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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/08/2025, n. 4067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4067 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2663/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2663/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RUSSO MASSIMILIANO
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ZATTA MICHELE
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attrice opponente:
“- in via principale, nel merito: accertare l'inadempimento della società rispetto alle CP_1 obbligazioni assunte con il contratto di noleggio stipulato con e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare risolto quest'ultimo per fatto e causa della parte opposta, con conseguente annullamento
e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivimeglio esposti in narrativa, e con contestuale condanna della società alla restituzione, in favore di CP_1 Parte_1
della somma complessiva pari ad € 23.712,74=, oltre interessi e rivalutazione, pagata da
[...] quest'ultima per effetto della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 6 - in via riconvenzionale: accertato e dichiarato l'inadempimento della società rispetto CP_1 alle obbligazioni assunte nei confronti di la conseguente risoluzione del Parte_1 contratto di noleggio per inadempimento della parte opposta, nonché il danno patito da
[...] in conseguenza di detto inadempimento, condannare al risarcimento del Parte_1 CP_1 danno patito dalla parte opponente, che si quantifica sin da ora in una somma non inferiore ad €
23.429,60= ovvero nella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”;
per la convenuta opposta:
“In via preliminare: atteso che la opposizione a decreto ingiuntivo di Automazione non è Pt_1 fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via principale: rigettare integralmente tutte le domande proposte da parte attrice- opponente, perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opponente al pagamento della somma indicata in decreto o comunque in ogni caso determinare quanto spettante a oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al CP_1 saldo, rivalutazione monetaria o, in ogni caso, nella diversa misura ritenuta di Giustizia;
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, opponeva il decreto ingiuntivo n. 440/2022 Parte_1 emesso nei suoi confronti dell'intestato Tribunale per il pagamento, in favore della società odierna parte opposta, della somma complessiva pari ad Euro 20.782,52=, oltre interessi come da domanda e spese per la procedura di ingiunzione, a saldo del prezzo di 5 fatture (n. 693 del 31/07/2021 per euro
4.190,52, n. 761 del 31/08/2021 per euro 4.148,00, n. 819 del 30/09/2021 per euro 4.148,00, n. 952 del
31/10/2021 per euro 4.148,00, n. 1063 del 30/11/2021 per euro 4.148,00) emesse dalla stessa società,
per il noleggio di sacchi e sacconi cd. Big Bag. CP_1
L'opponente asseriva di aver stipulato con terzi un contratto d'appalto, in base la quale avrebbe dovuto ad eseguire le attività di costruzione e posa in opera di un nuovo sistema di chiusura provvisionale di un canale di scarico, nonché un nuovo sistema di gargami, di panconi e di una nuova griglia ferma detriti, per l'opera di presa acqua mare. Tali lavori sarebbero stati tutti eseguiti presso il Porto Marghera pagina 2 di 6 Levante di Venezia. Nello specifico, tra le varie attività relative alla realizzazione del sistema di
“presa”, avrebbe dovuto occuparsi delle opere propedeutiche alla “messa a secco” Parte_1
(chiusura) di un canale di scarico, stretto e profondo, collocato all'interno della Centrale Termoelettrica di Porto Marghera Levante.
L'Arch. , in nome e per conto di , avrebbe contattato telefonicamente Per_1 Parte_1
in persona del Geom. (consigliere delegato della società), richiedendo CP_1 Persona_2 un sopralluogo in cantiere, finalizzato ad ottenere un parere preliminare circa il materiale da impiegare.
dunque, sarebbe stata a conoscenza non soltanto della tipologia di lavori che CP_1 Parte_1
sarebbe andata ad eseguire, ma anche del materiale necessario per l'esecuzione, posto che,
[...] all'esito di tale incontro, il Geom. avrebbe sconsigliato l'utilizzo delle palancole ed avrebbe Per_2 promosso, invece, il noleggio di sacconi contenenti sabbia fine, assicurando che questi, durante la posa, si sarebbero adattati perfettamente alla conformazione del canale, andando a riempire eventuali interstizi e/o irregolarità che potessero essere presenti sul fondo e sui fianchi del canale.
Ottenuto lo studio di fattibilità, sarebbero stati, quindi, formalizzati gli ordini dei sacconi con la fornitrice che, quindi, sarebbe stata a conoscenza sia dell'impiego che ne sarebbe stato CP_1 fatto sia delle caratteristiche che necessarie, in particolare con riferimento al riempimento di sabbia fine.
Tuttavia, all'inizio dell'opera di posizionamento dei sacconi consegnati da (verso la metà o la CP_1 fine del mese di luglio 2021), i tecnici dell'odierna opponente avrebbero constatato come il materiale consegnato non fosse conforme alle qualità richieste e concordate in fase di trattativa.
Difatti, i sacconi consegnati sarebbero stati di misura inferiore rispetto a quanto richiesto e riempiti in maniera parziale e disomogenea: non con sabbia fine, ma con materiale riciclato, scorie macinate e calce.
La difformità del materiale contenuto nei sacconi avrebbe determinato l'impossibilità assoluta di creare un ambiente compatto ed isolante. Tale situazione avrebbe allarmato la committente principale, , CP_2 la quale, con mail del 22.07.2021 e con successiva mail del 23.07.2021, avrebbe lamentato la presenza di acqua attraverso il canale, nonostante il posizionamento dei sacconi.
si sarebbe trovata costretta ad impiegare ugualmente i sacconi, non essendoci Parte_1 ormai il tempo necessario per richiedere una sostituzione integrale, dovendo provvedere all'ultimazione dei lavori di parzializzazione del canale di scarico entro il mese di luglio 2021. Tuttavia, allo stesso tempo, si sarebbe dovuta fare carico dell'ordine, presso un diverso fornitore, di nuovi sacconi (questa pagina 3 di 6 volta contenenti sabbia fine) da posizionare al di sopra di quelli di cui al contratto di noleggio concluso con l'odierna opposta.
Ad oggi, il danno subito da ammonterebbe a complessivi € 23.429,60, con Parte_1 conseguenti richieste di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con revoca del CP_1 decreto ingiuntivo opposto e domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patiti et patiendi.
L'opponente concludeva, quindi, come nelle premesse, con richiesta di rigetto dell'istanza ex art. 648 cpc avversaria.
Con la comparsa di risposta, la convenuta opposta produceva la corrispondenza intercorsa con la controparte, a contestazione delle lamentele avversarie, asserendo che il OM , Per_2 amministratore di avrebbe rilevato che la richiesta di eseguire un palancolato non potesse CP_1 trovare attuazione, evitando in tal modo di far spendere denaro inutilmente ad . Parte_1
Tuttavia, egli avrebbe solamente rilevato che, in altre situazioni analoghe, l'intervento fosse stato positivamente eseguito con dei sacconi, ma senza arrivare a sconsigliare l'utilizzo delle palancole ed incentivare, invece, il noleggio di “sacconi contenenti sabbia fine”.
, invero, mai avrebbe comunicato a la necessità che i sacconi dovessero Parte_1 CP_1 avere una certa dimensione ed un certo contenuto, come sarebbe confermato dai contratti sottoscritti tra le parti, rimasti circoscritti al noleggio del già detto materiale, senza specificazioni in merito a dimensioni e contenuto.
L'odierna attrice opponente, peraltro, avrebbe effettivamente utilizzato il materiale noleggiato ed eseguito positivamente l'intervento a mezzo dei sacconi, finalizzato a chiudere il flusso d'acqua.
Nessun danno, quindi, sarebbe imputabile a per difetto di qualsivoglia suo inadempimento e, CP_1 di conseguenza, alcuna risoluzione contrattuale le sarebbe ascrivibile. Contestava, comunque, tutte le voci di danno elencate dalla controparte, in quanto a lei non imputabili e, comunque, prive di alcun supporto probatorio. Concludeva come nelle premesse, insistendo anche per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
In seguito alla prima udienza, alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed al decorso dei termini assegnati ex art. 183, VI co., cpc, la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di pc, sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note, in cui le parti concludevano come nelle premesse. Con ordinanza pubblicata il 5.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini ex art. 190 cpc.
pagina 4 di 6 ***
Decorsi detti termini, si rileva, in via preliminare di merito, che gli ordini di noleggio di cui al doc. 14 della stessa attrice opponente non contengono alcuna specificazione in merito alle dimensioni o al contenuto dei sacconi noleggiati.
Nemmeno dalla corrispondenza prodotta dalle parti, peraltro, è desumibile alcun indizio circa la determinazione di questi elementi, in sede di trattative, tra le odierne parti.
Trattasi, d'altro canto, pacificamente, di un contratto di noleggio, anziché di appalto, con la conseguenza che l'obbligazione, posta a carico della noleggiante, ex art. 1571 e ss. cc, è stata correttamente adempiuta con la consegna di beni corrispondenti a quelli contrattualmente indicati, senza alcuna sua assunzione di responsabilità in merito all'individuazione dei beni da noleggiare, con riguardo alla valutazione di loro idoneità a conseguire il risultato voluto da Parte_1
Secondo la natura del contratto, la qualità di società commerciali delle parti ed il tenore della corrispondenza intrattenuta nella fase precontrattuale, dunque, non risulta verosimile che la convenuta opposta abbia fornito l'attività di consulenza preliminare descritta dall'opponente né che abbia assunto l'obbligo di noleggiare beni con le caratteristiche da questa, poi, pretese.
Si noti, peraltro, che le dimensioni dei sacconi sarebbero state immediatamente evincibili da al momento della consegna, come, peraltro, il fatto che non contenessero sabbia fine, ma Parte_1 detriti grossolani, elemento anch'esso desumibile da un'osservazione esterna, senza aprirli. Se, dunque,
i beni consegnati fossero stati veramente difformi da quelli ordinati nel contratto di noleggio,
l'opponente lo avrebbe, verosimilmente, segnalato da subito, anziché dopo la constatazione del fatto che, una volta messi in opera, non fossero idonei allo scopo perseguito. Da ciò l'inammissibilità, ex artt. 2721 e 2722 cc, delle istanze testimoniali attoree.
L'opposizione e la domanda riconvenzionale, dunque, sono palesemente infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) rigetta integralmente l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, n. 440/2022 del
Tribunale di Venezia, e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 5 di 6 2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice opponente nei confronti della convenuta opposta;
3) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.p.A..
Venezia, 22 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2663/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RUSSO MASSIMILIANO
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ZATTA MICHELE
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attrice opponente:
“- in via principale, nel merito: accertare l'inadempimento della società rispetto alle CP_1 obbligazioni assunte con il contratto di noleggio stipulato con e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare risolto quest'ultimo per fatto e causa della parte opposta, con conseguente annullamento
e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivimeglio esposti in narrativa, e con contestuale condanna della società alla restituzione, in favore di CP_1 Parte_1
della somma complessiva pari ad € 23.712,74=, oltre interessi e rivalutazione, pagata da
[...] quest'ultima per effetto della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 6 - in via riconvenzionale: accertato e dichiarato l'inadempimento della società rispetto CP_1 alle obbligazioni assunte nei confronti di la conseguente risoluzione del Parte_1 contratto di noleggio per inadempimento della parte opposta, nonché il danno patito da
[...] in conseguenza di detto inadempimento, condannare al risarcimento del Parte_1 CP_1 danno patito dalla parte opponente, che si quantifica sin da ora in una somma non inferiore ad €
23.429,60= ovvero nella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”;
per la convenuta opposta:
“In via preliminare: atteso che la opposizione a decreto ingiuntivo di Automazione non è Pt_1 fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via principale: rigettare integralmente tutte le domande proposte da parte attrice- opponente, perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opponente al pagamento della somma indicata in decreto o comunque in ogni caso determinare quanto spettante a oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al CP_1 saldo, rivalutazione monetaria o, in ogni caso, nella diversa misura ritenuta di Giustizia;
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, opponeva il decreto ingiuntivo n. 440/2022 Parte_1 emesso nei suoi confronti dell'intestato Tribunale per il pagamento, in favore della società odierna parte opposta, della somma complessiva pari ad Euro 20.782,52=, oltre interessi come da domanda e spese per la procedura di ingiunzione, a saldo del prezzo di 5 fatture (n. 693 del 31/07/2021 per euro
4.190,52, n. 761 del 31/08/2021 per euro 4.148,00, n. 819 del 30/09/2021 per euro 4.148,00, n. 952 del
31/10/2021 per euro 4.148,00, n. 1063 del 30/11/2021 per euro 4.148,00) emesse dalla stessa società,
per il noleggio di sacchi e sacconi cd. Big Bag. CP_1
L'opponente asseriva di aver stipulato con terzi un contratto d'appalto, in base la quale avrebbe dovuto ad eseguire le attività di costruzione e posa in opera di un nuovo sistema di chiusura provvisionale di un canale di scarico, nonché un nuovo sistema di gargami, di panconi e di una nuova griglia ferma detriti, per l'opera di presa acqua mare. Tali lavori sarebbero stati tutti eseguiti presso il Porto Marghera pagina 2 di 6 Levante di Venezia. Nello specifico, tra le varie attività relative alla realizzazione del sistema di
“presa”, avrebbe dovuto occuparsi delle opere propedeutiche alla “messa a secco” Parte_1
(chiusura) di un canale di scarico, stretto e profondo, collocato all'interno della Centrale Termoelettrica di Porto Marghera Levante.
L'Arch. , in nome e per conto di , avrebbe contattato telefonicamente Per_1 Parte_1
in persona del Geom. (consigliere delegato della società), richiedendo CP_1 Persona_2 un sopralluogo in cantiere, finalizzato ad ottenere un parere preliminare circa il materiale da impiegare.
dunque, sarebbe stata a conoscenza non soltanto della tipologia di lavori che CP_1 Parte_1
sarebbe andata ad eseguire, ma anche del materiale necessario per l'esecuzione, posto che,
[...] all'esito di tale incontro, il Geom. avrebbe sconsigliato l'utilizzo delle palancole ed avrebbe Per_2 promosso, invece, il noleggio di sacconi contenenti sabbia fine, assicurando che questi, durante la posa, si sarebbero adattati perfettamente alla conformazione del canale, andando a riempire eventuali interstizi e/o irregolarità che potessero essere presenti sul fondo e sui fianchi del canale.
Ottenuto lo studio di fattibilità, sarebbero stati, quindi, formalizzati gli ordini dei sacconi con la fornitrice che, quindi, sarebbe stata a conoscenza sia dell'impiego che ne sarebbe stato CP_1 fatto sia delle caratteristiche che necessarie, in particolare con riferimento al riempimento di sabbia fine.
Tuttavia, all'inizio dell'opera di posizionamento dei sacconi consegnati da (verso la metà o la CP_1 fine del mese di luglio 2021), i tecnici dell'odierna opponente avrebbero constatato come il materiale consegnato non fosse conforme alle qualità richieste e concordate in fase di trattativa.
Difatti, i sacconi consegnati sarebbero stati di misura inferiore rispetto a quanto richiesto e riempiti in maniera parziale e disomogenea: non con sabbia fine, ma con materiale riciclato, scorie macinate e calce.
La difformità del materiale contenuto nei sacconi avrebbe determinato l'impossibilità assoluta di creare un ambiente compatto ed isolante. Tale situazione avrebbe allarmato la committente principale, , CP_2 la quale, con mail del 22.07.2021 e con successiva mail del 23.07.2021, avrebbe lamentato la presenza di acqua attraverso il canale, nonostante il posizionamento dei sacconi.
si sarebbe trovata costretta ad impiegare ugualmente i sacconi, non essendoci Parte_1 ormai il tempo necessario per richiedere una sostituzione integrale, dovendo provvedere all'ultimazione dei lavori di parzializzazione del canale di scarico entro il mese di luglio 2021. Tuttavia, allo stesso tempo, si sarebbe dovuta fare carico dell'ordine, presso un diverso fornitore, di nuovi sacconi (questa pagina 3 di 6 volta contenenti sabbia fine) da posizionare al di sopra di quelli di cui al contratto di noleggio concluso con l'odierna opposta.
Ad oggi, il danno subito da ammonterebbe a complessivi € 23.429,60, con Parte_1 conseguenti richieste di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con revoca del CP_1 decreto ingiuntivo opposto e domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patiti et patiendi.
L'opponente concludeva, quindi, come nelle premesse, con richiesta di rigetto dell'istanza ex art. 648 cpc avversaria.
Con la comparsa di risposta, la convenuta opposta produceva la corrispondenza intercorsa con la controparte, a contestazione delle lamentele avversarie, asserendo che il OM , Per_2 amministratore di avrebbe rilevato che la richiesta di eseguire un palancolato non potesse CP_1 trovare attuazione, evitando in tal modo di far spendere denaro inutilmente ad . Parte_1
Tuttavia, egli avrebbe solamente rilevato che, in altre situazioni analoghe, l'intervento fosse stato positivamente eseguito con dei sacconi, ma senza arrivare a sconsigliare l'utilizzo delle palancole ed incentivare, invece, il noleggio di “sacconi contenenti sabbia fine”.
, invero, mai avrebbe comunicato a la necessità che i sacconi dovessero Parte_1 CP_1 avere una certa dimensione ed un certo contenuto, come sarebbe confermato dai contratti sottoscritti tra le parti, rimasti circoscritti al noleggio del già detto materiale, senza specificazioni in merito a dimensioni e contenuto.
L'odierna attrice opponente, peraltro, avrebbe effettivamente utilizzato il materiale noleggiato ed eseguito positivamente l'intervento a mezzo dei sacconi, finalizzato a chiudere il flusso d'acqua.
Nessun danno, quindi, sarebbe imputabile a per difetto di qualsivoglia suo inadempimento e, CP_1 di conseguenza, alcuna risoluzione contrattuale le sarebbe ascrivibile. Contestava, comunque, tutte le voci di danno elencate dalla controparte, in quanto a lei non imputabili e, comunque, prive di alcun supporto probatorio. Concludeva come nelle premesse, insistendo anche per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
In seguito alla prima udienza, alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed al decorso dei termini assegnati ex art. 183, VI co., cpc, la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di pc, sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note, in cui le parti concludevano come nelle premesse. Con ordinanza pubblicata il 5.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini ex art. 190 cpc.
pagina 4 di 6 ***
Decorsi detti termini, si rileva, in via preliminare di merito, che gli ordini di noleggio di cui al doc. 14 della stessa attrice opponente non contengono alcuna specificazione in merito alle dimensioni o al contenuto dei sacconi noleggiati.
Nemmeno dalla corrispondenza prodotta dalle parti, peraltro, è desumibile alcun indizio circa la determinazione di questi elementi, in sede di trattative, tra le odierne parti.
Trattasi, d'altro canto, pacificamente, di un contratto di noleggio, anziché di appalto, con la conseguenza che l'obbligazione, posta a carico della noleggiante, ex art. 1571 e ss. cc, è stata correttamente adempiuta con la consegna di beni corrispondenti a quelli contrattualmente indicati, senza alcuna sua assunzione di responsabilità in merito all'individuazione dei beni da noleggiare, con riguardo alla valutazione di loro idoneità a conseguire il risultato voluto da Parte_1
Secondo la natura del contratto, la qualità di società commerciali delle parti ed il tenore della corrispondenza intrattenuta nella fase precontrattuale, dunque, non risulta verosimile che la convenuta opposta abbia fornito l'attività di consulenza preliminare descritta dall'opponente né che abbia assunto l'obbligo di noleggiare beni con le caratteristiche da questa, poi, pretese.
Si noti, peraltro, che le dimensioni dei sacconi sarebbero state immediatamente evincibili da al momento della consegna, come, peraltro, il fatto che non contenessero sabbia fine, ma Parte_1 detriti grossolani, elemento anch'esso desumibile da un'osservazione esterna, senza aprirli. Se, dunque,
i beni consegnati fossero stati veramente difformi da quelli ordinati nel contratto di noleggio,
l'opponente lo avrebbe, verosimilmente, segnalato da subito, anziché dopo la constatazione del fatto che, una volta messi in opera, non fossero idonei allo scopo perseguito. Da ciò l'inammissibilità, ex artt. 2721 e 2722 cc, delle istanze testimoniali attoree.
L'opposizione e la domanda riconvenzionale, dunque, sono palesemente infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) rigetta integralmente l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, n. 440/2022 del
Tribunale di Venezia, e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 5 di 6 2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice opponente nei confronti della convenuta opposta;
3) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.p.A..
Venezia, 22 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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