TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa trattata in data 25.9.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F. Parte_1
Stranieri
Ricorrente
O Controparte_1
in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato CP_2 CP_3
in atti, dall' avv. R. Caracuta
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver lavorato in qualità di operatore ecologico alle dipendenze di varie ditte, rimanendo esposto al sollevamento di carichi – esponeva di aver presentato, in data 26.7.2021, domanda all' per il riconoscimento della natura professionale della patologia CP_2
denunciata (lombosciatalgia, ernia del disco).
Ritenuta l'erroneità del provvedimento di rigetto del 22.4.2022 e rimasto privo di esito il ricorso amministrativo, chiedeva accertarsi la natura professionale della patologia denunciata e la sussistenza di postumi pari al 12% o pari alla minore o maggiore percentuale risultante a seguito di ctu, con condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_2
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti richiamando le CP_2
considerazioni espresse dai propri sanitari;
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_2
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato - acquisita prova dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente secondo le modalità descritte in ricorso (cfr. dichiarazioni testimoniali e – è stata Tes_1 Tes_2
disposta ctu medico legale al fine di accertare l'eventuale sussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate nonché di determinare il grado di menomazione dell'integrità psicofisica.
Ebbene, il ctu nominato ha diagnosticato a carico del ricorrente “Lombalgia cronica a scarsa incidenza funzionale in paziente con protrusione discale L4-L5 ed ernia mediana L5-S1 a scarsa incidenza funzionale” e ha ritenuto che la patologia denunciata non sia eziologicamente riconducibile, in termini di probabilità qualificata, all'attività lavorativa svolta dall'istante, costituendo “uno stato di degenerazione fisiologia legata alle condizioni generali del soggetto e alla evoluzione degenerativa fisiologica”, in quanto
“la tipologia di lavoro del periziando può ritenersi occasionale in quanto non ha costituito una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato come documentato dalla cronologia lavorativa del soggetto”.
Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni rassegnate dal perito essendo state rese all'esito di un approfondito esame della documentazione in atti e sulla base di argomentate motivazioni, prive di vizi logici e metodologici, stante altresì l'assenza di contestazioni – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 comma 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza - idonee a validamente infirmare il contenuto dell'elaborato peritale.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_2
rigetta il ricorso;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_2
decreto; dichiara irripetibili le spese.
Brindisi, 25.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere