Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 987
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella esattoriale sia avvenuta regolarmente ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, nonostante l'indirizzo PEC non fosse valido, tramite deposito telematico e pubblicazione, seguito da raccomandata informativa. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella esattoriale sia avvenuta regolarmente ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, nonostante l'indirizzo PEC non fosse valido, tramite deposito telematico e pubblicazione, seguito da raccomandata informativa. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 987
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 987
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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