Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 01/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1170/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1170/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PANIN MARIAGRAZIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. LEPORE PATRIZIA ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI Per i ricorrenti omologare le seguenti nuove condizioni in modifica di quelle contenute nella sentenza n. 692/2006, in procedimento R.G. n. 1510/2006, cron. 7981/2006, emessa dal Tribunale di Rovigo il 10/11/2006, pubblicata l'11/12/2006 e divenuta definitiva il 15/1/2007: 1)La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, vivrà con Per_1 la madre. A titolo di contributo al suo mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese, il IG. verserà alla IG.ra , la somma di euro Parte_1 Parte_2
1.000,00, annualmente adeguata in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di studio (tasse, libri, spese inerenti alla specializzazione, ecc.), tempo libero, ludiche, sanitarie, di manutenzione della vettura.
2) Il IG. nulla più verserà a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 per il figlio , attualmente economicamente autosufficiente. Per_2
1
4)Il IG. rinuncia a qualunque eventuale pretesa nei confronti Parte_1 della IG.a per il periodo pregresso. Parte_2
5)Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato il 20-3-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, e hanno concordemente chiesto ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c. la modifica della sentenza di divorzio n. 692/2006, pronunciata dal Tribunale di Rovigo, in ordine alla regolamentazione del contributo dovuto dal a titolo di concorso al mantenimento dei figli e nati Parte_1 Per_2 Per_1 rispettivamente il 7-5-1993 e il 20-5-1999, e all'assegno divorzile di 266,00 euro attributo alla Pt_2
Dopo aver premesso che il svolge la professione di medico di base e ha Parte_1 ceduto la propria quota indivisa dell'immobile un tempo adibito a casa coniugale, sita in Fiesso Umbertiano (RO) via Cesare Battisti, ai due figli, e che la moglie ha ceduto anch'ella la sua metà, riservandosi parte dell'usufrutto e parte il diritto di abitazione sull'altra quota ceduta, i ricorrenti hanno dedotto che il figlio Per_2 ha raggiunto l'autosufficienza economica, al pari della madre, che svolge la professione di impiegata.
I ricorrenti hanno pertanto concordemente domandato l'accertamento della cessazione dell'obbligo del i contribuire al mantenimento tanto del figlio Parte_1
quanto della entrambi economicamente autosufficienti, fermo Per_2 Pt_2 restando l'obbligo paterno di continuare a corrispondere alla un assegno Pt_2 mensile di mantenimento in favore della figlia , studentessa priva della Per_3 possibilità provvedere alle sue eIGenze con mezzi propri. Le parti hanno concordato l'aumento del relativo importo a 1.000,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese di studio (tasse, libri, spese inerenti alla specializzazione, ecc.), tempo libero, ludiche, sanitarie, di manutenzione della vettura.
2. Con decreto depositato il 28-3-2025 la Presidente ha deIGnato sé stessa giudice relatore e si è riservata di riferire al collegio.
3. Gli accordi raggiunti dalle parti sono conformi alla legge, sicché le domande devono trovare accoglimento.
4. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1170/ 2025 R.V.G. promossa da
[...]
e da con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
2 a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 692/2006 pronunciata dal Tribunale di Rovigo,
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici e provvede in conformità con le conclusioni riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, 31 marzo 2025
il presidente estensore
Paola Di Francesco
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