Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/03/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5378/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile – nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Anna
Scognamiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5378 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Marano di Napoli, alla Via Casa Schiano n. 26, nello studio dell'avv.
Carmela Cerullo (CF: che la rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato C.F._2 all'atto di citazione;
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], CF: , e Controparte_1 C.F._3 [...]
, nata a [...] il 16/10//1969, CF: elettivamente CP_2 C.F._4 domiciliate in Quarto (NA) alla Via Kennedy n. 177, nello studio dell'avv. Domenico Fruttaldo, C.F.
, che la rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di C.F._5
costituzione;
CONVENUTI
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_3 C.F._6 elettivamente domiciliato in IL (NA) alla Via Roma n. 15, nello studio dell'avv. Anna Frenello
Cacciapuoti C.F.: che lo rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato alla C.F._7
comparsa di costituzione;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5
il Giudice riservava la causa in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante, sulla premessa di essere figlia dei coniugi _2
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il 08 agosto
[...] CP_4
1943, esponeva che decedeva in Napoli il 16 marzo 1996, e in Napoli in Parte_2 CP_4 data 01 febbraio 2011, entrambi ab intestato, lasciando quale erede legittima l'odierna istante;
che eredi legittimi dei predetti erano, inoltre, i figli e , Controparte_1 CP_2 CP_3 succeduti ab intestato; che nell'asse ereditario era ricompreso, tra l'altro: - un frutteto sito in Giugliano in Campania, alla Via S. Nullo (identificato al catasto al foglio 79, particella 85) nonchè il fabbricato ubicato alla Via Conte Sifola composto da 2 piccoli appartamenti ubicati insieme ad un annesso locale al civico n. 11, acquistati dal de cuius in regime di comunione dei beni;
che Parte_2
successivamente al decesso di la totalità dei convenuti aveva occupato il suddetto CP_4 cespite, omettendo il versamento di qualsivoglia somma a titolo di indennità, nei confronti dell'istante, erede legittima ma di fatto impossibilitata al godimento del bene;
che, non avendo più interesse alcuno al mantenimento della comunione dei beni, non era stato possibile ad addivenire ad una soluzione bonaria di scioglimento della stessa.
Su tali premesse convenivano in giudizio e , chiedendo Controparte_1 CP_2 CP_3 di: “-dichiarare aperta la successione “ab intestato” dei Sigg.ri e e, Parte_2 CP_4
previa collazione dei beni eventualmente donati a ciascuno dei comproprietari, attribuire ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio a nominarsi;
-procedere, per
l'effetto allo scioglimento della comunione ereditaria afferente al cespite immobiliare ubicato in
Qualiano (NA), alla Via Conte Sifola 11, nonché all'appezzamento di terreno sito in Giugliano, alla
Via S. Nullo;
-nominare, nelle more dell'intrapresa azione giudiziaria, un custode dei beni caduti in successione deputato ad amministrare il suddetto compendio immobiliare ed il predetto appezzamento di terreno;
-disporre l'eventuale attribuzione dei cespiti innanzi indicati in favore di uno o più coeredi con l'obbligo dei predetti di provvedere al conguaglio in denaro in favore degli altri e/o, in subordine, all'eventuale vendita dei beni non ritenuti comodamente divisibili dal CT;
-ordinare, la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli autorizzando, altresì, l'esecuzione delle relative formalità; -emettere ogni altro provvedimento del caso;
-
pagina 2 di 5 condannare, i convenuti al pagamento in favore dell'istante, della somma rimessa all'equo apprezzamento del Giudice Adito per l'utilizzo esclusivo dei beni comuni dagli stessi perpetrato dalla morte della Sig.ra ”. CP_4
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
divisione del compendio ereditario, precisava che, avuto riguardo al terreno-frutteto ubicato in
Giugliano in Campania alla Via S. Nullo, il genitore era proprietario esclusivo, in Parte_2
quanto ricevuto in virtù di atto di donazione a rogito Notaio del 24 maggio 1973 Rep Persona_2
63889; che avuto riguardo ai beni siti in Qualiano (NA) alla Via Conte Sifola, pervenuti al Per_3
mortis causa, gli stessi sono in comunione indivisa tra il de cuius e il di lui fratello,
[...] Per_4
titolare per quota pari ad 1/7 del detto bene.
Pertanto, chiedeva di: “- procedere, previa verifica della documentazione depositata da parte attrice, allo scioglimento della divisione ereditaria afferente gli immobili di cui è causa;
- nominare, nelle more della presente azione, un custode dei beni ereditari al fine di amministrare gli stessi;
- disporre
l'eventuale attribuzione dei cespiti di cui è causa in favore di uno o più coeredi con l'obbligo di questi ultimi di provvedere al conguaglio in denaro in favore degli altri e/o, in subordine all'eventuale vendita dei beni non ritenuti comodamente divisibili dal CT;
- accertare e quantificare le somme dovute da ogni singolo erede per l'occupazione degli immobili oggetto di causa, con conseguente compensazione e/o conguaglio tenuto conto dei periodi di effettivo utilizzo dei detti immobili e nonché dell'utilizzo esclusivo del cortile e dei garage da parte degli altri convenuti;
- accertare e quantificare, altresì, le spese sostenute dalla sig.ra per la manutenzione del terreno oggetto di Controparte_1
causa e ogni altra spesa/costo dalla stessa sostenuta a diverso titolo in relazione ai beni da dividere;
- emettere ogni altro altro provvedimento del caso”.
Si costituiva, con comparsa depositata in data 28 settembre 2020, il convenuto , Controparte_3 il quale, eccepita preliminarmente il difetto della legittimazione attiva in capo all'istante, per mancata allegazione documentale probante la qualità di erede, nonché l'improcedibilità della domanda, per mancata proposizione della domanda afferente alla determinazione delle quote spettanti a ciascun coerede, si opponeva fermamente alla richiesta indennità d'occupazione, precisando di aver eseguito sul compendio immobiliare de quo lavori vari di miglioria e manutenzione.
Inoltre, rappresentava l'opportunità di procedere alla corretta ricostruzione dell'asse ereditario, in quanto aveva proceduto alla donazione di un'ingente somma di danaro in favore di CP_4
nonché all'acquisto in favore della stessa, unitamente alla sorella di Controparte_2 Pt_1 buoni fruttiferi del Tesoro, per un importo complessivo di € 70.000,00.
pagina 3 di 5 Pertanto, ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare improcedibile
e/o inammissibile la domanda proposta dalla sig.ra per tutti i motivi ex ante Parte_1
rappresentati sub punto I;
- Dichiarare inammissibile la domanda di divisione giudiziale perché richiesta in difetto del presupposto logico-giuridico ad essa necessitante, ossia la domanda di determinazione delle quote spettanti all'attrice; In caso di non accoglimento della predetta eccezione:
- Procedere alla collazione delle donazioni ricevute dalle sorelle dell'odierno convenuto e alla determinazione dell'asse ereditario nella sua corretta entità; - Dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile di cui è causa, previa determinazione delle spese sostenute dal sig. CP_3
per la conservazione della cosa e per il mantenimento della sua integrità e rimborso delle
[...]
stesse in favore della convenuta , da calcolarsi in via equitativa mediante Controparte_3 consulenza tecnica d'ufficio; - Disporre l'attribuzione del bene indiviso in favore di chi ne faccia richiesta, con obbligo per tale parte di provvedere al conguaglio in denaro ritenuto di giustizia in favore del convenuto;
- Laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c; - In accoglimento della eccezione di compensazione, accertare il diritto del sig. al rimborso - con compensazione e conguaglio - Controparte_3
delle spese dallo stesso sostenute per la conservazione della cosa e per il mantenimento della sua integrità, nonché per le migliorie apportate al cespite comune, da calcolarsi in via equitativa mediante consulenza tecnica d'ufficio o di porre le stesse a riduzione della quota che sarà a loro assegnata nel corso del presente giudizio, le spese di conservazione, manutenzione e ristrutturazione dell'unità immobiliare;
- Nel merito, rigettare la domanda avversaria al pagamento dei frutti perché infondata in fatto e in diritto, prescritta e, comunque, non provata né ne suo an, né nel suo quantum”.
All'udienza del 26/10/2020, svoltasi in modalità cartolare, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con comparsa depositata in data 07/06/2021, si costituiva in giudizio la convenuta , Controparte_2
la quale aderiva alle aderiva alle argomentazioni difensive spiegate dalla sorella Controparte_1 insistendo per l'accoglimento delle medesime conclusioni.
Espletata l'istruttoria con la nomina del CT (ing. che prestava giuramento l'11 Persona_1 giugno 2024), nonché con l'escussione di testimoni ammessi su istanza delle parti processuali, preso atto dell'intervenuta conciliazione della lite tra le parti, all'udienza del 11/02/2025, celebrata in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione.
Il Tribunale, preliminarmente, osserva, sulla scorta della documentazione versata in atti, l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia pagina 4 di 5 un'azione in materia successoria e di rivendicazione degli eredi (cfr. verbale di mediazione, allegato alla produzione di parte attrice).
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è da ritenersi l'avvenuta produzione in atti, da parte dell'incaricato C.T.U. in data 06/11/2024, del verbale di conciliazione , sottoscritto dalle parti in causa alla presenza del consulente stesso in data 27/09/2024, con il quale venivano formalizzate le modalità di riparto del cespite immobiliare de quo, con la previsione di somme dovute a titolo di conguaglio.
Alla luce di siffatta circostanza va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere e, a tal uopo, va precisato che la stessa rappresenta una questione a carattere pregiudiziale finanche rispetto a quella di giurisdizione (Cass. SS.UU. 18956/2003), atteso il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica a fondamento della domanda ed il venir meno della stessa materia su cui si fonda la controversia.
Nulla va disposto in ordine alla richiesta congiunta formulata dalle parti in sede di note scritte, depositate in previsione dell'udienza cartolare del 11/02/2025, per la fissazione di un'udienza di comparizione delle parti, onde verificare il corretto adempimento delle disposizioni di cui all'intervenuta conciliazione. A tal riguardo, si evidenzia che modalità e le tempistiche di esecuzione del verbale di transazione predetto sono questioni che non attengono al merito della controversia ma alla successiva fase esecutiva.
La natura e l'esito della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle di C.T.U., che restano definitivamente a carico delle parti ove già versate e in egual misura ed il solido tra loro .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite, comprese quelle di C.T.U. poste in egual misura ed in solido tra tutte le parti del giudizio .
Così deciso in Aversa, il 05.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 5 di 5