Articolo 30 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 29Articolo 31
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31 ottobre 1942
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1 settembre 1967
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28 febbraio 2023
Art. 30. Approvazione del piano finanziario. ((Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell'articolo 18, ed i piani particolareggiati previsti dall'articolo 13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano)) .
Entrata in vigore il 28 febbraio 2023
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