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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1468 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 8 novembre 2024, con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ), e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
), ele.tte domiciliati in Bari, alla via Principe Amedeo n. 82/A, C.F._1
presso lo studio degli avv.ti Guglielmo Squitieri e Massimiliano Longo che li rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
( ) quale mandataria di CP_1 P.IVA_2 [...]
), elett.te domiciliata in Trani, alla via Pola n. Controparte_2 P.IVA_3
19, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Bovio che la rappresenta e difende come da procura prodotta telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta in appello;
), contumace;
Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATE oggetto: contratti bancari;
appello avverso la sentenza n. 3404/2022, pronunciata dal
Tribunale di Bari il 16 settembre 2022, pubblicata il successivo 22 settembre 2022.
Conclusioni
1 All'udienza del 8 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3404/2022 del 16 settembre 2022, pubblicata il successivo 22 settembre
2022, il Tribunale di Bari ha in parte accolto l'opposizione proposta dalla
[...]
quale debitore principale, e da , fideiussore, Parte_3 Parte_2
avverso il decreto n. 4676/2016, emesso il 14/11/2016, con cui è stato loro ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 67.630,03, quale saldo dei conti Controparte_3
correnti nn. 400797231 e 400485496 e del finanziamento chirografario n. 1625766; quindi, ha condannato gli opponenti, in solido tra loro, a pagare in favore di CP_1
mandataria di cessionaria del credito azionato, la
[...] Controparte_2 somma di € 55.783,99, oltre interessi e spese di lite, liquidate in ragione di € 12.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
In sintesi, e per quanto rileva nel presente giudizio di gravame, il Tribunale, condividendo le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato, ha: ritenuto la domanda provata dalla documentazione prodotta dall'opposta, compresa una ricognizione di debito, non efficacemente disconosciuta ex art. 2719 c.c., e regolarmente sottoscritta;
rettificato i saldi con il riordino cronologico delle valute, ferma la capitalizzazione periodica, perché reciproca, inclusa la c.m.s. ritualmente pattuita con riguardo al conto n.
400797231, con applicazione del tasso ex art. 117 TUB ed escluse capitalizzazione e competenze quanto al conto anticipi n. 400485496, in relazione al quale non è stato prodotto il contratto;
rigettato “l'eccezione sollevata circa il difetto di legittimazione della cessionaria” dei crediti della intervenuta nelle more del giudizio senza estromissione Controparte_3
della cedente;
infine, ritenute valide ed efficaci le fideiussioni, pure perché non provata la loro conformità allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia.
***
La sentenza è stata appellata da e dallo Parte_3 Pt_2
Con il primo motivo di appello, hanno censurato la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità delle scritture prodotte dalla banca a corredo della domanda monitoria agli originali in suo possesso.
2 Quindi, con il secondo motivo hanno contestato il fatto che il primo giudice, pur avendo affermato l'adesione alla c.t.u., non ha tenuto conto del fatto che nel contratto di apertura del conto corrente non era indicata la periodicità di capitalizzazione della cms, i cui effetti andrebbero rimossi.
Con un ulteriore motivo hanno dedotto nuovamente la carenza di “legittimazione attiva” della cessionaria intervenuta in corso di causa.
È stato, poi, rassegnato un quarto motivo di gravame, con cui gli istanti hanno denunciato l'errore in cui è incorso il Tribunale nel disattendere l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., per la perenzione del relativo termine, aumentato pattiziamente a 36 mesi, dalla scadenza dell'obbligazione garantita, posto che la banca ha agito giudizialmente il 9/06/2016, decorsi 39 mesi dalla scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione principale, ovvero il 20/03/2013.
Alla validità della fideiussione sono dedicati il quinto ed il sesto motivo di appello.
Con il primo, è confutata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto il contratto di garanzia regolarmente sottoscritto. In particolare, quello del 23/04/2008 non è riferibile allo perché non ne reca alcuna individuazione e perché non è sottoscritta su tutte le Pt_2
pagine.
Con il secondo è ribadita la nullità della garanzia perché conforme allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia, circostanza notoria e quindi non abbisognevole di prova.
Si è costituita in giudizio nella qualità di mandataria di CP_1 [...] chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
è rimasta contumace. Controparte_3
***
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In forza del principio della ragione più liquida, perché capace di assorbire le altre doglianze, deve essere esaminato il terzo motivo di gravame.
Si è anticipato che gli appellanti hanno contestato la decisione del Tribunale di Bari nella parte in cui ha affermato la “legittimazione della cessionaria”.
Secondo il giudice di prime cure la produzione dell'avviso di pubblicazione della cessione in blocco dei crediti, da è risultata sufficiente a dimostrare la titolarità CP_3
del credito in capo al cessionario, posto che contiene l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ed è corredata da elementi comuni che consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. In particolare, “tutti i crediti derivanti
3 da contratti di mutuo, aperture di credito o finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016
e qualificabili come attività finanziarie “deteriorate”, riportando altresì il sito dal quale scaricare l'elenco dei debitori coinvolti” (cfr. pag. 8).
Tanto, in conformità con orientamento del giudice di legittimità (cfr. Cass. 2020/n.
5617.
In effetti, vi è l'affermazione, fatta propria da questa Corte in numerosi precedenti, secondo cui in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.58 T.U.B., qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (cfr. Cass. civ. 2023/n. 17944).
In altri termini, quindi, è in astratto sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (cfr. Cass. civ. 2023/ n. 4277/; 2022/ n. 20739; 2019/ n.
15884; 2017/ n.31198).
Tuttavia, nel caso di specie gli appellanti, prima ancora di confutare l'inclusione del credito controverso tra quelli oggetto di cessione, sin dall'udienza del 8/01/2019, immediatamente successiva all'intervento di hanno contestato Controparte_2
la cessione stessa del credito, lamentando anche il tardivo deposito dell'avviso contenuto in GU dopo lo spirare dei termini per le produzioni istruttorie, inidoneo a dimostrare la conclusione del contratto di cessione.
Si tratta, come si vede, di una contestazione ben più incisiva e radicale rispetto alla sola circostanza della mancata inclusione del credito nella cessione in blocco, che in realtà la precede e la presuppone.
Come tale avrebbe chiesto la dimostrazione della cessione -e non già della sola, mera, comprensione in essa del credito controverso- che sostanzia la prova della titolarità del
4 rapporto dedotto in giudizio, che resta sempre in capo al soggetto che si afferma titolare del diritto, essendo un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore (cfr. Cass. Civ. 2016/n. 2951, a Sezioni Unite).
La titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento.
Di conseguenza la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi) che l'attore non è titolare del diritto azionato costituisce una mera difesa, non invece una eccezione (con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo), tanto meno in senso stretto, proponibile a pena di decadenza solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Sul punto la giurisprudenza più recente si è ormai consolidata.
Secondo il giudice di legittimità “la contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio
d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere” (cfr. Cass. civ. 2024/n. 16814).
Pertanto, la contestazione può essere sollevata in ogni grado e fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) e, a maggior ragione, subito dopo la costituzione del soggetto che si assuma cessionario del credito, come avvenuto nel caso di specie.
A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio, atteso che “l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione” (così Cass. civ.
2023/n. 32814).
L'onere probatorio in discussione non è stato assolto dall'appellata, che si è limitata a produrre l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che non integra affatto il contratto di cessione, indispensabile per dimostrare il trasferimento del diritto di cui di discute in capo alla Controparte_2
5 È appena il caso di rammentare, infatti, che l'avviso richiamato assolve alla mera funzione di comunicazione al debitore della cessione ma, come si è anticipato innanzi, non è per nulla idoneo ad offrire la prova della cessione stessa. la produzione dell'ulteriore documentazione di supporto, a prescindere dalla sua rilevanza probatoria, è tardiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c.
Sul punto la Corte ritiene opportuno richiamare l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui mentre i documenti idonei a provare la legittimazione processuale sono producibili anche in appello ed in cassazione, per contro i documenti che tendono a supportare la legittimazione o la titolarità attiva o passiva della parte, in senso sostanziale, soggiacciono alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., e quindi non possono trovare ingresso in appello.
La Corte di Appello di Milano, in un precedente pressoché identico al caso de quo, ha ritenuto inammissibile la produzione della documentazione prodotta dalla cessionaria solo in grado di appello, perché incorre nel divieto del 345 cpc: “(..) Il cessionario ex art.
58 TUB non può produrre in appello nuovi documenti al fine di dimostrare la propria legittimazione in quanto in violazione del divieto di produrre nuovi documenti in appello, atteso che l'asserito creditore avrebbe dovuto depositarli fin dal ricorso in Tribunale al fine di dare prova di essere cessionaria del credito vantato, sicché tale prova è tardiva e inammissibile. (..) La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare tempestivamente” (così App. Milano, sez. I, 26 agosto 2022, n. 2776).
Né è superfluo rammentare, in generale, che la produzione di nuove prove in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009 ed alla modifica operata dall'art. 54, comma
1, lett. Ob), d.l. 83/2012 (applicabile ratione temporis alla presente controversia, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del d.l. 83/2012), a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrle prima per causa a sé non imputabile ovvero che esse, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione (cfr. Cass.
2020/n. 2764; Cass. 2019/n. 12574; Cass. 2017/n. 26552). Circostanze neppure dedotte dall'appellata che, in realtà, ben avrebbe potuto colmare la lacuna rilevata subito dopo la contestazione operate in modo tempestivo dagli opponenti in primo grado.
Nei medesimi termini si è espressa già questo giudice, in una recente decisione pervenuta allo stesso approdo (sentenza del 13/12/2024 nella causa r.g. n. 830/2022).
6 Conseguenza della mancata dimostrazione della titolarità del credito controverso è il rigetto della domanda di pagamento proposta nei confronti degli appellanti.
Attesa, infatti, la revoca del provvedimento monitorio occorreva pronunciare una condanna nei confronti degli opponenti al pagamento del saldo dei rapporti intrattenuti con la banca, ove passivo.
La domanda di condanna era stata certamente formulata da con il ricorso per CP_3 decreto ingiuntivo ma, poi, dopo l'intervento di , coltivata solo Controparte_2
dalla terza chiamata e accolta dal Tribunale solo in favore di tale ultimo soggetto.
Una volta esclusa la titolarità del credito in capo alla società sedicente cessionaria e revocato il decreto ingiuntivo, per ottenere la statuizione di condanna avrebbe CP_3
dovuto costituirsi in appello e formulare la relativa domanda, ciò che però non ha fatto, sicché l'esito del giudizio sarà costituito dalla revoca della sentenza di primo grado e dal rigetto della domanda su cui ha insistito la sola appellata costituita.
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Le spese del doppio grado di giudizio sono liquidate in dispositivo a carico della banca e della società intervenuta, perché entrambe soccombenti rispetto agli appellanti, che hanno visto, in sostanza, rigettare la domanda di pagamento nei loro confronti articolata dapprima da e, poi, coltivata da . CP_3 Controparte_2
Le spese sono liquidate secondo i parametri medi di cui al d.m. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e da Parte_3
avverso la sentenza n. 3404/2022 del Tribunale di Bari del 16 Parte_2
settembre 2022, pubblicata il successivo 22 settembre 2022, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Dichiara la contumacia di Controparte_3
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di quale CP_1
mandataria di Controparte_2
• Condanna e quale mandataria di Controparte_3 CP_1 [...]
alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in Controparte_2
favore degli appellanti, che liquida, per il primo grado, 14.103,00 per compenso di avvocato, e, per il secondo grado, in 1.165,5 per spese ed € 14.317,00 per compenso 7 di avvocato, tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
• Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle appellate;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 21 marzo 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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