Decreto cautelare 23 dicembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01057/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01702/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1702 del 2024, proposto da:
- OS ZO UG, OR MA, DA De LI ed ON ZO, rappresentati e difesi dall’Avv. Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Novoli, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- la Fondazione ‘La Focara di Novoli’, la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, non costituiti in giudizio;
nei confronti
- di SA DI, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto sindacale A.c. Novoli n. 16 del 28.11.2024;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e in particolare, ove occorra, del decreto sindacale del 7.11.2024;
- della delibera del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione ‘La Focara di Novoli’ n. 12 del 14.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Novoli.
Vista la nota in data 6 giugno 2025 con cui il difensore della parte ricorrente espone quanto segue: “ Con ricorso indicato in epigrafe i ricorrenti, nella loro qualità di consiglieri comunali, hanno impugnato il provvedimento con il quale il Sindaco di Novoli ha delegato allo svolgimento del ruolo di presidente della Fondazione La Focara l’avv. SA Stefanelli. All’esito della produzione di memoria conclusionale da parte dei ricorrenti, l’Ente civico ha depositato verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il quale, in dichiarata esecuzione delle prescrizioni contenute in apposita delibera Anac che ha decretato l’inconferibilità di quest’ultima alla carica di che trattasi, si è disposto la riassegnazione della funziona presidenziale in capo al primo cittadino, come da previsione statutaria. Considerato che tale circostanza determina il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio, essendo divenuto inutile l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento non più efficace. Tuttavia ciò non preclude una deliberazione nel merito e della fondatezza della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese (c.d. soccombenza virtuale) … Tutto quanto sopra premesso e considerato, i ricorrenti… chiedono che l’On.le TAR adito voglia dichiarare la sopravvenuta carenza, con contestuale condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, nonché alla rifusione del contributo unificato, in applicazione del principio della soccombenza virtuale ”.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 9 giugno 2025 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla dichiarazione resa dal difensore dei ricorrenti.
- le spese debbono essere compensate, tenuto conto della natura della decisione, della particolarità delle questioni in oggetto e delle ragioni del sopravvenuto difetto di interesse, ricollegate al ritiro degli atti impugnati disposto per motivazioni del tutto estranee agli argomenti di gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1702 del 2024 indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO