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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/07/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4027/2024
Le parti hanno concluso come da note autorizzate .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come segue: NEL
MERITO IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che le sigg.re
[...]
per i motivi, tutti, in fatto e in diritto Parte_1 Parte_2 esposti, ha diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna e, per
l'effetto riconoscere a questi la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, con ogni conseguente provvedimento di legge ed ogni pronuncia di lite in ordine all'esecuzione della emananda sentenza;
- per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro p.t., e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile di parte attrice;
IN OGNI CASO: - con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario per averle anticipate.
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig
[...] figlio di e nato in [...] Persona_1 Persona_2 Controparte_2 nel Comune di Capannori (Lucca) in data 24/08/1871 anche sotto il nominativo ” - Il Persona_3 signor non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana Persona_1
- il sig. in data 18/03/1918 contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_1 la sig,ra in CA (SP – Brasile) ; dall'unione coniugale tra il sig. Persona_4 Per_1
pagina 1 di 4 e la sig.ra nasceva in data 06/02/1908 in Sao Persona_1 Persona_4
OS do IO DO (SP – Brasile) il sig. - il sig. in data Persona_5 Persona_5
19/10/1929 contraeva matrimonio con la sig,ra in CA (SP – Brasile) ; Controparte_3 dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nasceva in data Persona_5 Controparte_3
10/09/1930 in CA (SP – Brasile) il sig. ;- il sig. Persona_6 Per_6
in data 05/09/1953 contraeva matrimonio con la sig,ra in
[...] Controparte_4
CA (SP – Brasile;
- dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Persona_6
nasceva in CA (SP – Brasile) in data 12/05/1957 la sig.ra Controparte_4 Parte_3
; - la sig.ra in data 08/02/1975 contraeva matrimonio con il sig,
[...] Parte_3 in CA (SP – Brasile) ; - dall'unione coniugale tra la sig.ra Persona_7 Parte_3
e il sig. nasceva in Campinas (SP – Brasile) in data 08/11/1977 la
[...] Persona_7 sig.ra - la sig.ra in data Parte_1 Parte_1
10/12/2010 contraeva matrimonio con il sig, in CA (SP – Brasile) - Per_8 Parte_4 dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Persona_9 nasceva in Campinas (SP – Brasile) in data 02/12/1997 la sig.ra
[...] Parte_2
.
[...]
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che:
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del
14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
pagina 2 di 4 per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig figlio di Persona_1
e nato in [...] nel Comune di Capannori (Lucca) in data Persona_2 Controparte_2
24/08/1871 anche sotto il nominativo ” ,, che questi non ha mai perso la cittadinanza Persona_3 italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da sig figlio di e Persona_1 Persona_2 Controparte_2 nato in [...] nel Comune di Capannori (Lucca) in data 24/08/1871 anche sotto il nominativo
[...]
” - Per_3 per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
pagina 3 di 4 - accerta che i sigg. , nata a [...] – Brasile) il Parte_2
02/12/1997 e residente in [...](SP – Brasile), ed Parte_1 nata in [...] – Brasile) il 08/11/1977 e residenta in CA (SP – Brasile
[...] sono cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 17 luglio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4027/2024
Le parti hanno concluso come da note autorizzate .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come segue: NEL
MERITO IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che le sigg.re
[...]
per i motivi, tutti, in fatto e in diritto Parte_1 Parte_2 esposti, ha diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna e, per
l'effetto riconoscere a questi la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, con ogni conseguente provvedimento di legge ed ogni pronuncia di lite in ordine all'esecuzione della emananda sentenza;
- per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro p.t., e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile di parte attrice;
IN OGNI CASO: - con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario per averle anticipate.
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig
[...] figlio di e nato in [...] Persona_1 Persona_2 Controparte_2 nel Comune di Capannori (Lucca) in data 24/08/1871 anche sotto il nominativo ” - Il Persona_3 signor non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana Persona_1
- il sig. in data 18/03/1918 contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_1 la sig,ra in CA (SP – Brasile) ; dall'unione coniugale tra il sig. Persona_4 Per_1
pagina 1 di 4 e la sig.ra nasceva in data 06/02/1908 in Sao Persona_1 Persona_4
OS do IO DO (SP – Brasile) il sig. - il sig. in data Persona_5 Persona_5
19/10/1929 contraeva matrimonio con la sig,ra in CA (SP – Brasile) ; Controparte_3 dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nasceva in data Persona_5 Controparte_3
10/09/1930 in CA (SP – Brasile) il sig. ;- il sig. Persona_6 Per_6
in data 05/09/1953 contraeva matrimonio con la sig,ra in
[...] Controparte_4
CA (SP – Brasile;
- dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Persona_6
nasceva in CA (SP – Brasile) in data 12/05/1957 la sig.ra Controparte_4 Parte_3
; - la sig.ra in data 08/02/1975 contraeva matrimonio con il sig,
[...] Parte_3 in CA (SP – Brasile) ; - dall'unione coniugale tra la sig.ra Persona_7 Parte_3
e il sig. nasceva in Campinas (SP – Brasile) in data 08/11/1977 la
[...] Persona_7 sig.ra - la sig.ra in data Parte_1 Parte_1
10/12/2010 contraeva matrimonio con il sig, in CA (SP – Brasile) - Per_8 Parte_4 dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Persona_9 nasceva in Campinas (SP – Brasile) in data 02/12/1997 la sig.ra
[...] Parte_2
.
[...]
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che:
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del
14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
pagina 2 di 4 per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig figlio di Persona_1
e nato in [...] nel Comune di Capannori (Lucca) in data Persona_2 Controparte_2
24/08/1871 anche sotto il nominativo ” ,, che questi non ha mai perso la cittadinanza Persona_3 italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da sig figlio di e Persona_1 Persona_2 Controparte_2 nato in [...] nel Comune di Capannori (Lucca) in data 24/08/1871 anche sotto il nominativo
[...]
” - Per_3 per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
pagina 3 di 4 - accerta che i sigg. , nata a [...] – Brasile) il Parte_2
02/12/1997 e residente in [...](SP – Brasile), ed Parte_1 nata in [...] – Brasile) il 08/11/1977 e residenta in CA (SP – Brasile
[...] sono cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 17 luglio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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