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992, compensando le stesse nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-IO.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-IO e dell'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale II di Napoli, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, liquidate in complessivi
€ 1.350,00 di cui € 400,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, se dovuti, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992, compensando le stesse nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-IO.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 19.1.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete