Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10806.2022 R.A.C.L., promossa da:
Marinella Antonucci
Avv. Distratis
Contro
CP_1
Avvocatura
Con ricorso del 10.10.22, parte ricorrente ha adito questo tribunale chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il 2019 (52gg) e per il 2020 (103gg) con accertamento del diritto a trattenere quanto conseguito a titolo di CP_ indennità per ds agricola per il 2019 e la condanna di ai conseguenti adempimenti ed al pagamento della indennità ds per 2020 e vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
Evidenzia di avere lavorato alle dipendenze di dal 21.10.19 al 31.12.19 e dal Persona_1
6.3.20 al 30.6.20 e dal 26.9.20 al 31.12.20 sui terreni ubicati in c.da LE, quale addetta a marzo alla coltivazione di finocchi e lattughe ed alla preparazione del terreno per la coltivazione di peperoni e melanzane, a maggio e giugno alla preparazione del terreno per la coltivazione di angurie e meloni ed alla preparazione del vigneto ed alla raccolta di prodotti ortofrutticoli e da settembre a dicembre alla raccolta di ortaggi, lavori nel vigneto e nell'oliveto verso un compenso giornaliero di euro 54,08; di essere stata ingiustamente cancellata.
In merito alla eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte resistente, vale evidenziare quanto segue.
La Corte Suprema [Cass.25.7.01 n.10154] ha evidenziato come, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Il processo del lavoro pretende infatti che nella fase introduttiva del giudizio i fatti di causa siano esposti in modo chiaro e specifico, sì da consentire, da una parte, al giudice di avere una compiuta conoscenza del thema decidendum e, dall'altra, al resistente di svolgere tutte le sue eccezioni o difese.
Nè varrebbe a coonestare un assunto diverso il contenuto della documentazione il cui esame, operando nella fase di assunzione probatoria, sottintende l'esito positivo del vaglio di validità del ricorso. Appare opportuno sul punto alcune rapide considerazioni. Infatti, la Corte Suprema, intervenendo negli anni '90 su un indirizzo giurisprudenziale che appariva viceversa consolidato, ha evidenziato come secondo la regola prevista dall'art.414, n.4, cpc, i fatti su cui il ricorrente fonda le sue pretese debbano essere specificamente indicati, non potendo a tale obbligo supplire una produzione documentale che presuppone invece la preventiva estrinsecazione del fatto [Cass. Civ., sez. lav.,
13.12.99 n.13984; Cass. civ., Sez.lav., 18/10/2002, n.14817; Cass. civ., Sez.lav., 01/07/1999, n.6714].
Ebbene, ciò detto, rileva questo Decidente come, dalla lettura del ricorso, emerge immediatamente che la parte ricorrente ha fornito idonee indicazioni utili all'individuazione del petitum e della causa petendi.
Preliminarmente si deve osservare come in relazione alla domanda avverso la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, alla luce degli elementi probatori offerti, deve ritenersi la tempestività del ricorso.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso come, a loro dire, la ricorrente avrebbe lavorato nel 2020 per da gennaio\febbraio a giugno 2020 in c.da Per_1
LE quale addetta alla preparazione dei solchi sui terreni per la coltivazione di ortaggi e poi per la posa a dimora di piantine di peperoni, melanzane, finocchi, angurie e meloni ed alla pulizia dei terreni dalle erbacce;
con orario 6\11,30 verso un compenso corrisposto da certo che pure impartiva le direttive [ che, cancellata, ha introdotto Per_2 Per_3 analogo giudizio indicando la ricorrente quale teste e che dagli atti risulta essere stata denunziata da solo per 2 gg a maggio e poi da giugno ad agosto 2020 mentre la Per_1 ricorrente denunziata solo a marzo, maggio e giugno]; come la ricorrente avrebbe lavorato nelle serre ed in campo aperto per da ottobre a dicembre 2019 e da marzo Per_1 a giugno e da settembre a dicembre 2020 quale addetta alla posa a dimora di piantine e poi alla raccolta;
come le direttive fossero impartire da o dal padre [ marito Per_1 Per_4 della ricorrente in regime di separazione dei beni e che cancellato ha introdotto analogo giudizio].
Nel merito della controversia in oggetto, si deve osservare come nel settore agricolo la prova della sussistenza del carattere subordinato della prestazione di lavoro richieda una valutazione molto rigorosa che, pur tenendo conto della saltuarietà dell'esplicazione del rapporto in diversi periodi dell'anno, nonché del frequente frazionamento con più datori di lavoro, tuttavia non esclude la presenza dei cosiddetti elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, l'assenza del rischio economico, l'osservanza di un vincolo di orario;
cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 11178/96, Cass. civ. sez. lav. n.3745/95).
Anzi, tali elementi sintomatici (che rappresentano dei criteri complementari e sussidiari), pur non essendo individualmente decisivi a far ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, acquistano un'efficacia probatoria determinante quando, come nel rapporto di lavoro in agricoltura, sia più attenuato il carattere distintivo essenziale del tipo di prestazione, vale a dire il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore (cfr. Cass. civ. sez. lav. 7438/97); infatti, anche in tale ambito, in cui la qualificazione giuridica del rapporto deve essere desunta in relazione al concreto atteggiarsi dell'attività delle parti, deve ritenersi valida la definizione di lavoro subordinato di cui al codice civile (art.2094), non risultando da fonte alcuna che il legislatore abbia voluto dare una definizione diversa.
Ritiene peraltro questo Giudicante, di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. n. 3853/95), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700 c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, può essere valutato talvolta come prova sufficiente, ove si delineino le presunzioni rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa (cfr. Cass. civ. n.3746/95).
Pertanto, è da una valutazione globale dei suddetti elementi indiziari che devono comunque individuarsi le caratteristiche essenziali del rapporto subordinato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti legali per il sorgere del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli (numero delle giornate, svolgimento di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso).
Ebbene, a dispetto dell'esito della prova testimoniale che ha offerto riscontro alle allegazioni attoree, deve osservarsi come per un verso la attendibilità della ricostruzione offerta dalla teste appare smentita da quanto evidenziato in merito alle giornate Per_3 denunziate da per la ricorrente;
mentre in relazione alla deposizione del coniuge, si Per_1 deve osservare come, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità [Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023]; il legame familiare comunque impone un vaglio rigoroso della deposizione alla luce delle emergenze processuali. Ebbene, la attendibilità del marito della ricorrente appare minata dalla circostanza che, nel corso dei reiterati accessi ai fondi effettuati in sede amministrativa nel 2020, né la ricorrente né il marito siano stati mai rivenuti sui terreni.
In proposito, vale ricordare come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti cui è tenuta l'autorità giudiziaria chiamata ad una attività selettiva che si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova [Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017].
Peraltro, parte ricorrente avrebbe lavorato anche in giornate in cui appare improbabile lo svolgimento di attività lavorativa in campo aperto alla luce dei dati meteorologici acquisiti in sede amministrativa.
Significative appaiono del resto anche le circostanze emergenti dal verbale ispettivo
2020008638\dl del 27.7.21 in cui si dà atto di come, con accertamento avviato a seguito della richiesta di emersione presentata da , siano stati effettuati sopralluoghi in data Per_1
31.7.20 presso i terreni, venendo accompagnati da la quale aveva indicato solo tre Per_1 terreni in agro di Copertino, c.da ON (su cui risultarono coltivati cocumelle, peperoni, zucchine e per 3 ettari vigneto a spalliera) ed altre parti del terreno (a riposo da precedente coltivazione), S.NG e LE (dove furono trovate serre abbandonate per una ampiezza di ettari 185492); come, invero, in una denunzia ad del 17.6.16 CP_2 Per_1 CP_ avesse indicato terreni in agro di Galatina;
come in precedente denunzia ad del
14.7.16 avesse denunziato di coltivare terreni per 1\3 di proprietà e 2\3 in comodato;
come risultasse avere indicato terreni in agro di Nardò; come emerga una sproporzione tra numero di giornate denunziate e fabbisogno lavorativo;
come siano stati effettuati più accessi sui terreni da 31.7.2020 a 3.6.2021 rinvenendo a lavoro quasi sempre le stesse persone (che interrogate hanno dichiarato come lavorassero solo loro sui terreni) e per lo più lavoratori extracomunitari in nero;
come la ditta abbia denunziato a lavoro personale anche in giorni che a causa di pioggia intensa non potevano essere stati dedicati al lavoro;
come la allegata presenza di un numero significativo di lavoratori sugli stessi fondi avrebbe dovuto prevedere o la esistenza di autobus capienti per il trasporto (con capacità di almeno 50 posti a fronte dei disponibili 9) o almeno spazi sufficienti a contenere le auto del personale (mentre nessuno avrebbe mai notato tante auto accedere ai fondi); come sussista un saldo passivo tra entrate ed uscite se effettivamente l'azienda avesse avuto il numero dei dipendenti denunziato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
CP_ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 11/02/2025
Lorenzo Bellanova