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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/12/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 659/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
UE Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUPIS Parte_1 P.IVA_1
ME IA e dell'avv. FEOLA MARCELLO G.
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TA ET appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) annullare e/o disapplicare la Determina dirigenziale n. 42/2016
(Registro Settore) - n. 157/2016 (Registro Generale) del 7.3.2016 a firma del
Responsabile del Settore 3 – Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici, con la quale il Comune di ha unilateralmente dichiarato la rescissione del contratto CP_1 rep. n. 1079 del 23 luglio 2015 stipulato con l'odierna attrice per la realizzazione di un
Palazzetto dello Sport;
2) per l'effetto, condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al risarcimento di tutti i conseguenziali danni, nella misura (a) di Euro 120.039,60 a titolo di mancato utile ritraibile dall'esecuzione del contratto ingiustamente dichiarato risoluto e quindi dall'esecuzione dei lavori;
(b) a titolo di danno emergente, di Euro 70,00 per il versamento all'Autorità di vigilanza;
di Euro 120,00 per la stipula della polizza richiesta ai fini della partecipazione;
di Euro 250,00 per la spesa necessaria ai fini della predisposizione della documentazione amministrativa;
di Euro 3.500,00 per le giustifiche rese in sede di gara;
di Euro 3.600 per la polizza definitiva emessa in data 30.7.2012; di Euro 3.600,00 per la polizza definitiva emessa in data 8.5.2014; di Euro 3.600,00 per la polizza definitiva emessa in data 20.7.2015; di Euro 1.800,00 per la prima rata del premio relativo alla polizza definitiva emessa in data 8.5.2014 con scadenza all'8.5.2015; di Euro 20.475,00 oltre e I.V.A. come per legge per le spese relative all'elaborazione della CP_2 progettazione esecutiva trasmessa in data 4.9.2015; di Euro 3.642,00 versata per la sottoscrizione del contratto;
(c) della somma, da determinarsi in via equitativa, a titolo di perdita di chance da mancata qualificazione;
3) con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari per parte appellata: rigettare l'appello spinto dalla Società appellante perché totalmente infondato in fatto e diritto, nonché per tutto quanto esposto negli atti difensivi formulati nell'interesse del e, conseguentemente, confermare, in toto, la Controparte_1 sentenza impugnata perché giusta e conforme a legge.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, la conveniva Parte_1 in giudizio il , riassumendo la causa inizialmente introdotta con Controparte_1 ricorso al Tar Calabria, con cui domandava l'annullamento e/o disapplicazione della determina n. 42/2016 (tramite cui l'ente comunale aveva receduto dal contratto d'appalto stipulato con l'attrice per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport) e la conseguente condanna del convenuto al risarcimento del danno patito. pag. 2/10 L'attrice esponeva, in particolare, che:
- con bando di gara pubblicato in data 1.10.2010 la Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Reggio Calabria indiceva una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione di un Palazzetto dello Sport nel Comune di;
CP_1
- con successiva determinazione n. 455 del 5.7.2011 la gara veniva aggiudicata in via definitiva alla ditta individuale;
Parte_2
- a seguito di apposito contratto di cessione di ramo di azienda, la ditta aggiudicataria cedeva l'affidamento in esame all' partecipata Parte_1 all'85% dalla sig.ra ed al 15% dal marito di quest'ultima, sig. Parte_3
; Parte_2
- con determinazione n. 737 del 27.10.2011, l'Amministrazione convenuta prendeva atto dell'avvenuta cessione e “trasferiva” l'aggiudicazione in favore della società cessionaria;
- con note prot. n. 5043 del 22 febbraio 2012 e prot. n. 25275 del 25.9.2013, il richiedeva alla Prefettura di Reggio Calabria informativa antimafia Controparte_1 relativamente alla ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, Parte_1 senza ricevere alcuna notizia;
- in data 23.7.2015 il Comune di procedeva alla stipula del relativo CP_1 contratto di appalto con l' Parte_1
- con nota prot. 117026 del 2.12.2015, la Prefettura – U.T.G. di Reggio Calabria si limitava a trasmettere, in allegato, l'interdittiva antimafia (prot. 107979 del 10.11.2015) che era stata emessa nei confronti di altra società (C.P.A. Costruzioni S.r.l.), di cui era socio, con la precisazione che detta comunicazione venina Parte_2 inoltrata alla stazione appaltante affinché compisse le “opportune valutazioni di competenza”;
- in ragione della predetta nota, prot. 117026 del 2.12.2015, il di , CP_1 CP_1 con Determina n. 42/2016 (Registro Settore) - n. 157/2016 (Registro Generale) del
7.3.2016, provvedeva alla rescissione del contratto di appalto stipulato con
(rep. n. 1079 del 23.7.2015); Parte_1
pag. 3/10 - detta determina veniva impugnata dinanzi al Tar di Reggio Calabria, il quale, dopo aver rilevato che la comunicazione del 2.12.2015 non costituiva una interdittiva antimafia, affermava la carenza di interesse della ricorrente all'annullamento della comunicazione e la giurisdizione del Tribunale Ordinario;
- la decisione del Tar veniva confermata dal Consiglio di Stato, che sottolineava come la rescissione esercitata dal Comune di “non può rientrare nell'ipotesi CP_1 eccezionale di recesso oggetto del sindacato del giudice amministrativo” e che “la determinazione risolutiva in questione costituisce difatti atto di natura privatistica rientrante nella cognizione del giudice ordinario”;
- il recesso doveva ritenersi illegittimo, in quanto non giustificato da alcuna interdittiva antimafia a carico della società aggiudicatrice, né dalla presenza di elementi idonei a disvelare una possibile infiltrazione mafiosa ai danni della stessa.
Si costituiva il , sostenendo la piena legittimità del recesso adottato Controparte_1 in sede di autotutela, sulla scorta delle informazioni ricavate dalla interdittiva antimafia emessa a carico della CPA Costruzioni, di cui era socio e che era Parte_2 comunque riconducibile a suoi stretti familiari.
La perfetta regolarità dell'atto rescissorio, secondo il convenuto, era altresì confermata dalla successiva emissione dell'informativa interdittiva antimafia anche a carico della stessa pervenuta in data 13.12.2016, che avrebbe comunque portato Parte_1 ad una risoluzione espressa ex art. 21.2. del contratto di appalto del 23.7.2015.
Risoluzione che, peraltro, era prevista anche dall'art.
8.4 del protocollo di legalità per l'istituzione della SUA, stipulato tra il e la Controparte_1 Controparte_3
, le cui prescrizioni, inserite nel regolamento Comunale per i lavori, le forniture
[...] ed i servizi in economia, erano conosciute ed accettate dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 27 del citato contratto di appalto.
L'ente convenuto concludeva pertanto per l'integrale rigetto della domanda e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con sentenza n. 208/2020 il Tribunale di Locri rigettava la domanda attorea, così statuendo: “Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g. n.1188/2017, così provvede:
pag. 4/10 - rigetta la domanda formulata dalla in persona Parte_1 dell'amministratore unico/legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, condanna alla refusione delle spese processuali nei confronti del , in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore , che liquida in euro 11.810,00 oltre spese generali del 15%,
IVA e CPA come per legge.”.
La impugnava la decisione con atto di appello, chiedendone la Parte_1 riforma nei termini indicati in epigrafe ed articolando i seguenti motivi:
1. errata decisione sulla legittimità della risoluzione del contratto, in difetto di interdittiva antimafia riferibile alla aggiudicataria;
2. mancato riconoscimento delle somme spettanti all'appellante per la progettazione svolta e per i lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti al momento della risoluzione, tenendo conto del colpevole ritardo nella consegna da parte del . Controparte_1
Si costituiva in giudizio l'appellato, il quale contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, ribadendo la legittimità del proprio operato, anche alla luce della successiva interdittiva a carico della Parte_1
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il presente giudizio, che trae origine, in primo grado, dalla riassunzione dinanzi al
Tribunale di Locri della precedente fase celebratasi in seno alla giustizia amministrativa, richiede la disamina delle due principali questioni definite dalla sentenza impugnata, rappresentate, da una parte, dalla natura e legittimità del recesso dal contratto di appalto
(operato dal con Determina n. 42/2016 del 7.3.2016), e, dall'altra, Controparte_1 dalle conseguenze sul rapporto negoziale derivanti dalla interdittiva antimafia irrogata direttamente all'impresa aggiudicataria.
I predetti profili rappresentano, infatti, il fulcro attorno cui ruotano le censure spinte dalla società appellante avverso l'impugnato provvedimento.
Segnatamente, con riguardo al primo motivo di gravame, si osserva come l'appellante lamenti l'illegittimità della Determina n. 42/2016 (Registro Settore) del 7.3.2016, in forza della circostanza che la stessa sarebbe stata motivata – esclusivamente – in pag. 5/10 funzione della ritenuta natura interdittiva della nota prot. 117026 del 2.12.2015 della
Prefettura di Reggio Calabria.
L'atto rescissorio, nella sostanza, sarebbe stato adottato a causa di un evidente travisamento dei fatti, con conseguente vizio motivazionale (cfr. pagine 14 e ss. dell'atto di appello).
Dall'illegittimità dell'atto di recesso deriverebbe, quindi, nella prospettiva dell'appellante, l'ineludibile conseguenza della persistenza del vincolo negoziale sino alla successiva irrogazione, a suo carico, dell'informativa interdittiva, avvenuta in data
13.12.2016.
Ed è proprio la legittima permanenza del rapporto negoziale in tale iato temporale che avrebbe consentito all'aggiudicataria di procedere alla tempestiva edificazione dell'opera oggetto di gara, con conseguente maturazione del diritto al relativo compenso, ex art. 94 co.2 Dlgs 159/2011.
La tesi dell'appellante, sottesa al primo motivo di gravame, è in realtà solo apparentemente corretta, dovendosi evidenziare quanto segue.
Preliminarmente questo Giudicante, ponendosi in un'ottica di continuità con le decisioni assunte dalle Corti di primo e secondo grado della Giustizia Amministrativa, ritiene che al precitato atto di scissione del vincolo negoziale, posto in essere dall'ente locale con
Determina n. 42/2016, debba riconoscersi la natura di recesso unilaterale di tipo privatistico.
Posto tale assunto, la logica conseguenza è rappresentata dalla necessità che il recesso del , per ritenersi legittimo, sia giustificato in ragione di un'adeguata Controparte_1 base normativa, tale da consentirgli, alla stregua dell'art. 1372 c.c., il superamento del generale principio di intangibilità unilaterale del vincolo negoziale assunto.
In tale ordine di idee, una volta esclusa la natura interdittiva della nota prefettizia sopra richiamata, appare innegabile che la Determina n. 42/2016 del 7.3.2016 sia attinta da un vizio motivazionale, nella parte in cui afferma esplicitamente l'obbligatorietà della decisione di elisione del rapporto in atto (“Tenuto altresì conto della informazione antimafia ex art. 91 del Decreto Legislativo159/2011 trasmessa dalla Prefettura di
Reggio Calabria alla Stazione Unica Appaltante dalla quale si evince, che in data 10 novembre 2015 è stata emessa informativa antimafia di contenuto interdittivo….Visto pag. 6/10 che non esiste margine di discrezionalità da parte dell'Ente Committente in merito alla rescissione di un appalto attenzionato da un'informativa antimafia sfavorevole…”).
Tuttavia, ciò non toglie che, nonostante questo erroneo richiamo al carattere asseritamente vincolato della decisone, la determina del risulti Controparte_1 comunque sostanzialmente corretta.
Va infatti osservato che un analogo provvedimento avrebbe potuto comunque essere legittimamente assunto dall'ente comunale, sempre a tutela dell'interesse pubblico, sia in forza dell'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006, con le conseguenze ivi previste, sia ex art. 94 co. 4 D.lgs. 195/2011 (che estende i rimedi della revoca/recesso dei contratti stipulati nelle ipotesi dei precedenti commi 2 e 3 anche, più genericamente, “nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.”), nonché, da ultimo, con riferimento all'art. 7 comma 12 del protocollo di legalità, che costituisce parte integrante del contratto di appalto, ai sensi del quale “In ogni caso, qualora dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto sopravvengano, a qualsiasi titolo, verifiche antimafia con esito sfavorevole a carico dell'appaltatore, il contratto d'appalto sarà immediatamente risolto dal ”. CP_1
Le previsioni da ultimo citate appaiono effettivamente consonanti con la fattispecie in disamina, nella quale il , nella determina 42/2016, oltre al richiamo, Controparte_1 formalmente erroneo, alla sussistenza di un'interdittiva antimafia che avrebbe imposto tale decisione, descrive comunque, in modo chiaro e puntuale, i timori di contiguità della ditta individuale e della con ambienti criminali. Pt_2 Parte_1
Ne consegue che il recesso operato dell'ente comunale appare solo formalmente attinto da un vizio di motivazione.
Per contro, può evidenziarsi come sia palese che il senso della Determina n. 42/2016 sia stato quello di valorizzare quegli elementi fattuali, emersi successivamente all'aggiudicazione, che, ai sensi degli artt. 94 co. 4 D.lgs. 195/2011 e 7 comma 12 del protocollo di legalità, giustificano un recesso unilaterale da parte pubblica. Non a caso, entrambe le previsioni fanno riferimento al sopravvenire di verifiche antimafia sfavorevoli, espresse in termini estremamente ampi e non limitati alla irrogazione di informativa interdittiva.
pag. 7/10 Appare perciò perfino superfluo aggiungere che tale valutazione abbia ottenuto successiva conferma della sua esattezza dalla circostanza che, a soli pochi mesi di distanza dalla elisione del vincolo negoziale, sia intervenuta una diretta informativa antimafia nei confronti dell'odierna appellante.
Il primo motivo di gravame va pertanto respinto.
2.2. Procedendo allo scrutinio del secondo motivo di appello, l'appellante si duole dell'omessa consegna dei lavori appaltati, che, operata dal Comune di a seguito CP_1 dell'illegittimo recesso, avrebbe impedito alla di terminare il manufatto Parte_1 prima dell'interdittiva del 13.12.2016 e di maturare così, ex art. 94 co.2 Dlgs 159/2022, il diritto al compenso per i lavori eseguiti.
Tale prospettazione compie in realtà un'evidente torsione della ratio ascrivibile all'art. 94 co. 2 del Codice delle leggi antimafia.
La logica sottesa alla predetta norma è difatti quella di evitare che il regime sanzionatorio riconnesso al sistema della documentazione antimafia possa giustificare forme di illegittima locupletazione per il soggetto pubblico ai danni di un'impresa poi interdetta, garantendole una giusta remunerazione per i lavori comunque eseguiti, nei limiti in cui spieghino una concreta utilità per il committente.
La stessa disposizione è strettamente collegata al carattere meramente dichiarativo della informativa antimafia, la quale, secondo l'esegesi accolta dalla consolidata giurisprudenza, esplicita un'incapacità a contrarre dell'impresa attinta, da considerarsi tuttavia già sussistente sin dalla stipula del contratto con parte pubblica.
Dalle osservazioni rassegnate deriva, pertanto, l'inaccoglibilità delle censure dell'appellante, che propone, di fatto, una lettura dell'art. 94 co.2 tale da farlo assurgere a fondamento della risarcibilità del danno da lesione di una “chance illegittima”.
Quest'ultima consisterebbe nella possibilità per di completare l'impianto Parte_1 sportivo prima della formale emissione di una interdittiva antimafia a suo carico, nonostante l'evidenziata natura dichiarativa della stessa.
Una tale ricostruzione, oltre a risultare fortemente eversiva della funzione ordinamentale della previsione normativa citata, appare ulteriormente superata dallo stesso andamento dei fatti di causa, non essendo stato dimostrato dall'appellante l'esecuzione di opere utilmente fruibili da parte del committente. pag. 8/10 Questa conclusione, unitamente alle osservazioni precedentemente formulate in tema di legittimità del recesso operato dal , consente di rigettare le domande Controparte_1 dell'appellante concernenti sia la pretesa di risarcimento del danno per lucro cessante
(pari ad Euro 120.039,60) a titolo di mancato utile ritraibile dall'esecuzione del contratto, sia quella, strettamente connessa, da perdita di chance “da mancata qualificazione”, sia, da ultimo, quelle avanzate a titolo di danno emergente, così come dettagliate nelle conclusioni di parte.
In merito a tale ultima voce di danno occorre effettuata solo un'ulteriore distinzione e specificazione.
Certamente da rigettare è la richiesta di restituzione di tutti gli emolumenti elargiti da per la partecipazione alla gara, in quanto dovuti da ogni concorrente Parte_1 anche in caso di mancata vittoria, nonché di quelli concernenti l'esecuzione del contratto d'appalto, comunque non andata a buon fine per fatti imputabili alla stessa società.
Con riferimento invece alla somma di Euro 20.475,00 oltre accessori di legge “per le spese relative all'elaborazione della progettazione esecutiva trasmessa in data
4.9.2015”, va evidenziato quanto segue.
L'appellante, per ottenere il ristoro degli importi domandati, ex art. 94 co. 2 Codice
Antimafia, avrebbe dovuto dar prova dell'effettivo svolgimento di detta attività di progettazione esecutiva, della verifica della sua congruità e coerenza con l'oggetto della procedura ad evidenza pubblica, e, da ultimo, dell'utilità prodottasi in capo all'ente locale (come nell'ipotesi di effettivo impiego della citata progettazione per la realizzazione dell'opera appaltata).
Invero, sul punto, l'appellante si limita (a pagina 19 dell'atto di appello) a richiamare parte della documentazione versata in atti nel corso del primo grado di giudizio
(depositata con le memorie 183 c.p.c. alla data del 30.04.2018) dalla disamina della quale, tuttavia, non può certo dirsi soddisfatto l'onere della prova gravante sull'aggiudicataria, soprattutto con riferimento all'effettiva utilità ritratta dal CP_1
dalla attività di progettazione.
[...]
Solo per completezza va altresì specificato che le ulteriori pretese dell'appellante andrebbero comunque valutate (e sostanzialmente elise) anche alla stregua della pag. 9/10 clausola n. 4 dell'art. 8 del protocollo di legalità, che, in ipotesi di interdittiva antimafia intervenuta successivamente alla stipula di contratto, prevede l'applicazione, a carico dell'appaltatore, di “una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno”.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva,
€ 2.835,00 per la fase di trattazione, € 2.127,00 per la fase decisionale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 208/2020, Parte_1 così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.052,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 10 dicembre 2025
La presente sentenza è stata redatta anche con l'ausilio del MOT dott. Daniele
ZI
La Consigliera est. La Presidente
UE Morrone IA Morabito
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 659/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
UE Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUPIS Parte_1 P.IVA_1
ME IA e dell'avv. FEOLA MARCELLO G.
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TA ET appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) annullare e/o disapplicare la Determina dirigenziale n. 42/2016
(Registro Settore) - n. 157/2016 (Registro Generale) del 7.3.2016 a firma del
Responsabile del Settore 3 – Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici, con la quale il Comune di ha unilateralmente dichiarato la rescissione del contratto CP_1 rep. n. 1079 del 23 luglio 2015 stipulato con l'odierna attrice per la realizzazione di un
Palazzetto dello Sport;
2) per l'effetto, condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al risarcimento di tutti i conseguenziali danni, nella misura (a) di Euro 120.039,60 a titolo di mancato utile ritraibile dall'esecuzione del contratto ingiustamente dichiarato risoluto e quindi dall'esecuzione dei lavori;
(b) a titolo di danno emergente, di Euro 70,00 per il versamento all'Autorità di vigilanza;
di Euro 120,00 per la stipula della polizza richiesta ai fini della partecipazione;
di Euro 250,00 per la spesa necessaria ai fini della predisposizione della documentazione amministrativa;
di Euro 3.500,00 per le giustifiche rese in sede di gara;
di Euro 3.600 per la polizza definitiva emessa in data 30.7.2012; di Euro 3.600,00 per la polizza definitiva emessa in data 8.5.2014; di Euro 3.600,00 per la polizza definitiva emessa in data 20.7.2015; di Euro 1.800,00 per la prima rata del premio relativo alla polizza definitiva emessa in data 8.5.2014 con scadenza all'8.5.2015; di Euro 20.475,00 oltre e I.V.A. come per legge per le spese relative all'elaborazione della CP_2 progettazione esecutiva trasmessa in data 4.9.2015; di Euro 3.642,00 versata per la sottoscrizione del contratto;
(c) della somma, da determinarsi in via equitativa, a titolo di perdita di chance da mancata qualificazione;
3) con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari per parte appellata: rigettare l'appello spinto dalla Società appellante perché totalmente infondato in fatto e diritto, nonché per tutto quanto esposto negli atti difensivi formulati nell'interesse del e, conseguentemente, confermare, in toto, la Controparte_1 sentenza impugnata perché giusta e conforme a legge.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, la conveniva Parte_1 in giudizio il , riassumendo la causa inizialmente introdotta con Controparte_1 ricorso al Tar Calabria, con cui domandava l'annullamento e/o disapplicazione della determina n. 42/2016 (tramite cui l'ente comunale aveva receduto dal contratto d'appalto stipulato con l'attrice per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport) e la conseguente condanna del convenuto al risarcimento del danno patito. pag. 2/10 L'attrice esponeva, in particolare, che:
- con bando di gara pubblicato in data 1.10.2010 la Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Reggio Calabria indiceva una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione di un Palazzetto dello Sport nel Comune di;
CP_1
- con successiva determinazione n. 455 del 5.7.2011 la gara veniva aggiudicata in via definitiva alla ditta individuale;
Parte_2
- a seguito di apposito contratto di cessione di ramo di azienda, la ditta aggiudicataria cedeva l'affidamento in esame all' partecipata Parte_1 all'85% dalla sig.ra ed al 15% dal marito di quest'ultima, sig. Parte_3
; Parte_2
- con determinazione n. 737 del 27.10.2011, l'Amministrazione convenuta prendeva atto dell'avvenuta cessione e “trasferiva” l'aggiudicazione in favore della società cessionaria;
- con note prot. n. 5043 del 22 febbraio 2012 e prot. n. 25275 del 25.9.2013, il richiedeva alla Prefettura di Reggio Calabria informativa antimafia Controparte_1 relativamente alla ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, Parte_1 senza ricevere alcuna notizia;
- in data 23.7.2015 il Comune di procedeva alla stipula del relativo CP_1 contratto di appalto con l' Parte_1
- con nota prot. 117026 del 2.12.2015, la Prefettura – U.T.G. di Reggio Calabria si limitava a trasmettere, in allegato, l'interdittiva antimafia (prot. 107979 del 10.11.2015) che era stata emessa nei confronti di altra società (C.P.A. Costruzioni S.r.l.), di cui era socio, con la precisazione che detta comunicazione venina Parte_2 inoltrata alla stazione appaltante affinché compisse le “opportune valutazioni di competenza”;
- in ragione della predetta nota, prot. 117026 del 2.12.2015, il di , CP_1 CP_1 con Determina n. 42/2016 (Registro Settore) - n. 157/2016 (Registro Generale) del
7.3.2016, provvedeva alla rescissione del contratto di appalto stipulato con
(rep. n. 1079 del 23.7.2015); Parte_1
pag. 3/10 - detta determina veniva impugnata dinanzi al Tar di Reggio Calabria, il quale, dopo aver rilevato che la comunicazione del 2.12.2015 non costituiva una interdittiva antimafia, affermava la carenza di interesse della ricorrente all'annullamento della comunicazione e la giurisdizione del Tribunale Ordinario;
- la decisione del Tar veniva confermata dal Consiglio di Stato, che sottolineava come la rescissione esercitata dal Comune di “non può rientrare nell'ipotesi CP_1 eccezionale di recesso oggetto del sindacato del giudice amministrativo” e che “la determinazione risolutiva in questione costituisce difatti atto di natura privatistica rientrante nella cognizione del giudice ordinario”;
- il recesso doveva ritenersi illegittimo, in quanto non giustificato da alcuna interdittiva antimafia a carico della società aggiudicatrice, né dalla presenza di elementi idonei a disvelare una possibile infiltrazione mafiosa ai danni della stessa.
Si costituiva il , sostenendo la piena legittimità del recesso adottato Controparte_1 in sede di autotutela, sulla scorta delle informazioni ricavate dalla interdittiva antimafia emessa a carico della CPA Costruzioni, di cui era socio e che era Parte_2 comunque riconducibile a suoi stretti familiari.
La perfetta regolarità dell'atto rescissorio, secondo il convenuto, era altresì confermata dalla successiva emissione dell'informativa interdittiva antimafia anche a carico della stessa pervenuta in data 13.12.2016, che avrebbe comunque portato Parte_1 ad una risoluzione espressa ex art. 21.2. del contratto di appalto del 23.7.2015.
Risoluzione che, peraltro, era prevista anche dall'art.
8.4 del protocollo di legalità per l'istituzione della SUA, stipulato tra il e la Controparte_1 Controparte_3
, le cui prescrizioni, inserite nel regolamento Comunale per i lavori, le forniture
[...] ed i servizi in economia, erano conosciute ed accettate dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 27 del citato contratto di appalto.
L'ente convenuto concludeva pertanto per l'integrale rigetto della domanda e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con sentenza n. 208/2020 il Tribunale di Locri rigettava la domanda attorea, così statuendo: “Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g. n.1188/2017, così provvede:
pag. 4/10 - rigetta la domanda formulata dalla in persona Parte_1 dell'amministratore unico/legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, condanna alla refusione delle spese processuali nei confronti del , in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore , che liquida in euro 11.810,00 oltre spese generali del 15%,
IVA e CPA come per legge.”.
La impugnava la decisione con atto di appello, chiedendone la Parte_1 riforma nei termini indicati in epigrafe ed articolando i seguenti motivi:
1. errata decisione sulla legittimità della risoluzione del contratto, in difetto di interdittiva antimafia riferibile alla aggiudicataria;
2. mancato riconoscimento delle somme spettanti all'appellante per la progettazione svolta e per i lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti al momento della risoluzione, tenendo conto del colpevole ritardo nella consegna da parte del . Controparte_1
Si costituiva in giudizio l'appellato, il quale contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, ribadendo la legittimità del proprio operato, anche alla luce della successiva interdittiva a carico della Parte_1
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il presente giudizio, che trae origine, in primo grado, dalla riassunzione dinanzi al
Tribunale di Locri della precedente fase celebratasi in seno alla giustizia amministrativa, richiede la disamina delle due principali questioni definite dalla sentenza impugnata, rappresentate, da una parte, dalla natura e legittimità del recesso dal contratto di appalto
(operato dal con Determina n. 42/2016 del 7.3.2016), e, dall'altra, Controparte_1 dalle conseguenze sul rapporto negoziale derivanti dalla interdittiva antimafia irrogata direttamente all'impresa aggiudicataria.
I predetti profili rappresentano, infatti, il fulcro attorno cui ruotano le censure spinte dalla società appellante avverso l'impugnato provvedimento.
Segnatamente, con riguardo al primo motivo di gravame, si osserva come l'appellante lamenti l'illegittimità della Determina n. 42/2016 (Registro Settore) del 7.3.2016, in forza della circostanza che la stessa sarebbe stata motivata – esclusivamente – in pag. 5/10 funzione della ritenuta natura interdittiva della nota prot. 117026 del 2.12.2015 della
Prefettura di Reggio Calabria.
L'atto rescissorio, nella sostanza, sarebbe stato adottato a causa di un evidente travisamento dei fatti, con conseguente vizio motivazionale (cfr. pagine 14 e ss. dell'atto di appello).
Dall'illegittimità dell'atto di recesso deriverebbe, quindi, nella prospettiva dell'appellante, l'ineludibile conseguenza della persistenza del vincolo negoziale sino alla successiva irrogazione, a suo carico, dell'informativa interdittiva, avvenuta in data
13.12.2016.
Ed è proprio la legittima permanenza del rapporto negoziale in tale iato temporale che avrebbe consentito all'aggiudicataria di procedere alla tempestiva edificazione dell'opera oggetto di gara, con conseguente maturazione del diritto al relativo compenso, ex art. 94 co.2 Dlgs 159/2011.
La tesi dell'appellante, sottesa al primo motivo di gravame, è in realtà solo apparentemente corretta, dovendosi evidenziare quanto segue.
Preliminarmente questo Giudicante, ponendosi in un'ottica di continuità con le decisioni assunte dalle Corti di primo e secondo grado della Giustizia Amministrativa, ritiene che al precitato atto di scissione del vincolo negoziale, posto in essere dall'ente locale con
Determina n. 42/2016, debba riconoscersi la natura di recesso unilaterale di tipo privatistico.
Posto tale assunto, la logica conseguenza è rappresentata dalla necessità che il recesso del , per ritenersi legittimo, sia giustificato in ragione di un'adeguata Controparte_1 base normativa, tale da consentirgli, alla stregua dell'art. 1372 c.c., il superamento del generale principio di intangibilità unilaterale del vincolo negoziale assunto.
In tale ordine di idee, una volta esclusa la natura interdittiva della nota prefettizia sopra richiamata, appare innegabile che la Determina n. 42/2016 del 7.3.2016 sia attinta da un vizio motivazionale, nella parte in cui afferma esplicitamente l'obbligatorietà della decisione di elisione del rapporto in atto (“Tenuto altresì conto della informazione antimafia ex art. 91 del Decreto Legislativo159/2011 trasmessa dalla Prefettura di
Reggio Calabria alla Stazione Unica Appaltante dalla quale si evince, che in data 10 novembre 2015 è stata emessa informativa antimafia di contenuto interdittivo….Visto pag. 6/10 che non esiste margine di discrezionalità da parte dell'Ente Committente in merito alla rescissione di un appalto attenzionato da un'informativa antimafia sfavorevole…”).
Tuttavia, ciò non toglie che, nonostante questo erroneo richiamo al carattere asseritamente vincolato della decisone, la determina del risulti Controparte_1 comunque sostanzialmente corretta.
Va infatti osservato che un analogo provvedimento avrebbe potuto comunque essere legittimamente assunto dall'ente comunale, sempre a tutela dell'interesse pubblico, sia in forza dell'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006, con le conseguenze ivi previste, sia ex art. 94 co. 4 D.lgs. 195/2011 (che estende i rimedi della revoca/recesso dei contratti stipulati nelle ipotesi dei precedenti commi 2 e 3 anche, più genericamente, “nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.”), nonché, da ultimo, con riferimento all'art. 7 comma 12 del protocollo di legalità, che costituisce parte integrante del contratto di appalto, ai sensi del quale “In ogni caso, qualora dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto sopravvengano, a qualsiasi titolo, verifiche antimafia con esito sfavorevole a carico dell'appaltatore, il contratto d'appalto sarà immediatamente risolto dal ”. CP_1
Le previsioni da ultimo citate appaiono effettivamente consonanti con la fattispecie in disamina, nella quale il , nella determina 42/2016, oltre al richiamo, Controparte_1 formalmente erroneo, alla sussistenza di un'interdittiva antimafia che avrebbe imposto tale decisione, descrive comunque, in modo chiaro e puntuale, i timori di contiguità della ditta individuale e della con ambienti criminali. Pt_2 Parte_1
Ne consegue che il recesso operato dell'ente comunale appare solo formalmente attinto da un vizio di motivazione.
Per contro, può evidenziarsi come sia palese che il senso della Determina n. 42/2016 sia stato quello di valorizzare quegli elementi fattuali, emersi successivamente all'aggiudicazione, che, ai sensi degli artt. 94 co. 4 D.lgs. 195/2011 e 7 comma 12 del protocollo di legalità, giustificano un recesso unilaterale da parte pubblica. Non a caso, entrambe le previsioni fanno riferimento al sopravvenire di verifiche antimafia sfavorevoli, espresse in termini estremamente ampi e non limitati alla irrogazione di informativa interdittiva.
pag. 7/10 Appare perciò perfino superfluo aggiungere che tale valutazione abbia ottenuto successiva conferma della sua esattezza dalla circostanza che, a soli pochi mesi di distanza dalla elisione del vincolo negoziale, sia intervenuta una diretta informativa antimafia nei confronti dell'odierna appellante.
Il primo motivo di gravame va pertanto respinto.
2.2. Procedendo allo scrutinio del secondo motivo di appello, l'appellante si duole dell'omessa consegna dei lavori appaltati, che, operata dal Comune di a seguito CP_1 dell'illegittimo recesso, avrebbe impedito alla di terminare il manufatto Parte_1 prima dell'interdittiva del 13.12.2016 e di maturare così, ex art. 94 co.2 Dlgs 159/2022, il diritto al compenso per i lavori eseguiti.
Tale prospettazione compie in realtà un'evidente torsione della ratio ascrivibile all'art. 94 co. 2 del Codice delle leggi antimafia.
La logica sottesa alla predetta norma è difatti quella di evitare che il regime sanzionatorio riconnesso al sistema della documentazione antimafia possa giustificare forme di illegittima locupletazione per il soggetto pubblico ai danni di un'impresa poi interdetta, garantendole una giusta remunerazione per i lavori comunque eseguiti, nei limiti in cui spieghino una concreta utilità per il committente.
La stessa disposizione è strettamente collegata al carattere meramente dichiarativo della informativa antimafia, la quale, secondo l'esegesi accolta dalla consolidata giurisprudenza, esplicita un'incapacità a contrarre dell'impresa attinta, da considerarsi tuttavia già sussistente sin dalla stipula del contratto con parte pubblica.
Dalle osservazioni rassegnate deriva, pertanto, l'inaccoglibilità delle censure dell'appellante, che propone, di fatto, una lettura dell'art. 94 co.2 tale da farlo assurgere a fondamento della risarcibilità del danno da lesione di una “chance illegittima”.
Quest'ultima consisterebbe nella possibilità per di completare l'impianto Parte_1 sportivo prima della formale emissione di una interdittiva antimafia a suo carico, nonostante l'evidenziata natura dichiarativa della stessa.
Una tale ricostruzione, oltre a risultare fortemente eversiva della funzione ordinamentale della previsione normativa citata, appare ulteriormente superata dallo stesso andamento dei fatti di causa, non essendo stato dimostrato dall'appellante l'esecuzione di opere utilmente fruibili da parte del committente. pag. 8/10 Questa conclusione, unitamente alle osservazioni precedentemente formulate in tema di legittimità del recesso operato dal , consente di rigettare le domande Controparte_1 dell'appellante concernenti sia la pretesa di risarcimento del danno per lucro cessante
(pari ad Euro 120.039,60) a titolo di mancato utile ritraibile dall'esecuzione del contratto, sia quella, strettamente connessa, da perdita di chance “da mancata qualificazione”, sia, da ultimo, quelle avanzate a titolo di danno emergente, così come dettagliate nelle conclusioni di parte.
In merito a tale ultima voce di danno occorre effettuata solo un'ulteriore distinzione e specificazione.
Certamente da rigettare è la richiesta di restituzione di tutti gli emolumenti elargiti da per la partecipazione alla gara, in quanto dovuti da ogni concorrente Parte_1 anche in caso di mancata vittoria, nonché di quelli concernenti l'esecuzione del contratto d'appalto, comunque non andata a buon fine per fatti imputabili alla stessa società.
Con riferimento invece alla somma di Euro 20.475,00 oltre accessori di legge “per le spese relative all'elaborazione della progettazione esecutiva trasmessa in data
4.9.2015”, va evidenziato quanto segue.
L'appellante, per ottenere il ristoro degli importi domandati, ex art. 94 co. 2 Codice
Antimafia, avrebbe dovuto dar prova dell'effettivo svolgimento di detta attività di progettazione esecutiva, della verifica della sua congruità e coerenza con l'oggetto della procedura ad evidenza pubblica, e, da ultimo, dell'utilità prodottasi in capo all'ente locale (come nell'ipotesi di effettivo impiego della citata progettazione per la realizzazione dell'opera appaltata).
Invero, sul punto, l'appellante si limita (a pagina 19 dell'atto di appello) a richiamare parte della documentazione versata in atti nel corso del primo grado di giudizio
(depositata con le memorie 183 c.p.c. alla data del 30.04.2018) dalla disamina della quale, tuttavia, non può certo dirsi soddisfatto l'onere della prova gravante sull'aggiudicataria, soprattutto con riferimento all'effettiva utilità ritratta dal CP_1
dalla attività di progettazione.
[...]
Solo per completezza va altresì specificato che le ulteriori pretese dell'appellante andrebbero comunque valutate (e sostanzialmente elise) anche alla stregua della pag. 9/10 clausola n. 4 dell'art. 8 del protocollo di legalità, che, in ipotesi di interdittiva antimafia intervenuta successivamente alla stipula di contratto, prevede l'applicazione, a carico dell'appaltatore, di “una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno”.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva,
€ 2.835,00 per la fase di trattazione, € 2.127,00 per la fase decisionale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 208/2020, Parte_1 così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.052,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 10 dicembre 2025
La presente sentenza è stata redatta anche con l'ausilio del MOT dott. Daniele
ZI
La Consigliera est. La Presidente
UE Morrone IA Morabito
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