Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2149/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2149/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 11.12.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente a [...]
Sansoni n. 4
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) ed ivi residente in [...], C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Pistoia (PT), Piazzetta San
Biagio n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Francesca Barontini dalla quale sono rappresentati e difesi, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 11.12.2024, e Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Pistoia (PT) in data 17.12.2008, precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 27.07.2005). Per_1
Le parti evidenziavano peraltro che tra i coniugi veniva meno l'unione materiale e spirituale così da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza e si separavano di fatto già nel
2020.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, confermando uno stato di fatto già esistente dal 2020;
2. i coniugi riconoscono che la casa familiare durante il matrimonio era quella posta in Pistoia, Via Francesco Sansoni n. 4, di proprietà esclusiva della signora che per ogni evenienza viene alla Pt_1 stessa anche formalmente assegnata in forza della residenza e domiciliazione prevalente del figlio Per_1
3. nessun bene mobile od immobile o somma di denaro risulta comune tra i coniugi i quali si dichiarano economicamente autonomi, per cui niente sarà dovuto dall'uno in favore dell'altro a titolo di mantenimento;
4. la signora qualora venda il garage di sua esclusiva proprietà Pt_1 posto in Pistoia, Via di Brusiglian0 (condominio Bosco in città), riconosce al signor il diritto di percepire la metà del Parte_2 ricavato netto. Il signor con l'accettazione della somma Parte_2 sopra indicata, qualsiasi essa sia purchè congrua rispetto alle valutazioni di mercato al momento vigenti, si dichiara fin da adesso soddisfatto e null'altro avrà da richiedere relativamente a rapporti
2 di debito/credito collegati al suddetto immobile. Gli oneri condominiali di natura ordinaria e straordinaria relativi al condominio dove il bene è collocato verranno pagati dalla signora egli anni pari e dal signor negli anni dispari. Pt_1 Parte_2
5. niente per quanto riguarda i tempi di permanenza di con Per_1 ciascun genitore stante la sua maggiore età. Nonostante la libertà del ragazzo di frequentare i genitori secondo le sue volontà ed esigenze i signori e danno atto che, con un regime Pt_1 Parte_2 concordato anche con il figlio, trascorrerà, in continuità Per_1 come avvenuto dal 2020, metà anno (sei mesi consecutivi) con un genitore e metà con l'altro in tal modo permettendo che gli stessi provvedano al mantenimento ordinario in via diretta con suddivisione al 50% delle spese straordinarie e ordinarie, con il padre gennaio/giugno con la madre luglio/dicembre. Qualora le esigenze del ragazzo divengano quelle di fruire della casa materna in via prevalente che ha spazi maggiori i genitori continueranno a suddividere al 50% le spese ordinarie e straordinarie con l'aggiunta che il signor si impegna a corrispondere mensilmente alla Parte_2 signora a titolo di integrazione del mantenimento diretto, a Pt_1 carico maggiore della madre, un assegno perequativo di € 250,00 da corrispondere entro il 5 del mese in via anticipata, con il quale collaborerà per le maggiori spese per utenze, vitto e condominio sopportate dalla madre nell'interesse del figlio;
7. per le spese straordinarie si fa integrale riferimento al Protocollo vigente presso il Tribunale di Pistoia che viene ad ogni modo allegato al presente atto quale parte integrante (doc. 10);
8. il figlio sarà carico fiscale al 50% per entrambi i genitori, mentre
l'AUU continuerà ad essere percepito dalla madre come finora avvenuto. i quali continueranno a beneficiare anche dell'Assegno
Unico nella misura del 50% ciascuno.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.02.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
3 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Firenze (FI) il 12.03.1969 e nato a [...] Parte_2
(PT) il 23.06.1973, che hanno contratto matrimonio in Pistoia (PT) in data 17.12.2008, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 156, P.
1, anno 2008);
4 - nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 16.04.2024.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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