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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 6511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6511 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MARIELDA MONTEFUSCO Consigliere est.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Avellino, n.1181/2024, pubblicata in data 14 giugno
2024, iscritto al n. 181/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Del Parte_1
Giudice e dall'avv. Giuseppe Del Giudice -appellante-
E
la rappresentata e difesa da Controparte_1
OB SA -appellata-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 2
Con atto di citazione per l'udienza del 30 maggio 2025,
notificato nei confronti della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
Avellino, n. 1181/2024, pubblicata il 14 giugno 2024.
Con comparsa del 14 aprile 2025 si costituiva in giudizio la
Controparte_1
All'udienza del 27 novembre 2025, celebrata innanzi al
Consigliere Istruttore, secondo le modalità dell'udienza cartolare, in trattazione scritta le parti non comparivano (recte non depositavano note di trattazione scritta) e la causa veniva rinviata innanzi al
Consigliere istruttore all' udienza dell'11 dicembre 2025 (celebrata in presenza) ai sensi degli artt. 181 – 352 c.p.c..
Parimenti a tale udienza le parti non comparivano. Il
Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio.
Va dichiarata l'estinzione del processo.
All'udienza del 27 novembre 2025 (come detto) - poi rinviata ai sensi degli artt. 181-352 c.p.c. all'11 dicembre 2025 - le parti non comparivano.
Pertanto, attesa la persistente assenza delle parti, all'udienza dell'11 dicembre 2025, sono appunto maturati i presupposti per
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disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del giudizio.
Ai sensi dell'art.181 c.p.c., nella formulazione modificata dalla
L.25.6.2008 n.112, in vigore dal 25.6.2008, applicabile alla presente controversia introdotta in primo grado nell'anno 2015, se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva della quale il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310, 4^ comma c.p.c.
P.Q.M.
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la Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino, n. 1181/2024, pubblicata il 14 giugno 2024, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 12 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
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