Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 236/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
CONIGLIARO VALENTINA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. LO BUE CP_1
GIOVANNI e FAVARÒ MARCO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi della'rt. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data della convenzione di negoziazione assistita del
20.12.2022;
• la separazione è stata pronunciata con accordo di negoziazione assistita depositato in data 3.03.2023, con nulla osta del Pubblico Ministero del 23-
28.03.2023 e trascritto negli atti dello stato civile il 25.07.2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, confermando le condizioni di separazione raggiunte con accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita del 21 febbraio 2023, con eccezione del punto n. 3 relativo al solo regime di frequentazione ordinario dei figli, che le parti hanno modificato e che di seguito si trascrive: “il sig. preleverà i CP_1 figli, a settimane alterne, il mercoledì all'uscita da scuola e li terrà fino al venerdì accompagnandoli a scuola. In forza del regime predetto, il sig. CP_1 trascorrerà con i figli, il successivo week-end, sempre nel rispetto dell'alternanza settimanale predetta, precisamente dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20,00 p.m., riaccompagnandoli presso la madre ove i minori manterranno il domicilio prevalente. Resta inteso che le parti potranno eventualmente concordare, di volta in volta, modifiche al predetto regime di visita in considerazione delle esigenze dei figli minori”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
- 2 - Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in in data 13/06/2012, da
[...]
, nata a [...] il [...] e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato CP_1 civile di detto Comune al n. 10 – P I, dell'anno 2012, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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