TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7761/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 04.07.2024, con cui le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, decorso il termine di legge, la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
Richiamata la sentenza n. 1793/2024, emessa il 16.10.2024 e pubblicata il 07.11.2024, con cui il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, assegnando alle parti un termine per il deposito di note scritte;
Rilevato che, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, Parte_1 ha dichiarato di confermare la propria volontà di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, mentre ha revocato Parte_2 il consenso alle suddette condizioni, rappresentandone la contrarietà, per fatti sopravvenuti alla sentenza di separazione, all'interesse della prole;
Visti gli esiti delle udienze del 10.07.2025 e del 17.09.2025 celebratesi dinnanzi al GOT delegato al fine di valutare la conformità degli accordi raggiunti all'interesse della prole ex art. 473-bis.51, comma quattro, secondo capoverso, c.p.c. e dato atto che non è stato possibile addivenire ad una soluzione idonea;
Rilevato che il padre ha prospettato la necessità di una rivalutazione della conformità delle condizioni concordate agli interessi della figlia minore, rappresentando come, successivamente alla sentenza di separazione, fossero emerse sopravvenienze fattuali lesive della minore sia in punto di salute sia in ordine al diritto della stessa ad accedere effettivamente anche alla figura paterna. In particolare,
ha posto a fondamento della revoca del proprio Parte_2 consenso a coltivare la domanda congiunta ab origine avanzata dai coniugi le seguenti circostanze:
Pagina 1 - Assenza di comunicazione tra i genitori relativamente alle condizioni di salute della minore, lamentando il padre una condotta materna irresponsabile e contraria ai doveri di cura verso la bambina (in particolare, la madre avrebbe costretto a un viaggio all'estero nonostante Per_1
l'indisposizione fisica, mentendo al marito sul nullaosta concesso dal pediatra e provocando così un peggioramento dello stato di salute della minore);
- Assenza di collaborazione e flessibilità da parte della madre (necessarie in considerazione del trasferimento di madre e minore in Toscana) nella gestione delle frequentazioni tra la minore e il padre, lamentando il padre una condotta materna ostacolante e pretestuosa, oltre che strumentalizzante gli incontri padre-figlia al fine di ottenere proprie soddisfazioni economiche anche a discapito del preminente interesse della minore.
, non contestando le fatiche comunicative rappresentate dal padre, ha dichiarato Parte_1 di trovarsi in uno stato di forte “pressione” a causa sia dell'esposizione mediatica della vicenda familiare sia delle continue richieste paterne (confermando, in particolare, di aver mentito sulla visita pediatrica per timore che il padre revocasse il consenso al viaggio). Ha palesato altresì la sua perplessità in ordine alla richiesta paterna di ampliare la frequentazione estiva con allegando Per_1 di aver già riscontrato un periodo di difficoltà della minore successivamente a un prolungato periodo di tempo trascorso con il padre (difficoltà, a detta della madre, apprezzata anche dalle maestre della minore al rientro in asilo). Infine, sul versante economico, ha dichiarato di subire dal marito “una sorta di ricatto”, sentendosi costretta a sottostare alla sua volontà organizzativa. Ritenuto che, le circostanze fattuali sopra indicate rappresentano, senza dubbio, un elemento di novità che impone un approfondimento di carattere istruttorio – incompatibile con il rito prescelto dalle parti ex art. 473-bis.51 c.p.c. – sulla capacità di entrambi i genitori di esercitare in via condivisa la responsabilità genitoriale nonché sullo stabile ed effettivo accesso della bambina al genitore non collocatario in via prevalente (nel caso di specie, il padre),; Ritenuto, pertanto, che il ricorso congiunto delle parti debba essere, allo stato, respinto perché le condizioni pattuite sono, per quanto riferito da entrambi i genitori, in contrasto con gli interessi della prole minorenne. Spese di lite compensate;
P.Q.M.
Letto ed applicato l'art 473 bis. 51, IV c.p.c.
1. Rigetta, allo stato, la domanda;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 29 ottobre 2025 Si comunichi.
Il Giudice Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 04.07.2024, con cui le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, decorso il termine di legge, la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
Richiamata la sentenza n. 1793/2024, emessa il 16.10.2024 e pubblicata il 07.11.2024, con cui il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, assegnando alle parti un termine per il deposito di note scritte;
Rilevato che, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, Parte_1 ha dichiarato di confermare la propria volontà di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, mentre ha revocato Parte_2 il consenso alle suddette condizioni, rappresentandone la contrarietà, per fatti sopravvenuti alla sentenza di separazione, all'interesse della prole;
Visti gli esiti delle udienze del 10.07.2025 e del 17.09.2025 celebratesi dinnanzi al GOT delegato al fine di valutare la conformità degli accordi raggiunti all'interesse della prole ex art. 473-bis.51, comma quattro, secondo capoverso, c.p.c. e dato atto che non è stato possibile addivenire ad una soluzione idonea;
Rilevato che il padre ha prospettato la necessità di una rivalutazione della conformità delle condizioni concordate agli interessi della figlia minore, rappresentando come, successivamente alla sentenza di separazione, fossero emerse sopravvenienze fattuali lesive della minore sia in punto di salute sia in ordine al diritto della stessa ad accedere effettivamente anche alla figura paterna. In particolare,
ha posto a fondamento della revoca del proprio Parte_2 consenso a coltivare la domanda congiunta ab origine avanzata dai coniugi le seguenti circostanze:
Pagina 1 - Assenza di comunicazione tra i genitori relativamente alle condizioni di salute della minore, lamentando il padre una condotta materna irresponsabile e contraria ai doveri di cura verso la bambina (in particolare, la madre avrebbe costretto a un viaggio all'estero nonostante Per_1
l'indisposizione fisica, mentendo al marito sul nullaosta concesso dal pediatra e provocando così un peggioramento dello stato di salute della minore);
- Assenza di collaborazione e flessibilità da parte della madre (necessarie in considerazione del trasferimento di madre e minore in Toscana) nella gestione delle frequentazioni tra la minore e il padre, lamentando il padre una condotta materna ostacolante e pretestuosa, oltre che strumentalizzante gli incontri padre-figlia al fine di ottenere proprie soddisfazioni economiche anche a discapito del preminente interesse della minore.
, non contestando le fatiche comunicative rappresentate dal padre, ha dichiarato Parte_1 di trovarsi in uno stato di forte “pressione” a causa sia dell'esposizione mediatica della vicenda familiare sia delle continue richieste paterne (confermando, in particolare, di aver mentito sulla visita pediatrica per timore che il padre revocasse il consenso al viaggio). Ha palesato altresì la sua perplessità in ordine alla richiesta paterna di ampliare la frequentazione estiva con allegando Per_1 di aver già riscontrato un periodo di difficoltà della minore successivamente a un prolungato periodo di tempo trascorso con il padre (difficoltà, a detta della madre, apprezzata anche dalle maestre della minore al rientro in asilo). Infine, sul versante economico, ha dichiarato di subire dal marito “una sorta di ricatto”, sentendosi costretta a sottostare alla sua volontà organizzativa. Ritenuto che, le circostanze fattuali sopra indicate rappresentano, senza dubbio, un elemento di novità che impone un approfondimento di carattere istruttorio – incompatibile con il rito prescelto dalle parti ex art. 473-bis.51 c.p.c. – sulla capacità di entrambi i genitori di esercitare in via condivisa la responsabilità genitoriale nonché sullo stabile ed effettivo accesso della bambina al genitore non collocatario in via prevalente (nel caso di specie, il padre),; Ritenuto, pertanto, che il ricorso congiunto delle parti debba essere, allo stato, respinto perché le condizioni pattuite sono, per quanto riferito da entrambi i genitori, in contrasto con gli interessi della prole minorenne. Spese di lite compensate;
P.Q.M.
Letto ed applicato l'art 473 bis. 51, IV c.p.c.
1. Rigetta, allo stato, la domanda;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 29 ottobre 2025 Si comunichi.
Il Giudice Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 2