Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 06/06/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01834/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01802/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1802 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pedara, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria prot. n. -OMISSIS- 10.06.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Paola Anna Rizzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato, il ricorrente impugna il provvedimento prot.n. -OMISSIS- 10.6.2024 di “diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria pratica n. 230/326 di cui all’art. 32 comma 25 del D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003”, emesso dal Comune di Pedara a conclusione del procedimento avente ad oggetto la domanda di concessione in sanatoria n. -OMISSIS-9.12.2004.
In particolare, il ricorrente rappresenta che il predetto provvedimento sarebbe illegittimo per plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto fondato su un verbale del 2.8.2004, redatto dal Corpo Forestale di Nicolosi, in cui sarebbe stato dato atto che la costruzione era stata “presumibilmente” iniziata in data successiva alla presentazione della domanda.
Il Comune, a dire del ricorrente, avrebbe errato nel non accertare correttamente i fatti, limitandosi invece a basarsi sbrigativamente sull’informativa del Corpo Forestale, la quale non costituirebbe idoneo accertamento, in quanto formulata in termini presuntivi ed incerti.
Il provvedimento impugnato, inoltre, si limiterebbe a indicare l’esistenza di non meglio specificati vincoli e difformità urbanistiche, in tesi comunque superabili in applicazione della normativa sul terzo condono, per come recepita dal legislatore regionale.
L’atto, dunque, sarebbe viziato in quanto fondato su un travisamento dei fatti nonché, in quanto emesso in difetto di istruttoria e senza idonea motivazione, tanto da disvelare, a parere del ricorrente, un intento punitivo, con conseguente sviamento di potere rispetto all’interesse pubblico sotteso alle norme di settore.
Peraltro, il diniego oggetto di impugnazione lederebbe altresì diritti costituzionalmente garantiti del ricorrente e del fratello germano, disabile, che avrebbero dimora nell’immobile per cui era stata chiesta la sanatoria e che non sarebbero nelle condizioni di sostenere le spese demolitorie e di trovare altra sistemazione.
Il Comune intimato, seppure regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 20 maggio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente rilevato che, dalla lettura del provvedimento impugnato, si evince come lo stesso rientri nella categoria dei cc.dd. atti plurimotivati, in quanto fondato su due diverse e autonome ragioni, ritenute dal Comune ostative alla condonabilità delle opere.
In primo luogo il Comune ha rilevato che, in sede di sopralluogo eseguito in data 2.8.2004, sono state individuate dal Corpo Forestale delle opere abusive ulteriori rispetto a quelle dichiarate in domanda.
In secondo luogo, nel provvedimento viene dato atto della sussistenza, nell’area, dei vincoli paesaggistico-ambientale, idrogeologico-forestale e sismico, i quali non avrebbero comunque consentito, a norma di quanto disposto dal comma 27 lettera d) dell’art. 32 L. 326/2003, la condonabilità di opere abusive realizzate dopo l’imposizione dei vincoli e rientranti nella tipologia 1, in quanto comportanti la creazione di nuovo volume.
E’ principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “ In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice ” (Consiglio di Stato sez. II,21/03/2025, n.2373 e giurisprudenza ivi richiamata).
Sarebbe dunque sufficiente anche la resistenza di uno solo dei superiori motivi, per affermare la legittimità dell’atto.
Tuttavia, nel caso di specie, a parere del Collegio, il ricorrente non ha fornito elementi idonei e sufficienti a confutare nessuno dei due motivi ostativi posti a fondamento del diniego impugnato.
Quanto al primo profilo, il ricorrente sostiene che le opere sarebbero state ritenute dagli ufficiali del Corpo Forestale “presumibilmente” successive alla presentazione dell’istanza di sanatoria (e dunque al 31.3.2003, termine massimo di ultimazione previsto dalla L. 326/2003).
L’informativa resa al Comune, pertanto, aveva carattere dubitativo ed imponeva al Comune di disporre ulteriori accertamenti istruttori volti ad accertare i fatti.
La ricostruzione prospettata dal ricorrente è, tuttavia, sfornita di prova.
Il verbale di sopralluogo del Corpo Forestale, infatti, non è stato prodotto in atti, con la conseguenza che le argomentazioni spese in relazione allo stesso non possono in alcun modo essere vagliate dal Collegio, il quale non può che attenersi a quanto emerge dal provvedimento impugnato.
In quest’ultimo non vi è traccia dell’espressione “presumibilmente” da cui il ricorrente deduce il difetto di istruttoria, essendo chiaramente attestato, invece, che in sede di sopralluogo il Corpo Forestale avrebbe accertato l’esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle riportate nell’istanza di condono.
Tale elemento, non risulta esser stato in alcun modo confutato dal ricorrente, il quale si è limitato a metterne in dubbio la veridicità solo labialmente, senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio utile a supportare la propria tesi difensiva (come ad esempio una consulenza tecnica volta a dimostrare la corrispondenza tra lo stato effettivo dell’immobile e quello rappresentato nell’istanza di condono, anch’essa non prodotta).
Le medesime considerazioni possono ripetersi in relazione all’ulteriore ragione ostativa posta alla base del rigetto impugnato, in quanto anche sotto tale aspetto il ricorrente si è limitato a denunciare solo labialmente la genericità del provvedimento in relazione alla tipologia dei vincoli e delle difformità urbanistiche opposte, a suo dire insussistenti e, peraltro, superabili alla luce della L. 326/2003.
L’assunto è privo di forza argomentativa.
Nell’atto impugnato viene sinteticamente indicata la tipologia dei numerosi vincoli presenti nella zona (paesaggistico-ambientale, idrogeologico-forestale e sismico); gravava sul ricorrente, pertanto, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di comprovare la non sussistenza degli stessi, quale elemento posto a fondamento della domanda caducatoria avanzata.
Peraltro, altrettanto generico, oltre che errato, è l’assunto secondo cui la sussistenza dei vincoli non sarebbe ostativa al condono, in quanto, come correttamente rappresentato nel provvedimento impugnato, ai sensi del comma 27, lettera d) dell’art. 32 L. 326/2003, sono insanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “congiuntamente” le seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr. T.A.R. AT, sez. V, 21.3.2025, n.999 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, l’esistenza di vincoli preesistenti è stata solo genericamente negata dal ricorrente, ed è invece certa (risalendo, ad esempio, quello paesaggistico alla seconda metà degli anni ’70); risulta inoltre pacifico, in quanto non contestato, che le opere abusive rientrino nella tipologia n.1, in quanto consistenti “ nella realizzazione di una casa per civile abitazione ”, con creazione di nuova superficie utile di mq 50,10 (cfr. pag. 2 provvedimento impugnato).
Già solo in relazione a tale ultima ragione, dunque, il provvedimento di diniego risulta sufficientemente motivato, oltre che vincolato nel contenuto dispositivo.
Pertanto, anche qualora il verbale di sopralluogo effettuato dal Corpo Forestale contenesse espressioni dubitative in relazione all’epoca di realizzazione delle opere (circostanza di cui, come detto, non vi è alcuna prova), il Comune, già solo sulla base dei dati contenuti nell’istanza di condono, non poteva che definire negativamente la pratica, per effetto delle preclusioni derivanti direttamente dal dettato normativo.
Alla luce di quanto sopra, non possono assumere rilevanza le considerazioni svolte dal ricorrente (peraltro anch’esse sfornite di prova), secondo cui il diniego di sanatoria comporterebbe un grave nocumento ai propri diritti costituzionalmente garantiti e a quelli del germano disabile, in quanto, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza con specifico riferimento alla misura dell'ordine di demolizione, “ il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio, posto che il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente ed al corretto uso del territorio, trattandosi di una posizione giuridica soggettiva individuale destinata a cedere rispetto all'interesse pubblico alla demolizione dell'immobile abusivo ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 06/02/2023, n. 1253; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 13/02/2023, n.2465; Cass. pen., sez. III, 11.9.2019 n. 48021; Cassazione penale sez. III, 12/11/2021, n.45982; Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.844).
Peraltro, il bilanciamento dei suindicati interessi non pertiene la presente sede, deputata esclusivamente alla valutazione della legittimità del provvedimento di diniego di sanatoria ex L. 326/2003, ma attiene alla fase dell’esecuzione di una eventuale e successiva ordinanza demolitoria (che comunque avrebbe carattere vincolato), momento in cui l’amministrazione competente sarà onerata a mettere in campo ogni più adeguato strumento di cautela e prudenza idoneo a mitigare l'impatto pregiudizievole dei provvedimenti sanzionatori emessi, ove venga obiettivamente dimostrato che gli interessati versino in condizioni fisiche e materiali più che significativamente compromesse (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 06/02/2023, n. 1253).
In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
Nulla deve disporsi in relazione alle spese di lite, stante che il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario
Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Anna Rizzo | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.