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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1395/2025
REPUB BL IC A ITA L IA NA
IN NOME DEL POPOLO IT AL IA NO
Tribunale Or dinario di Bre scia
Settim a Sezi one Civ ile
nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da
, nato in Edo TA in [...] il [...], con l'avvocato Chiara Villante Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente ha pronunciato la seguente
sente nza
1. In data 11.2.2025 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Brescia in data 15.11.2024 e notificato il 14.1.2025 di rigetto dell'istanza presentata il 19.6.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione lavorativa;
− ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (“Il cittadino straniero, dopo aver svolto un tirocinio formativo nell'ambito del progetto di accoglienza (doc. 8-9), ha lavorato alle dipendenze di CP_2
da agosto 2022 fino a gennaio 2023 (doc. 10). Successivamente, è stato assunto dalla Acme
[...]
Management S.r.l., che, a partire da gennaio 2025, gli ha garantito un contratto a tempo
indeterminato (doc. 12-15). Tale elemento rappresenta un ulteriore e significativo indicatore del
suo percorso di integrazione socioeconomica in Italia, evidenziando la stabilità raggiunta nel contesto lavorativo e la sua capacità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.”).
È stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 10.6.2025 sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento
1 di 4 impugnato.
Con la nota conclusiva il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda e ha prodotto recente busta paga.
L'amministrazione resistente non ha depositato note conclusive.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo
19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29;
Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; ND v. Ukraine, Per_1
sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità
(Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19
maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag.
19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione – internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto
“il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr.
Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità
2 di 4 nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez. I 28162/2023).
Gruppi armati sono proliferati dagli anni '90 in tutto il LT del Niger per lo più per rivalità etniche
(https://openresearchrepository.anu.edu.au/bitstream/1885/10125/1/Agbiboa_ArmedGroups2013. pdf); il gruppo più importante emerso nello Stato è stata la Federazione delle comunità Ijaw del
LT del Niger (FNDIC).
Il cultismo è una delle principali fonti di violenza nel LT del Niger, anche nello Stato del LT
(https://www.researchgate.net/publication/338592348_Evaluation_of_Youth_Vuln erability_to_Community_Cultism_in_Selected_TAs_in_the_Niger_LT_Region_of_ Nigeria).
La violenza dei “cults” ha causato, durante il 2022, più di 35 vittime del LT TA
(https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december2022/#).
Negli anni, si sono verificate anche tensioni comunali su controversie sulla terra e sui confini, su scontri per la leadership e tra pastori e agricoltori (https://pindfoundation.org/niger-delta-annual- conflict-report-january-december2020/).
Anche la violenza criminale organizzata è diffusa nello Stato del LT, in particolare nelle aree di
LI RT, SA, DO WE, LI RT e WI (https://pindfoundation.org/niger- delta-annual-conflict-report-january-december2020/). Lo Stato di LT continua ad essere interessato da diversi episodi di violenza di massa, in particolare nelle aree di LI RT e RI
UT (https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december2020/).
Nel 2023, “Nigeria Watch” ha registrato 125 eventi, da cui sono derivate 142 morti. Tra questi eventi risultano episodi di violenza contro i civili da parte di criminali comuni, violenze a sfondo politico, scontri tra culti, rapimenti, ma anche violenza domestica e incidenti stradali. L'evento più significativo, che ha causato la morte di 30 persone, è stata l'esplosione di un impianto del gas
(https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtList#).
Nel periodo 1° gennaio 2024-18 ottobre 2024, AC ha registrato 97 eventi di cui 52 battaglie e
11 rivolte (i restanti sono forme di violenza nei confronti dei civili e due proteste), da cui sono derivate 116 morti (https://acleddata.com/explorer).
La situazione in cui versa lo Stato di LT costituisca una fonte di pericolo per i beni della vita fondamentali del ricorrente. Il principio di non-refoulement osta allora al rimpatrio del ricorrente, in quanto non è dato accettare il rischio di pregiudizio per la sua vita o incolumità.
Oltre a tale profilo, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra.
Dall'anno 2022 il ricorrente, in Italia dal 2017, percepisce redditi in forza di contratti di lavoro dipendente reiterati nel corso del tempo, l'ultimo dei quali a tempo indeterminato.
La durata del soggiorno in Italia, la continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma
3 di 4 e persistente volontà di radicamento nel territorio dello Stato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.)
27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Di rilievo per la decisione sulle spese processuali i documenti prodotti in occasione del processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo, che evidenziano la stabilità della posizione lavorativa: da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per que sti m otivi
1. Dichiara il diritto di , nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 10.6.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi
4 di 4
REPUB BL IC A ITA L IA NA
IN NOME DEL POPOLO IT AL IA NO
Tribunale Or dinario di Bre scia
Settim a Sezi one Civ ile
nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da
, nato in Edo TA in [...] il [...], con l'avvocato Chiara Villante Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente ha pronunciato la seguente
sente nza
1. In data 11.2.2025 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Brescia in data 15.11.2024 e notificato il 14.1.2025 di rigetto dell'istanza presentata il 19.6.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione lavorativa;
− ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (“Il cittadino straniero, dopo aver svolto un tirocinio formativo nell'ambito del progetto di accoglienza (doc. 8-9), ha lavorato alle dipendenze di CP_2
da agosto 2022 fino a gennaio 2023 (doc. 10). Successivamente, è stato assunto dalla Acme
[...]
Management S.r.l., che, a partire da gennaio 2025, gli ha garantito un contratto a tempo
indeterminato (doc. 12-15). Tale elemento rappresenta un ulteriore e significativo indicatore del
suo percorso di integrazione socioeconomica in Italia, evidenziando la stabilità raggiunta nel contesto lavorativo e la sua capacità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.”).
È stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 10.6.2025 sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento
1 di 4 impugnato.
Con la nota conclusiva il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda e ha prodotto recente busta paga.
L'amministrazione resistente non ha depositato note conclusive.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo
19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29;
Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; ND v. Ukraine, Per_1
sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità
(Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19
maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag.
19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione – internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto
“il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr.
Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità
2 di 4 nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez. I 28162/2023).
Gruppi armati sono proliferati dagli anni '90 in tutto il LT del Niger per lo più per rivalità etniche
(https://openresearchrepository.anu.edu.au/bitstream/1885/10125/1/Agbiboa_ArmedGroups2013. pdf); il gruppo più importante emerso nello Stato è stata la Federazione delle comunità Ijaw del
LT del Niger (FNDIC).
Il cultismo è una delle principali fonti di violenza nel LT del Niger, anche nello Stato del LT
(https://www.researchgate.net/publication/338592348_Evaluation_of_Youth_Vuln erability_to_Community_Cultism_in_Selected_TAs_in_the_Niger_LT_Region_of_ Nigeria).
La violenza dei “cults” ha causato, durante il 2022, più di 35 vittime del LT TA
(https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december2022/#).
Negli anni, si sono verificate anche tensioni comunali su controversie sulla terra e sui confini, su scontri per la leadership e tra pastori e agricoltori (https://pindfoundation.org/niger-delta-annual- conflict-report-january-december2020/).
Anche la violenza criminale organizzata è diffusa nello Stato del LT, in particolare nelle aree di
LI RT, SA, DO WE, LI RT e WI (https://pindfoundation.org/niger- delta-annual-conflict-report-january-december2020/). Lo Stato di LT continua ad essere interessato da diversi episodi di violenza di massa, in particolare nelle aree di LI RT e RI
UT (https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december2020/).
Nel 2023, “Nigeria Watch” ha registrato 125 eventi, da cui sono derivate 142 morti. Tra questi eventi risultano episodi di violenza contro i civili da parte di criminali comuni, violenze a sfondo politico, scontri tra culti, rapimenti, ma anche violenza domestica e incidenti stradali. L'evento più significativo, che ha causato la morte di 30 persone, è stata l'esplosione di un impianto del gas
(https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtList#).
Nel periodo 1° gennaio 2024-18 ottobre 2024, AC ha registrato 97 eventi di cui 52 battaglie e
11 rivolte (i restanti sono forme di violenza nei confronti dei civili e due proteste), da cui sono derivate 116 morti (https://acleddata.com/explorer).
La situazione in cui versa lo Stato di LT costituisca una fonte di pericolo per i beni della vita fondamentali del ricorrente. Il principio di non-refoulement osta allora al rimpatrio del ricorrente, in quanto non è dato accettare il rischio di pregiudizio per la sua vita o incolumità.
Oltre a tale profilo, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra.
Dall'anno 2022 il ricorrente, in Italia dal 2017, percepisce redditi in forza di contratti di lavoro dipendente reiterati nel corso del tempo, l'ultimo dei quali a tempo indeterminato.
La durata del soggiorno in Italia, la continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma
3 di 4 e persistente volontà di radicamento nel territorio dello Stato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.)
27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Di rilievo per la decisione sulle spese processuali i documenti prodotti in occasione del processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo, che evidenziano la stabilità della posizione lavorativa: da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per que sti m otivi
1. Dichiara il diritto di , nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 10.6.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi
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