Art. 9. (Corpo forestale dello Stato)
Ai fini di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge la dotazione organica del Corpo forestale dello Stato e' aumentata di 900 unita', di cui 300 unita' nell'anno 1985 e 600 unita' nell'anno 1986, nella qualifica di allievo guardia forestale, da destinare alle regioni indicate nella allegata tabella A).
L'Amministrazione forestale dello Stato e' autorizzata a destinare temporaneamente un contingente di detto personale, non superiore a 300 unita', per le esigenze della difesa del patrimonio forestale anche in regioni contermini a quelle indicate nella tabella suddetta, ivi comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
Restano ferme le norme vigenti per le forme di reclutamento e di addestramento nel Corpo forestale dello Stato, compatibilmente con le speciali modalita' previste dalla presente legge.
Ai fini di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge la dotazione organica del Corpo forestale dello Stato e' aumentata di 900 unita', di cui 300 unita' nell'anno 1985 e 600 unita' nell'anno 1986, nella qualifica di allievo guardia forestale, da destinare alle regioni indicate nella allegata tabella A).
L'Amministrazione forestale dello Stato e' autorizzata a destinare temporaneamente un contingente di detto personale, non superiore a 300 unita', per le esigenze della difesa del patrimonio forestale anche in regioni contermini a quelle indicate nella tabella suddetta, ivi comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
Restano ferme le norme vigenti per le forme di reclutamento e di addestramento nel Corpo forestale dello Stato, compatibilmente con le speciali modalita' previste dalla presente legge.