Ordinanza cautelare 17 marzo 2023
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 30/06/2025, n. 4806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4806 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 04806/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00875/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 875 del 2023, proposto da
NC CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Serafino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, corso Umberto I° n. 381;
contro
Comune di RI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Belcuore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 247 del 29 novembre 2022 di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 16 / 2022 ed acquisizione al patrimonio comunale e
della sanzione prot. n. 29700 del 29/11/2023, a firma del Caposettore LL.PP. - Espropri – Urbanistica – Manutenzioni – Edilizia COMUNE DI POGGIOMARINO, in virtù della quale si ingiungeva il pagamento di € 16.000,00;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso ha ad oggetto l’impugnativa:
dell’ ingiunzione per € 16.000,00 (sedicimila / 00 ) del 24.11.2022 conseguente all’accertamento di inottemperanza alla demolizione;
dell’ ordinanza N. 247 del 29 novembre 2022 di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione n. 16 / 2022 – Prot. 1262 del 20 gennaio 2022 ed acquisizione al patrimonio comunale (ex D.P.R. n. 380/2001 art. 31) , dell’immobile al foglio 13 p.lla 1664.
Deduce il ricorrente che sull’area censita al N.C.T. del Comune di RI al foglio n. 13 particella n. 1664 è stato elevato un manufatto da utilizzarsi per le esigenze primarie abitative della propria famiglia composta da moglie e figli e per la sua attività di officina .
Aggiunge di avere proposto istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001, presentata il 10 maggio 2022. Inoltre, contro l’acquisizione assume di avere proposto precedente ricorso il 5.11.2022 , a seguito del quale il Comune annullava in autotutela il 16.11.2022 la pregressa ordinanza n. 169 del 28 luglio 2022 .
Il presente ricorso è affidato alle seguenti censure:
1 ) VIOLAZIONE , FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRESUPPOSTI – ORDINANZA N. 169 DELL’8 SETTEMBRE 2022 –
Gli atti impugnati troverebbero base nell’ Ordinanza n. 169 del 28 luglio 2022 notificata in data 8 settembre 2022 che è stata annullata in autotutela dal Comune il 16.11.2022 e quindi sarebbero privi di presupposto.
2 )= VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE N. 241 / 1990 -ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO ; TRAVISAMENTO DEL FATTO)- SVIAMENTO.
Il verbale di accertamento di inottemperanza si fonda su atti istruttori che non sono stati allegati allo stesso;
3 ) ULTERIORE VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3, LEGGE 7.8.1990, N. 241) –ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE; CONTRADDITTORIETA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; PERPLESSITA’) -SVIAMENTO.
Il provvedimento di accertamento di inottemperanza , su cui si fonda l’ordinanza di acquisizione sarebbe, altresì, illegittimo anche sotto l’aspetto motivatorio. Infatti, in esso viene del tutto genericamente denunciata la presunta violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
Tuttavia, tale presupposto risulterebbe del tutto erroneo in quanto i lavori eseguiti dal ricorrente presso l’area di sua proprietà sita in RI , via Fornillo , in base a quanto sopra chiarito in premessa, sarebbero pienamente compatibili con la legislazione urbanistica vigente.
Da ciò deriverebbe la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione Comunale che , richiamando l’ordinanza di demolizione n. 16 del 20 gennaio 2022 nonché il verbale di accertamento di inottemperanza prot. N. 12724 dell’ 11 maggio 2022 – totalmente illegittimi - , ha irrogato la sanzione pecuniaria impugnata e l’ordinanza di acquisizione.
Anche sotto tale aspetto, dunque, emergerebbe l’illegittimità del provvedimento impugnato, caratterizzato da una motivazione carente che non dà conto delle specifiche ragioni di pubblico interesse che giustificherebbero la determina e l’ingiunzione dalla sanzione pecuniaria e l’ordinanza di acquisizione , né da’ conto della presentazione di domanda di accertamento di conformità.
4) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 DEL D.P.R. 380/2001) –ECCESSO DI POTERE (INCOERENZA E PERPLESSITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO)- SVIAMENTO
L’errato accertamento della tipologia dei lavori eseguiti dal ricorrente ha indotto l'Amministrazione ad applicare un regime sanzionatorio del tutto erroneo e sproporzionato , per cui l’irrogazione della sanzione di € 16.000,00 ( sedicimila /00 ) sarebbe del tutto ingiustificata
5 ) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 7 L. 241 / 1990) –ECCESSO DI POTERE (INCOERENZA E PERPLESSITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO) – SVIAMENTO
6) PENDENZA DI RICOSTO AL TAR PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA N. 16 / 2022
7) SUSSISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE CONNESSO ALLA OPERE EDILIZIE
Per le opere in oggetto, presuntivamente abusive , a seguito di iniziale rapporto all’A.G. –Tribunale di Torre Annunziata - è nato il relativo procedimento penale – R.G. 7355 / 2021 PM , sì che sarebbe impossibile incidere su un manufatto interessato da provvedimenti di natura penale .
Alla pubblica udienza del 18 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il presente ricorso verte sulla legittimità dell’ordinanza di acquisizione opere abusive di cui in epigrafe, e della sanzione pecuniaria derivante dalla omessa ottemperanza all’’ordine di demolizione abusi edilizi, a spediti nei confronti del ricorrente per la abusiva edificazione di un manufatto in Comune di RI su area al foglio n. 13 particella n. 1664.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Quanto al gravame avverso l’ordinanza di acquisizione, il collegio osserva .
Non merita condivisione il primo ordine di censure, con cui si lamenta la omessa considerazione della avvenuta impugnativa dell’ordine di demolizione.
Invero, come da avviso dato alle parti in udienza, ex art. 73 co 3 cpa, va dichiarata la parziale improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse di tutte le censure mediante le quali si tende a recuperare l’impugnativa della diffida a demolire, in quanto il ricorso relativo risulta estinto con consolidamento dell’atto de quo.
Parte ricorrente lamenta al riguardo di aver impugnato l’ordinanza di demolizione n. 16/2022 e di aver presentato un’istanza di accertamento di conformità in data 10/05/2022, asserendo che in virtù di tali circostanze non poteva essere emessa l’ordinanza di acquisizione qui impugnata, ma va in contrario rilevato che il giudizio avverso l’ordine di demolizione che pendeva dinanzi a questo Tar (giudizio rg 1813/2022) è stato dichiarato perento con decreto presidenziale il 10.10.2024. La diffida a demolire si è pertanto consolidata, potendo costituire valida base per l’emissione degli ulteriori provvedimenti sanzionatori.
Quanto alla presentazione della istanza di accertamento di conformità ex art.. 36 D.P.R. 380/2001 avvenuta il 10/05/2022, mette conto evidenziare, come dedotto dalla difesa comunale, che la stessa è stata denegata , come indicato nell’avvio del procedimento di diniego (doc.n.7). A detto avvio del procedimento regolarmente notificato, non sono seguite memorie difensive, per cui è stato emesso il provvedimento n. 12378 del 9 maggio 2022, notificato a mani della moglie il 10 maggio 2022, atto in cui è motivatamente illustrata la ragione del diniego, ovvero la mancanza del piano attuativo in zona D3 ove non è ammessa l’edificazione diretta.
Tale diniego non risulta impugnato da parte ricorrente, per cui anch’esso si è consolidato.
Ne discende che, per effetto della abusività delle opere non seguita da spontanea demolizione, e in seguito al formale accertamento della inottemperanza alla demolizione stessa, l’amministrazione ha correttamente pronunciato l’acquisizione del bene e dell’area di sedime.
L’ordinanza di acquisizione inizialmente spedita prot. n. 18750 del 28/07/2022 è stata revocata in autotutela esclusivamente per vizi formali dell’atto relativi alla notifica pertanto tale annullamento non incide sugli atti prodromici (e segnatamente sull’ ordinanza di demolizione n.16/2022).
Appare evidente che l’ulteriore ordinanza di acquisizione n. 247/2022 è stata legittimamente emessa, sulla base della prescritta sequenza sanzionatoria e riproducendo l’iniziale acquisizione emendata dai vizi formali.
Sono infondate anche le doglianze relative al mancato avviso di avvio del procedimento , rilevandosi che anche l’eventuale assenza di un atto di avvio del procedimento non vizierebbe l’atto di acquisizione dell’immobile al patrimonio, ritenendo consolidata giurisprudenza alla quale il Collegio si uniforma, come il provvedimento che dispone l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell'opera edilizia abusiva per la quale non si sia ottemperato - nei termini di legge (90 giorni) - all'ordinanza di rimessione in pristino integri una sanzione «autonoma» , prevista a seguito della mera inottemperanza alla diffida a demolire.
Il provvedimento non implica l'esercizio di alcuna discrezionalità da parte della P.A. essendo dovuto ex lege e determinando ipso iure l'«effetto traslativo della proprietà» (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 10 gennaio 2014, n. 159; T.A.R. Lazio, Latina, 26 marzo 1997, n. 236)
Pertanto il provvedimento di acquisizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario ed il cui presupposto è costituito unicamente dalla constatata mancata ottemperanza al precedente ordine di demolizione (Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1179; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 21 giugno 2013, n. 3203).
Per tali motivi detto provvedimento non è neanche soggetto a specifici obblighi motivazionali sulle ragioni di pubblico interesse che assistono e legittimano l'estensione dell'acquisizione per la parte di terreno ulteriore rispetto allo stretto spazio di superficie occupato dalle opere abusive (Cons. Stato, Sez. VI, 5 aprile 2013, n. 1881).
Si è precisato: «"l'acquisizione gratuita costituisce una misura di carattere sanzionatorio, che consegue automaticamente all'inottemperanza all'ordine di demolizione; in senso ostativo all'acquisizione (...) non può assumere quindi rilevanza né il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, né l'affidamento eventualmente riposto dall'interessato sulla legittimità delle opere realizzate, né l'assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite attraverso l'acquisizione" (Cons. Stato, Sez. V, 7 agosto 2014, n. 4213; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 4 dicembre 2015, n. 3198; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4322)» (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, 13 giugno 2019, n. 7681).
Invero, la responsabilità da cui discende la sanzione in questione non è soltanto quella di aver posto in essere le opere abusive, ma anche quella di non essersi attivati per rimuoverle ( cfr. da ultimo CdS Adunanza plenaria n. 16/2023).
Infine in merito al provvedimento prot. n. 29700 del 24/11/2022 di determinazione della sanzione in € 16.000,00 si precisa: - in seguito al decorso dei 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione e al rigetto dell’ accertamento ex art.36, l’UTC ha emesso l’atto prot. n.29700 del
24/11/2022 , di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31 co 4 bis testo unico edilizia.
Il Comune di RI ha dedotto e documentato di avere adottato specifico regolamento finalizzato a individuare i criteri per la comminazione della sanzione con delibera 104 del 05/10/2016 (doc.n.11 allegato alla produzione del Comune ) successivamente modificato con Delibera del Commissario n.4 del 09/07/2020 (doc.n.12 allegato alla produzione del comune).
Tale regolamento, all’art. 3 stabilisce la sanzione per nuove costruzioni di carattere residenziale o commerciale tra i 350 e 500 mc in Euro 16.00,00 come chiaramente riportato nell’atto impugnato.
Detta determinazione, che risponde a criteri di ragionevolezza e proporzionalità e non appare illogica né arbitraria, supera le censure attoree, che lamentano genericamente l’errato accertamento della tipologia dei lavori eseguiti dal ricorrente . Si tratta invero, come riportato nell’atto impugnato, della abusiva edificazione di un manufatto di circa 130 mq, e un volume di circa mc 410, completo di impianto idrico ed elettrico, che rientra nella tipologia dello scaglione applicato dall’ufficio comunale.
Il ricorso va conclusivamente in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della costituita amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nella parte in cui tende a contestare l’ordine di demolizione in sé e quale presupposto dei successivi atti sanzionatori; per il resto lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita amministrazione comunale, liquidate in complessivi Euro 3000,00 ( tremila/00) oltre accessori d i legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO