CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/09/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1576/2022
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], nata a Parte_2
Moncalieri (TO), il 08/09/1992, C.F. residente a [...], C.F._2
Via Benvenuto Cellini n. 7 e nato a [...], il Controparte_1
22/12/1994, C.F. residente in [...]
Cellini n. 7, rappresentati e difesi dall' Avv. Patrizia Bugnano del Foro di Torino (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino (TO), C.F._4
Piazza Edmondo De Amicis n. 74, giusta procura alle liti in atti APPELLANTI
CONTRO
(CF , con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Dott. , a ciò facoltizzato in forza di procura del 14 aprile 2021 Controparte_3
a rogito Notaio di Milano, rep. n. 6745 – racc. n. 4737 (in Persona_1 atti), rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Trenti (CF , C.F._5 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Torino, Via Ettore De Sonnaz 21, in virtù di procura del 17 gennaio 2023, in atti APPELLATA
Udienza collegiale del 22.10.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata, anche considerata la nullità della sentenza medesima in punto motivazione “per relationem”
- accertata e dichiarata l'inesistenza e/o la nullità del contratto di conto corrente di
Pag. n. 1 di 15 corrispondenza n. 2874, delle facilitazioni accordate (scoperti di conto e sconto effetti commerciali) intercorrenti tra la signora ed ai Parte_3 Controparte_2 sensi dell'articolo 117 commi 1 e 3 T.U.B.;
- accertato e dichiarato che l'Istituto di credito ha tenuto un comportamento censurabile sotto il profilo tecnico e deontologico, per le modalità di gestione, per gli importi concessi, nonché per la tipologia delle facilitazioni accordate e per le condizioni applicate, in palese violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede ai sensi del combinato disposto degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.;
- accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta ai sensi dell'articolo 119 T.U.B. per la mancata consegna della documentazione bancaria richiesta;
- per l'effetto dichiarare tenuta e condannare anche ex art. 2043 c.c. la convenuta
[...] alla restituzione in favore degli odierni attori della somma di euro Controparte_2
93.462,35, oltre interessi legali dal 29/01/2010 alla data del pagamento, o della maggiore
o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a Intesa San Paolo s.p.a. la produzione dell'integrale contratto di conto corrente n. 2874 acceso presso l'Istituto di
Credito Intesa Sanpaolo S.p.a. - Filiale di Moncalieri dalla signora in Parte_3 data 16/04/2003; la produzione dei documenti di sintesi relativi al conto corrente n. 2874, ad eccezione di quelli in atti e più specificamente: n. 4/2006, n. 12/2006; 6/2007; 7/2007; 14/2007;
15/2007; 2/2008; 3/2008; 4/2008; 5/2008; 17/2008; 18/2008; la produzione delle due distinte di presentazione effetti allo sconto contabilizzati sul conto corrente n. 2874; la produzione delle lettere di richiesta e di comunicazione fidi relativamente al conto corrente n. 2874, nonché eventuali successive variazioni ed integrazioni nel periodo tra gli anni 2003- 2009; la produzione degli specimen firme relative al conto corrente n. 2874 e della scheda anagrafica della signora;
Parte_3 disporsi una integrazione di CTU in ordine ai conteggi effettuati dal Consulente del
Giudice di I grado, per come censurati dal CT nelle osservazioni conclusive. CP_4
IN OGNI CASO
Con vittoria di onorari e spese di mediazione ammontanti complessivamente ad euro 2.048,80, oltre diritti, spese ed onorari della presente causa, CPA e IVA come per legge, I grado di giudizio e fase di appello, fatti salvi i diritti successivi al deposito della sentenza”.
Per l'appellata
Pag. n. 2 di 15 “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, rigettare l'appello proposto dai signori , e Parte_1 Parte_2 CP
in quanto del tutto infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la
[...] sentenza n. 2368/2022 resa inter partes dal Tribunale di Torino, G.U. Dott. Ludovico
Sburlati, pubblicata il 31 maggio 2022 e non notificata.
In ogni caso, respingere perché infondate le domande tutte formulate dagli appellanti mandando assolta da ogni avversaria pretesa per i motivi esposti Controparte_2 in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario
(15%), nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28 gennaio 2020, Pt_1
e hanno convenuto davanti al Tribunale di
[...] Parte_2 Controparte_1
Torino chiedendone la condanna al pagamento delle somme Controparte_2 indebitamente percepite in conseguenza dell'illegittima applicazione di interessi, commissioni e spese, complessivamente quantificate in € 106.177,85.
Gli attori esponevano di essere eredi, ab intestato, di , già erede di Controparte_5 [...]
in forza di testamento olografo pubblicato in data 30.04.2014 avanti Notaio Parte_3
Dott.ssa e che la intratteneva più rapporti contrattuali con Persona_2 Pt_3 [...]
e, tra gli altri, il rapporto di conto corrente n. 2874, in relazione al quale era stata CP_2 chiesta una valutazione tecnica ad un consulente di fiducia.
Costituitasi in giudizio, la Banca ha chiesto il rigetto di tutte le domande degli attori, sostenendo che essi non avevano provato che fosse erede di Controparte_5 Parte_3
ed eccependo anche la prescrizione dei loro diritti.
[...]
La causa veniva istruita a mezzo perizia tecnico-contabile.
Precisate le conclusioni all'udienza del 21.2.2022, la causa venne trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con sentenza n. 2368/2022, pubblicata in data 31.5.2022, il Tribunale di Torino condannava a pagare a , e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 CP
€ 3.513,87#, oltre interessi ex art. 1284 Cc dal 10/04/2019 al saldo, con la
[...] compensazione delle spese di lite.
La sentenza non veniva notificata.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto tempestiva impugnazione contro la predetta
[...] Controparte_1
Pag. n. 3 di 15 decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il
Tribunale ha errato:
a) laddove ha posto a fondamento della decisione l'eccezione di prescrizione proposta dall'Istituto di credito;
b) laddove ha richiamato sic et simpliciter i precedenti del Giudice territoriale;
c) laddove ha aderito acriticamente alle conclusioni del CTU;
d) laddove non ha accolto le istanze istruttorie.
4. Con comparsa depositata in data 14.3.2023 si costituiva Controparte_2 chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato, con la conferma della impugnata sentenza.
5. Con ordinanza pubblicata in data 25.10.2024 la Corte
- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali erano state precisate le conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 20 dicembre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
6.1. Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove, senza decidere né motivare sul punto, ha posto a fondamento della decisione l'eccezione di prescrizione proposta dall'Istituto di credito.
Gli odierni appellanti precisano di avere evidenziato, sin dalla memoria 183 sesto comma n. 1 c.p.c., il vizio di allegazione di tale eccezione e, dunque, come la stessa fosse tamquam non esset per non essere stata efficacemente proposta, atteso che la Banca non aveva reso alcuna dichiarazione sulla inerzia del titolare del diritto e sulla sua volontà di volerne profittare, sicché non sarebbe stato applicabile il principio di cui a Cass. S.U. n. 15895 del
2019.
In ogni caso, l'eccezione di prescrizione era da respingersi anche in quanto infondata posto che le rimesse avevano tutte natura ripristinatoria, come riconosciuto dallo stesso CTU, quantomeno nell'ipotesi di ricalcolo effettuato dal CTU nella terza e quarta ipotesi.
6.1.1. Il motivo non coglie nel segno.
Il Tribunale, sul punto, ha motivato come segue:
“... la comunicazione del 13/05/2014 non è idonea a produrre un effetto interruttivo ex art.
Pag. n. 4 di 15 2943 c. 4 Cc, atteso che, secondo la Corte di Cassazione, per avere questa efficacia, un atto “deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito … di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora” (Cass. 15067/2001); la lettera citata riguarda esclusivamente una richiesta di documentazione bancaria, senza “manifestare alcuna pretesa ripetitoria dei pagamenti già eseguiti” (Trib. Torino 2909/2021).
E' pertanto da ritenere che “il primo atto valido ai fini interruttivi della prescrizione” sia
“la domanda di mediazione” del 10/04/2019 (cons. p. 45)”.
La motivazione del Tribunale è condivisibile.
L'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente sollevata dalla Banca in riferimento alle pretese di parte appellante riferite a poste monetarie anteriori alla data del 10.4.2009, essendo il primo atto interruttivo documentato la domanda di mediazione del 10/04/2019.
Nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado (cfr. pag. 5) la Banca eccepiva in via preliminare “l'intervenuta prescrizione delle domande attoree con riferimento a qualunque asserito indebito che sia antecedente al 10 aprile 2009, essendo l'istanza di mediazione notificata alla convenuta in data 10 aprile 2019 il primo valido atto interruttivo della prescrizione”.
La giurisprudenza di legittimità ha ricordato il principio secondo cui la pretesa del correntista il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali con riguardo ad un certo contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre dai singoli versamenti aventi natura solutoria: sul cliente grava quindi l'onere di dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla Banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto.
In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è
Pag. n. 5 di 15 maturata la prescrizione (cfr. Cass. Civ. 16113/2024).
In sostanza, la S.C. afferma la sussistenza di un interesse della banca, speculare a quello del correntista, affinché venga accertato l'effettivo saldo, non solo depurato di addebiti illegittimi, ma anche di quanto non più ripetibile per decorso del termine decennale, a prescindere dalla contestuale proposizione o dalla ammissibilità della domanda di ripetizione e, quindi, dalla chiusura del conto corrente (cfr. Cass. Civ. n. 9756/24).
Detto ciò, circa la modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione da parte della
Banca va evidenziato che secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza “non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione. Un tale incombente è estraneo alla disciplina positiva dell'eccezione in esame. Una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, o attuate su di un conto in attivo, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti. Deve considerarsi in proposito, che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo,
e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene” (per tutte: Cass. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1064; Cass. 22 ottobre 2010, n. 21752;
Cass. 17 marzo 2009, n. 6459; Cass. 22 giugno 2007, n. 14576; Cass. 22 maggio 2007, n.
11843; Cass. 3 novembre 2005, n. 21321).
Anche le S.U. della Corte di Cassazione, infine, hanno confermato la validità del citato orientamento giurisprudenziale affermando, nello scioglimento del contrasto giurisprudenziale esistente (n. 15895/2019), “il principio secondo cui l'onere di allegazione gravante sull'istituto bancario che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”.
Alla luce di quanto precede l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca è stata ritualmente proposta.
6.2. Con il secondo motivo di gravame parte appellante lamenta che il Tribunale
- sulle modalità del ricalcolo con riferimento al cd. saldo banca - avrebbe dovuto rafforzare il suo percorso argomentativo, in modo da consentire la comprensibilità della fattispecie concretamente verificatasi, l'autonomia del processo deliberativo compiuto dal Giudice dopo aver preso in considerazione, per arrivare alla formazione del suo convincimento, la riconducibilità della fattispecie esaminata al principio di diritto richiamato.
Nel caso di specie invece, la sentenza si sarebbe limitata a richiamare i precedenti del
Pag. n. 6 di 15 Giudice territoriale e, dunque, sul punto deve ritenersi nulla, perché non soddisfa i requisiti minimi enunciati.
6.2.1. Il motivo è privo di pregio.
Il Tribunale, sul punto, ha rilevato che in ordine alle modalità del ricalcolo, occorreva fare riferimento al cd. saldo banca, richiamando ex art. 118 disp. att. cpc. una serie di precedenti giurisprudenziali conformi, anche di questa Corte, e precisando che applicando il diverso criterio si eliderebbe in concreto, l'operatività della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e l'effettivamente dovuto.
Rileva la Corte che il Tribunale, nell'operare il richiamo ex art. 118 disp. att. cpc., e quindi recependo il contenuto delle pronunce citate, ha comunque svolto una propria valutazione critica della questione adattandola al caso specifico
In altre parole il richiamo dei precedenti operato dal Tribunale, per quanto sintetico, evidenzia che il Giudice di prime cure ha valutato la fattispecie concretamente verificatasi alla luce dei principi tratteggiati dalle pronunce citate, rendendo evidente come si sia formato il proprio convincimento sulla questione e, quindi, l'autonomia del processo motivazionale alla base della sentenza impugnata.
Non si ravvisa quindi nessun vizio della motivazione, tale da determinarne la nullità, come prospettato dagli appellanti.
6.3. Con il terzo motivo di gravame parte appellante lamenta che il Tribunale avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del CTU in riferimento al ricalcolo del saldo del conto (valorizzando la prima ipotesi), facendo riferimento al cd. saldo banca con motivazione per relationem, e assumendo genericamente che le conclusioni cui è giunto il
CTU erano fondate su verifiche analitiche e sulla corretta ricostruzione delle regole della materia, non adeguatamente confutate dalle parti.
Deduce parte appellante che la sentenza è da censurare là dove assume che le conclusioni del CTU non siano state adeguatamente confutate: le puntuali e specifiche censure sviluppate dal CT di parte Dr. nella sua nota di osservazioni alla bozza peritale, Per_3 supportate da tavole di calcolo della ricostruzione del conto corrente per cui è causa e del saldo, costituiscono idonea censura alla CTU.
Nelle difese svolte in I grado e nelle note del CT di parte, si è evidenziato che il conto corrente n. 2874 era stato caratterizzato da diverse anomalie tecnico - contabili e giuridiche tali da ingenerare costi, oneri e spese illegittimi a carico della correntista Parte_3
[...]
L' Istituto di credito non aveva consegnato, come doveroso, tutta la documentazione contrattuale: la stessa CTU Dr.ssa aveva rilevato la mancanza del contratto di Per_4 apertura di conto corrente e della documentazione relativa alle facilitazioni concesse, da cui poter evincere l'esistenza di una pattuizione in forma scritta degli interessi e delle spese,
Pag. n. 7 di 15 con la conseguenza che, in difetto di prova scritta, la Banca non aveva alcun titolo per addebitare al correntista, interessi eccedenti il tasso legale, CMS e spese per le operazioni effettuate.
Secondo l'appellante la mancanza di forma scritta ha comportato la nullità insanabile dei rapporti ai sensi dell'art. 117 commi 1 e 3 TUB con i conseguenti obblighi restitutori ai sensi del comma 7.
Nè potevano valere, come evidenziato dal CT nelle osservazioni alla consulenza e come invece valorizzato dal CTU, le condizioni ricavabili dai documenti di sintesi;
tanto ciò è vero che il Giudice nel quesito predisposto fa riferimento, quanto alla CMS ed alle spese addebitate, al contratto o ai FIA.
I documenti di sintesi non hanno infatti valenza contrattuale fra le parti e, comunque, sarebbe onere dell'Istituto di credito provare l'effettiva conoscenza del correntista delle nuove clausole.
Inoltre, per quanto riguarda la CMS, nel documento di sintesi non sono neppure contenuti i criteri per il calcolo, ossia la misura percentuale e la base di calcolo, come indicato nel quesito del Giudice.
Alla luce delle criticità contrattuali evidenziate, nelle osservazioni del CT è stato chiesto il ricalcolo da parte del Consulente del Giudice, ricalcolo che però non è stato operato, tanto che è stata richiesta una integrazione della CTU in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita in questa sede.
A pag.
2-3 delle osservazioni alla CTU, il CT di parte dr. a evidenziato le censure Per_3 all'operato del CTU che non ha correttamente espunto dal conteggio la CMS e le spese.
Nell'atto di appello vengono richiamate le censure svolte dal CTP: quanto alla CMS il dr. lamentava la mancata espunzione di tale voce, pur essendo di tutta evidenza Per_3
l'assenza di una pattuizione che la prevedesse e determinasse in modo specifico.
La doglianza del dr. quanto alle spese era sostanzialmente analoga: anche per tali Per_3 addebiti si censurava l'assenza di una pattuizione scritta.
Deduce l'appellante che il CT di parte, seguendo l'approccio del CTU, ha operato quattro ipotesi di ricalcolo del saldo del conto corrente, con diversa decorrenza del termine di prescrizione, utilizzando il cd. saldo banca e il cd. saldo rettificato: il dr. ha così Per_3 rielaborato il saldo del conto corrente 2874 in applicazione dei criteri ricavabili dal quesito del Giudice, arrivando a quantificare – a saldo rettificato - in euro 93.462,35 il saldo finale in favore del cliente, ritenendola l'ipotesi più corretta (cfr. pag. 7 osservazioni alla CTU).
In particolare deduce l'appellante, sulla scorta delle osservazioni del proprio CTP, che è stato eseguito il ricalcolo del saldo del conto 2874 in applicazione dei seguenti criteri:
- applicazione del tasso sostitutivo BOT ai sensi dell'art. 117 TUB;
- radiazione delle CMS e di tutti gli addebiti per oneri accessori;
Pag. n. 8 di 15 - applicazione del regime di capitalizzazione semplice sia in presenza di saldi a credito che a debito.
Il CTP è poi pervenuto ad una serie di ipotesi di ricostruzione del saldo: parte appellante deduce che sia corretto aderire all'orientamento della Corte Suprema che, in più occasioni, ha precisato come sia necessario utilizzare il saldo “ricalcolato” ed epurato di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca, al fine di stabilire se un versamento abbia natura solutoria o ripristinatoria.
Seguendo questo orientamento, la somma da restituirsi agli appellanti ammonta ad euro
93.462,45 secondo il ricalcolo del CT di parte.
Anche utilizzando il cd. “saldo banca” e la data di decorrenza della prescrizione più sfavorevole – 10/04/2019 - analizzando però le evidenze del CT di parte sugli errori materiali commessi nella consulenza, si arriva ad una somma a credito per gli appellanti di euro 53.456,90.
6.4. Con il quarto motivo di gravame parte appellante lamenta che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza: il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla richiesta di integrazione della CTU, mentre sui documenti ha rigettato l'istanza osservando trattarsi di documenti anteriori al termine decennale previsto dall'art. 119 tub, mentre tale termine non si applicherebbe né ai contratti nè agli estratti conto.
6.4.1. Rileva la Corte che tali motivi, da esaminare congiuntamente siccome strettamente connessi, sono infondati, per quanto di ragione, in forza delle considerazioni che seguono.
In sostanza con l'appello si censurano le risultanze a cui è pervenuta la CTU e se ne chiede la rinnovazione con l'espunzione degli addebiti a titolo di CMS, spese, l'applicazione del regime di capitalizzazione semplice e dei tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB.
Applicando poi il criterio del saldo ricalcolato si perverrebbe così all'importo a credito della correntista pari ad € 93.462,35 mentre applicando il saldo banca e la data di decorrenza della prescrizione più sfavorevole, analizzando le censure del CT di parte sugli errori materiali commessi nella consulenza, si arriva ad una somma a credito per gli appellanti pari ad € 53.456,90 (cfr. pag. 11 atto di appello), ed in questi termini andrebbe riformata la sentenza di primo grado.
La doglianza non può trovare accoglimento perché muove dall'assunto (cfr. pag. 8 atto di appello) che non avendo la Banca consegnato la documentazione contrattuale da cui poter evincere una pattuizione in forma scritta degli interessi e delle spese, non avrebbe avuto alcun titolo per addebitare al correntista interessi eccedenti il tasso legale, CMS e spese.
Parte appellante ha prodotto sub doc. 1 il contratto di accensione del conto corrente n. 2874 del 16 aprile 2003 (accettazione da parte della sig.ra della proposta formulata dalla Pt_3
Pag. n. 9 di 15 Banca) che, all'inizio della seconda pagina, prevedeva testualmente: “I contratti e servizi bancari sono altresì regolati dalle condizioni economiche indicate nell'allegato “A”
“Prospetto condizioni economiche” consegnatoci unitamente alla presente, che ne costituisce parte integrante;
dalle norme che disciplinano singolarmente i rapporti medesimi quali indicate nel fascicolo allegato alla presente (all. B) che ne costituisce parte integrante, consegnatoci in data odierna e che accettiamo”.
Come allegato 6 della perizia di parte (doc., 5 fasc. appellanti) è stato prodotto l'allegato
B richiamato nella proposta.
Risultano dunque versati in atti la “Proposta di contratti e servizi bancari” e il relativo
Allegato B (norme contrattuali), mentre non risulta prodotto l'Allegato A, ovvero il “Prospetto condizioni economiche”, che pure la correntista aveva dichiarato esserle stato consegnato.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, l'onere di provare le pattuizioni contrattuali sta in capo al correntista che agisce per la ripetizione di addebiti asseritamente illegittimi.
Come peraltro rilevato dall'appellata, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del
14/05/2012, Rv. 622359 - 01, secondo cui "Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta").
Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione dell'addebito di spese, commissioni o altre "voci" non dovute, ha lo specifico onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, oltre agli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Di conseguenza, nel caso di specie, parte appellante per poter dare ingresso alla rinnovazione della CTU era innanzitutto gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle": in mancanza, l'appello non può trovare accoglimento non risultando in atti la documentazione contrattuale necessaria per poter eseguire i conteggi richiesti.
In materia di contratti di conto corrente bancario, quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente, domandare la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare, in ossequio al fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi del diritto alla
Pag. n. 10 di 15 ripetizione d'indebito, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate.
E' quindi necessario il contratto di conto corrente per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime o la mancata pattuizione per iscritto, come dovuto per legge (art. 1284 c.c. e 117 tub), di talune condizioni poi applicate al contratto.
Nella fattispecie in esame è presente il contratto di apertura del conto corrente ma in forma incompleta, ovvero privo dell'Allegato A che conteneva le condizioni economiche, e pacificamente consegnato alla correntista al momento dell'apertura del conto corrente, così che non è possibile sindacare la nullità delle clausole asseritamente illegittime e, quindi dare seguito alla rinnovazione della perizia richiesta da parte appellante.
La mancata produzione in giudizio del contratto impedisce l'accertamento della fondatezza dell'appello.
Correttamente poi il Tribunale ha respinto l'istanza ex art. 210 cpc formulata dagli odierni appellanti, poiché riguardava documenti anteriori al termine decennale ex art. 119 c. 4 Tub, che va computato con riferimento alla data della richiesta.
L'istanza ex art. 210 cpc, formulata in primo grado e reiterata nel presente grado, aveva ad oggetto:
1. la produzione dell'integrale contratto di conto corrente n. 2874 acceso presso l'Istituto di Credito - Filiale di Moncalieri dalla signora Controparte_2 Parte_3 in data 16/04/2003;
2. la produzione dei documenti di sintesi relativi al conto corrente n. 2874, ad eccezione di quelli in atti e più specificamente: n. 4/2006, n. 12/2006; 6/2007; 7/2007; 14/2007;
15/2007; 2/2008; 3/2008; 4/2008; 5/2008; 17/2008; 18/2008;
3. la produzione delle due distinte di presentazione effetti allo sconto contabilizzati sul conto corrente n. 2874;
4. la produzione delle lettere di richiesta e di comunicazione fidi relativamente al conto corrente n. 2874, nonché eventuali successive variazioni ed integrazioni nel periodo tra gli anni 2003- 2009;
5.la produzione degli specimen firme relative al conti corrente n. 2874;
6.la produzione della scheda anagrafica della signora onde poter Parte_3 evincere la qualifica attribuita dall'Istituto Bancario nella concessione degli affidamenti
(consumatore o imprenditore).
Parte appellante censura la statuizione del Tribunale precisando che il termine decennale ex art. 119 TUB non si applicherebbe ai contratti (ed agli estratti conto, cfr. pag. 13 atto di appello: gli estratti conto però non costituiscono oggetto dell'istanza in esame).
Si tratta di censura generica, e quindi inammissibile.
Peraltro, anche volendo prescindere dalla genericità della censura, rileva la Corte che la
Pag. n. 11 di 15 richiesta ex art. 119 tub riferita al contratto di conto corrente 2874 è datata 25 luglio 2018
(cfr. doc. 23 fasc. parte appellante): il contratto risulta sottoscritto in data 16.4.2003 (cfr. doc. 1 fasc. appellante).
Lamentando l'inadempimento della Banca all'istanza ex art. 119 tub l'odierna appellante ha formulato istanza ex art. 210 cpc con l'atto di citazione notificato il 28 gennaio 2020.
Occorre a questo punto chiarire quale sia l'ampiezza temporale dell'obbligo della banca di messa a disposizione documentale al correntista.
Ritiene la Corte che il testo dell'art.119 TUB ne presuppone il coordinamento con il disposto dell'art. 2220 c.c., rispetto al quale non appare derogatorio, perché prevede che
“… 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”: la norma tiene conto quindi dell'obbligo di conservazione limitato al decennio della documentazione inerente all'attività di impresa, previsto appunto dall'art. 2220 c.c., in modo che appare coerente, se si considera che la documentazione inerente ai contratti bancari è portata a conoscenza del correntista nel corso dei rapporti secondo le modalità previste dagli altri commi dell'art.119
TUB, e che la documentazione contrattuale si suppone di norma nella disponibilità dei contraenti, anche ex art.117 TUB secondo cui: “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”.
L'art.119 TUB pone a disposizione del cliente uno strumento ulteriore per poter richiedere documentazione che, per qualsiasi motivo, non gli è stata consegnata (come invece sarebbe dovuto avvenire) o non è più in suo possesso, ma ciò avviene nel rispetto della normativa che individua il periodo di conservazione obbligatoria delle scritture da parte della banca e che il legislatore ha ritenuto termine congruo anche per permettere al correntista di tutelarsi da eventuali inadempienze nella consegna di documenti (ci sono dieci anni di tempo per chiedere documentazione relativa ad operazioni che hanno avuto concreta e percepibile esecuzione).
E' quantomeno dubbio che la norma di cui all'art.119 co 4 TUB sia riferibile anche alla documentazione negoziale regolante i rapporti bancari in essere, documentazione che deve essere consegnata al momento della formazione dell'accordo al correntista, ex art.117
TUB, il quale ha un onere di conservazione e dovrebbe perlomeno allegarne lo smarrimento incolpevole.
E' del resto illogico anche ipotizzare che la banca possa non conservare, perché ultradecennale, il contratto su cui si fonda un rapporto bancario ancora in essere, non sostituito da altre pattuizioni nel corso del rapporto stesso, anche perché questo comunque
Pag. n. 12 di 15 inciderebbe sulla possibilità di far valere eventuali ragioni di credito dell'istituto in ipotesi di chiusura del rapporto in sofferenza.
Se si esclude però, come appare corretto, l'operatività della norma richiamata in una tale ipotesi, la norma di riferimento diventa l'art.117 TUB e allora il possesso della documentazione negoziale in capo al cliente, che ne è titolare quanto la banca, si deve presumere, salva l'allegazione della perdita o della distruzione del documento, nel caso di specie non prospettata né in sede di richiesta alla banca ex art.119 TUB, né nell'ambito del successivo giudizio.
Non si può porre quindi alcuna questione sulla effettiva non pretendibilità da parte della banca della conservazione ultradecennale anche della documentazione negoziale nel caso di specie, in cui il rapporto era ormai definito fin dal gennaio 2010, con chiusura a saldo zero: in una situazione del genere i documenti negoziali, riguardanti rapporti chiusi senza pendenze residue dal punto di vista della banca, non differiscono dagli altri documenti relativi a singole operazioni e dagli estratti conto e non vi è motivo di affermare per essi un obbligo di conservazione al di là del disposto dell'art. 2220 c.c. ed eventualmente dell'art.119 TUB, nemmeno facendo riferimento agli obblighi di lealtà e correttezza, enucleabili dall'art.1375 c.c. e dall'art.117 TUB, che le parti hanno nello svolgimento del rapporto, non anche dopo la sua cessazione.
In concreto quindi non si potrebbe pretendere dalla banca la conservazione e la produzione in giudizio del supporto scritto delle pattuizioni antecedenti al decennio in relazione a rapporti bancari estinti a saldo zero, rispetto ai quali l'interesse della banca alla conservazione ultradecennale non esiste al fine di far valere proprie ragioni di credito;
non vi è infatti giustificazione alcuna per fare carico alla banca di oneri che sono correlati all'iniziativa giudiziale altrui e che non potrebbero essere giustificatamente alterati nemmeno attraverso il ricorso al principio di vicinanza della prova (i documenti negoziali si presumono infatti consegnati al correntista al momento della loro formalizzazione, mentre la documentazione contabile, quale gli estratti conto, viene messa a disposizione periodicamente e, anch'essa, si presume nella disponibilità della parte); l'impossibilità di documentare la fase iniziale del rapporto deve essere valutata dall'interessato prima di esercitare l'azione di ripetizione, anche nella forma di una domanda di solo accertamento del credito relativo.
Nel caso di specie la lettera di richiesta documentale è datata 25 luglio 2018 ovvero oltre il termine decennale di stipula della documentazione negoziale iniziale, non potendo revocarsi in dubbio, come correttamente rilevato dal Tribunale, che il dies a quo del termine decennale deve individuarsi con la data della richiesta della documentazione, così che il termine di dieci anni va calcolato a ritroso a partire dalla data della richiesta.
Dunque nessun inadempimento può essere imputato alla Banca.
Pag. n. 13 di 15 ****
Se si valuta il materiale probatorio documentale acquisito alla luce delle indicazioni che precedono ne deriva quanto segue.
Non può essere imputata alla banca la mancata produzione in giudizio dei contratti bancari stipulati in epoca precedente al decennio dalla richiesta: i rapporti tra le parti sono sorti dopo il 2000, precisamente dal mese di aprile 2003, e le clausole delle quali l'appellante lamenta la nullità potevano essere oggetto di legittima pattuizione tra le parti, con la conseguenza che l'omessa pattuizione o la pattuizione invalida avrebbe dovuto essere dimostrata dall'attrice appellante attraverso l'allegazione del contratto contestato;
la lacunosità documentale relativa al periodo iniziale del rapporto danneggia gli appellanti, in applicazione del principio dell'onere della prova.
In assenza della documentazione negoziale che permetta un effettivo riscontro in ordine all'applicazione di condizioni illegittime fondate su clausole in ipotesi nulle ai rapporti bancari in esame, non vi sono i presupposti giustificanti una rielaborazione dell'andamento economico del conto ai fini della rideterminazione del saldo, come richiesto dagli appellanti (non vi è stata contestazione per ipotetici errori di calcolo, rilevanti al di là della legittimità delle condizioni applicate ex art.1832 c.c.)
Di nessun aiuto, per il profilo probatorio e quindi per l'accoglimento dell'appello, sono le osservazioni del CT di parte, che formula una serie di enunciazioni di principio che muovono dall'assenza del dato contrattuale, facendo discendere da questo presupposto la nullità delle clausole quando invece, come detto, l'onere della prova della pattuizione illegittima è in capo alla correntista.
Le circostanze evidenziate portano a concludere che non è possibile valutare la pretesa applicazione al rapporto di conto corrente per cui è causa delle condizioni illegittime di cui si dolgono gli odierni appellanti, così che non è possibile dare ingresso alla richiesta rinnovazione della CTU.
Detto questo, in assenza di specifica ed articolata impugnazione, sia da parte appellante che da parte appellata, delle statuizioni del Tribunale riferite al criterio di calcolo adottato, la sentenza di primo grado deve trovare conferma.
6.5. Alla luce di quanto sin qui detto il primo motivo di gravame, riferito alla prospettata infondatezza della eccezione di prescrizione, rimane assorbito.
***
7. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione,
Pag. n. 14 di 15 nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a parte appellata delle spese di lite del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da
€ 52.000,01 ad € 260.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 2.977,00#, per fase introduttiva € 1.911,00#, per fase decisoria € 5.103,00# e così in complessivi € 9.991,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte OS .
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di e Parte_1 Parte_2 CP
, in via tra loro solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
[...]
a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 CP
, e per l'effetto conferma la sentenza n. 2368/2022 del Tribunale di Torino,
[...] pronunciata nella causa iscritta al n. 2563/2020 RG, pubblicata in data 31.5.2022;
- dichiara tenuti e condanna e Parte_1 Parte_2 CP
, in via tra loro solidale, a rimborsare a le spese del giudizio
[...] Controparte_2 di secondo grado liquidate in € 9.991,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del
15%, CPA e IVA;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di e Parte_1 Parte_2
in via tra loro solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2025 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Gabriella Ratti)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
Pag. n. 15 di 15