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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) EP PO Presidente;
2) FR MA AU Giudice delegato,
3) Massimo Iovino Giudice esperto,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1471/2022 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, , nato a [...] il 20 maggio C.F._1 Parte_2
1963 (c.f. ), , nato a [...] il 02 C.F._2 Parte_3 novembre 1965 (c.f. ), , nato C.F._3 Parte_4
a Monreale il 11 marzo 1971 (c.f. , e C.F._4 Parte_5 nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati C.F._5
e difesi dall' avv. Francesco Pepe, elettivamente domiciliati in Palermo nella Via Ariosto n. 47, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
ricorrenti,
e
con sede legale in Palermo, Via Volturno n. 2 (c.f. ), in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonino Frenda e Marco Pivetti, elettivamente domiciliata in Palermo, via Volturno n. 2, presso la sede della stessa società (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
convenuta,
e
(c.f. ), in persona del sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Cruciano Valvo, elettivamente domiciliato in Palermo, via Terrasanta n. 93, presso lo studio dell'avv. Antonio Valvo (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
terzo chiamato in causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 gennaio 2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07 settembre 2022, , Parte_1 Parte_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
evocavano in giudizio esponendo di essere proprietari di
[...] CP_1 un fondo agricolo sito in località Buonfornello, contrada Molara, Controparte_2 identificato in catasto al foglio di mappa 48, p.lle nn. 82, 982, 1072, 1075, 1117,1120,1122,1128, 1129, 1138, 1139, 1132, 1133, con superficie catastale complessiva di ettari 4 are 72 centiare 46, coltivato per metà ad oliveto e per l'altra metà ad agrumeto, e chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati dalle perdite idriche abbondanti e costanti provenienti da una condotta idrica in cemento posta a monte del lotto, in conseguenza della condizione di degrado in cui versava tale impianto a causa della mancata esecuzione dei lavori di manutenzione imputabile alla responsabilità della società convenuta, che ne era proprietaria, custode e gestore, ex art. 2051 c.c., o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
I ricorrenti esponevano di aver instaurato, in relazione ai fatti di causa, dinanzi al Tribunale Civile di Palermo, il giudizio per risarcimento danni iscritto al n. R.G. 5473/2021, conclusosi con la sentenza, del 27 luglio 2022, con cui il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza, individuando invece quale giudice competente il Tribunale Regionale Delle Acque di Palermo.
Con comparsa depositata il 12 dicembre 2022, si costituiva in giudizio
[...]
la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva il CP_1 rigetto della domanda.
Con ordinanza del 02/03 luglio 2024, la Corte, a seguito dell'istanza proposta da parte ricorrente, disponeva la rimessione della causa sul ruolo istruttorio ed assegnava termine per la chiamata in causa del di CP_2 Controparte_2
Con comparsa depositata il 24 settembre 2024, si costituiva in giudizio il il quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di Controparte_2 giurisdizione del giudice adito ed il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto della domanda.
Ammesse ed assunte le prove testimoniali richieste da parte ricorrente, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
La domanda è infondata.
Attraverso la prova testimoniale assunta (riguardo alla quale deve escludersi ricorrere ragioni di nullità di sorta, non avendo il Controparte_2 chiamato in giudizio successivamente, sollevato alcuna eccezione nel suo primo atto difensivo), può dirsi provato che il terreno di proprietà dei ricorrenti sia stato interessato da ripetuti allagamenti derivanti dalle fuoriuscite di acqua provenienti da una condotta in cemento posta a monte, alta circa un metro e larga circa 60 cm., piena di canne e vegetazione, nonché spaccata in più punti e, dunque, non in grado di contenere il liquido (cfr. le deposizioni di , Testimone_1 Tes_2 e , geometra, nonché la relazione di c.t.p. redatta da
[...] Testimone_3 quest'ultimo e le fotografie versate in atti).
I ricorrenti non hanno, però, fornito prova, come era loro onere, della appartenenza di tale conduttura, né hanno consentito di individuarne l'eventuale custode.
Il canale non risulta, innanzi tutto, fare parte della rete idrica comunale.
Nessuna prova è stata acquisita in tal senso (lo stesso consulente tecnico di parte dei ricorrenti, geometra ha ammesso di non sapere “che uso venga fatto CP_2 dell'acqua in questione e chi si occupi della condotta”).
Per contro, sono state versate in atti due note del Dirigente dell'Ufficio 3° Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente del in cui si Controparte_2 attesta e ribadisce che l'ente non possiede né gestisce alcuna condotta idrica nell'intera area di c.da Molara e si segnala, invece, la presenza nella zona di condutture private, riconducibili ad un indicato consorzio (cfr. note del 21 febbraio e del 16 agosto 2019).
D'altro canto, non vi è neppure prova del fatto che della conduttura abbia assunto la custodia e la gestione l' CP_1
In proposito, si rileva che la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato del 22 marzo 2018, sottoscritta fra l' e l' non riguardava il Parte_6 CP_1
Comune di Controparte_2
Solo a seguito della Convenzione del 22 dicembre 2021, l' aveva preso in CP_1 carico le reti e le infrastrutture idriche del suddetto (con decorrenza CP_2 dall'01 marzo 2023, cfr. convenzione e verbale di presa in carico) ma, ove anche si fosse dimostrato che fra queste rientrava la conduttura in questione (circostanza, invece, si è detto, non verificatasi), l'ente avrebbe assunto le vesti di custode in data ampiamente successiva a quella degli eventi denunciati come causa dei danni patiti dai ricorrenti.
Non vale ad imputare la responsabilità per i fatti in questione all' (ed al CP_1
quanto accaduto a seguito della precedente azione giudiziaria per danni CP_2 intentata dagli stessi ricorrenti. Dalla documentazione prodotta, infatti, emerge che il giudizio instaurato nel 2008 da per danni al fondo causati dalle perdite di una tubazione CP_3 dall'attore indicata come appartenente all'”acquedotto di Palermo a servizio del comprensorio di era stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c.. Controparte_2
I ricorrenti hanno altresì prodotto copia di un assegno emesso in favore dell'attore con la quietanza “Per ricevuta del sottostante assegno a saldo del giudizio Controparte_4
e la missiva del difensore di che comunicava la disponibilità della
[...] CP_1 cliente a definire la clausola versando il relativo importo.
E' evidente che dalla chiusura di tale contenzioso in via bonaria non possano desumersi elementi di giudizio idonei a configurare in capo ad gli obblighi CP_1 del custode per fatti riferiti ad oltre dieci anni dopo.
Allo stesso modo, non superano i contorni dell'indizio da solo insufficiente i documentati tre interventi di sul canale in questione eseguiti il 26, 27 e 28 CP_1 agosto 2019, non è dato sapere a che titolo e per quali ragioni realizzati su un manufatto di proprietà e destinazione ignota ed al di fuori di qualsivoglia convenzione con gli enti locali.
Infine, non rilevano in questa sede le difese svolte da nel giudizio dinanzi CP_1 al giudice dichiaratosi incompetente, dalle quali i ricorrenti intenderebbero far discendere la non contestazione dei fatti fondanti la pretesa risarcitoria, restando nella facoltà di parte convenuta, nella nuova sede, dinanzi al giudice invece competente, esercitare tutte le facoltà assertive (in questo caso contestando di essere proprietaria/custode della cosa fonte di responsabilità) e, d'altro canto, non escludendo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita del fatto non contestato o una sua diversa ricostruzione, possa, secondo il suo prudente apprezzamento, pervenire ad un diverso accertamento (Cass. Civ., sez. III, n. 16028/2023; sez. II, n. 15288/2023).
Alla riscontrata carenza probatoria non può, evidentemente, porsi rimedio mediante una c.t.u., reiteratamente sollecitata dai ricorrenti, la quale, inammissibilmente, realizzerebbe il fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, compiendo una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 8498/2025).
*****
Ricorrono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti, tenuto conto della obiettiva difficoltà di individuare i soggetti proprietari/custodi/utilizzatori della conduttura, nonché della incertezza verosimilmente ingenerata nei ricorrenti dal pregresso accordo stragiudiziale concluso con e dagli interventi sul canale da questa eseguiti negli anni scorsi. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 [...]
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, nei confronti di e del così
[...] CP_1 Controparte_2 provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara interamente compensate fra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
FR MA AU EP PO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) EP PO Presidente;
2) FR MA AU Giudice delegato,
3) Massimo Iovino Giudice esperto,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1471/2022 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, , nato a [...] il 20 maggio C.F._1 Parte_2
1963 (c.f. ), , nato a [...] il 02 C.F._2 Parte_3 novembre 1965 (c.f. ), , nato C.F._3 Parte_4
a Monreale il 11 marzo 1971 (c.f. , e C.F._4 Parte_5 nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati C.F._5
e difesi dall' avv. Francesco Pepe, elettivamente domiciliati in Palermo nella Via Ariosto n. 47, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
ricorrenti,
e
con sede legale in Palermo, Via Volturno n. 2 (c.f. ), in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonino Frenda e Marco Pivetti, elettivamente domiciliata in Palermo, via Volturno n. 2, presso la sede della stessa società (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
convenuta,
e
(c.f. ), in persona del sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Cruciano Valvo, elettivamente domiciliato in Palermo, via Terrasanta n. 93, presso lo studio dell'avv. Antonio Valvo (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
terzo chiamato in causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 gennaio 2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07 settembre 2022, , Parte_1 Parte_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
evocavano in giudizio esponendo di essere proprietari di
[...] CP_1 un fondo agricolo sito in località Buonfornello, contrada Molara, Controparte_2 identificato in catasto al foglio di mappa 48, p.lle nn. 82, 982, 1072, 1075, 1117,1120,1122,1128, 1129, 1138, 1139, 1132, 1133, con superficie catastale complessiva di ettari 4 are 72 centiare 46, coltivato per metà ad oliveto e per l'altra metà ad agrumeto, e chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati dalle perdite idriche abbondanti e costanti provenienti da una condotta idrica in cemento posta a monte del lotto, in conseguenza della condizione di degrado in cui versava tale impianto a causa della mancata esecuzione dei lavori di manutenzione imputabile alla responsabilità della società convenuta, che ne era proprietaria, custode e gestore, ex art. 2051 c.c., o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
I ricorrenti esponevano di aver instaurato, in relazione ai fatti di causa, dinanzi al Tribunale Civile di Palermo, il giudizio per risarcimento danni iscritto al n. R.G. 5473/2021, conclusosi con la sentenza, del 27 luglio 2022, con cui il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza, individuando invece quale giudice competente il Tribunale Regionale Delle Acque di Palermo.
Con comparsa depositata il 12 dicembre 2022, si costituiva in giudizio
[...]
la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva il CP_1 rigetto della domanda.
Con ordinanza del 02/03 luglio 2024, la Corte, a seguito dell'istanza proposta da parte ricorrente, disponeva la rimessione della causa sul ruolo istruttorio ed assegnava termine per la chiamata in causa del di CP_2 Controparte_2
Con comparsa depositata il 24 settembre 2024, si costituiva in giudizio il il quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di Controparte_2 giurisdizione del giudice adito ed il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto della domanda.
Ammesse ed assunte le prove testimoniali richieste da parte ricorrente, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
La domanda è infondata.
Attraverso la prova testimoniale assunta (riguardo alla quale deve escludersi ricorrere ragioni di nullità di sorta, non avendo il Controparte_2 chiamato in giudizio successivamente, sollevato alcuna eccezione nel suo primo atto difensivo), può dirsi provato che il terreno di proprietà dei ricorrenti sia stato interessato da ripetuti allagamenti derivanti dalle fuoriuscite di acqua provenienti da una condotta in cemento posta a monte, alta circa un metro e larga circa 60 cm., piena di canne e vegetazione, nonché spaccata in più punti e, dunque, non in grado di contenere il liquido (cfr. le deposizioni di , Testimone_1 Tes_2 e , geometra, nonché la relazione di c.t.p. redatta da
[...] Testimone_3 quest'ultimo e le fotografie versate in atti).
I ricorrenti non hanno, però, fornito prova, come era loro onere, della appartenenza di tale conduttura, né hanno consentito di individuarne l'eventuale custode.
Il canale non risulta, innanzi tutto, fare parte della rete idrica comunale.
Nessuna prova è stata acquisita in tal senso (lo stesso consulente tecnico di parte dei ricorrenti, geometra ha ammesso di non sapere “che uso venga fatto CP_2 dell'acqua in questione e chi si occupi della condotta”).
Per contro, sono state versate in atti due note del Dirigente dell'Ufficio 3° Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente del in cui si Controparte_2 attesta e ribadisce che l'ente non possiede né gestisce alcuna condotta idrica nell'intera area di c.da Molara e si segnala, invece, la presenza nella zona di condutture private, riconducibili ad un indicato consorzio (cfr. note del 21 febbraio e del 16 agosto 2019).
D'altro canto, non vi è neppure prova del fatto che della conduttura abbia assunto la custodia e la gestione l' CP_1
In proposito, si rileva che la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato del 22 marzo 2018, sottoscritta fra l' e l' non riguardava il Parte_6 CP_1
Comune di Controparte_2
Solo a seguito della Convenzione del 22 dicembre 2021, l' aveva preso in CP_1 carico le reti e le infrastrutture idriche del suddetto (con decorrenza CP_2 dall'01 marzo 2023, cfr. convenzione e verbale di presa in carico) ma, ove anche si fosse dimostrato che fra queste rientrava la conduttura in questione (circostanza, invece, si è detto, non verificatasi), l'ente avrebbe assunto le vesti di custode in data ampiamente successiva a quella degli eventi denunciati come causa dei danni patiti dai ricorrenti.
Non vale ad imputare la responsabilità per i fatti in questione all' (ed al CP_1
quanto accaduto a seguito della precedente azione giudiziaria per danni CP_2 intentata dagli stessi ricorrenti. Dalla documentazione prodotta, infatti, emerge che il giudizio instaurato nel 2008 da per danni al fondo causati dalle perdite di una tubazione CP_3 dall'attore indicata come appartenente all'”acquedotto di Palermo a servizio del comprensorio di era stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c.. Controparte_2
I ricorrenti hanno altresì prodotto copia di un assegno emesso in favore dell'attore con la quietanza “Per ricevuta del sottostante assegno a saldo del giudizio Controparte_4
e la missiva del difensore di che comunicava la disponibilità della
[...] CP_1 cliente a definire la clausola versando il relativo importo.
E' evidente che dalla chiusura di tale contenzioso in via bonaria non possano desumersi elementi di giudizio idonei a configurare in capo ad gli obblighi CP_1 del custode per fatti riferiti ad oltre dieci anni dopo.
Allo stesso modo, non superano i contorni dell'indizio da solo insufficiente i documentati tre interventi di sul canale in questione eseguiti il 26, 27 e 28 CP_1 agosto 2019, non è dato sapere a che titolo e per quali ragioni realizzati su un manufatto di proprietà e destinazione ignota ed al di fuori di qualsivoglia convenzione con gli enti locali.
Infine, non rilevano in questa sede le difese svolte da nel giudizio dinanzi CP_1 al giudice dichiaratosi incompetente, dalle quali i ricorrenti intenderebbero far discendere la non contestazione dei fatti fondanti la pretesa risarcitoria, restando nella facoltà di parte convenuta, nella nuova sede, dinanzi al giudice invece competente, esercitare tutte le facoltà assertive (in questo caso contestando di essere proprietaria/custode della cosa fonte di responsabilità) e, d'altro canto, non escludendo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita del fatto non contestato o una sua diversa ricostruzione, possa, secondo il suo prudente apprezzamento, pervenire ad un diverso accertamento (Cass. Civ., sez. III, n. 16028/2023; sez. II, n. 15288/2023).
Alla riscontrata carenza probatoria non può, evidentemente, porsi rimedio mediante una c.t.u., reiteratamente sollecitata dai ricorrenti, la quale, inammissibilmente, realizzerebbe il fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, compiendo una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 8498/2025).
*****
Ricorrono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti, tenuto conto della obiettiva difficoltà di individuare i soggetti proprietari/custodi/utilizzatori della conduttura, nonché della incertezza verosimilmente ingenerata nei ricorrenti dal pregresso accordo stragiudiziale concluso con e dagli interventi sul canale da questa eseguiti negli anni scorsi. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 [...]
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, nei confronti di e del così
[...] CP_1 Controparte_2 provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara interamente compensate fra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
FR MA AU EP PO