Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n°3941/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI,
VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n°3941 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello in materia di “permuta - adempimento contrattuale”, vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
, con sede in Napoli alla II Traversa via Villa Bisignano n.27, Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Manzo ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via del Parco Margherita n.8, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato ed in atti al giudizio di primo grado;
APPELLANTE
C O N T R O
(P. IVA ), in persona degli amministratori e Controparte_1 P.IVA_2 legali rappresentanti p.t., e , corrente in Portici CP_2 Controparte_3
(NA), al Corso Garibaldi n. 179, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Brunelli e dall'Avv. Francesco Marciano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Jannelli n. 220, in virtù di mandato prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telemeticamente;
APPELLATA
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AVVERSO
La sentenza n. 1603/2022 emessa dal G.U. presso il tribunale di Napoli, 12° sezione civile, in data 14.02.2022, pubblicata il 16.02.2022, con cui l'adito giudice così provvedeva: “in accoglimento della domanda attrice come proposta da nei confronti di condanna Controparte_1 Parte_1
, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Parte_1 di della somma di € 77.450,00 per le causali di cui in parte Controparte_1 motiva oltre interessi legali di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
condanna , in Parte_1 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi di avvocato oltre Iva e Cap ex lege ed oltre r.s.f. al 15%, con attribuzione all'Avv. Francesco Brunelli;
sentenza esecutiva ex lege”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato: che con ordinanza del 7.10.24, ritualmente comunicata per via telematica in pari data, la causa è pervenuta alla data del 10.1.2025 fissata, ex art.127 ter, comma 4°, c.p.c., in sostituzione dell'udienza; che già con decreto del 16.9.24, anch'esso ritualmente comunicato alle parti per via telematica, veniva disposto che tutte le udienze fissate in presenza a partire da quelle del mese di marzo 2023 a quelle fissate nei mesi e negli anni successivi sarebbero state sostituite dal deposito di note scritte nei termini, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
OSSERVA:
Il presente procedimento è stato instaurato in epoca successiva alla data del 25 giugno 2008 di entrata in vigore del d. l. n°112 del 2008, convertito nella legge n°133 del 2008. Per effetto delle modifiche già introdotte da tale norma all'art. 181 C.P.C. si prevedeva che, se nessuna delle parti compariva alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o nel corso del processo, il giudice ordinava che la causa fosse cancellata dal ruolo e dichiarava la estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo. Quindi, atteso il mancato deposito di note di trattazione scritta in occasione della suddetta udienza del 10.1.2025 sono appunto maturati i presupposti previsti dalla odierna norma di rito, art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., per disporre la cancellazione della causa dal ruolo dichiarando la conseguente estinzione del processo. Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto la sola che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
2 Proc. n°3941/2022 R.G.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara la estinzione disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate, così come previsto dall'art. 310 C.P.C..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., nei confronti della in persona dei Controparte_1 legali rappresentanti p.t., con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 14.9.22, così provvede:
1°) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2°) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10.1.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE
Dott. Antonio Quaranta
IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Cocchiara
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