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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 18/01/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 99/2023 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Elefante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 99/2023 R.G. Lav. promossa da:
), , ai fini della presente Parte_1 C.F._1 procedura elettivamente domiciliata in Torino, via Casalis n. 61, presso lo studio dell'avvocato Laura D'Amico (C.F. ) e C.F._2 dell'avvocato Giacomo Mattalia ( che la rappresentano C.F._3
e difendono come da delega in calce al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
), in persona del Direttore
[...] P.IVA_1
Regionale pro- tempore del Piemonte, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in CUNEO, Via Einaudi 30 - Avvocatura Inail - e, giusta delibera n. 154 del 25/2/98 del Consiglio di Amministrazione dell' , rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti Notaio CP_1 in data 30/01/2023 rep. N. 65859 dall'avv.to M. Grazia Carretta (CF Tes_1
) C.F._4
CONVENUTO/I oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - CP_1 altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Nel merito, in via di principalità:
1 Vorrà il Tribunale di UN , Sezione in accoglimento del presente ricorso , dichiarata la natura infortunistica dell'evento che ha condotto a morte il sig.
, condannare l' alla liquidazione in favore della Persona_1 CP_1 ricorrente della rendita quale coniuge superstite;
con decorrenza e interessi secondo legge;
con liquidazione dell'assegno funeratizio;
con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi a favore dell'avv.
Laura D'Amico
con vittoria di spese sostenute o sostenende in corso di causa
Per parte convenuta:
Affinchè il sig. Giudice adito, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e conclusione voglia così provvedere:
- Respingere la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e diritto.
- Spese come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna Parte_1 CP_1 alla corresponsione delle prestazioni assicurative previste dal DPR 1124/65
(rendita ai superstiti ed assegno funerario) per il decesso del coniuge, sig.
, avvenuto in data 28/09/2019. Persona_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che il decesso del sig. deve essere ricondotto ad un evento traumatico violento occorsogli in Per_1 occasione di lavoro, trattandosi di lavoratore agricolo che rientrava da magazzino di stoccaggio a seguito del conferimento della merce.
La ricorrente ha in particolare allegato che “Il lavoratore infatti, mentre stava rientrando con il mezzo dai magazzini di conferimento della merce, si era evidente mente accorto della presenza di un malfunzionamento della chiusa del canale ovvero era intenzionato in qualche modo a modificare l'andamento dell'acqua di irrigazione agendo sull'apposita lastra metallica dotata di maniglia in ferro. Il sig. (rectius Tarditi) lasciava quindi la trattrice Parte_1 in mezzo alla carreggiata, con lo scopo di compiere una delle due operazioni sopra indicate e rientrare presso la propria abitazione . Nel tentativo di agire sulla paratia il lavoratore è caduto, con conseguente verificarsi di un e vento politraumatico molto importante, così come dimostrano le due ferite lacero contuse al capo sanguin anti, nonché le escoriazioni alle ginocchia. La perdita di coscienza conseguente al trauma cranico ha comportato la caduta in acqua ed il decesso per as fissia, come dimostra anche la posizione in cui fu rinvenuto
2 il cadavere, prona e con il capo completamente immerso nel corso d'acqua.”
L' si è costituito contestando in fatto e diritto le prospettazioni attoree, CP_1 assumendo, in primo luogo, che, come risulta dalla documentazione medica, il decesso del sig. è avvenuto per cause naturali e non in conseguenza Per_1 dell'evento denunciato;
in secondo luogo, che non risulta, in ogni caso, dimostrata né la dinamica dell'evento, né il fatto che l'evento sia avvenuto in occasione di lavoro.
Assunte le prove orali dedotte da parte ricorrente, alla udienza odierna le parti hanno discusso verbalmente e la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza e depositato in via telematica.
Il ricorso è risultato infondato e va respinto non essendo stata in alcun modo provata la dinamica del sinistro siccome allegata da parte ricorrente.
Quanto alla occasione di lavoro, l'art. 12 d. lgs 38/2000, recependo gli approdi della precedente giurisprudenza di legittimità sul tema, ha introdotto la disciplina dell'infortunio in itinere disponendo che "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro (…). L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
(…).".
Anche la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 1/2005, che ha dichiarato infondata la questione sollevata dal Giudice remittente, ha affermato che, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, la norma non esclude l'indennizzabilità dell'evento quando l'interruzione consista in una breve sosta che, in quanto tale, non alteri le condizioni di rischio per l'assicurato.
Nella specie, le prove orali assunte hanno permesso di acclarare che l'evento occorso al sig in data 28/9/2019, e che ha condotto al suo decesso, si è Per_1 verificato mentre percorreva la strada di ritorno dal centro di raccolta di ove si era recato per conferire la frutta. Parte_2
In particolare il teste che si era anch'egli recato presso il centro di Tes_2 raccolta, ha dichiarato di aver visto il “svolgere le operazioni di Per_1 consegna della frutta.”; il teste ha poi riferito: “ Dopodiché ci siamo allontanati dal magazzino, abbiamo attraversato il paese di . Il sig. quindi, Parte_2 Per_1 ha svoltato nella strada di via Pomarolo, per tornare a casa sua” precisando “Ci saremo allontanati dal centro di ritiro un po' prima delle 19.”.
La circostanza che in quella occasione il si fosse recato a consegnare la Per_1
3 frutta è confermata anche dal teste , dipendente dell'azienda agricola, il Tes_3 quale con riferimento al giorno in cui è avvenuto l'evento ha dichiarato: “L'ho visto alle 10 circa e dopo nel pomeriggio, quando è venuto a caricare le mele per portarle alla cooperativa. Il sig. caricava personalmente le cassette di Per_1 mele sul trattore. Non ricordo quante cassette abbia caricato sul trattore. Io l'ho visto caricare le cassette mentre raccoglievo. L'ho visto allontanarsi con il trattore all'incirca verso le 17, 17:30. Io finivo di lavorare alle 18. So che il portava la frutta in cooperativa ma non so dove.”. Per_1
Tuttavia, quand'anche si volesse ritenere provato che l'evento si è verificato mentre il era di ritorno dal magazzino di raccolta della frutta, e stesse Per_1 quindi svolgendo attività lavorativa, nessuna prova è stata offerta in relazione alla effettiva dinamica dell'evento, siccome allegata dalla ricorrente.
In particolare, la allegazione attorea secondo cui il sig “si era Per_1 evidentemente accorto della presenza di un malfunzionamento della chiusa del canale, ovvero era intenzionato in qualche modo a modificare l'andamento dell'acqua di irrigazione agendo sull'apposita lastra metallica dotata di maniglia in ferro” e nell'effettuare tale tentativo lo stesso “è caduto, con conseguente verificarsi di un evento politraumatico molto importante” che ne avrebbe causato la caduta in acqua ed il decesso, è circostanza rimasta allo stato di mera supposizione, priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
A tal fine irrilevante risulta il verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo di ritrovamento del cadavere del sig non risultando essere stati effettuati Per_1 rilievi oggettivi sulla possibile dinamica del fatto.
Inoltre, nessuno dei testi escussi ha assistito al fatto e nessuno è stato in grado di affermare per quale motivo il sig si sia fermato in quel punto della Per_1 strada, né se la ragione per la quale il medesimo ha fermato il trattore sul ponte del canale irriguo sia in qualche modo connessa alla sua attività lavorativa agricola ovvero, più specificamente, all'attività di consegna della frutta al magazzino.
Anzi, sul punto, la deposizione del teste sembra smentire la tesi di Tes_2 un collegamento tra la sosta sul ponte del canale irriguo e l'attività lavorativa del sig riferisce infatti il teste “Conosco il punto in cui è stato rinvenuto
Per_1 il cadavere del sig. Non mi risulta che vi siano motivi legati all'attività
Per_1 di trasporto per cui il sig. si sia fermato in quel punto. I terreni intorno al
Per_1 ponticello non sono dell'azienda del ”.
Per_1
Né risulta chiaro cosa stesse facendo il sig. al momento della morte;
né Per_1 tantomeno se sia caduto nel canale per un fatto traumatico che ne ha causato la perdita di coscienza.
4 Peraltro, laddove la dinamica dell'evento sia riconducibile ad una caduta accidentale, questa potrebbe addirittura ricollegarsi, in possibile nesso di causalità, con la menomazione per la quale il sig. si trovava già in Per_1 temporanea per altro precedente infortunio, ovvero il difetto visivo all'occhio sinistro, con conseguente rischio elettivo del lavoratore
Ed infatti, rispetto alla tesi attorea, potrebbe essere altrettanto plausibile l'ipotesi che il sig sia sceso dal mezzo e sia inciampato nella spalletta Per_1 cadendo nel canale ed urtando la sottostante paratia, sicche il difetto visivo può verosimilmente aver causato, o contribuito a causare la caduta, così come l'uso di sostanze alcoliche, posto che i Carabinieri hanno rinvenuto sul luogo un brick di vino da 1 lt appena consumato e che la stessa sig , sentita dai Parte_1
Carabinieri a sommarie informazioni, ha riferito che il marito aveva ripreso a bere in maniera smodata e proprio quel giorno all'ora di pranzo era rientrato a casa in evidente stato di ubriachezza.
Per altro verso, non vi è prova alcuna che il decesso sia stato causato da un evento traumatico, essendo anzi verosimile sulla base dell'esame autoptico che il decesso sia stato dovuto a causa naturale
Sotto tale profilo, nessun rilievo può assumere la perizia medico legale di parte a firma della dott. ed infatti, a prescindere dal rilevo che tale consulenza Per_2 ha valore di mera difesa, si osserva come la consulente in ordine alla possibile dinamica del fatto formuli considerazioni del tutto ipotetiche e prive di qualsiasi di riscontro oggettivo, sia in relazione alla ritenuta perdita di coscienza quale conseguenza del trauma cranico, sia in relazione alla ritenuta morte per asfissia.
Tali considerazioni del consulente di parte appaiono poi smentite dall'esito dell'esame del riscontro autoptico dell'01/10/2019, che evidenzia segni di ipertrofia miocardica, edema polmonare e che certifica che il decesso è avvenuto per scompenso cardio respiratorio progressivo.
Infine, di per sè insufficiente è poi il rilievo all'assenza di pregresse patologie dell'apparato respiratorie e cardio circolatorio che infatti non vale ad escludere che la morte possa essere causata da evento naturale.
Alla luce delle esposte argomentazioni, non può configurarsi il sinistro occorso al sig come infortunio sul lavoro, con conseguente rigetto del ricorso. Per_1
Le spese sono integralmente compensate ex art. 152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
5 - Respinge il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Così deciso in UN, il 17 settembre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Paola Elefante
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Elefante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 99/2023 R.G. Lav. promossa da:
), , ai fini della presente Parte_1 C.F._1 procedura elettivamente domiciliata in Torino, via Casalis n. 61, presso lo studio dell'avvocato Laura D'Amico (C.F. ) e C.F._2 dell'avvocato Giacomo Mattalia ( che la rappresentano C.F._3
e difendono come da delega in calce al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
), in persona del Direttore
[...] P.IVA_1
Regionale pro- tempore del Piemonte, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in CUNEO, Via Einaudi 30 - Avvocatura Inail - e, giusta delibera n. 154 del 25/2/98 del Consiglio di Amministrazione dell' , rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti Notaio CP_1 in data 30/01/2023 rep. N. 65859 dall'avv.to M. Grazia Carretta (CF Tes_1
) C.F._4
CONVENUTO/I oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - CP_1 altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Nel merito, in via di principalità:
1 Vorrà il Tribunale di UN , Sezione in accoglimento del presente ricorso , dichiarata la natura infortunistica dell'evento che ha condotto a morte il sig.
, condannare l' alla liquidazione in favore della Persona_1 CP_1 ricorrente della rendita quale coniuge superstite;
con decorrenza e interessi secondo legge;
con liquidazione dell'assegno funeratizio;
con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi a favore dell'avv.
Laura D'Amico
con vittoria di spese sostenute o sostenende in corso di causa
Per parte convenuta:
Affinchè il sig. Giudice adito, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e conclusione voglia così provvedere:
- Respingere la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e diritto.
- Spese come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna Parte_1 CP_1 alla corresponsione delle prestazioni assicurative previste dal DPR 1124/65
(rendita ai superstiti ed assegno funerario) per il decesso del coniuge, sig.
, avvenuto in data 28/09/2019. Persona_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che il decesso del sig. deve essere ricondotto ad un evento traumatico violento occorsogli in Per_1 occasione di lavoro, trattandosi di lavoratore agricolo che rientrava da magazzino di stoccaggio a seguito del conferimento della merce.
La ricorrente ha in particolare allegato che “Il lavoratore infatti, mentre stava rientrando con il mezzo dai magazzini di conferimento della merce, si era evidente mente accorto della presenza di un malfunzionamento della chiusa del canale ovvero era intenzionato in qualche modo a modificare l'andamento dell'acqua di irrigazione agendo sull'apposita lastra metallica dotata di maniglia in ferro. Il sig. (rectius Tarditi) lasciava quindi la trattrice Parte_1 in mezzo alla carreggiata, con lo scopo di compiere una delle due operazioni sopra indicate e rientrare presso la propria abitazione . Nel tentativo di agire sulla paratia il lavoratore è caduto, con conseguente verificarsi di un e vento politraumatico molto importante, così come dimostrano le due ferite lacero contuse al capo sanguin anti, nonché le escoriazioni alle ginocchia. La perdita di coscienza conseguente al trauma cranico ha comportato la caduta in acqua ed il decesso per as fissia, come dimostra anche la posizione in cui fu rinvenuto
2 il cadavere, prona e con il capo completamente immerso nel corso d'acqua.”
L' si è costituito contestando in fatto e diritto le prospettazioni attoree, CP_1 assumendo, in primo luogo, che, come risulta dalla documentazione medica, il decesso del sig. è avvenuto per cause naturali e non in conseguenza Per_1 dell'evento denunciato;
in secondo luogo, che non risulta, in ogni caso, dimostrata né la dinamica dell'evento, né il fatto che l'evento sia avvenuto in occasione di lavoro.
Assunte le prove orali dedotte da parte ricorrente, alla udienza odierna le parti hanno discusso verbalmente e la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza e depositato in via telematica.
Il ricorso è risultato infondato e va respinto non essendo stata in alcun modo provata la dinamica del sinistro siccome allegata da parte ricorrente.
Quanto alla occasione di lavoro, l'art. 12 d. lgs 38/2000, recependo gli approdi della precedente giurisprudenza di legittimità sul tema, ha introdotto la disciplina dell'infortunio in itinere disponendo che "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro (…). L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
(…).".
Anche la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 1/2005, che ha dichiarato infondata la questione sollevata dal Giudice remittente, ha affermato che, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, la norma non esclude l'indennizzabilità dell'evento quando l'interruzione consista in una breve sosta che, in quanto tale, non alteri le condizioni di rischio per l'assicurato.
Nella specie, le prove orali assunte hanno permesso di acclarare che l'evento occorso al sig in data 28/9/2019, e che ha condotto al suo decesso, si è Per_1 verificato mentre percorreva la strada di ritorno dal centro di raccolta di ove si era recato per conferire la frutta. Parte_2
In particolare il teste che si era anch'egli recato presso il centro di Tes_2 raccolta, ha dichiarato di aver visto il “svolgere le operazioni di Per_1 consegna della frutta.”; il teste ha poi riferito: “ Dopodiché ci siamo allontanati dal magazzino, abbiamo attraversato il paese di . Il sig. quindi, Parte_2 Per_1 ha svoltato nella strada di via Pomarolo, per tornare a casa sua” precisando “Ci saremo allontanati dal centro di ritiro un po' prima delle 19.”.
La circostanza che in quella occasione il si fosse recato a consegnare la Per_1
3 frutta è confermata anche dal teste , dipendente dell'azienda agricola, il Tes_3 quale con riferimento al giorno in cui è avvenuto l'evento ha dichiarato: “L'ho visto alle 10 circa e dopo nel pomeriggio, quando è venuto a caricare le mele per portarle alla cooperativa. Il sig. caricava personalmente le cassette di Per_1 mele sul trattore. Non ricordo quante cassette abbia caricato sul trattore. Io l'ho visto caricare le cassette mentre raccoglievo. L'ho visto allontanarsi con il trattore all'incirca verso le 17, 17:30. Io finivo di lavorare alle 18. So che il portava la frutta in cooperativa ma non so dove.”. Per_1
Tuttavia, quand'anche si volesse ritenere provato che l'evento si è verificato mentre il era di ritorno dal magazzino di raccolta della frutta, e stesse Per_1 quindi svolgendo attività lavorativa, nessuna prova è stata offerta in relazione alla effettiva dinamica dell'evento, siccome allegata dalla ricorrente.
In particolare, la allegazione attorea secondo cui il sig “si era Per_1 evidentemente accorto della presenza di un malfunzionamento della chiusa del canale, ovvero era intenzionato in qualche modo a modificare l'andamento dell'acqua di irrigazione agendo sull'apposita lastra metallica dotata di maniglia in ferro” e nell'effettuare tale tentativo lo stesso “è caduto, con conseguente verificarsi di un evento politraumatico molto importante” che ne avrebbe causato la caduta in acqua ed il decesso, è circostanza rimasta allo stato di mera supposizione, priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
A tal fine irrilevante risulta il verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo di ritrovamento del cadavere del sig non risultando essere stati effettuati Per_1 rilievi oggettivi sulla possibile dinamica del fatto.
Inoltre, nessuno dei testi escussi ha assistito al fatto e nessuno è stato in grado di affermare per quale motivo il sig si sia fermato in quel punto della Per_1 strada, né se la ragione per la quale il medesimo ha fermato il trattore sul ponte del canale irriguo sia in qualche modo connessa alla sua attività lavorativa agricola ovvero, più specificamente, all'attività di consegna della frutta al magazzino.
Anzi, sul punto, la deposizione del teste sembra smentire la tesi di Tes_2 un collegamento tra la sosta sul ponte del canale irriguo e l'attività lavorativa del sig riferisce infatti il teste “Conosco il punto in cui è stato rinvenuto
Per_1 il cadavere del sig. Non mi risulta che vi siano motivi legati all'attività
Per_1 di trasporto per cui il sig. si sia fermato in quel punto. I terreni intorno al
Per_1 ponticello non sono dell'azienda del ”.
Per_1
Né risulta chiaro cosa stesse facendo il sig. al momento della morte;
né Per_1 tantomeno se sia caduto nel canale per un fatto traumatico che ne ha causato la perdita di coscienza.
4 Peraltro, laddove la dinamica dell'evento sia riconducibile ad una caduta accidentale, questa potrebbe addirittura ricollegarsi, in possibile nesso di causalità, con la menomazione per la quale il sig. si trovava già in Per_1 temporanea per altro precedente infortunio, ovvero il difetto visivo all'occhio sinistro, con conseguente rischio elettivo del lavoratore
Ed infatti, rispetto alla tesi attorea, potrebbe essere altrettanto plausibile l'ipotesi che il sig sia sceso dal mezzo e sia inciampato nella spalletta Per_1 cadendo nel canale ed urtando la sottostante paratia, sicche il difetto visivo può verosimilmente aver causato, o contribuito a causare la caduta, così come l'uso di sostanze alcoliche, posto che i Carabinieri hanno rinvenuto sul luogo un brick di vino da 1 lt appena consumato e che la stessa sig , sentita dai Parte_1
Carabinieri a sommarie informazioni, ha riferito che il marito aveva ripreso a bere in maniera smodata e proprio quel giorno all'ora di pranzo era rientrato a casa in evidente stato di ubriachezza.
Per altro verso, non vi è prova alcuna che il decesso sia stato causato da un evento traumatico, essendo anzi verosimile sulla base dell'esame autoptico che il decesso sia stato dovuto a causa naturale
Sotto tale profilo, nessun rilievo può assumere la perizia medico legale di parte a firma della dott. ed infatti, a prescindere dal rilevo che tale consulenza Per_2 ha valore di mera difesa, si osserva come la consulente in ordine alla possibile dinamica del fatto formuli considerazioni del tutto ipotetiche e prive di qualsiasi di riscontro oggettivo, sia in relazione alla ritenuta perdita di coscienza quale conseguenza del trauma cranico, sia in relazione alla ritenuta morte per asfissia.
Tali considerazioni del consulente di parte appaiono poi smentite dall'esito dell'esame del riscontro autoptico dell'01/10/2019, che evidenzia segni di ipertrofia miocardica, edema polmonare e che certifica che il decesso è avvenuto per scompenso cardio respiratorio progressivo.
Infine, di per sè insufficiente è poi il rilievo all'assenza di pregresse patologie dell'apparato respiratorie e cardio circolatorio che infatti non vale ad escludere che la morte possa essere causata da evento naturale.
Alla luce delle esposte argomentazioni, non può configurarsi il sinistro occorso al sig come infortunio sul lavoro, con conseguente rigetto del ricorso. Per_1
Le spese sono integralmente compensate ex art. 152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
5 - Respinge il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Così deciso in UN, il 17 settembre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Paola Elefante
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