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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/07/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
dr Concetta Pappalardo Consigliere
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1512/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1 [...]
presso lo studio del quale in è elettivamente domiciliato;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore resistente Controparte_1
contumace
Con l'intervento del Procuratore Generale
1 Posta in decisione all'udienza del 5.6.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14/11/2024, ha proposto opposizione Parte_1
(chiedendo la liquidazione negata) ex art. 170 DPR 115/2022 avverso il Decreto
N°4207/2024 SIAMM della 1^ Sezione Penale della Corte di Appello di Catania, depositato in Cancelleria il 31 Ottobre 2024 e notificato il 4 novembre 2024 di rigetto della richiesta di liquidazione del compenso professionale, relativo al procedimento
N°501286/2011 R.G.N.R. e N° 2114/2019 R.G.
Ha esposto di aver prestato la propria opera professionale in qualità di difensore d'ufficio di ai sensi dell'art. 97 c.p.p., presenziando alle udienze dinnanzi alla CP_2
I Sezione Penale della Corte d'Appello di Catania, e di aver inutilmente esperito la procedura di recupero del credito, tramite pignoramento mobiliare negativo.
Ha allegato di aver prodotto un verbale di pignoramento negativo per il recupero dell'onorario maturato, e di aver quindi presentato la relativa istanza di pagamento delle spese di giustizia ai sensi dei parametri stabiliti dal DM 55/2014.
Ha quindi dedotto che, provvedendo sulla richiesta, la I sezione penale della Corte di
Appello di Catania negava la liquidazione, assumendo il mancato ricorso alla procedura di accesso alle banche dati prevista dall'art. 492 bis c.p.c.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto al Presidente della Corte di provvedere alla liquidazione nel rispetto dei parametri tabellari di cui al D.M.55/2014.
Depositato il ricorso il Presidente della Corte ha delegato lo scrivente.
All'udienza del 5.6.2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
Il Procuratore Generale chiedeva il rigetto dell'opposizione.
____________
Tanto premesso, la domanda è infondata atteso che, come esattamente rilevato dal giudice che ha emesso il provvedimento opposto, l'avv. non ha dimostrato di Parte_1
2 aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali nei confronti dell'imputato inadempiente come imposto dall'art. 116 D.P.R. 115/2002. Ed invero in tema di liquidazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., la previsione contenuta nell'art. 116 d.P.R.
n. 115 del 2002, configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale dimostri di aver tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito.
Ciò posto, fermo restando che il difensore non avrebbe dovuto anche provare l'impossidenza dell'assistito (questo sì un onere eccessivo), è invece corretto ritenere, come esattamente evidenziato dal giudice penale nel provvedimento oggi opposto, che il ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi ad effettuare un tentativo di pignoramento mobiliare (pignoramento negativo per mancata presenza del debitore), ma avrebbe ben dovuto e potuto esperire la procedura prevista dall'art. 19, comma 1, l. d), d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con mod., dalla l. 10 novembre 2014 n. 162, che ha introdotto l'art. 492-bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare); procedura che consente di ricercare con modalità telematiche i beni da pignorare, accedendo alle banche dati delle pubbliche amministrazioni (quindi all'anagrafe tributaria e alle banche dati degli enti previdenziali) per l'acquisizione delle informazioni utili per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione. Una norma, il citato 492 bis che all'evidenza disciplina in modo agile ed innovativo rispetto all'assetto previgente
(non richiedendosi più come prima dell'introduzione della norma l'effettuazione di un pignoramento almeno parzialmente infruttuoso), la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, nell'obiettivo di consentire al creditore, reso edotto della consistenza dei beni e crediti del debitore, di scegliere la procedura esecutiva più efficiente e satisfattiva.
Né può dirsi che l'attivazione di una tale procedura sia particolarmente gravosa e come tale inesigibile, e ciò tanto più alla luce della novella introdotta, a decorrere del 28 febbraio 2023, dal d.lgs. n. 149/2022. Ed infatti, se prima della novella la ricerca doveva sempre essere oggetto di un'autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, concessa a seguito di un vaglio positivo in ordine ai presupposti formali per la concessione di detto provvedimento, oggi, dopo la detta modifica, l'autorizzazione del Presidente non è più
3 necessaria quando il creditore si rivolge all'ufficiale giudiziario richiedendo allo stesso la ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche dopo la modifica dell'atto di precetto.
Così stando le cose, l'onere per il difensore di esperire la procedura in oggetto appare senz'altro esigibile bilanciando il suo interesse con quello dell'Erario e ciò sol se si consideri come l'accesso alle banche delle pubbliche amministrazioni, tra cui l'anagrafe, tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari, le banche dati degli enti previdenziali, rende oltremodo agevole individuare beni e crediti del proprio debitore da pignorare, se esistenti. E ciò anche tenuto conto che laddove l'ufficiale giudiziario, effettuata l'interrogazione delle banche dati telematiche, rinvenga soltanto un bene o un credito del debitore da aggredire in sede esecutiva, procederà direttamente ad effettuare il pignoramento, eventualmente anche nei confronti del terzo debitore, laddove invece l'ufficiale non rinvenga in concreto una cosa che, invece, risulta individuata mediante l'accesso nelle banche egli dovrà intimare al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione, come detto, va rigettata.
Le spese del soccombente devono ritenersi irripetibili stante la contumacia del CP_1 convenuto.
P.Q.M.
Il Presidente delegato della Corte d'Appello, definitivamente decidendo, rigetta l'opposizione proposta dall'avv. avverso il Decreto di rigetto Parte_1
N°4207/2024 SIAMM della 1^ Sezione Penale della Corte di Appello di Catania, depositato in Cancelleria il 31 Ottobre 2024, notificato il 4 novembre 2024, della richiesta di liquidazione del compenso professionale, relativo al procedimento N°5 01286/2011
R.G.N.R. e N° 2114/2019 R.G.
Dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 17/07/2025.
4 Il Presidente Estensore
Massimo Escher
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