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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 2585/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv. Massimo SPAGNULO, Maria SANTORO Parte_1
e Ciro SANTORO - Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria PAPALATO - Convenuto -
OGGETTO: “RENDITA AI SUPERSTITI ED ASSEGNO UNA TANTUM”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 1° aprile 2022 la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di coniuge superstite del defunto , ha chiesto al Persona_1
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 28 luglio
2021, della rendita ai superstiti ed alla corresponsione dell'assegno una tantum ex art. 85 T.U. 1965 e, conseguentemente, condannare l' al CP_1
pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese: in particolare, asseriva che il decesso del coniuge era avvenuto in conseguenza della patologia “Sindrome
1
Sentenza R.G. n° 2585/22 Mielodisplasica” già riconosciuta nei confronti dell' quale malattia CP_1
professionale (giusta sentenza n° 3923/18).
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto, sulla base dell'accertamento medico-legale effettuato dal medesimo , secondo il quale il decesso del predetto non era stato CP_1
determinato dalla predetta patologia.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
L'art. 85 del DPR n° 1124/65 stabilisce che in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale aventi come conseguenza il decesso del lavoratore spetti a favore dei superstiti sia una rendita commisurata all'ammontare della retribuzione sia un assegno c.d. “una tantum” per le spese funerarie: ovviamente presupposto fondamentale per riconoscere la spettanza delle sopra indicate prestazioni è la sussistenza di un infortunio o di una malattia aventi natura professionale, ossia l'esistenza di un nesso eziologico tra il decesso e l'attività lavorativa svolta dal soggetto assicurato ed in particolare, nel caso di specie, tra la patologia (“Sindrome Mielodisplasica”) già riconosciuta nei confronti dell' quale malattia professionale e la morte del lavoratore. CP_1
Non è contestata tra le parti la riconducibilità eziologica della predetta patologia all'attività lavorativa, dovendosi ovviamente prendere atto che, con
SENTENZA N° 3923/18, questo TRIBUNALE ne ha accertato la natura professionale:
2
Sentenza R.G. n° 2585/22 Sentenza R.G. n° 2585/22
3 Occorre quindi comunque fare applicazione del principio di diritto secondo il quale: “Qualora due giudizi tra le stesse parti (o i loro eredi) abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di fatto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (sic CASS. LAV. 19 AGOSTO
2009 N° 18381, in una fattispecie simile alla presente, avendo la S.C., nell'enunciare il principio su esposto, cassato la sentenza di merito che, in relazione ad un giudizio sulla spettanza della rendita in favore dei superstiti del lavoratore deceduto per asserita causa di lavoro, aveva ritenuto ininfluente la sentenza, passata in giudicato, che aveva escluso il diritto del dante causa alla rendita per malattia professionale in quanto la patologia che poi aveva cagionato anche il decesso, non si poneva in rapporto causale con l'attività professionale).
In questa sede, dunque, è necessario valutare (solo) se possa dirsi sussistente un nesso eziologico tra tale patologia ed il decesso del lavoratore.
Sull'argomento, invero, è stato condivisibilmente precisato che: «In caso di 4
Sentenza R.G. n° 2585/22 decesso del lavoratore titolare di rendita da malattia professionale, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità ove tra l'originaria patologia e la morte del titolare del trattamento sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire, quale concausa, al decesso medesimo, quantomeno determinandone l'anticipazione» (sic CASS. LAV. 26
GENNAIO 2010 N° 1570).
Orbene, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il coniuge (status comprovato mediante produzione di attestato di matrimonio) della ricorrente è deceduto (in data 14 maggio 2021, giusta certificato di morte) anche a causa delle complicanze derivanti dalla “Sindrome
Mielodisplasica” (patologia da ricondurre eziologicamente all'esposizione professionale in quanto già riconosciuta come malattia professionale con sentenza), essendo stato espressamente accertato dall'ausiliario che: «… appare sufficientemente evidente l'evoluzione in pejus della Sindrome mieloproliferativa, potendosi affermare, quindi, che il decesso del sia Per_1 verosimilmente una diretta conseguenza dell'insufficienza epato-renale, secondaria alla progressione della patologia oncologica di base, con conseguente scompenso multi-organo. In conclusione, la Sindrome
Mielodisplasica e, quindi, l'exitus è da ascrivere a cause lavorative- occupazionali».
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza
(cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS.
SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
5
Sentenza R.G. n° 2585/22 In particolare, nella espletata CTU – a fronte di eventuali ulteriori cause alternative e/o concorrenti – sono state evidenziate concrete circostanze fattuali sulla base delle quali può ragionevolmente ritenersi raggiunta, rispetto alla eziologia lavorativa, una alta probabilità logica rispetto al singolo caso concreto, potendosi in particolare richiamare i criteri medico-legali della concausalità.
Sicché, a fronte di tali elementi, il mero dubbio residuato in ordine ad una possibile diversa alternativa eziologica, comunque non risulta tale da elidere la connessione causale individuata con la malattia professionale la quale in ogni caso si pone, nel caso concreto, come suffragata da una ben maggiore probabilità logica che, quindi, deve condurre all'accoglimento della prospettazione attorea, in applicazione del principio di equivalenza causale e della regola del "più probabile che non”.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio, patologie contratte e decesso, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica”, essendo compatibile con tale conclusione anche una valutazione in termini non di certezza ma di "presunzione di rischio", ossia di elevata probabilità (sic
CASS. LAV. 17 GENNAIO 2005 N° 753).
Del resto, in base al principio di equivalenza delle cause fissato dall'art. 41 del codice penale, pacificamente applicabile anche al di là degli ambiti penalistici, la presenza di cause simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, che è invece escluso quando le cause sopravvenute siano state da sole sufficienti a determinare l'evento.
Pertanto, anche la eventuale ipotizzabilità di altre concause del decesso non esclude comunque la sussistenza di un nesso eziologico con la malattia professionale.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, deve conseguentemente ritenersi provato con elevata probabilità che la malattia professionale abbia almeno concausato la morte del predetto, sicché deve riconoscersi nei limiti e nelle misure di legge, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 85
6
Sentenza R.G. n° 2585/22 comma 1, n. 1) e n. 2) DPR n° 1124/65 (ossia fino ad eventuale nuovo matrimonio del coniuge o fino ai ventuno anni di età per il figlio studente di scuola media o professionale e fino ai ventisei anni per il figlio studente universitario), il diritto dei superstiti (e, nel caso di specie, della ricorrente ex- coniuge) alla rendita, nonché all'assegno funerario "una tantum" di cui al comma 3 del medesimo articolo, con decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso (cfr. art. 105, comma 2, T.U.), oltre accessori come per legge. L' deve dunque essere condannato al pagamento dei relativi ratei CP_1 maturati e maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n.
412 dal 31.12.91, dal dovuto al soddisfo.
****************************
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell quale unico titolare (dal lato passivo) CP_1 del rapporto fatto valere in giudizio.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta
(consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica): sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto Parte_2 alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14. Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, CASS. SEZ. VI-
LAV., 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656).
7
Sentenza R.G. n° 2585/22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a pagare, in favore della CP_1 ricorrente in qualità di coniuge superstite del defunto , la Persona_1 rendita di cui all'art. 85, co. 1, num. 1), DPR 1124/65, con decorrenza dal
15 maggio 2021, nonché l'assegno “una tantum” di cui al co. 3 del predetto articolo, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge;
2. condanna altresì l' convenuto al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi
€.4.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Massimo
SPAGNULO, Maria SANTORO e Ciro SANTORO, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 26 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 2585/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv. Massimo SPAGNULO, Maria SANTORO Parte_1
e Ciro SANTORO - Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria PAPALATO - Convenuto -
OGGETTO: “RENDITA AI SUPERSTITI ED ASSEGNO UNA TANTUM”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 1° aprile 2022 la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di coniuge superstite del defunto , ha chiesto al Persona_1
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 28 luglio
2021, della rendita ai superstiti ed alla corresponsione dell'assegno una tantum ex art. 85 T.U. 1965 e, conseguentemente, condannare l' al CP_1
pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese: in particolare, asseriva che il decesso del coniuge era avvenuto in conseguenza della patologia “Sindrome
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Sentenza R.G. n° 2585/22 Mielodisplasica” già riconosciuta nei confronti dell' quale malattia CP_1
professionale (giusta sentenza n° 3923/18).
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto, sulla base dell'accertamento medico-legale effettuato dal medesimo , secondo il quale il decesso del predetto non era stato CP_1
determinato dalla predetta patologia.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
L'art. 85 del DPR n° 1124/65 stabilisce che in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale aventi come conseguenza il decesso del lavoratore spetti a favore dei superstiti sia una rendita commisurata all'ammontare della retribuzione sia un assegno c.d. “una tantum” per le spese funerarie: ovviamente presupposto fondamentale per riconoscere la spettanza delle sopra indicate prestazioni è la sussistenza di un infortunio o di una malattia aventi natura professionale, ossia l'esistenza di un nesso eziologico tra il decesso e l'attività lavorativa svolta dal soggetto assicurato ed in particolare, nel caso di specie, tra la patologia (“Sindrome Mielodisplasica”) già riconosciuta nei confronti dell' quale malattia professionale e la morte del lavoratore. CP_1
Non è contestata tra le parti la riconducibilità eziologica della predetta patologia all'attività lavorativa, dovendosi ovviamente prendere atto che, con
SENTENZA N° 3923/18, questo TRIBUNALE ne ha accertato la natura professionale:
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Sentenza R.G. n° 2585/22 Sentenza R.G. n° 2585/22
3 Occorre quindi comunque fare applicazione del principio di diritto secondo il quale: “Qualora due giudizi tra le stesse parti (o i loro eredi) abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di fatto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (sic CASS. LAV. 19 AGOSTO
2009 N° 18381, in una fattispecie simile alla presente, avendo la S.C., nell'enunciare il principio su esposto, cassato la sentenza di merito che, in relazione ad un giudizio sulla spettanza della rendita in favore dei superstiti del lavoratore deceduto per asserita causa di lavoro, aveva ritenuto ininfluente la sentenza, passata in giudicato, che aveva escluso il diritto del dante causa alla rendita per malattia professionale in quanto la patologia che poi aveva cagionato anche il decesso, non si poneva in rapporto causale con l'attività professionale).
In questa sede, dunque, è necessario valutare (solo) se possa dirsi sussistente un nesso eziologico tra tale patologia ed il decesso del lavoratore.
Sull'argomento, invero, è stato condivisibilmente precisato che: «In caso di 4
Sentenza R.G. n° 2585/22 decesso del lavoratore titolare di rendita da malattia professionale, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità ove tra l'originaria patologia e la morte del titolare del trattamento sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire, quale concausa, al decesso medesimo, quantomeno determinandone l'anticipazione» (sic CASS. LAV. 26
GENNAIO 2010 N° 1570).
Orbene, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il coniuge (status comprovato mediante produzione di attestato di matrimonio) della ricorrente è deceduto (in data 14 maggio 2021, giusta certificato di morte) anche a causa delle complicanze derivanti dalla “Sindrome
Mielodisplasica” (patologia da ricondurre eziologicamente all'esposizione professionale in quanto già riconosciuta come malattia professionale con sentenza), essendo stato espressamente accertato dall'ausiliario che: «… appare sufficientemente evidente l'evoluzione in pejus della Sindrome mieloproliferativa, potendosi affermare, quindi, che il decesso del sia Per_1 verosimilmente una diretta conseguenza dell'insufficienza epato-renale, secondaria alla progressione della patologia oncologica di base, con conseguente scompenso multi-organo. In conclusione, la Sindrome
Mielodisplasica e, quindi, l'exitus è da ascrivere a cause lavorative- occupazionali».
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza
(cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS.
SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
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Sentenza R.G. n° 2585/22 In particolare, nella espletata CTU – a fronte di eventuali ulteriori cause alternative e/o concorrenti – sono state evidenziate concrete circostanze fattuali sulla base delle quali può ragionevolmente ritenersi raggiunta, rispetto alla eziologia lavorativa, una alta probabilità logica rispetto al singolo caso concreto, potendosi in particolare richiamare i criteri medico-legali della concausalità.
Sicché, a fronte di tali elementi, il mero dubbio residuato in ordine ad una possibile diversa alternativa eziologica, comunque non risulta tale da elidere la connessione causale individuata con la malattia professionale la quale in ogni caso si pone, nel caso concreto, come suffragata da una ben maggiore probabilità logica che, quindi, deve condurre all'accoglimento della prospettazione attorea, in applicazione del principio di equivalenza causale e della regola del "più probabile che non”.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio, patologie contratte e decesso, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica”, essendo compatibile con tale conclusione anche una valutazione in termini non di certezza ma di "presunzione di rischio", ossia di elevata probabilità (sic
CASS. LAV. 17 GENNAIO 2005 N° 753).
Del resto, in base al principio di equivalenza delle cause fissato dall'art. 41 del codice penale, pacificamente applicabile anche al di là degli ambiti penalistici, la presenza di cause simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, che è invece escluso quando le cause sopravvenute siano state da sole sufficienti a determinare l'evento.
Pertanto, anche la eventuale ipotizzabilità di altre concause del decesso non esclude comunque la sussistenza di un nesso eziologico con la malattia professionale.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, deve conseguentemente ritenersi provato con elevata probabilità che la malattia professionale abbia almeno concausato la morte del predetto, sicché deve riconoscersi nei limiti e nelle misure di legge, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 85
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Sentenza R.G. n° 2585/22 comma 1, n. 1) e n. 2) DPR n° 1124/65 (ossia fino ad eventuale nuovo matrimonio del coniuge o fino ai ventuno anni di età per il figlio studente di scuola media o professionale e fino ai ventisei anni per il figlio studente universitario), il diritto dei superstiti (e, nel caso di specie, della ricorrente ex- coniuge) alla rendita, nonché all'assegno funerario "una tantum" di cui al comma 3 del medesimo articolo, con decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso (cfr. art. 105, comma 2, T.U.), oltre accessori come per legge. L' deve dunque essere condannato al pagamento dei relativi ratei CP_1 maturati e maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n.
412 dal 31.12.91, dal dovuto al soddisfo.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell quale unico titolare (dal lato passivo) CP_1 del rapporto fatto valere in giudizio.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta
(consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica): sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto Parte_2 alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14. Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, CASS. SEZ. VI-
LAV., 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656).
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Sentenza R.G. n° 2585/22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a pagare, in favore della CP_1 ricorrente in qualità di coniuge superstite del defunto , la Persona_1 rendita di cui all'art. 85, co. 1, num. 1), DPR 1124/65, con decorrenza dal
15 maggio 2021, nonché l'assegno “una tantum” di cui al co. 3 del predetto articolo, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge;
2. condanna altresì l' convenuto al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi
€.4.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Massimo
SPAGNULO, Maria SANTORO e Ciro SANTORO, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 26 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 2585/22