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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 893/2024
promossa da:
elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Paolo Parte_1
Strinati, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Firenze presso la sede della Direzione Avvocatura, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Alessandra Cappelletti e Chiara Canuti, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
CP_2
PARTE APPELLATA contumace
avverso sentenza n. 3241/2023 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
13136/2023 del Tribunale di Firenze emessa il 22/7/2023 e notificata il 8-9-2023, accogliere la domanda per i motivi meglio visti e/o ritenuti di Giustizia e le seguenti conclusioni in via istruttoria A)Voglia codesto Collegio disporre lo sfogo della prova per testi ammessa in I grado giusta l'ordinanza del 5/7/2022 eppoi non più sfogata né revocata sine causa della Sig.ra , Via Carlo del Prete 77 int. 111 Firenze, Parte_2
sui seguenti capitoli (già indicati in 1° grado): (1)DVC che il Sig. ha abitato PT
continuativamente con la madre, assegnataria dell'alloggio de quo, dal 1982 al 1993, per poi ritornarvi il 10/12/2019 quando a causa della separazione è stato costretto a lasciare la casa coniugale e tornava a casa della madre sita in Firenze, in via Carlo del Prete n.
77; (2)DVC che il 10/12/2019 e per tutto il periodo della pandemia, il Sig. ha PT
continuato ad abitare con la madre, eppoi fino al decesso di quest'ultima; (3)DVC che anche a causa del Covid, delle restrizioni poste in essere dall'autorità Statale, dalle difficoltà di accedere agli uffici pubblici, il lavoro, i problemi familiari e l'aggravarsi delle condizioni di salute della madre, hanno portato il Sig. a poter ufficializzare la PT
propria richiesta di cambio di residenza nel suddetto immobile solo ad ottobre 2020;
(4)DVC che, inoltre, a seguito della separazione, convivono con il padre anche le figlie del Sig. in via preliminare al merito a)sospendere anche inaudita altera parte il PT
provvedimento dirigenziale numero DD/2021/06296 del 12/10/2021 del CP_1
; b)sospendere anche inaudita altera parte la sentenza n. 3241/2023 emessa
[...]
l'8/11/2023; c)ordinare il riesame della domanda alla luce della normativa correttamente applicabile ratione temporis assegnando l'alloggio richiesto all'appellante; d)comunque, prendendo ogni provvedimento che si pensi opportuno ad assicurare gli effetti della richiesta sospensione;
nel merito in riforma della sentenza n. 3241/2023 del Tribunale di
Firenze, emessa l' 8/11/2023 e comunicata il 9/11/2023, annullare il provvedimento dirigenziale numero DD/2021/06296 del 12/10/2021 del impugnato Controparte_1
perché illegittimo, nonché ogni atto preordinato connesso e consequenziale. Condannare le parti convenute e costituite resistenti al pagamento delle spese e competenze di causa, anche del 1° grado. Con ogni più ampia riserva di legge”.
Per la parte appellata “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_1
Firenze respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza
2 del Tribunale di Firenze n. 3241/2023 pubblicata l'8.11.2023. Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 29.4.2024, il sig. ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 3241/2023 del Tribunale di Firenze, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal predetto sig. contro il provvedimento dirigenziale (n. PT
DD/2021/06296 del 12.10.2021 del , notificato in data 22.11.2021, Controparte_1
con il quale era stato intimato allo stesso il rilascio dell'alloggio di Edilizia Parte_1
Residenziale Pubblica, sito a Firenze (in via Carlo del Prete n. 77, int. 111, piano terra) perché ritenuto occupato senza più titolo.
1.1) Nel predetto provvedimento dirigenziale era stato infatti indicato che:
• l'alloggio in questione era stato assegnato alla sig.ra (madre del sig. Persona_1
, che era poi deceduta in data 21.1.2021; PT
• l'alloggio era poi stato occupato dal predetto sig. con autorizzazione di PT [...]
come soggetto “non assegnatario”; CP_2
• il sig. aveva poi presentato istanza di subentro nell'alloggio in questione;
PT
• la L.R.T. n. 2/2019 (entrata in vigore in data 24.1.2019) prevedeva - all'art. 40 - che l'assegnazione dell'alloggio spettasse ai soggetti che avevano già maturato il relativo diritto alla data del 23.4.2015 (quando era entrata in vigore la pregressa
L.R.T. n. 41/2015) ed il sig. era sprovvisto di tale requisito;
PT
• il sig. in particolare, non risultava aver convissuto con la madre nei termini PT temporali richiesti dall'art. 17, 8° comma, della predetta L. R.T. 2/2019 (oltre che dalle linee guida approvate in data 22.6.2021 dalla conferenza LODE fiorentino), ovvero negli ultimi 12 mesi;
• dunque, il sig. non aveva titolo a permanere nell'immobile in oggetto. PT
1.2) Contro tale provvedimento aveva dunque proposto ricorso il predetto sig.
adducendo che: PT
o al momento dell'assegnazione dell'alloggio alla sig.ra il nucleo familiare Pt_3 convivente di quest'ultima contemplava anche il figlio, sig. Parte_1
o il sig. infatti, era andato a vivere con la madre già dal 2019, quando si era PT
separato dalla moglie;
o il tuttavia, non aveva richiesto “...la formale residenza nell'alloggio nella PT
speranza di ricomporre il nucleo familiare, che non si realizzava stante la separazione dei coniugi davanti al Tribunale di Firenze il 27/4/2020”;
3 o nell'alloggio in questione, peraltro, erano andate a vivere anche le figlie del PT
e Pt_2 Per_2
o il era dunque titolare del diritto all'assegnazione, ex art. 40 L.R.T. 2/2019 ed PT
era errata la valutazione fornita dal in ordine alla portata Controparte_1
applicativa della previsione in questione, avendo preso in considerazione il contenuto di tale norma come modificato, tuttavia, dall'art. 66 della L.R.T. 51 del
6.7.2020 (che aveva introdotto la necessità che la convivenza fosse avvenuta in modo continuativo), anche in considerazione del fatto che la previsione in questione non poteva avere applicazione retroattiva e dunque poteva essere presa in considerazione solo per le fattispecie occorre dopo il luglio 2020.
1.2.1) Su tali basi, il sig. aveva chiesto: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale in PT
via preliminare al merito a)sospendere anche inaudita altera parte il provvedimento dirigenziale numero DD/2021/06296 del 12/10/2021 del b)ordinare il Controparte_1
riesame della domanda alla luce della normativa correttamente applicabile ratione temporis assegnandogli così l'alloggio richiesto;
c)comunque, prendendo ogni provvedimento che si pensi opportuno ad assicurare gli effetti della richiesta sospensione;
nel merito annullare il provvedimento impugnato perché illegittimo, nonché ogni atto preordinato connesso e consequenziale. Condannare il resistente al pagamento CP_1 delle spese e competenze di causa”.
1.3) Il si era costituito, contestando le allegazioni e le domande Controparte_1
del ed in particolare evidenziando che: PT
▪ la norma applicabile era l'art. 40 L.R.T. 2/2019 come modificato dall'art. 66 della
L.R.T. 51/2020, dal momento che la richiesta di utilizzo dell'appartamento in questione era stata avanzata dal in data 2.3.2021 e, dunque, successivamente PT all'entrata in vigore delle modifiche apportata al predetto art. 40;
▪ dunque “...il requisito richiesto dalla norma non è soddisfatto, poiché, se può corrispondere al vero che il sia stato parte del nucleo familiare della madre PT
quando le fu assegnato l'alloggio di - nel 1982 –, è altrettanto certo che lo Pt_4
stesso è uscito da quel nucleo familiare a far data dal 1993, come lui stesso ha dichiarato (cfr. doc. n. 4) e fino al 15.10.2021 ha abitato, risultando ivi residente, con il proprio nucleo familiare in Via Carlo del Prete n. 21”;
▪ non vi era alcun riscontro anagrafico che attestasse la convivenza del con la PT
madre a decorrere dal 2019;
▪ infine, le verifiche anagrafiche effettuate attestavano che le figlie del erano PT
ancora conviventi con la madre, in via Carlo del Prete n. 21 (peraltro, in altro alloggio ERP).
4 1.3.1) In forza di ciò era stata chiesta la reiezione del ricorso.
1.4) Non si era invece costituita non constando tuttavia provvedimenti CP_2
formalmente resi al riguardo.
1.5) Infine, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali
(e senza dare corso all'assunzione del teste originariamente ammesso con provvedimento adottato all'udienza del 5.7.2022), il Tribunale di Firenze aveva ritenuto che:
− il sig. non poteva “...né restare nell'immobile quale titolare assegnatario PT
ostandovi la normativa speciale che prevede la partecipazione ad un bando pubblico, ma nemmeno può occupare l'appartamento quale utilizzatore provvisorio, per difetto del requisito di convivenza da almeno 12 mesi e anche difetto di appartenenza continuativa allo stesso nucleo familiare della madre”, ciò in particolare in quanto:
o “...lui stesso dichiara in data 3.10.20 di risiedere in altro alloggio popolare
(quello coniugale) e di essere separato dalla moglie a partire dal
1.7.2020”;
o “Dunque, sussistendo obbligo di convivenza tra coniugi fino al decreto che autorizza a vivere separati, deve presumersi che il abbia abitato nel PT
diverso alloggio coniugale di via Carlo del Prete 21 fino al 30 giugno
2020, per cui non è configurabile il requisito della convivenza per almeno
Part 12 mesi col soggetto titolare alloggio (madre) deceduto in data
21.1.21 perché la convivenza del figlio con la madre è databile all'ottobre
2020 o al più al 30.6.20”;
− la L.R.T. 2/2019 era caratterizzata da una disciplina dei profili intertemporali
(all'art. 40) in base alla quale il diritto all'assegnazione dell'alloggio era ravvisabile “...nei soggetti che avevano già maturato il diritto all'assegnazione alla data del 23 aprile 2015 in base alle disposizioni della normativa previgente alla l.r. 41/2015 , nonché nei soggetti presenti in modo continuativo nel nucleo familiare da almeno cinque anni alla stessa data”, e, tuttavia:
o il sig. aveva dedotto solo nelle note dimesse il 21.6.2022 di aver PT
vissuto con la madre dal 1982 al 1993, per poi tornare a convivere nel
1999;
o tale allegazione (e la relativa richiesta di prova, con il teste indicato in tali note) era tardiva, come eccepito da parte del Comune di Firenze, in quanto effettuata dopo la maturazione delle decadenze correlate al rito (da individuarsi in quello del lavoro);
5 o inoltre, la prospettazione del contrastava “...con quanto emerge dal PT
documento prodotto in data odierna dal ricorrente ma che era già agli atti tra le produzioni tempestive del Comune (doc. 1 domanda di immissione), da cui emerge che la solo in data 13.10.2020 aveva auto-certificato PE la presenza nell'alloggio del figlio , in quanto separato dal Parte_1
1.7.2020, senza indicazione di convivenza anteriore”;
− “I soli tre mesi di convivenza non consentono di ritenere il legittimo PT utilizzatore dell'immobile a seguito del decesso materno, né sotto la previgente normativa ante 2019 che richiedeva l'appartenenza allo stesso nucleo familiare del titolare “in modo continuativo” né la nuova disciplina che richiede i 12 mesi di convivenza con la titolare deceduta. Tutto ciò considerato si conclude che il ricorrente non possa trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla disciplina intertemporale della legge regionale Toscana n. 2/2019 o anche della disciplina ante 2019 per continuare a fruire, quale utilizzatore provvisorio e tantomeno assegnatario titolare fuori bando, dell'immobile già assegnato alla madre PE
.
[...]
1.5.1) Il Tribunale predetto aveva quindi reso la seguente statuizione: “Rigetta la domanda di e lo condanna a rimborsare le spese sostenute dal Parte_1 CP_1
che liquida in euro 4.768,00 per onorari, oltre accessori di legge”.
[...]
2) Nei confronti di tale pronuncia ha dunque proposto appello il PT
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “ERRATA VALUTAZIONE DEL REQUISITO DELLA CONVIVENZA”, rilevando come non potesse considerarsi condivisibile la conclusione raggiunta dal Tribunale di Firenze in ordine al profilo della convivenza tra il e la sig.ra PT PE
(avendo lo stesso convissuto con la madre dal 1982 al 1993 e, PT
successivamente, dal dicembre 2019 in poi), e neppure potesse condividersi la ritenuta tardività dell'allegazione operata al riguardo dallo stesso dal PT momento che “Il Giudice di 1° Curia con ordinanza 7/2/2022 rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento dirigenziale proposta da questa parte, pertanto rinviava per la trattazione del ricorso in contraddittorio all'udienza del 17/4/2022, rinviata poi al 5/7/2022 fissando i termini per note e repliche al 10/6/2022 e
30/6/2022: il Giudice di 1° Curia quindi, prima emetteva un provvedimento inaudita altera parte e successivamente mutava il rito rinviando alla trattazione in contraddittorio tra le parti. Nel mutamento di rito da inaudita altera parte al contraddittorio, la parte è ammessa alla modifica del petitum, la quale può rendersi necessaria in ragione delle difese di controparte, nel caso specifico
6 infatti, l'esigenza per questa parte è nata dalla costitutuzione in giudizio del
; Controparte_1
2°. “MANCATA REVOCA ORDINANZA AMMISSIONE PROVA PER TESTI E
OMESSA MOTIVAZIONE SUL PUNTO IN SENTENZA”, stigmatizzando il fatto che il Tribunale di Firenze, dopo aver ammesso la prova testimoniale chiesta dal non aveva dato corso al relativo incombente, fissando direttamente udienza PT per la discussione della causa e senza revocare formalmente l'ammissione della prova e, nonostante la richiesta del di dare sfogo alla prova ammessa, “...Il PT
Giudice di 1° Curia nulla disponeva sul punto né con successive ordinanze, né a verbale d'udienza, né con la sentenza;
La sentenza appellata, nulla dice (nelle motivazioni) sul punto, cagionando un rilevante difetto tra chiesto e pronunciato che giustifica la sua integrale riforma”;
3°. “VIOLAZIONE DELL'ART. 40, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE
TOSCANA N. 2/2019”, dal momento che “Il rientro del sig. nella casa della PT
madre effettivo il 10/12/2019 è certificato, agli effetti della prova, da tutta la documentazione prodotta a seguito e per le conseguenze della separazione coniugale del ricorrente”, avendo peraltro ottenuto la legittimazione a permanere in tale alloggio, rilasciata da in data 1.11.2020; CP_2
4°. “FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 40, COMMA 1 DELLA LEGGE
REGIONALE TOSCANA N. 2/2019”, reiterando la contestazione secondo cui non poteva essere preso in considerazione, al fine della regolazione della fattispecie in esame, il testo dell'art. 40 predetto, nella formulazione assunta dopo le modifiche apportate dalla L.R.T. 51/2020.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il ha contestato le censure Controparte_1
mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha dunque chiesto la conferma.
2.3) Anche nel presente grado di giudizio non è avvenuta la costituzione di
[...]
dovendosene pertanto dichiarare la contumacia, stante la ritualità della notifica. CP_2
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata con riferimento alla conclusione raggiunta dal Tribunale di Firenze in ordine alla non ravvisabilità, nel caso di specie, di una convivenza tra il sig. e la madre, PT
7 Parte suscettibile di essere valorizzata al fine dell'assegnazione dell'alloggio oggetto di causa,
Il nucleo di tale conclusione, poi, risiede nella ritenuta tardività da parte del giudice di prime cure:
− sia dell'allegazione del di aver convissuto con la madre dal 1982 al 1993; PT
− sia della richiesta di prova, sempre del di dimostrare tale convivenza, oltre PT
che del fatto che la successiva ripresa della convivenza era avvenuta nel 2019.
Il motivo è infondato.
3.1.1) Anzitutto va rilevato come sia indubbio, in quanto documentalmente riscontrato dal tenore degli atti difensivi del in prime cure, che quest'ultimo abbia PT
allegato – a sostegno della dedotta ravvisabilità del proprio diritto all'assegnazione dell'appartamento oggetto di causa – unicamente che:
a) “All'atto dell'assegnazione il nucleo familiare convivente con la signora Pt_5 comprendeva anche il figlio ”;
[...] Parte_1
b) “Il signor , a seguito della sua separazione dalla moglie già nel 2019 Parte_1 dimorava stabilmente presso la madre”;
c) “Il signor non richiedeva la formale residenza nell'alloggio nella speranza PT
di ricomporre il nucleo familiare, che non si realizzava stante la separazione dei coniugi davanti al Tribunale di Firenze il 27/4/2020”.
Nulla, dunque, risulta allegato con riferimento all'arco temporale compreso tra il
1982 ed il 1993.
Nessuna istanza istruttoria, parimenti, risulta formulata nel ricorso introduttivo in questione.
Solo, per la prima volta, nel contesto della “memoria di replica” dimessa in data
29.6.2022, il ha allegato la sussistenza della coabitazione con la madre anche nel PT
periodo 1982-1993 ed ha avanzato richiesta di prova per testi sul punto, oltre che sulla ripresa della coabitazione stessa a far data dal 2019.
3.1.2) In quest'ottica deve quindi rilevarsi come l'odierno appellante non abbia contestato la sussumibilità della presente controversia nell'alveo applicativo del rito del lavoro (e, dunque, al correlato regime di preclusioni), argomentando invece che “Nel mutamento di rito da inaudita altera parte al contraddittorio, la parte è ammessa alla modifica del petitum, la quale può rendersi necessaria in ragione delle difese di controparte, nel caso specifico infatti, l'esigenza per questa parte è nata dalla costitutuzione in giudizio del . Controparte_1
Siffatta impostazione argomentativa non è, in radice, condivisibile.
8 A) In primo luogo, va rilevato come, nel rito lavoro, non sia strutturalmente dato individuare un “mutamento di rito da inaudita altera parte al contraddittorio” al cui esito la parte sia ammessa alla “modifica del petitum”.
Trattasi in effetti di prospettazione giuridica non coerente con il dato normativo e con qualsivoglia interpretazione fornita dalla giurisprudenza in ordine alla morfologia procedurale del rito in questione.
Dunque, nessun mutamento di petitum (nei termini prospettati dallo stesso appellante) poteva avvenire in forza della causale addotta, tantomeno potevano essere avanzate istanze di prova a sostegno del nuovo fatto costitutivo del diritto allegato.
B) In secondo luogo, deve evidenziarsi come la “memoria di replica” in questione risulti essere stata depositata non in forza dell'assegnazione di termini per memorie in senso proprio, ma in base al provvedimento adottato dal Tribunale di Firenze in data
25.2.2022 e con il quale era stato previsto che “Il Tribunale letti gli atti, vista l'erronea data fissata per la prima trattazione cadente in giorno festivo, differisce l'udienza a trattazione scritta del 5.7.22 h. 00, con termini alle parti per deduzioni in pct sostitutive dell'udienza fino al 10.6.22, e termine fino al 30.6.22 per repliche”.
Dunque, si è in presenza di note “sostitutive” dell'udienza, ai sensi dell'art. 221 del
DL 19.5.2020, n. 34 (poi convertito con L. 77 del 17.7.2020) che, con successivo DL 228 del 30.12.2021 (convertito con L. 15 del 25.2.2022), era stato prorogato sino al
31.12.2022.
Il 4° comma del predetto art. 221 stabiliva peraltro che, con le note in questione, fosse possibile esporre “le sole istanze e conclusioni”, con l'ovvia ed evidente preclusione alla possibilità di nuove allegazioni e di nuove istanze istruttorie.
3.2) Le considerazioni esposte al paragrafo precedente comportano l'infondatezza anche del secondo motivo di gravame, con il quale è stata contestata l'immotivato mancato espletamento della prova già ammessa dal Tribunale di Firenze.
In proposito va infatti rilevato che:
a) la prova in questione era inammissibile, in quanto tardivamente formulata con riferimento a circostanze tardivamente allegate;
b) il giudice di prime cure ha compiutamente esposto, nella sentenza impugnata, i motivi per cui ha ritenuto di non poter dar corso alla prova (pur se già ammessa), indicando che “...solo con nota del 21.6.22 ha, infatti, chiesto in questo giudizio, di provare la convivenza con la madre, precedente assegnataria, fin dal 2019 indicando a teste la figlia;
il Comune ne ha eccepito la tardività Parte_2
connessa al rito lavoro applicabile, eccezione risultata fondata essendo tardiva
9 l'indicazione della teste rispetto al rito lavoro, atteso che le prove devono essere indicate nel ricorso e non oltre”;
c) non è dunque ravvisabile alcun difetto di motivazione;
d) le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa, ai sensi dell'art. 177, 1° comma, c.p.c.
Dunque, il fatto che le prove richieste dal sig. fossero state, in prima battuta, PT
oggetto di ammissione, per poi non essere state concretamente esperite, nulla comporta in ordine alla decisione infine assunta dal Tribunale di Firenze, essendo stato correttamente esplicitato il motivo di tale mancato espletamento e non sussistendo alcun effetto vincolante derivante dall'ammissione predetta.
3.3) Con il terzo motivo di gravame, poi, il sig. ha contestato comunque il PT
fondamento della conclusione raggiunta dal Tribunale di Firenze in ordine all'insussistenza dei requisiti, in capo allo stesso per ottenere l'assegnazione PT dell'alloggio in questione ai sensi dell'art. 40 L.R.T. 2/2019.
In proposito l'appellante ha esposto che:
− “Il rientro del sig. nella casa della madre effettivo il 10/12/2019 è PT
certificato, agli effetti della prova, da tutta la documentazione prodotta a seguito e per le conseguenze della separazione coniugale del ricorrente”;
− “Il peraltro, aveva anche ottenuto la legittimazione a permanere in tale PT
alloggio, in via autonoma regolarmente rilasciata da in data CP_2
1/11/2020”;
− ai sensi del citato art. 40 L.R.T. 2/2019, dunque, l'odierno appellante aveva maturato i requisiti per l'assegnazione dell'alloggio “alla data del dicembre 2019”.
Il motivo è infondato.
3.3.1) Deve anzitutto evidenziarsi come l'espressione “tutta la documentazione prodotta a seguito e per le conseguenze della separazione coniugale del ricorrente” si connoti per un insuperabile margine di genericità che non consente in alcun modo di individuare quale sia, in concreto, il documento che dovrebbe attestare – anche ponendosi nella prospettiva ricostruttiva dell'appellante – il fatto che quest'ultimo ebbe a trasferirsi presso la madre, nell'alloggio oggetto di causa, il 10 dicembre 2019.
Peraltro, tale espressione è la medesima contenuta nel ricorso introduttivo in prime cure, ove è dato leggere il medesimo riferimento alla valenza dimostrativa del complesso documentale indicato e dove, tuttavia, non è dato individuare tra gli allegati la documentazione in questione, dal momento che in tale contesto risulta essere stato prodotto (come da elenco apposto in calce al ricorso e da documentazione dimessa in
Cancelleria) unicamente:
10 − il provvedimento dirigenziale impugnato;
− il ricorso per la separazione personale dei coniugi (proposto dalla sig.ra
[...]
e di cui non consta, peraltro, la data) con il decreto di fissazione Parte_6 dell'udienza (del 27.4.2020).
Dunque, nessuna dimostrazione documentale degli assunti del ricorrente risulta presente in atti e, soprattutto, neppure risulta presente la produzione documentale invocata
(non potendosi ridurre la stessa al mero ricorso per separazione ed al decreto di fissazione dell'udienza).
3.3.2) Quanto poi al decreto reso da nel novembre del 2020 si osserva CP_2 come tale provvedimento non risulti avere alcuna efficacia ai fini dell'assegnazione dell'alloggio, avendo unicamente la funzione di autorizzare il (quale soggetto non PT
assegnatario) a convivere con la madre nell'alloggio assegnato a quest'ultima e non comporta, dunque, alcun positivo giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti per l'assegnazione dell'alloggio stesso al neppure in via implicita (la cui valenza, PT comunque, sarebbe superata dall'espresso provvedimento impugnato nella presente sede).
3.4) Infine, con il quarto ed ultimo motivo di gravame, il ha nuovamente PT contestato la possibilità di applicare alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 40 L.R.T.
2/2019 nella formulazione assunta dopo le modifiche apportate dalla L.R.T. 51/2020.
L'appellante ha esposto, al riguardo, che una siffatta applicazione si porrebbe in violazione con il generale principio di irretroattività delle leggi, ex art. 11 disp. at. Cod. civ., e che, dunque, la formulazione in oggetto (ed i requisiti da essa prescritti per l'assegnazione degli alloggi) sarebbe applicabile solo alle fattispecie insorte dopo il luglio
2020.
Il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile.
3.4.1) Il Tribunale di Firenze, nel valutare il portato applicativo della norma in questione, ha espressamente ritenuto che “I soli tre mesi di convivenza non consentono di ritenere il legittimo utilizzatore dell'immobile a seguito del decesso materno, né PT sotto la previgente normativa ante 2019 che richiedeva l'appartenenza allo stesso nucleo familiare del titolare “in modo continuativo” né la nuova disciplina che richiede i 12 mesi di convivenza con la titolare deceduta. Tutto ciò considerato si conclude che il ricorrente non possa trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla disciplina intertemporale della legge regionale Toscana n. 2/2019 o anche della disciplina ante 2019 per continuare a fruire, quale utilizzatore provvisorio e tantomeno assegnatario titolare fuori bando, dell'immobile già assegnato alla madre ”. Persona_1
11 Dunque, la decisione raggiunta dal Tribunale di Firenze risulta resa avendo a riferimento sia il tenore prescrittivo dell'art. 40 L.R.T. 2/2019 antecedente alla riforma attuata nel 2020, sia quello successivo a tale riforma.
Nella misura in cui non risultano avanzate formali e specifiche censure, da parte dell'appellante, con riferimento alla valutazione compiuta dal giudice di prime cure in base al tenore della norma nel testo vigente ante-riforma del 2020, il motivo è, per ciò stesso, non suscettibile di accoglimento, non essendo rivolto nei confronti di tutte le argomentazioni poste dal Tribunale di Firenze a sostegno della decisione.
3.4.2) In ogni caso, la censura è infondata anche nel merito, in quanto la richiesta di utilizzo da parte del è data 16.2.2021 ed è protocollata al 2.3.2021 e, dunque, in PT data ampiamente successiva all'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 66 della L.R.T. 5/2020 (entrata in vigore il 10.7.2020 e, dunque, in data antecedente alla stessa richiesta di autorizzazione alla convivenza già in precedenza ricordata, presentata in data 13.10.2020).
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d.
“basso”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3241/2023 del Tribunale di Firenze, così statuisce: Parte_1
1) dichiara la contumacia di CP_2
2) respinge l'appello;
12 3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante PT
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per
[...]
il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 893/2024
promossa da:
elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Paolo Parte_1
Strinati, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Firenze presso la sede della Direzione Avvocatura, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Alessandra Cappelletti e Chiara Canuti, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
CP_2
PARTE APPELLATA contumace
avverso sentenza n. 3241/2023 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
13136/2023 del Tribunale di Firenze emessa il 22/7/2023 e notificata il 8-9-2023, accogliere la domanda per i motivi meglio visti e/o ritenuti di Giustizia e le seguenti conclusioni in via istruttoria A)Voglia codesto Collegio disporre lo sfogo della prova per testi ammessa in I grado giusta l'ordinanza del 5/7/2022 eppoi non più sfogata né revocata sine causa della Sig.ra , Via Carlo del Prete 77 int. 111 Firenze, Parte_2
sui seguenti capitoli (già indicati in 1° grado): (1)DVC che il Sig. ha abitato PT
continuativamente con la madre, assegnataria dell'alloggio de quo, dal 1982 al 1993, per poi ritornarvi il 10/12/2019 quando a causa della separazione è stato costretto a lasciare la casa coniugale e tornava a casa della madre sita in Firenze, in via Carlo del Prete n.
77; (2)DVC che il 10/12/2019 e per tutto il periodo della pandemia, il Sig. ha PT
continuato ad abitare con la madre, eppoi fino al decesso di quest'ultima; (3)DVC che anche a causa del Covid, delle restrizioni poste in essere dall'autorità Statale, dalle difficoltà di accedere agli uffici pubblici, il lavoro, i problemi familiari e l'aggravarsi delle condizioni di salute della madre, hanno portato il Sig. a poter ufficializzare la PT
propria richiesta di cambio di residenza nel suddetto immobile solo ad ottobre 2020;
(4)DVC che, inoltre, a seguito della separazione, convivono con il padre anche le figlie del Sig. in via preliminare al merito a)sospendere anche inaudita altera parte il PT
provvedimento dirigenziale numero DD/2021/06296 del 12/10/2021 del CP_1
; b)sospendere anche inaudita altera parte la sentenza n. 3241/2023 emessa
[...]
l'8/11/2023; c)ordinare il riesame della domanda alla luce della normativa correttamente applicabile ratione temporis assegnando l'alloggio richiesto all'appellante; d)comunque, prendendo ogni provvedimento che si pensi opportuno ad assicurare gli effetti della richiesta sospensione;
nel merito in riforma della sentenza n. 3241/2023 del Tribunale di
Firenze, emessa l' 8/11/2023 e comunicata il 9/11/2023, annullare il provvedimento dirigenziale numero DD/2021/06296 del 12/10/2021 del impugnato Controparte_1
perché illegittimo, nonché ogni atto preordinato connesso e consequenziale. Condannare le parti convenute e costituite resistenti al pagamento delle spese e competenze di causa, anche del 1° grado. Con ogni più ampia riserva di legge”.
Per la parte appellata “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_1
Firenze respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza
2 del Tribunale di Firenze n. 3241/2023 pubblicata l'8.11.2023. Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 29.4.2024, il sig. ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 3241/2023 del Tribunale di Firenze, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal predetto sig. contro il provvedimento dirigenziale (n. PT
DD/2021/06296 del 12.10.2021 del , notificato in data 22.11.2021, Controparte_1
con il quale era stato intimato allo stesso il rilascio dell'alloggio di Edilizia Parte_1
Residenziale Pubblica, sito a Firenze (in via Carlo del Prete n. 77, int. 111, piano terra) perché ritenuto occupato senza più titolo.
1.1) Nel predetto provvedimento dirigenziale era stato infatti indicato che:
• l'alloggio in questione era stato assegnato alla sig.ra (madre del sig. Persona_1
, che era poi deceduta in data 21.1.2021; PT
• l'alloggio era poi stato occupato dal predetto sig. con autorizzazione di PT [...]
come soggetto “non assegnatario”; CP_2
• il sig. aveva poi presentato istanza di subentro nell'alloggio in questione;
PT
• la L.R.T. n. 2/2019 (entrata in vigore in data 24.1.2019) prevedeva - all'art. 40 - che l'assegnazione dell'alloggio spettasse ai soggetti che avevano già maturato il relativo diritto alla data del 23.4.2015 (quando era entrata in vigore la pregressa
L.R.T. n. 41/2015) ed il sig. era sprovvisto di tale requisito;
PT
• il sig. in particolare, non risultava aver convissuto con la madre nei termini PT temporali richiesti dall'art. 17, 8° comma, della predetta L. R.T. 2/2019 (oltre che dalle linee guida approvate in data 22.6.2021 dalla conferenza LODE fiorentino), ovvero negli ultimi 12 mesi;
• dunque, il sig. non aveva titolo a permanere nell'immobile in oggetto. PT
1.2) Contro tale provvedimento aveva dunque proposto ricorso il predetto sig.
adducendo che: PT
o al momento dell'assegnazione dell'alloggio alla sig.ra il nucleo familiare Pt_3 convivente di quest'ultima contemplava anche il figlio, sig. Parte_1
o il sig. infatti, era andato a vivere con la madre già dal 2019, quando si era PT
separato dalla moglie;
o il tuttavia, non aveva richiesto “...la formale residenza nell'alloggio nella PT
speranza di ricomporre il nucleo familiare, che non si realizzava stante la separazione dei coniugi davanti al Tribunale di Firenze il 27/4/2020”;
3 o nell'alloggio in questione, peraltro, erano andate a vivere anche le figlie del PT
e Pt_2 Per_2
o il era dunque titolare del diritto all'assegnazione, ex art. 40 L.R.T. 2/2019 ed PT
era errata la valutazione fornita dal in ordine alla portata Controparte_1
applicativa della previsione in questione, avendo preso in considerazione il contenuto di tale norma come modificato, tuttavia, dall'art. 66 della L.R.T. 51 del
6.7.2020 (che aveva introdotto la necessità che la convivenza fosse avvenuta in modo continuativo), anche in considerazione del fatto che la previsione in questione non poteva avere applicazione retroattiva e dunque poteva essere presa in considerazione solo per le fattispecie occorre dopo il luglio 2020.
1.2.1) Su tali basi, il sig. aveva chiesto: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale in PT
via preliminare al merito a)sospendere anche inaudita altera parte il provvedimento dirigenziale numero DD/2021/06296 del 12/10/2021 del b)ordinare il Controparte_1
riesame della domanda alla luce della normativa correttamente applicabile ratione temporis assegnandogli così l'alloggio richiesto;
c)comunque, prendendo ogni provvedimento che si pensi opportuno ad assicurare gli effetti della richiesta sospensione;
nel merito annullare il provvedimento impugnato perché illegittimo, nonché ogni atto preordinato connesso e consequenziale. Condannare il resistente al pagamento CP_1 delle spese e competenze di causa”.
1.3) Il si era costituito, contestando le allegazioni e le domande Controparte_1
del ed in particolare evidenziando che: PT
▪ la norma applicabile era l'art. 40 L.R.T. 2/2019 come modificato dall'art. 66 della
L.R.T. 51/2020, dal momento che la richiesta di utilizzo dell'appartamento in questione era stata avanzata dal in data 2.3.2021 e, dunque, successivamente PT all'entrata in vigore delle modifiche apportata al predetto art. 40;
▪ dunque “...il requisito richiesto dalla norma non è soddisfatto, poiché, se può corrispondere al vero che il sia stato parte del nucleo familiare della madre PT
quando le fu assegnato l'alloggio di - nel 1982 –, è altrettanto certo che lo Pt_4
stesso è uscito da quel nucleo familiare a far data dal 1993, come lui stesso ha dichiarato (cfr. doc. n. 4) e fino al 15.10.2021 ha abitato, risultando ivi residente, con il proprio nucleo familiare in Via Carlo del Prete n. 21”;
▪ non vi era alcun riscontro anagrafico che attestasse la convivenza del con la PT
madre a decorrere dal 2019;
▪ infine, le verifiche anagrafiche effettuate attestavano che le figlie del erano PT
ancora conviventi con la madre, in via Carlo del Prete n. 21 (peraltro, in altro alloggio ERP).
4 1.3.1) In forza di ciò era stata chiesta la reiezione del ricorso.
1.4) Non si era invece costituita non constando tuttavia provvedimenti CP_2
formalmente resi al riguardo.
1.5) Infine, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali
(e senza dare corso all'assunzione del teste originariamente ammesso con provvedimento adottato all'udienza del 5.7.2022), il Tribunale di Firenze aveva ritenuto che:
− il sig. non poteva “...né restare nell'immobile quale titolare assegnatario PT
ostandovi la normativa speciale che prevede la partecipazione ad un bando pubblico, ma nemmeno può occupare l'appartamento quale utilizzatore provvisorio, per difetto del requisito di convivenza da almeno 12 mesi e anche difetto di appartenenza continuativa allo stesso nucleo familiare della madre”, ciò in particolare in quanto:
o “...lui stesso dichiara in data 3.10.20 di risiedere in altro alloggio popolare
(quello coniugale) e di essere separato dalla moglie a partire dal
1.7.2020”;
o “Dunque, sussistendo obbligo di convivenza tra coniugi fino al decreto che autorizza a vivere separati, deve presumersi che il abbia abitato nel PT
diverso alloggio coniugale di via Carlo del Prete 21 fino al 30 giugno
2020, per cui non è configurabile il requisito della convivenza per almeno
Part 12 mesi col soggetto titolare alloggio (madre) deceduto in data
21.1.21 perché la convivenza del figlio con la madre è databile all'ottobre
2020 o al più al 30.6.20”;
− la L.R.T. 2/2019 era caratterizzata da una disciplina dei profili intertemporali
(all'art. 40) in base alla quale il diritto all'assegnazione dell'alloggio era ravvisabile “...nei soggetti che avevano già maturato il diritto all'assegnazione alla data del 23 aprile 2015 in base alle disposizioni della normativa previgente alla l.r. 41/2015 , nonché nei soggetti presenti in modo continuativo nel nucleo familiare da almeno cinque anni alla stessa data”, e, tuttavia:
o il sig. aveva dedotto solo nelle note dimesse il 21.6.2022 di aver PT
vissuto con la madre dal 1982 al 1993, per poi tornare a convivere nel
1999;
o tale allegazione (e la relativa richiesta di prova, con il teste indicato in tali note) era tardiva, come eccepito da parte del Comune di Firenze, in quanto effettuata dopo la maturazione delle decadenze correlate al rito (da individuarsi in quello del lavoro);
5 o inoltre, la prospettazione del contrastava “...con quanto emerge dal PT
documento prodotto in data odierna dal ricorrente ma che era già agli atti tra le produzioni tempestive del Comune (doc. 1 domanda di immissione), da cui emerge che la solo in data 13.10.2020 aveva auto-certificato PE la presenza nell'alloggio del figlio , in quanto separato dal Parte_1
1.7.2020, senza indicazione di convivenza anteriore”;
− “I soli tre mesi di convivenza non consentono di ritenere il legittimo PT utilizzatore dell'immobile a seguito del decesso materno, né sotto la previgente normativa ante 2019 che richiedeva l'appartenenza allo stesso nucleo familiare del titolare “in modo continuativo” né la nuova disciplina che richiede i 12 mesi di convivenza con la titolare deceduta. Tutto ciò considerato si conclude che il ricorrente non possa trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla disciplina intertemporale della legge regionale Toscana n. 2/2019 o anche della disciplina ante 2019 per continuare a fruire, quale utilizzatore provvisorio e tantomeno assegnatario titolare fuori bando, dell'immobile già assegnato alla madre PE
.
[...]
1.5.1) Il Tribunale predetto aveva quindi reso la seguente statuizione: “Rigetta la domanda di e lo condanna a rimborsare le spese sostenute dal Parte_1 CP_1
che liquida in euro 4.768,00 per onorari, oltre accessori di legge”.
[...]
2) Nei confronti di tale pronuncia ha dunque proposto appello il PT
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “ERRATA VALUTAZIONE DEL REQUISITO DELLA CONVIVENZA”, rilevando come non potesse considerarsi condivisibile la conclusione raggiunta dal Tribunale di Firenze in ordine al profilo della convivenza tra il e la sig.ra PT PE
(avendo lo stesso convissuto con la madre dal 1982 al 1993 e, PT
successivamente, dal dicembre 2019 in poi), e neppure potesse condividersi la ritenuta tardività dell'allegazione operata al riguardo dallo stesso dal PT momento che “Il Giudice di 1° Curia con ordinanza 7/2/2022 rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento dirigenziale proposta da questa parte, pertanto rinviava per la trattazione del ricorso in contraddittorio all'udienza del 17/4/2022, rinviata poi al 5/7/2022 fissando i termini per note e repliche al 10/6/2022 e
30/6/2022: il Giudice di 1° Curia quindi, prima emetteva un provvedimento inaudita altera parte e successivamente mutava il rito rinviando alla trattazione in contraddittorio tra le parti. Nel mutamento di rito da inaudita altera parte al contraddittorio, la parte è ammessa alla modifica del petitum, la quale può rendersi necessaria in ragione delle difese di controparte, nel caso specifico
6 infatti, l'esigenza per questa parte è nata dalla costitutuzione in giudizio del
; Controparte_1
2°. “MANCATA REVOCA ORDINANZA AMMISSIONE PROVA PER TESTI E
OMESSA MOTIVAZIONE SUL PUNTO IN SENTENZA”, stigmatizzando il fatto che il Tribunale di Firenze, dopo aver ammesso la prova testimoniale chiesta dal non aveva dato corso al relativo incombente, fissando direttamente udienza PT per la discussione della causa e senza revocare formalmente l'ammissione della prova e, nonostante la richiesta del di dare sfogo alla prova ammessa, “...Il PT
Giudice di 1° Curia nulla disponeva sul punto né con successive ordinanze, né a verbale d'udienza, né con la sentenza;
La sentenza appellata, nulla dice (nelle motivazioni) sul punto, cagionando un rilevante difetto tra chiesto e pronunciato che giustifica la sua integrale riforma”;
3°. “VIOLAZIONE DELL'ART. 40, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE
TOSCANA N. 2/2019”, dal momento che “Il rientro del sig. nella casa della PT
madre effettivo il 10/12/2019 è certificato, agli effetti della prova, da tutta la documentazione prodotta a seguito e per le conseguenze della separazione coniugale del ricorrente”, avendo peraltro ottenuto la legittimazione a permanere in tale alloggio, rilasciata da in data 1.11.2020; CP_2
4°. “FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 40, COMMA 1 DELLA LEGGE
REGIONALE TOSCANA N. 2/2019”, reiterando la contestazione secondo cui non poteva essere preso in considerazione, al fine della regolazione della fattispecie in esame, il testo dell'art. 40 predetto, nella formulazione assunta dopo le modifiche apportate dalla L.R.T. 51/2020.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il ha contestato le censure Controparte_1
mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha dunque chiesto la conferma.
2.3) Anche nel presente grado di giudizio non è avvenuta la costituzione di
[...]
dovendosene pertanto dichiarare la contumacia, stante la ritualità della notifica. CP_2
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata con riferimento alla conclusione raggiunta dal Tribunale di Firenze in ordine alla non ravvisabilità, nel caso di specie, di una convivenza tra il sig. e la madre, PT
7 Parte suscettibile di essere valorizzata al fine dell'assegnazione dell'alloggio oggetto di causa,
Il nucleo di tale conclusione, poi, risiede nella ritenuta tardività da parte del giudice di prime cure:
− sia dell'allegazione del di aver convissuto con la madre dal 1982 al 1993; PT
− sia della richiesta di prova, sempre del di dimostrare tale convivenza, oltre PT
che del fatto che la successiva ripresa della convivenza era avvenuta nel 2019.
Il motivo è infondato.
3.1.1) Anzitutto va rilevato come sia indubbio, in quanto documentalmente riscontrato dal tenore degli atti difensivi del in prime cure, che quest'ultimo abbia PT
allegato – a sostegno della dedotta ravvisabilità del proprio diritto all'assegnazione dell'appartamento oggetto di causa – unicamente che:
a) “All'atto dell'assegnazione il nucleo familiare convivente con la signora Pt_5 comprendeva anche il figlio ”;
[...] Parte_1
b) “Il signor , a seguito della sua separazione dalla moglie già nel 2019 Parte_1 dimorava stabilmente presso la madre”;
c) “Il signor non richiedeva la formale residenza nell'alloggio nella speranza PT
di ricomporre il nucleo familiare, che non si realizzava stante la separazione dei coniugi davanti al Tribunale di Firenze il 27/4/2020”.
Nulla, dunque, risulta allegato con riferimento all'arco temporale compreso tra il
1982 ed il 1993.
Nessuna istanza istruttoria, parimenti, risulta formulata nel ricorso introduttivo in questione.
Solo, per la prima volta, nel contesto della “memoria di replica” dimessa in data
29.6.2022, il ha allegato la sussistenza della coabitazione con la madre anche nel PT
periodo 1982-1993 ed ha avanzato richiesta di prova per testi sul punto, oltre che sulla ripresa della coabitazione stessa a far data dal 2019.
3.1.2) In quest'ottica deve quindi rilevarsi come l'odierno appellante non abbia contestato la sussumibilità della presente controversia nell'alveo applicativo del rito del lavoro (e, dunque, al correlato regime di preclusioni), argomentando invece che “Nel mutamento di rito da inaudita altera parte al contraddittorio, la parte è ammessa alla modifica del petitum, la quale può rendersi necessaria in ragione delle difese di controparte, nel caso specifico infatti, l'esigenza per questa parte è nata dalla costitutuzione in giudizio del . Controparte_1
Siffatta impostazione argomentativa non è, in radice, condivisibile.
8 A) In primo luogo, va rilevato come, nel rito lavoro, non sia strutturalmente dato individuare un “mutamento di rito da inaudita altera parte al contraddittorio” al cui esito la parte sia ammessa alla “modifica del petitum”.
Trattasi in effetti di prospettazione giuridica non coerente con il dato normativo e con qualsivoglia interpretazione fornita dalla giurisprudenza in ordine alla morfologia procedurale del rito in questione.
Dunque, nessun mutamento di petitum (nei termini prospettati dallo stesso appellante) poteva avvenire in forza della causale addotta, tantomeno potevano essere avanzate istanze di prova a sostegno del nuovo fatto costitutivo del diritto allegato.
B) In secondo luogo, deve evidenziarsi come la “memoria di replica” in questione risulti essere stata depositata non in forza dell'assegnazione di termini per memorie in senso proprio, ma in base al provvedimento adottato dal Tribunale di Firenze in data
25.2.2022 e con il quale era stato previsto che “Il Tribunale letti gli atti, vista l'erronea data fissata per la prima trattazione cadente in giorno festivo, differisce l'udienza a trattazione scritta del 5.7.22 h. 00, con termini alle parti per deduzioni in pct sostitutive dell'udienza fino al 10.6.22, e termine fino al 30.6.22 per repliche”.
Dunque, si è in presenza di note “sostitutive” dell'udienza, ai sensi dell'art. 221 del
DL 19.5.2020, n. 34 (poi convertito con L. 77 del 17.7.2020) che, con successivo DL 228 del 30.12.2021 (convertito con L. 15 del 25.2.2022), era stato prorogato sino al
31.12.2022.
Il 4° comma del predetto art. 221 stabiliva peraltro che, con le note in questione, fosse possibile esporre “le sole istanze e conclusioni”, con l'ovvia ed evidente preclusione alla possibilità di nuove allegazioni e di nuove istanze istruttorie.
3.2) Le considerazioni esposte al paragrafo precedente comportano l'infondatezza anche del secondo motivo di gravame, con il quale è stata contestata l'immotivato mancato espletamento della prova già ammessa dal Tribunale di Firenze.
In proposito va infatti rilevato che:
a) la prova in questione era inammissibile, in quanto tardivamente formulata con riferimento a circostanze tardivamente allegate;
b) il giudice di prime cure ha compiutamente esposto, nella sentenza impugnata, i motivi per cui ha ritenuto di non poter dar corso alla prova (pur se già ammessa), indicando che “...solo con nota del 21.6.22 ha, infatti, chiesto in questo giudizio, di provare la convivenza con la madre, precedente assegnataria, fin dal 2019 indicando a teste la figlia;
il Comune ne ha eccepito la tardività Parte_2
connessa al rito lavoro applicabile, eccezione risultata fondata essendo tardiva
9 l'indicazione della teste rispetto al rito lavoro, atteso che le prove devono essere indicate nel ricorso e non oltre”;
c) non è dunque ravvisabile alcun difetto di motivazione;
d) le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa, ai sensi dell'art. 177, 1° comma, c.p.c.
Dunque, il fatto che le prove richieste dal sig. fossero state, in prima battuta, PT
oggetto di ammissione, per poi non essere state concretamente esperite, nulla comporta in ordine alla decisione infine assunta dal Tribunale di Firenze, essendo stato correttamente esplicitato il motivo di tale mancato espletamento e non sussistendo alcun effetto vincolante derivante dall'ammissione predetta.
3.3) Con il terzo motivo di gravame, poi, il sig. ha contestato comunque il PT
fondamento della conclusione raggiunta dal Tribunale di Firenze in ordine all'insussistenza dei requisiti, in capo allo stesso per ottenere l'assegnazione PT dell'alloggio in questione ai sensi dell'art. 40 L.R.T. 2/2019.
In proposito l'appellante ha esposto che:
− “Il rientro del sig. nella casa della madre effettivo il 10/12/2019 è PT
certificato, agli effetti della prova, da tutta la documentazione prodotta a seguito e per le conseguenze della separazione coniugale del ricorrente”;
− “Il peraltro, aveva anche ottenuto la legittimazione a permanere in tale PT
alloggio, in via autonoma regolarmente rilasciata da in data CP_2
1/11/2020”;
− ai sensi del citato art. 40 L.R.T. 2/2019, dunque, l'odierno appellante aveva maturato i requisiti per l'assegnazione dell'alloggio “alla data del dicembre 2019”.
Il motivo è infondato.
3.3.1) Deve anzitutto evidenziarsi come l'espressione “tutta la documentazione prodotta a seguito e per le conseguenze della separazione coniugale del ricorrente” si connoti per un insuperabile margine di genericità che non consente in alcun modo di individuare quale sia, in concreto, il documento che dovrebbe attestare – anche ponendosi nella prospettiva ricostruttiva dell'appellante – il fatto che quest'ultimo ebbe a trasferirsi presso la madre, nell'alloggio oggetto di causa, il 10 dicembre 2019.
Peraltro, tale espressione è la medesima contenuta nel ricorso introduttivo in prime cure, ove è dato leggere il medesimo riferimento alla valenza dimostrativa del complesso documentale indicato e dove, tuttavia, non è dato individuare tra gli allegati la documentazione in questione, dal momento che in tale contesto risulta essere stato prodotto (come da elenco apposto in calce al ricorso e da documentazione dimessa in
Cancelleria) unicamente:
10 − il provvedimento dirigenziale impugnato;
− il ricorso per la separazione personale dei coniugi (proposto dalla sig.ra
[...]
e di cui non consta, peraltro, la data) con il decreto di fissazione Parte_6 dell'udienza (del 27.4.2020).
Dunque, nessuna dimostrazione documentale degli assunti del ricorrente risulta presente in atti e, soprattutto, neppure risulta presente la produzione documentale invocata
(non potendosi ridurre la stessa al mero ricorso per separazione ed al decreto di fissazione dell'udienza).
3.3.2) Quanto poi al decreto reso da nel novembre del 2020 si osserva CP_2 come tale provvedimento non risulti avere alcuna efficacia ai fini dell'assegnazione dell'alloggio, avendo unicamente la funzione di autorizzare il (quale soggetto non PT
assegnatario) a convivere con la madre nell'alloggio assegnato a quest'ultima e non comporta, dunque, alcun positivo giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti per l'assegnazione dell'alloggio stesso al neppure in via implicita (la cui valenza, PT comunque, sarebbe superata dall'espresso provvedimento impugnato nella presente sede).
3.4) Infine, con il quarto ed ultimo motivo di gravame, il ha nuovamente PT contestato la possibilità di applicare alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 40 L.R.T.
2/2019 nella formulazione assunta dopo le modifiche apportate dalla L.R.T. 51/2020.
L'appellante ha esposto, al riguardo, che una siffatta applicazione si porrebbe in violazione con il generale principio di irretroattività delle leggi, ex art. 11 disp. at. Cod. civ., e che, dunque, la formulazione in oggetto (ed i requisiti da essa prescritti per l'assegnazione degli alloggi) sarebbe applicabile solo alle fattispecie insorte dopo il luglio
2020.
Il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile.
3.4.1) Il Tribunale di Firenze, nel valutare il portato applicativo della norma in questione, ha espressamente ritenuto che “I soli tre mesi di convivenza non consentono di ritenere il legittimo utilizzatore dell'immobile a seguito del decesso materno, né PT sotto la previgente normativa ante 2019 che richiedeva l'appartenenza allo stesso nucleo familiare del titolare “in modo continuativo” né la nuova disciplina che richiede i 12 mesi di convivenza con la titolare deceduta. Tutto ciò considerato si conclude che il ricorrente non possa trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla disciplina intertemporale della legge regionale Toscana n. 2/2019 o anche della disciplina ante 2019 per continuare a fruire, quale utilizzatore provvisorio e tantomeno assegnatario titolare fuori bando, dell'immobile già assegnato alla madre ”. Persona_1
11 Dunque, la decisione raggiunta dal Tribunale di Firenze risulta resa avendo a riferimento sia il tenore prescrittivo dell'art. 40 L.R.T. 2/2019 antecedente alla riforma attuata nel 2020, sia quello successivo a tale riforma.
Nella misura in cui non risultano avanzate formali e specifiche censure, da parte dell'appellante, con riferimento alla valutazione compiuta dal giudice di prime cure in base al tenore della norma nel testo vigente ante-riforma del 2020, il motivo è, per ciò stesso, non suscettibile di accoglimento, non essendo rivolto nei confronti di tutte le argomentazioni poste dal Tribunale di Firenze a sostegno della decisione.
3.4.2) In ogni caso, la censura è infondata anche nel merito, in quanto la richiesta di utilizzo da parte del è data 16.2.2021 ed è protocollata al 2.3.2021 e, dunque, in PT data ampiamente successiva all'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 66 della L.R.T. 5/2020 (entrata in vigore il 10.7.2020 e, dunque, in data antecedente alla stessa richiesta di autorizzazione alla convivenza già in precedenza ricordata, presentata in data 13.10.2020).
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d.
“basso”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3241/2023 del Tribunale di Firenze, così statuisce: Parte_1
1) dichiara la contumacia di CP_2
2) respinge l'appello;
12 3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante PT
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per
[...]
il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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