Art. 1.
Il termine di cui all' articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l' articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174 , e successivamente con l' articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121 , e con l' articolo 1 della legge 24 aprile 1984, n. 93 , e' ulteriormente prorogato di un anno.
NOTE
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' il seguente:
"Art. 114. (Divieto di iscrizione ai partiti politici). - Fino a che non intervenga una disciplina piu' generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione , e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici".
- Detta legge e' entrata in vigore il 25 aprile 1981.
Il termine di cui all' articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l' articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174 , e successivamente con l' articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121 , e con l' articolo 1 della legge 24 aprile 1984, n. 93 , e' ulteriormente prorogato di un anno.
NOTE
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' il seguente:
"Art. 114. (Divieto di iscrizione ai partiti politici). - Fino a che non intervenga una disciplina piu' generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione , e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici".
- Detta legge e' entrata in vigore il 25 aprile 1981.