TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1210/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1210/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabatino Marianna e Santarpia Sara, Parte_1 giusta delega allegata alla comparsa di nuovo difensore in data 31.1.2024
Attrice opponente contro rappresentata e difesa dall'Avv. MENCONI Controparte_1
UMBERTO, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 219/2021- r. g. n. 731/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue: Voglia l'Ill.mo G.U. del Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis:
- in via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito e al definitivo, rigettare integralmente le motivazioni addotte in questa opposizione per tutti i motivi dedotti in narrativa e destituite di prove e per l'effetto, non confermare il decreto opposto dichiarandolo definitivamente nullo.
Voglia altresì condannare la società opposta, in persona del l.r. pro tempore, al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, rimborsi generali, Iva e Cpa di legge.
Parte convenuta ha concluso come segue: "Voglia l'Ill.mo G.U. del Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis, rigettare integralmente la proposta opposizione e, per
l'effetto, confermare integralmente il decreto opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo. Vinte le spese e le competenze di lite".
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, nel rispetto del termine, la società
[...] svolgeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 219/2021 con cui l'intestato Parte_1 pagina 1 di 5 Tribunale le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 9.689,62 oltre a interessi e spese del monitorio in favore di ulla base della fattura n. 52 Controparte_1 del 9.3.2021 emessa per le attività di lucidatura, preresinatura, resinatura e retinatura di lastre di marmo.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice- pur confermando l'esistenza di rapporti commerciali preesistenti con controparte- eccepita preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice adito, in favore del
Tribunale di Torre Annunziata o di Nola- negava di aver mai richiesto e ricevuto la fornitura indicata nella fattura azionata e dunque l'esistenza stessa del credito, insistendo così per la revoca del decreto ingiuntivo e condanna di controparte a rifondere le spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la ontestava l'eccezione Controparte_1 di incompetenza territoriale e, nel merito, ribadiva come anche tale fornitura si inserisse nell'ambito di un rapporto di collaborazione commerciale intervenuto tra le parti nel corso del tempo, tanto che le precedenti fatture, emesse per le medesime attività di levigatura, lucidatura e preresinatura del materiale lapideo, erano state regolarmente saldate.
La convenuta rilevava come tutte le prestazioni citate e di cui alle fatture allegate fossero state commissionate da controparte tramite un proprio collaboratore, che si presentava Testimone_1 presso la sede della spendendo il nome della e utilizzando un Controparte_1 Parte_1 veicolo che esponeva i segni distintivi della società.
Risultava quindi irrilevante che il sig. che aveva da sempre speso in precedenza il nome della Tes_1 società, fosse un mero collaboratore occasionale e non fosse dotato dei poteri di rappresentanza della
, avendo ingenerato nella l'apparenza che questi ne fosse dotato. Parte_1 Controparte_1
Sulla base di tali premesse, la convenuta insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 2.12.2021 il GI rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio svolta dall'opponente e la causa proseguiva, previa istruzione mediante prove orali (escussione testi e prova per interpello) richieste dalle parti e, all'esito, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è lasciata all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata, soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa, che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Tanto premesso, l'azione monitoria esercitata dalla Commerciale è finalizzata all'adempimento CP_1 delle obbligazioni assunte da e fondate sulle attività descritte all'interno della fattura Parte_1
pagina 2 di 5 n. 52 del 9.3.2021.
In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n.
3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie, l'esistenza del credito non è stata provata, anche a seguito delle prove orali svolte.
In primo luogo, anche a voler ritenere provato che terzi (in specie, tale abbiano Testimone_1 commissionato le prestazioni indicate nella fattura n. 52/2021, spendendo il nome dell'opponente, ingenerando nella convenuta il legittimo affidamento circa la paternità degli ordini in capo alla PU
TU (seppur alcuna prova scritta, anche di corrispondenza intervenuta con tale soggetto sia mai stata offerta in corso di causa), in ragione anche dei precedenti rapporti commerciali e della prassi intercorsa tra le parti, comunque la domanda di adempimento non potrebbe essere accolta.
Come noto, il contratto concluso dal falso rappresentante è infatti efficace nei confronti del rappresentato se questi ha dato causa all'apparente legittimazione e il terzo abbia senza sua colpa confidato nella realtà di tale legittimazione in conseguenza di un comportamento dell'apparente rappresentato per avere quest'ultimo posto in essere atti idonei ad ingenerare il convincimento incolpevole che egli abbia effettivamente conferito il potere di rappresentarlo.
Ricorre l'ipotesi di rappresentanza apparente e affidamento incolpevole allorché vi sia, oltre alla buona fede del terzo, un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato validamente conferito.
Tale comportamento colposo è indubbiamente rinvenibile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga continuando in un atteggiamento di mera tolleranza (Cass. n. 413/2016; Cass. n. 18519/2018; Cass. n. 34767/2021).
Nel caso di specie, si osserva anzitutto che risulti contestato e in alcun modo provato anche mediante prova scritta che le fatture allegate quali docc. da 1 a 6 per ordini commissionati dalla Parte_1
e da questa pacificamente saldate, siano seguite a ordini conferiti direttamente dall'asserito rappresentante apparente, Testimone_1
Anche considerando le prove orali svolte nel corso del giudizio e, in particolare, le deposizioni dei testi e che hanno confermato la presenza del presso la sede della Commerciale Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_1 in Luni per provvedere a commissionare gli ordini e curarne il collaudo e il ritiro, il quadro non CP_1 muta.
Si osserva infatti come plurime siano le incertezze idonee ad escludere che sia stata raggiunta la prova che abbia commissionato le prestazioni indicate nella fattura e che il materiale Parte_1 lapideo sia poi stato consegnato alla medesima/ a terzi da questa indicati.
Nello specifico, a destare perplessità intervengono:
- la circostanza che - a fronte di prestazioni che si assumono essere state rese nel maggio 2018- la fattura azionata sia stata emessa a distanza di tre anni (marzo 2021). pagina 3 di 5 Per giustificare tale circostanza, la difesa di parte attrice cade in contraddizione: dapprima asserisce che il ritardo sia da imputare ad errori commessi dall'amministrazione e dunque inesattezze nella corretta tenuta della contabilità (in atto di citazione e interpello in data 30.3.2023) e poi, nel corso dell'istruttoria, i testi e hanno dichiarato che il materiale lapideo sarebbe stato Tes_5 Tes_4 immediatamente lavorato nel maggio 2018, ma solo dopo diversi anni ritirato da controparte presso i magazzini, restando ivi ricoverato in giacenza in ragione di contrasti all'interno della società (si vedano verbali udienza del 26.10.2023 e 21.3.2024).
- la non corrispondenza tra il DDT n. 583 del 7.5.2018 emesso da Controparte_2 con cui il materiale lapideo acquistato dalla sarebbe stato
[...] Parte_1 consegnato presso la per le lavorazioni e la fattura n.52 del 9.3.2021 che- sebbene Controparte_1 faccia espresso riferimento a tale documento- non contiene l'indicazione di lastre di marmo aventi identiche dimensioni del primo.
Se, infatti, potrebbe giustificarsi la riduzione delle dimensioni delle lastre indicate ai numeri 91336/0 e
91337/0 all'esito degli interventi eseguiti dalla non potrebbe invece trovare Controparte_1 spiegazione l'aumento delle medesime lastre indicate al numero 91338/0 (323-138 rispetto a 320-135 indicate nel DDT) a seguito delle medesime lavorazioni e che in alcun modo la fattura azionata richiama anche le ulteriori sei lastre di dimensione 320 - 185. Allo stesso modo, si osserva come le lastre asseritamente acquistate dall'opponente sarebbero in numero di 18 all'interno del DDT, ma ne siano state fatturate in numero di 25.
In tale contesto, è evidente che risulta priva di pregio la circostanza che l'opponente non ne abbia mai reclamato la restituzione, atteso che la stessa corrispondenza tra i due documenti è stata immediatamente contestata anche in sede stragiudiziale in data 17.4.2021 dalla difesa della
[...]
, a seguito dell'invio della fattura oggetto del presente giudizio, come da doc. 8 allegato Parte_1 dalla convenuta.
- la precedente condotta tenuta dall'opponente nella gestione dei rapporti commerciali e, nello specifico, il puntuale adempimento a tutte le obbligazioni nascenti dai precedenti ordini intervenuti nel corso del 2018-2019.
- alcuna prova né dell'ordine, né del DDT di uscita del materiale lapideo (nonostante la deposizione del teste che ha confermato che “emettevamo un DDT in cui rendevamo disponibile Tes_2 per il ritiro il materiale”) o della consegna alla PU TU è stata fornita.
In conclusione, l'opposizione merita di essere accolta, non essendo stata adeguatamente offerta la prova dell'esistenza del titolo e delle prestazioni fondanti il diritto di credito azionato in sede monitoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui al DM n. 55/20141 s.m.i. – valore della controversia, in assenza di particolari questioni di diritto.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non può invece essere accolta: anche ritenendo integrati i presupposti oggettivo (soccombenza) e soggettivo (l'aver agito con malafede o colpa grave), si osserva come parte opponente non abbia opportunamente dimostrato la ricorrenza dell'ulteriore elemento.
La responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo pagina 4 di 5 dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis Trib. Cassino 28.7.2016; Trib. Ivrea 17.2.2012).
E cioè oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è altresì necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. n. 4443/2015).
Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cda Firenze 15.9.2010; Trib. Bari 15.11.2017; Trib. Taranto 9.10.2012; Trib. Bassano del Grappa 27.10.2011; Trib. Bari 25.5.2011).
Nel caso di specie, ferma la condanna al pagamento delle spese di lite a carico di parte soccombente, non si ritiene ravvisabile alcun ulteriore danno, in alcun modo allegato.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
Accoglie l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n. 219/2021- r.g. Parte_1
n. 731/2021 emesso dall'intestato Tribunale, che quindi deve intendersi revocato;
Condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in Euro 145,50 per spese e in Euro 1.778,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 20.3.2025
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1210/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabatino Marianna e Santarpia Sara, Parte_1 giusta delega allegata alla comparsa di nuovo difensore in data 31.1.2024
Attrice opponente contro rappresentata e difesa dall'Avv. MENCONI Controparte_1
UMBERTO, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 219/2021- r. g. n. 731/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue: Voglia l'Ill.mo G.U. del Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis:
- in via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito e al definitivo, rigettare integralmente le motivazioni addotte in questa opposizione per tutti i motivi dedotti in narrativa e destituite di prove e per l'effetto, non confermare il decreto opposto dichiarandolo definitivamente nullo.
Voglia altresì condannare la società opposta, in persona del l.r. pro tempore, al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, rimborsi generali, Iva e Cpa di legge.
Parte convenuta ha concluso come segue: "Voglia l'Ill.mo G.U. del Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis, rigettare integralmente la proposta opposizione e, per
l'effetto, confermare integralmente il decreto opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo. Vinte le spese e le competenze di lite".
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, nel rispetto del termine, la società
[...] svolgeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 219/2021 con cui l'intestato Parte_1 pagina 1 di 5 Tribunale le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 9.689,62 oltre a interessi e spese del monitorio in favore di ulla base della fattura n. 52 Controparte_1 del 9.3.2021 emessa per le attività di lucidatura, preresinatura, resinatura e retinatura di lastre di marmo.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice- pur confermando l'esistenza di rapporti commerciali preesistenti con controparte- eccepita preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice adito, in favore del
Tribunale di Torre Annunziata o di Nola- negava di aver mai richiesto e ricevuto la fornitura indicata nella fattura azionata e dunque l'esistenza stessa del credito, insistendo così per la revoca del decreto ingiuntivo e condanna di controparte a rifondere le spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la ontestava l'eccezione Controparte_1 di incompetenza territoriale e, nel merito, ribadiva come anche tale fornitura si inserisse nell'ambito di un rapporto di collaborazione commerciale intervenuto tra le parti nel corso del tempo, tanto che le precedenti fatture, emesse per le medesime attività di levigatura, lucidatura e preresinatura del materiale lapideo, erano state regolarmente saldate.
La convenuta rilevava come tutte le prestazioni citate e di cui alle fatture allegate fossero state commissionate da controparte tramite un proprio collaboratore, che si presentava Testimone_1 presso la sede della spendendo il nome della e utilizzando un Controparte_1 Parte_1 veicolo che esponeva i segni distintivi della società.
Risultava quindi irrilevante che il sig. che aveva da sempre speso in precedenza il nome della Tes_1 società, fosse un mero collaboratore occasionale e non fosse dotato dei poteri di rappresentanza della
, avendo ingenerato nella l'apparenza che questi ne fosse dotato. Parte_1 Controparte_1
Sulla base di tali premesse, la convenuta insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 2.12.2021 il GI rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio svolta dall'opponente e la causa proseguiva, previa istruzione mediante prove orali (escussione testi e prova per interpello) richieste dalle parti e, all'esito, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è lasciata all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata, soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa, che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Tanto premesso, l'azione monitoria esercitata dalla Commerciale è finalizzata all'adempimento CP_1 delle obbligazioni assunte da e fondate sulle attività descritte all'interno della fattura Parte_1
pagina 2 di 5 n. 52 del 9.3.2021.
In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n.
3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie, l'esistenza del credito non è stata provata, anche a seguito delle prove orali svolte.
In primo luogo, anche a voler ritenere provato che terzi (in specie, tale abbiano Testimone_1 commissionato le prestazioni indicate nella fattura n. 52/2021, spendendo il nome dell'opponente, ingenerando nella convenuta il legittimo affidamento circa la paternità degli ordini in capo alla PU
TU (seppur alcuna prova scritta, anche di corrispondenza intervenuta con tale soggetto sia mai stata offerta in corso di causa), in ragione anche dei precedenti rapporti commerciali e della prassi intercorsa tra le parti, comunque la domanda di adempimento non potrebbe essere accolta.
Come noto, il contratto concluso dal falso rappresentante è infatti efficace nei confronti del rappresentato se questi ha dato causa all'apparente legittimazione e il terzo abbia senza sua colpa confidato nella realtà di tale legittimazione in conseguenza di un comportamento dell'apparente rappresentato per avere quest'ultimo posto in essere atti idonei ad ingenerare il convincimento incolpevole che egli abbia effettivamente conferito il potere di rappresentarlo.
Ricorre l'ipotesi di rappresentanza apparente e affidamento incolpevole allorché vi sia, oltre alla buona fede del terzo, un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato validamente conferito.
Tale comportamento colposo è indubbiamente rinvenibile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga continuando in un atteggiamento di mera tolleranza (Cass. n. 413/2016; Cass. n. 18519/2018; Cass. n. 34767/2021).
Nel caso di specie, si osserva anzitutto che risulti contestato e in alcun modo provato anche mediante prova scritta che le fatture allegate quali docc. da 1 a 6 per ordini commissionati dalla Parte_1
e da questa pacificamente saldate, siano seguite a ordini conferiti direttamente dall'asserito rappresentante apparente, Testimone_1
Anche considerando le prove orali svolte nel corso del giudizio e, in particolare, le deposizioni dei testi e che hanno confermato la presenza del presso la sede della Commerciale Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_1 in Luni per provvedere a commissionare gli ordini e curarne il collaudo e il ritiro, il quadro non CP_1 muta.
Si osserva infatti come plurime siano le incertezze idonee ad escludere che sia stata raggiunta la prova che abbia commissionato le prestazioni indicate nella fattura e che il materiale Parte_1 lapideo sia poi stato consegnato alla medesima/ a terzi da questa indicati.
Nello specifico, a destare perplessità intervengono:
- la circostanza che - a fronte di prestazioni che si assumono essere state rese nel maggio 2018- la fattura azionata sia stata emessa a distanza di tre anni (marzo 2021). pagina 3 di 5 Per giustificare tale circostanza, la difesa di parte attrice cade in contraddizione: dapprima asserisce che il ritardo sia da imputare ad errori commessi dall'amministrazione e dunque inesattezze nella corretta tenuta della contabilità (in atto di citazione e interpello in data 30.3.2023) e poi, nel corso dell'istruttoria, i testi e hanno dichiarato che il materiale lapideo sarebbe stato Tes_5 Tes_4 immediatamente lavorato nel maggio 2018, ma solo dopo diversi anni ritirato da controparte presso i magazzini, restando ivi ricoverato in giacenza in ragione di contrasti all'interno della società (si vedano verbali udienza del 26.10.2023 e 21.3.2024).
- la non corrispondenza tra il DDT n. 583 del 7.5.2018 emesso da Controparte_2 con cui il materiale lapideo acquistato dalla sarebbe stato
[...] Parte_1 consegnato presso la per le lavorazioni e la fattura n.52 del 9.3.2021 che- sebbene Controparte_1 faccia espresso riferimento a tale documento- non contiene l'indicazione di lastre di marmo aventi identiche dimensioni del primo.
Se, infatti, potrebbe giustificarsi la riduzione delle dimensioni delle lastre indicate ai numeri 91336/0 e
91337/0 all'esito degli interventi eseguiti dalla non potrebbe invece trovare Controparte_1 spiegazione l'aumento delle medesime lastre indicate al numero 91338/0 (323-138 rispetto a 320-135 indicate nel DDT) a seguito delle medesime lavorazioni e che in alcun modo la fattura azionata richiama anche le ulteriori sei lastre di dimensione 320 - 185. Allo stesso modo, si osserva come le lastre asseritamente acquistate dall'opponente sarebbero in numero di 18 all'interno del DDT, ma ne siano state fatturate in numero di 25.
In tale contesto, è evidente che risulta priva di pregio la circostanza che l'opponente non ne abbia mai reclamato la restituzione, atteso che la stessa corrispondenza tra i due documenti è stata immediatamente contestata anche in sede stragiudiziale in data 17.4.2021 dalla difesa della
[...]
, a seguito dell'invio della fattura oggetto del presente giudizio, come da doc. 8 allegato Parte_1 dalla convenuta.
- la precedente condotta tenuta dall'opponente nella gestione dei rapporti commerciali e, nello specifico, il puntuale adempimento a tutte le obbligazioni nascenti dai precedenti ordini intervenuti nel corso del 2018-2019.
- alcuna prova né dell'ordine, né del DDT di uscita del materiale lapideo (nonostante la deposizione del teste che ha confermato che “emettevamo un DDT in cui rendevamo disponibile Tes_2 per il ritiro il materiale”) o della consegna alla PU TU è stata fornita.
In conclusione, l'opposizione merita di essere accolta, non essendo stata adeguatamente offerta la prova dell'esistenza del titolo e delle prestazioni fondanti il diritto di credito azionato in sede monitoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui al DM n. 55/20141 s.m.i. – valore della controversia, in assenza di particolari questioni di diritto.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non può invece essere accolta: anche ritenendo integrati i presupposti oggettivo (soccombenza) e soggettivo (l'aver agito con malafede o colpa grave), si osserva come parte opponente non abbia opportunamente dimostrato la ricorrenza dell'ulteriore elemento.
La responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo pagina 4 di 5 dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis Trib. Cassino 28.7.2016; Trib. Ivrea 17.2.2012).
E cioè oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è altresì necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. n. 4443/2015).
Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cda Firenze 15.9.2010; Trib. Bari 15.11.2017; Trib. Taranto 9.10.2012; Trib. Bassano del Grappa 27.10.2011; Trib. Bari 25.5.2011).
Nel caso di specie, ferma la condanna al pagamento delle spese di lite a carico di parte soccombente, non si ritiene ravvisabile alcun ulteriore danno, in alcun modo allegato.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
Accoglie l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n. 219/2021- r.g. Parte_1
n. 731/2021 emesso dall'intestato Tribunale, che quindi deve intendersi revocato;
Condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in Euro 145,50 per spese e in Euro 1.778,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 20.3.2025
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
pagina 5 di 5