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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/09/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr.ssa Emanuela VITELLO - Consigliere
all'udienza di discussione del 24 aprile 2025, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 223/24 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil.ta in Pescara, Via Falcone e Borsellino, n. 26 rappr. e dif. dall'Avv.to Tino Innaurato giusta procura in atti APPELLANTE E
CP_1 elett.te domicil.to in L'Aquila, Corso Federico II, n. 68 rappr. e dif. dagli Avv.ti Cristina Grappone, Roberta Del Sordo e Antonella Trovati giusta procura generale alle liti APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del 13.12.2023 del Tribunale di Chieti.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell' CP_1
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15.05.2024 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa in data 13.12.2023, pubblicata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le
1 domande della ricorrente, volte ad ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza adottato dall' in data 31.03.2023, con CP_1 conseguente condanna dell al ripristino della prestazione ed al pagamento dei CP_2 relativi ratei arretrati.
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto legittima la revoca della prestazione, erroneamente considerando applicabile al caso di specie la normativa di cui all'art. 7 CO. 11 D.L. 28.01.2019, n. 4, convertito in L. 28.03.2019, n. 26, senza considerare che la domanda avanzata in data 03.08.2022 non era stata oggetto di un provvedimento di revoca o di decadenza, bensì era stata respinta;
censurava, altresì, la sentenza per avere il Tribunale ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, pur avendo riconosciuto che, nel caso di specie, il termine per la proposizione di una nuova domanda non era di diciotto mesi, bensì di sei mesi;
censurava, infine, la sentenza per avere il Tribunale ritenuto non provata la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 2 D.L. n. 4/2019 ai fini della concessione della prestazione, benché la ricorrente avesse allegato al ricorso il modello ISEE nel quale erano indicati sia i dati reddituali, sia la composizione del nucleo familiare.
Si costituiva in giudizio l' il quale sosteneva la correttezza della sentenza CP_1 impugnata e chiedeva, di conseguenza, il rigetto dell'appello.
All'esito dell'odierna udienza, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., preso atto delle note depositate dal difensore dell'appellante in data 11.04.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e dev'essere rigettato.
Preliminarmente, deve darsi atto che è passato in giudicato il capo di sentenza con il quale il Tribunale ha ritenuto applicabile, ai fini della proposizione di una nuova domanda, il termine di sei mesi dal provvedimento di revoca o di decadenza, anziché il diverso termine di diciotto mesi indicato dall' in quanto l' , pur CP_1 CP_2 censurando, sul punto, la pronuncia, non ha proposto, come avrebbe dovuto, appello incidentale condizionato.
Venendo, allora, ad esaminare il merito della controversia, ha Parte_1 agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Chieti depositato in data 14.09.2023 esponendo che in data 18.04.2023 l' aveva comunicato alla ricorrente la revoca del CP_1 reddito di cittadinanza concesso a seguito di domanda del 24.01.2023; che il provvedimento era fondato sulla violazione del termine di 18 mesi previsto dall'art. 7 CO. 11 D.L. 28.01.2019, n. 4, convertito in L. 28.03.2019, n. 26, come termine minimo per la proposizione di una nuova domanda in caso di revoca o di decadenza dalla prestazione;
che la ricorrente aveva presentato una prima domanda in data 03.03.2022 2 ed il relativo procedimento si era concluso con un provvedimento di decadenza, una seconda domanda in data 03.08.2022 che era stata respinta, ed una terza domanda in data 23.01.2023; che nelle domande del 03.08.2022 e del 24.01.2023 era stata documentata la presenza, nel nucleo familiare della ricorrente, del figlio minore nato il [...]; che, pertanto, ai sensi dell'art. 7 CO. 11 D.L. Persona_1
28.01.2019, n. 4, convertito in L. 28.03.2019, n. 26, il termine per la proposizione di una nuova domanda non era di diciotto mesi, bensì di sei mesi dalla revoca della prestazione o dalla dichiarazione di decadenza;
che, inoltre, la norma era applicabile ai casi di revoca o di decadenza, ma non ai casi di rigetto della domanda;
che, pertanto, poiché la domanda del 03.08.2022 era stata rigettata, la violazione contestata dall' non sussisteva;
tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di annullare il CP_2 provvedimento impugnato, con conseguente condanna dell' al ripristino della CP_1 prestazione ed al pagamento dei relativi ratei arretrati.
Nel costituirsi in giudizio, l preliminarmente ha eccepito che la ricorrente CP_1 non aveva provato la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della concessione della prestazione richiesta;
nel merito, ha contestato la ritenuta applicabilità del minore termine invocato dalla ricorrente ed ha sostenuto che, in ogni caso, anche aderendo alla tesi della controparte, la revoca era legittima, in quanto la domanda del 23.01.2023 era stata presentata prima del decorso del termine di sei mesi sia dalla data (30.08.2022) del provvedimento con il quale era stata dichiarata la decadenza dalla prestazione concessa a seguito di domanda del 03.03.2022, sia dalla data (16.09.2022) del provvedimento di rigetto della domanda presentata in data 03.08.2022.
Il Tribunale, rilevato che la ricorrente aveva presentato “una prima domanda di reddito di cittadinanza il 3/3/2022” e la domanda era stata accolta, “ma la prestazione
[era] stata revocata con provvedimento dell' del 30/08/2022 per la presenza, al CP_1 momento della presentazione della domanda, di soggetti del nucleo presenti in altra domanda presentata lo stesso mese”; rilevato che una nuova domanda era stata presentata in data 03.08.2022, ma era stata “rigettata con provvedimento del 16/09/2022, in quanto presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”; rilevato che una terza domanda era stata, infine, presentata in data 24.01.2023 ed era stata accolta, ma “con successivo provvedimento del 31/03/2023, l' [aveva] revocato il beneficio”, per essere stata CP_1 la domanda presentata prima della scadenza del medesimo termine;
ritenuto che
, pacifico essendo che in data 30.03.2022 era nato il figlio della ricorrente, ai sensi dell'art. 7 CO. 11 cit. il termine per la proposizione di una nuova domanda non era di 18 mesi, bensì di 6 mesi;
ritenuto, tuttavia, che “poiché il provvedimento di revoca
[era] stato adottato dall' il 30/08/2022, alla data della presentazione della nuova CP_1 domanda amministrativa (23.01.2023) non erano ancora decorsi 6 mesi, sicché la domanda non poteva essere accolta”; ritenuta infondata, in quanto in palese contrasto con il dato letterale della norma, la tesi della ricorrente, secondo la quale “il termine di sei mesi dovrebbe decorrere dalla domanda amministrativa del 3/3/2022”; ritenuto, in ogni caso, che “la ricorrente, gravata del relativo onere, non [aveva] né allegato né 3 provato di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dall'art. 2 del d.l. n. 4/2019 per beneficiare della prestazione e tanto impedi[va] di affermare la fondatezza della domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione”; tanto CP_1 premesso, ha rigettato il ricorso.
Con il primo motivo di gravame censura la sentenza per avere Parte_1 il Tribunale ritenuto legittima la revoca della prestazione, erroneamente considerando applicabile al caso di specie la normativa di cui all'art. 7 CO. 11 D.L. 28.01.2019, n. 4, convertito in L. 28.03.2019, n. 26, senza considerare che la domanda avanzata in data 03.08.2022 non era stata oggetto di un provvedimento di revoca o di decadenza, bensì era stata respinta.
La censura è infondata.
Invero, ai sensi dell'art. 7 CO. 11 D.L. 28.01.2019, n. 4, convertito in L. 28.03.2019, n. 26 (abrogato dall'art. 1 CO. 318 L. 29.12.2022, n. 197 a decorrere dall'01.01.2024 e, pertanto, ancora in vigore all'epoca dei fatti), “in tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3” – cioè di condanna in via definitiva per uno dei reati ivi previsti – “il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita ai fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”.
Il Tribunale ha ritenuto legittima la revoca, in quanto alla data del 23.01.2023 non erano ancora decorsi sei mesi dalla data (30.08.2022) del provvedimento di revoca della prestazione concessa a seguito della prima domanda amministrativa, presentata in data 03.03.2022; ed è proprio l'appellante ad affermare che “la domanda della quale tener conto, al fine di verificare l'eventuale decorso dei 6 mesi per riproporne una nuova, è quella del 3.03.22” (cfr. pag. 6) dell'atto di appello).
Pertanto, è del tutto irrilevante che la seconda domanda, presentata in data 03.08.2022, sia stata respinta (con conseguente inapplicabilità – secondo la tesi dell'appellante – della normativa di cui all'art. 7 CO. 11 cit.), essendo la violazione del termine riferibile alla prima domanda amministrativa.
Né può sostenersi che, in presenza (come nel caso di specie) di una molteplicità di domande, la preclusione prevista dalla norma si applica soltanto con riferimento alla domanda immediatamente precedente, sia in quanto nessuna indicazione in tal senso è contenuta nella norma, sia in quanto una simile limitazione vanificherebbe la ratio della disposizione, consentendo di eluderne l'applicazione attraverso la presentazione, dopo il provvedimento di revoca o di decadenza, di una nuova domanda destinata ad essere respinta proprio per violazione del predetto termine;
d'altronde, è lo stesso appellante ad affermare che “la domanda della quale tener conto, al fine di verificare 4 l'eventuale decorso dei 6 mesi per riproporne una nuova, è quella del 3.03.22” (cfr. pag. 6) dell'atto di appello), ragion per cui, essendo stata la ricorrente dichiarata decaduta in data 30.08.2022 dalla prestazione concessa a seguito di tale domanda (cfr. doc. n. 6) fascicolo di primo grado), correttamente il giudice di prime cure ha CP_1 ritenuto violato il termine previsto dall'art. 7 CO. 11 cit..
Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale Parte_1 censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, pur avendo riconosciuto che, nel caso di specie, il termine per la proposizione di una nuova domanda non era di diciotto mesi, bensì di sei mesi.
Invero, correttamente il Tribunale ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca, in quanto, anche applicando il diverso termine indicato dalla ricorrente, la domanda presentata in data 23.01.2023 doveva comunque ritenersi prematura.
Pertanto, l'accoglimento del motivo di ricorso relativo al termine applicabile alla fattispecie non ha inciso sull'esito del giudizio.
Rebus sic stantibus, non si vede per quale motivo “il provvedimento impugnato andava posto nel nulla” (cfr. pag. 7) dell'atto di appello): infatti, l'erronea individuazione del termine applicabile alla fattispecie non ha inciso sulla correttezza della valutazione operata dall' CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, nessuna contraddittorietà è, pertanto, riscontrabile nella sentenza oggetto di impugnazione.
Il carattere assorbente delle questioni trattate rende superfluo l'esame del terzo motivo di gravame, con il quale censura la sentenza per avere il Parte_1
Tribunale ritenuto non provata la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 2 D.L. n. 4/2019 ai fini della concessione della prestazione, benché la ricorrente abbia allegato al ricorso il modello ISEE nel quale sono indicati sia i dati reddituali, sia la composizione del nucleo familiare.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere respinto.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. C.P.C., considerata la situazione reddituale dichiarata dall'appellante, le spese di lite del grado sono irripetibili.
Si dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
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P. Q. M.
La Corte respinge l'appello;
dichiara irripetibili le spese di lite del grado;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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