TRIB
Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2024, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
n. r.g. 7423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7423/2024 promossa con ricorso congiunto in data 8 novembre 2024 vertente tra:
(C.F.: nata a [...], il [...], residente a [...]
e
(C.F.: ) nato a [...], il [...], Controparte_2 C.F._2 residente a [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lorella Bovone, del foro di Monza, presso il cui Studio, sito in Corso Milano n. 36 – Monza (MB), eleggono domicilio come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: Separazione Consensuale
Conclusioni Congiunte
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e che CP_1 Controparte_2 continueranno a vivere nelle rispettive diverse residenze già da tempo individuate, nel reciproco rispetto;
2. ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Quanto alla figlia maggiorenne : Dare atto che la figlia è ormai ultramaggiorenne, Per_1 Per_1 indipendente dai genitori e con residenza propria.
4. Quanto al figlio maggiorenne Preso atto che, tuttora studente, residente Per_2 Per_2 formalmente presso la madre ma domiciliato per ragioni di studio in Milano, Via Prinetti, 2, è economicamente solo parzialmente indipendente dai genitori, disporre che i genitori continuino a partecipare al suo mantenimento versando ciascuno, direttamente al figlio, l'importo mensile di
€.200,00 sino alla sua totale indipendenza economica. I genitori inoltre continueranno a coprire, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie del figlio sia quelle mediche non coperte dal
SSN sia quelle scolastiche, queste ultime sino alla conclusione del corso di laurea in Filosofia ora frequentato, ove la borsa di studio ottenuta non sia sufficiente.. La eventuale detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5. Assegnazione della casa familiare. La casa precedentemente sede della famiglia, sita in Vedano al Lambro, V. XXIV Maggio, 25, di proprietà esclusiva della sig.ra rimane definitivamente CP_1 alla stessa assegnata con quanto l'arreda, essendosi il sig. da tempo trasferito CP_2 nell'immobile di sua proprietà sito in Milano, V. Orti, 12. La sig.ra acconsente che alcuni CP_1 effetti personali del sig. , ancora giacenti nell'immobile di Vedano al Lambro, rimangano CP_2 ivi ricoverati ma vengano asportati dal marito al più presto e comunque entro e non oltre il
31.01.2025, con espressa autorizzazione allo sgombero e al macero dei beni ove il ritiro venisse ulteriormente posticipato senza accordo in tal senso raggiunto.
6. Ulteriori pattuizioni.
❖ Le parti, a definizione di tutti i pregressi rapporti patrimoniali e non patrimoniali, ed a definitiva transazione delle pendenze esistenti, essendo condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle diatribe in essere tra i coniugi, anche al fine di risolvere ogni conflitto e dirimerela crisi in atto, assumono, inoltre, i seguenti patti assunti a titolo di accordi di separazione e con espressa dispensa dal provarne causa e motivi: il veicolo Dacia Docker tg. FN735DH, oggi intestata alla sig.ra , verrà intestata al sig. , entro 60 giorni CP_1 Controparte_2 dall'emissione della sentenza di separazione personale dei coniugi, con costi per il trapasso in capo al predetto. Il sig. dichiara di averne avuto l'uso esclusivo anche Controparte_2 antecedentemente la formale intestazione a sé e si impegna a curare a proprie spese e\o a rimborsare integralmente la formale proprietaria, , ogni costo relativo a manutenzione, CP_1 assicurazione, tagliando, contravvenzioni, ecc, assumendosi ogni responsabilità inerente e conseguente la circolazione del predetto mezzo anche per il periodo antecedente il formale trasferimento di proprietà.
7. Le parti si obbligano in buona fede a cooperare e si impegnano a fare tutto quanto sarà necessario affinché quanto pattuito ai precedenti punti trovi realizzazione.
8. Salvo quanto sopra pattuito, le parti si danno reciprocamente atto che non vi sono altre questioni da regolamentare e che null'altro hanno a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione, titolo o causa connessa all'intercorso matrimonio e ai rapporti patrimoniali ad esso connessi. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio a Milano il 27 settembre
1993 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti agli interessi del figlio maggiorenne ma non ancora completamente autosufficiente e per la restante parte relative a diritti disponibili.
III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra;
CP_1 Controparte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di MILANO per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio in data 12 dicembre 2024
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7423/2024 promossa con ricorso congiunto in data 8 novembre 2024 vertente tra:
(C.F.: nata a [...], il [...], residente a [...]
e
(C.F.: ) nato a [...], il [...], Controparte_2 C.F._2 residente a [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lorella Bovone, del foro di Monza, presso il cui Studio, sito in Corso Milano n. 36 – Monza (MB), eleggono domicilio come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: Separazione Consensuale
Conclusioni Congiunte
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e che CP_1 Controparte_2 continueranno a vivere nelle rispettive diverse residenze già da tempo individuate, nel reciproco rispetto;
2. ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Quanto alla figlia maggiorenne : Dare atto che la figlia è ormai ultramaggiorenne, Per_1 Per_1 indipendente dai genitori e con residenza propria.
4. Quanto al figlio maggiorenne Preso atto che, tuttora studente, residente Per_2 Per_2 formalmente presso la madre ma domiciliato per ragioni di studio in Milano, Via Prinetti, 2, è economicamente solo parzialmente indipendente dai genitori, disporre che i genitori continuino a partecipare al suo mantenimento versando ciascuno, direttamente al figlio, l'importo mensile di
€.200,00 sino alla sua totale indipendenza economica. I genitori inoltre continueranno a coprire, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie del figlio sia quelle mediche non coperte dal
SSN sia quelle scolastiche, queste ultime sino alla conclusione del corso di laurea in Filosofia ora frequentato, ove la borsa di studio ottenuta non sia sufficiente.. La eventuale detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5. Assegnazione della casa familiare. La casa precedentemente sede della famiglia, sita in Vedano al Lambro, V. XXIV Maggio, 25, di proprietà esclusiva della sig.ra rimane definitivamente CP_1 alla stessa assegnata con quanto l'arreda, essendosi il sig. da tempo trasferito CP_2 nell'immobile di sua proprietà sito in Milano, V. Orti, 12. La sig.ra acconsente che alcuni CP_1 effetti personali del sig. , ancora giacenti nell'immobile di Vedano al Lambro, rimangano CP_2 ivi ricoverati ma vengano asportati dal marito al più presto e comunque entro e non oltre il
31.01.2025, con espressa autorizzazione allo sgombero e al macero dei beni ove il ritiro venisse ulteriormente posticipato senza accordo in tal senso raggiunto.
6. Ulteriori pattuizioni.
❖ Le parti, a definizione di tutti i pregressi rapporti patrimoniali e non patrimoniali, ed a definitiva transazione delle pendenze esistenti, essendo condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle diatribe in essere tra i coniugi, anche al fine di risolvere ogni conflitto e dirimerela crisi in atto, assumono, inoltre, i seguenti patti assunti a titolo di accordi di separazione e con espressa dispensa dal provarne causa e motivi: il veicolo Dacia Docker tg. FN735DH, oggi intestata alla sig.ra , verrà intestata al sig. , entro 60 giorni CP_1 Controparte_2 dall'emissione della sentenza di separazione personale dei coniugi, con costi per il trapasso in capo al predetto. Il sig. dichiara di averne avuto l'uso esclusivo anche Controparte_2 antecedentemente la formale intestazione a sé e si impegna a curare a proprie spese e\o a rimborsare integralmente la formale proprietaria, , ogni costo relativo a manutenzione, CP_1 assicurazione, tagliando, contravvenzioni, ecc, assumendosi ogni responsabilità inerente e conseguente la circolazione del predetto mezzo anche per il periodo antecedente il formale trasferimento di proprietà.
7. Le parti si obbligano in buona fede a cooperare e si impegnano a fare tutto quanto sarà necessario affinché quanto pattuito ai precedenti punti trovi realizzazione.
8. Salvo quanto sopra pattuito, le parti si danno reciprocamente atto che non vi sono altre questioni da regolamentare e che null'altro hanno a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione, titolo o causa connessa all'intercorso matrimonio e ai rapporti patrimoniali ad esso connessi. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio a Milano il 27 settembre
1993 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti agli interessi del figlio maggiorenne ma non ancora completamente autosufficiente e per la restante parte relative a diritti disponibili.
III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra;
CP_1 Controparte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di MILANO per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio in data 12 dicembre 2024
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi