Articolo 21 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 20Articolo 22
Versione
13 gennaio 1974
Art. 21. (Trattenute per spese d'amministrazione)

Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, dovra' essere trattenuta a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato una somma calcolata in ragione dello 0,50 per cento per spese di amministrazione. Tale percentuale puo' essere modificata con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974
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