Sentenza 27 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/09/2022, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2022
N. 01468/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01191/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1191 del 2017, proposto dall’:
- Eni S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Grassi e Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Lecce al viale Leopardi 151;
contro
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, rappresentati e difesi, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
- l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia;
per l’annullamento
- della nota dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia n. prot. 0039357-12 del 22 giugno 2017;
- di tutti gli altri atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 settembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la società Eni è proprietaria di una raffineria nel Comune di AN, per il cui esercizio otteneva dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. DVA-DEC-2010-0000273 del 24 maggio 2010 ( Decreto AIA n. prot. 273/10 ).
- con istanza prot. RAFTA/DIR/RP/83 del 21 febbraio 2017 la società esponeva e chiedeva all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia quanto segue: « Con riferimento alle risultanze cui è pervenuta Codesta Spettabile Agenzia nell’esaminare gli episodi odorigeni segnalati dai cittadini di AN nel periodo 2013 - 2016, facciamo riferimento in particolare ai seguenti elaborati redatti da Codesta Agenzia e pubblicati sul relativo sito internet ‘www.arpapuglia.it’ (con conseguente ampia diffusione sugli organi di stampa), secondo cui la Raffineria ENI di AN rappresenterebbe la sorgente dei disagi olfattivi saltuariamente avvertiti dalla popolazione tarantina:
- Relazione scientifica - monitoraggio delle emissioni odorigene nella città di AN (progetto Odortel); Relazione intermedia relativa al primo anno di attività (novembre 2013 - dicembre 2014), a firma dei dott. Brattoli e De Gennaro, d’ora innanzi chiamata Relazione 2013 - 2014;
- Relazione - monitoraggio delle emissioni odorigene nella città di AN. progetto Odortel: attività svolta nell’anno 2015, redatta dai dott. Brattoli e Mazzoni, integrata dalla dott.ssa Marzocca e approvata dal dott. Giva e dott. De Gennaro, d’ora innanzi chiamata Relazione 2015.
In merito a tali elaborati la Raffineria di AN intende fornire elementi scientifici utili a comprendere le ragioni per le quali il metodo ed il merito seguito nell’analizzare la tematica in oggetto suscitano motivati dubbi sulla attendibilità delle valutazioni in merito alla attribuzione delle molestie olfattive esclusivamente a carico della raffineria di AN, rischiando di ingenerare errate convinzioni nella comunità locale e negli altri interlocutori istituzionali.
Pertanto la Raffineria di AN ha chiesto di effettuare un approfondimento scientifico ad un professionista accademico esperto nello specifico settore e riconosciuto a livello internazionale, in esito al quale si è avuta conferma dei suddetti dubbi sulla attendibilità delle valutazioni effettuate da Codesta Spettabile Amministrazione, anche alla luce delle normative tecniche di riferimento a livello internazionale e locale.
Al fine di fornire elementi utili per un corretto approccio metodologico alla questione, si allega alla presente la nota tecnica predisposta dalla Prof.ssa Ing. Selena Sironi del Politecnico di Milano.
Nello spirito di una proficua collaborazione Eni si rende disponibile ad una collaborazione proattiva con l’Autorità Competente e gli Enti di Controllo al fine di addivenire alla definizione di una metodologia di approccio congiunta - in linea con i riferimenti normativi di settore vigenti - per la risoluzione della tematica odori nel suo complesso, cogliendo altresì l’opportunità del Riesame AIA in corso per effettuare tutti gli approfondimenti tecnici del caso.
Alla luce delle argomentazioni tecniche riportate nella relazione allegata alla presente, si invita Codesta Spettabile Amministrazione a rimuovere dal proprio sito istituzionale le relazioni di cui sopra ».
- l’istanza della società, in definitiva, con l’allegata consulenza tecnica, contestava l’attendibilità scientifica delle relazioni e della relativa metodologia d’indagine, basata su un sistema di digitalizzazione delle segnalazioni telefoniche aventi a oggetto i disturbi olfattivi percepiti dalla popolazione e il « simultaneo campionamento di aria ambiente ad opera di un sistema automatico, attivabile da remoto, in grado di raccogliere il campione in tempo reale, rispetto alla segnalazione di eventi odorigeni significativi » (v. le due relazioni), e chiedeva quindi la rimozione degli elaborati dal sito internet dell’agenzia.
- con nota n. prot. 0039357-12 del 22 giugno 2017 ARPA Puglia respingeva l’istanza.
- seguivano le osservazioni della società e una nuova richiesta di rimozione delle due relazioni, rimasta inevasa.
- la nota Arpa in data 22 giugno veniva dunque impugnata col presente ricorso, così articolato: violazione e falsa applicazione dei principi in materia di diritto all’informazione ambientale di cui agli artt. 9, comma 2, 32, comma 1 e 117, comma 2, lett. s) della Costituzione; violazione e falsa applicazione della Direttiva 2003/4/CE; violazione e falsa applicazione del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195; violazione e falsa applicazione violazione (delle metodiche, ndr) maggiormente accreditate dal punto di vista scientifico in tema di valutazione di impatto olfattivo; violazione e falsa applicazione della norma UNI EN 13725:2004; violazione e falsa applicazione degli art. 2, 3, 6, 7, 10- bis l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà.
- la società, peraltro, puntualizzava che il gravame « non risponde esclusivamente alla necessità che la cittadinanza riceva informazioni corrette sulle emissioni prodotte dalla Raffineria, ma anche al diritto della ricorrente alla correttezza dei dati raccolti ed obiettività delle informazioni da parte della Pubblica Amministrazione. Si tratta di garantire il controllo dei dati raccolti, che devono necessariamente seguire le esigenze essenziali di una informazione ambientale coerente con le migliori tecniche di rilevamento riconosciute dalla scienza. Eni S.p.A., infatti, aveva potuto verificare, grazie soprattutto ad un’accurata consulenza tecnica della Prof.ssa Ing. Selena Sironi del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica ‘Giulio Natta’ del Politecnico di Milano, che tali relazioni erano viziate da errori sia di metodo, sia (e, comunque,) di misura (e che, quindi, vi era il rischio che le stesse potessero ingenerare errate convinzioni in ordine all’operato della Raffineria). Tale conclusione veniva poi ulteriormente rafforzata nelle controdeduzioni predisposte dalla stessa Prof.ssa Ing. Sironi al fine di replicare a quanto dedotto dall’ARPA Puglia nella nota impugnata. Del resto, la permanenza di tali relazioni nel sito dell’ARPA Puglia, fornisce elementi informativi che la stessa ARPA Puglia ha riconosciuto (nel provvedimento impugnato) non coerenti con le migliori tecniche in tema di valutazione di impatto olfattivo e comunque non correttamente riferibili all’operato della Raffineria. Infatti, come già precisato nel ricorso introduttivo, è stata la stessa ARPA Puglia ad ammettere (- si ripete - nel provvedimento impugnato) che i suoi studi sono stati condotti seguendo un approccio ‘sperimentale’, che non corrispondeva e tuttora non corrisponde a nessuno degli approcci normativi esistenti in Europa ed in Italia in tema di valutazione di impatto olfattivo e comunemente ritenuti validi per poter associare un odore ad una determinata sorgente (la natura ‘sperimentale’ di tale approccio è, peraltro, confermata anche sul sito istituzionale dell’Amministrazione) ».
2.- Osservato che:
- la controversia non è incentrata, a ben vedere, sull’attribuzione di una ‘responsabilità’ alla società Eni, con tutte le possibili giuridiche conseguenze, in rapporto agli episodi odorigeni segnalati dai cittadini di AN nel periodo 2013 - 2016, ma sulla legittimità di una nota con cui l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente ‘rivendicava’ la legittima pubblicazione sul proprio sito internet di alcune relazioni aventi a oggetto le risultanze dell’attività istruttoria svolta a tal proposito: non si discute, dunque, dell’obiettiva attendibilità di dette risultanze ma della possibilità o meno, per ARPA, di renderle pubbliche.
- in questa prospettiva, allora, va considerato che ARPA dava fedelmente conto dell’attività compiuta, delle finalità della medesima, degli esiti cui la stessa conduceva ma, anche e soprattutto, della sua natura empirico-sperimentale, di modo che ogni lettore/osservatore era messo nelle condizioni per apprezzare criticamente l’istruttoria in oggetto e il valore delle valutazioni compiute dall’Agenzia.
- Eni S.p.A., a sua volta, ben poteva e può rendere noti i propri accertamenti, studi e analisi, a confutazione pubblica di quella che, come già scritto, era comunque espressamente qualificata come un’attività di sperimentazione di una determinata metodologia d’indagine e non il frutto di un accertamento destinato ad attribuire alla ricorrente una specifica e definitiva giuridica responsabilità in relazione ai fenomeni in parola.
3.- Ritenuto che l’impugnata nota ARPA appare dunque immune da censure e che il ricorso va pertanto respinto, tuttavia sussistendo eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio, attesa la particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1191 del 2017 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 settembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO