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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 30/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 807/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI in persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.l. 807/2021 promossa da:
elettivamente domiciliato in CORSO DANTE, 5 14100 ASTI , presso Parte_1 lo studio dell'avv. BAGNADENTRO SILVIA, che lo rappresenta e difende, con gli avv. LUCA MATTEO DAFFRA e TOMMASO MAISANO, giusta procura allegata telematicamente al ricorso parte ricorrente c o n t r o
elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA F.LLI ROSSELLI 22/24 14100 ASTI e difeso dall'avv. ZECCHINI SILVIA, giusta procura generale alle liti 23.07.2015 a rogito del dr. Persona_1 notaio in Roma parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.10.2021 la società operante prevalentemente nel Parte_1
settore edile, ha convenuto in giudizio l' impugnando i Verbali Unici di CP_1
Accertamento e Notificazione nn. 2020009184/DDL, 2018000774/ DDL e
2020011178/DDL del 9 aprile 2021 e formulando domanda di accertamento negativo delle pretese contributive ivi contenute.
Costituito in giudizio, l' ha dedotto la fondatezza degli addebiti contenuti nel CP_1
verbale di accertamento sulla scorta dei rilievi e delle indagini svolte dagli ispettori pagina 1 di 19 avuto particolare riguardo alla documentazione acquisita e alle dichiarazioni testimoniali assunte in fase ispettiva.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testimoni ed è stata decisa, a seguito di discussione orale, come da dispositivo in calce.
* * * * * *
1. – Le pretese dell' si fondano sui rilievi contenuti nei verbali Unici di CP_1
Accertamento e Notificazione nn. 2020009184/DDL, 2018000774/ DDL e
2020011178/DDL del 9 aprile 2021.
1.1. – Con il verbale n. 2020009184/DDL (doc. 1 fascicolo ricorrente) gli ispettori hanno esposto i rilievi di seguito riassuntivamente indicati:
a. “inquadramento previdenziale”: gli ispettori hanno preliminarmente dato atto che l'azienda ha operato dalla sua costituzione e sino al 31.3.2016 con una unica matricola (n. 0701261630) per tutte le attività esercitate (preparazione cantieri edili, sistemazione terreno, pulizia e lavaggio aree pubbliche, manutenzione autostradale, rimozione neve e ghiaccio) e che con decorrenza
1.4.2016 ha chiesto l'apertura di una nuova matricola (n. 0703111324) per i lavoratori occupati nelle attività secondarie, con inquadramento nel settore terziario, categoria servizi;
hanno tuttavia rilevato gli ispettori che negli anni
2018 e 2019 l'attività prevalente svolta dalla società è stata quella edile e che a tale attività sono stati adibiti indifferentemente e in via continuativa lavoratori denunciati in entrambe le matricole, avuto particolare riguardo all'attività svolta in appalto per la presso il cantiere di Controparte_2
Alessandria, avente ad oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione relative ad un centro commerciale e ad altri cantieri edili minori;
ravvisata dagli ispettori l'assenza di autonomia funzionale e organizzativa tra le due attività denunciate nelle distinte matricole e ritenuta la prevalenza dell'attività edile su quella dei servizi, nel verbale si è provveduto a variare la classificazione della matricola 0703111324 con ricalcolo dell'imponibile contributivo sulla scorta dei dati tabellari previsti dal CCNL Edilizia
pagina 2 di 19 Industria in luogo del CCNL Multiservizi, per il solo periodo compreso tra gennai 2018 e dicembre 2019, riconoscendo gli ispettori che a partire dal 2020
l'attività prevalente è tornata ad essere quella relativa ai servizi;
b. “trasferte”: gli ispettori hanno riscontrato, sulla base dell'esame del LUL,
l'erogazione di importi a titolo di indennità di trasferta di importo sempre variabile e senza la necessaria individuazione dei giorni di trasferta, in mancanza di altra documentazione idonea a suffragare le trasferte e gli esborsi ad esse connessi;
gli ispettori hanno inoltre rilevato che, pur prestando i lavoratori la propria attività quasi sempre in comuni diversi da quello ove è ubicata la sede aziendale, l'erogazione dell'indennità di trasferta ha riguardato solo alcuni lavoratori e alcuni giorni, sicchè – anche alla luce delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società – hanno dubitato della effettività delle trasferte recuperando a contribuzione i relativi importi, ad esclusione di quelli per i quali sono state prodotte le specifiche
“note spese per trasferte fuori dal comune” compilate dai dipendenti;
c. “lavoratori intermittenti”: gli ispettori hanno contestato alla società di aver utilizzato lavoratori intermittenti senza provvedere alla liquidazione degli istituti retributivi differiti, provvedendo alla conseguente rideterminazione della base imponile contributiva;
d. “ : gli ispettori hanno contestato la genuinità del rapporto Parte_2 Pt_3
di tirocinio intercorso con nel periodo dal 16 gennaio al 15 Parte_4 luglio 2017, alla luce dell'orario di lavoro osservato superiore alle 40 ore settimanali pattuite, dell'ammontare del compenso mensile erogato pari ad €
1400 (anziché € 800 indicati nel progetto formativo) nonché dell'adibizione del lavoratore in turni notturni;
e. “ticket licenziamento”: gli ispettori hanno contestato alla società di aver omesso di versare i ticket licenziamento all'esito dei recessi per giusta causa intimati a e a rispettivamente, in data 3.9.2020 e Parte_5 Persona_2
19.9.2020;
pagina 3 di 19 f. “rapporto di lavoro parzialmente annullato”: gli ispettori hanno contestato alla società di aver denunciato il rapporto di lavoro intercorso con la Sig.ra
[...]
a totale carico aziendale includendo nei costi deducibili l'intera Pt_5 retribuzione erogata, i relativi contributi e l'indennità di trasferta, ancorché la lavoratrice prestasse la propria attività lavorativa principalmente in favore della famiglia;
CP_3
g. “liquidazione ferie”: gli ispettori hanno contestato alla società di aver calcolato, in occasione della cessazione di alcuni rapporti di lavoro, i ratei maturati di ferie non godute utilizzando come unità di misura il parametro orario in luogo di quello giornaliero;
h. “imponibile durante la CIG”: gli ispettori hanno rilevato che la società, per alcune mensilità dell'anno 2020, ha calcolato l'imponibile contributivo rapportato al minimale contributivo anche nelle giornate di sospensione per
CIG per le quali non è dovuto, essendo il rapporto sospeso, provvedendo alla conseguente rettifica (in diminuzione) dell'imponile;
i. “qualifica lavoratori”: gli ispettori hanno contestato che il lavoratore Per_3
è stato erroneamente denunciato quale operaio e non come
[...]
impiegato, provvedendo alla rettifica della qualifica con applicazione della diversa aliquota contributiva;
gli ispettori hanno poi, con riferimento al lavoratore , rideterminato l'inquadramento dal 1° al 3° Parte_6
livello del CCNL Multiservizi, in ragione delle mansioni prevalenti asseritamente svolte dallo stesso lavoratore avuto particolare riguardo a quelle di manutentore di officina, nonché a riquantificare l'orario giornaliero prestato, indicato dalle 7.30 alle 17.30 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì;
l. “minimale part time”: gli ispettori hanno rilevato che la società, con riferimento al lavoratore assunto con contratto a tempo Parte_7 parziale di 20 ore settimanali, ha calcolato l'imponibile contributivo rapportato al minimale giornaliero in misura intera anziché in rapporto alla pagina 4 di 19 prestazione part time, provvedendo alla conseguente rettifica (in diminuzione) dell'imponile;
m. “recupero agevolazioni contributive”: in considerazione dei rilievi sopra indicati gli ispettori hanno provveduto al recupero delle agevolazioni contributive di cui la società ha beneficiato sulla scorta della riscontrata irregolarità contributiva e delle previsioni di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.
1.2. – Con il verbale n. 2018000774/ DDL (doc. 5 fascicolo ricorrente) gli ispettori hanno esposto i rilievi di seguito riassuntivamente indicati:
n. “trasferte”: prendendo le mosse dai rilievi già esposti nel verbale
2020009184 e richiamati i medesimi rilievi sopra indicati alla lett. b, gli ispettori hanno recuperato a contribuzione gli importi erogati a titolo di indennità di trasferta anche ai lavoratori denunciati nella matricola in uso per l'attività edile;
o. “straordinario ”: gli ispettori hanno contestato alla società di Persona_4
aver denunciato un orario di lavoro non corretto, avendo il lavoratore prestato attività di lavoro straordinario per almeno due sabati al mese per cinque ore, dalle 7.30 alle 12.30, non risultante dal LUL;
p. “trasferte : gli ispettori hanno rilevato che a detto Controparte_4 dipendente, sotto le voci “Trasferta Italia” e “Rimborso chilometrico a pie di lista”, sono state erogate somme superiori a quelle supportate da idonea documentazione giustificativa, e che detti importi sono stati erogati anche nel periodo da aprile 2016 a settembre 2016, pur essendo il assente per CP_3
infortunio, con conseguente recupero a contribuzione delle somme non coperte da pezze giustificative e relative a periodi di assenza per infortunio;
q. “imponibili previdenziali errati”: gli ispettori hanno rilevato che in alcuni mesi la società ha denunciato imponibili previdenziali rapportati al minimale anziché all'effettivo imponibile risultato essere superiore, con CP_5 CP_1
conseguente rettifica degli imponibili.
pagina 5 di 19 1.3. – Con il verbale n. 2020011178/ DDL (doc. 7 fascicolo ricorrente) gli ispettori hanno esposto i rilievi di seguito riassuntivamente indicati:
r. “trasferte e ”: gli ispettori hanno Per_5 Controparte_6 Controparte_7 rilevato che a detti soggetti, iscritti alla Gestione Separata in quanto, rispettivamente, amministratore e collaboratrice della società, sotto la voce
“Trasferta Italia”, sono state erogate somme superiori a quelle supportate da idonea documentazione giustificativa;
gli ispettori hanno poi rilevato che a
, nei mesi da aprile 2016 ad agosto 2020, e a Parte_8 [...]
, nei mesi da marzo 2019 a dicembre 2019, sono stati erogati CP_7
importi a titolo di rimborso chilometrico a piè di lista, ancorché gli stessi abbiano utilizzato l'autovettura aziendale, con conseguente recupero a contribuzione delle somme non coperte da pezze giustificative ovvero erogate a titolo di rimborso spese nei periodi indicati.
2. – Parte ricorrente in giudizio ha contestato unicamente le pretese contributive e assicurative discendenti dai rilievi sopra indicati ai punti a, b, d, i, n, o, p ed r, sicchè esulano dal thema decidendum gli ulteriori rilievi di cui al verbale, da ritenersi quindi pacifici.
3. – Con riferimento alla contribuzione rivendicata nel verbale in ragione del reinquadramento previdenziale operato sulla matricola n. 0703111324 (rilievo sopra indicato sub lett. a), deve rilevarsi che gli ispettori hanno espressamente riconosciuto la correttezza dell'inquadramento previdenziale, alla luce dell'attività svolta dalla società, con riferimento al periodo dall'aprile 2016 (data di costituzione della nuova matricola) al dicembre 2017 e, in seguito, per il periodo decorrente dal gennaio 2020 in avanti, contestando pertanto la correttezza dell'inquadramento solo con riferimento al periodo gennaio 2018-dicembre 20219.
3.1. – Tanto premesso, va ricordato che l'art. 3, comma 8 della l. 335/95, per la parte che qui viene in rilievo, prevede che “I provvedimenti adottati d'ufficio dall' di variazione CP_1 della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga
pagina 6 di 19 in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui
l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro”.
3.2. – La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la disposizione in questione, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall' dopo la data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 indipendentemente CP_1
dai parametri adottati, in base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma.
Fa eccezione a tale generale principio di irretroattività l'ipotesi in cui vi sia stato nel momento iniziale dell'attività un comportamento del datore positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l'inoltro di dichiarazioni inesatte.
Tale ultima condotta è però del tutto diversa dal comportamento omissivo intervenuto nel corso dell'attività del datore di lavoro, che trova una specifica sanzione nell'ordinamento nel D.L. n. 352 del 1978, art. 2, comma 1, convertito in L. n. 467 del
1978, che prevede l'obbligo dell'impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all'attività imprenditoriale svolta e disciplina le conseguenze della relativa violazione (con una sanzione amministrativa), ma non determina la retrodatazione dell'inquadramento.
In altri termini, data la natura eccettiva della deroga all'operatività della classificazione ex nunc, deroga prevista testualmente per il solo caso delle inesattezze nella dichiarazione iniziale, va esclusa la sua applicazione al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente indicate e tipizzate, stante il divieto anche di interpretazione analogica ed estensiva, posto con riferimento alla legge speciale dall'art. 14 preleggi (cfr. Cass. sez.
L, n. 14257 del 24/05/2019; n. 3460 del 13/02/2018; n. 4521 del 1/03/2006).
3.3. – Tornando al caso di specie, deve rilevarsi che l' ha espressamente CP_1
riconosciuto la coerenza dell'inquadramento inizialmente attribuito alla matricola in esame sulla scorta della denuncia di inizio attività da parte della ricorrente, da ritenersi pagina 7 di 19 quindi esatta;
ciò che è invece stato stigmatizzato nel verbale di accertamento è che l'attività sia successivamente mutata – e per un periodo limitato – in modo da rendere non più corretto l'inquadramento attribuito (terziario - servizi, in luogo di quello ritenuto corretto di edilizia); nello stesso verbale è poi espressamente riconosciuta la correttezza dell'inquadramento a decorrere dal gennaio 2020 sulla scorta dell'ulteriore mutamento dell'attività esercitata.
Se dunque le pretese contributive rivendicate nel verbale non discendono dal riscontro di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, deve farsi applicazione della regola generale di irretroattività della riclassificazione, potendosi in linea di principio pretendere la sola contribuzione relativa a periodi successivi alla notifica del verbale di accertamento;
senonchè, nel caso di specie la riclassificazione attiene esclusivamente ad un periodo limitato e precedente alla notifica del verbale (il verbale è del 9.4.2021 e il periodo oggetto di contestazione è quello da gennaio 2018 a dicembre 2019), con la conseguenza che nulla può essere preteso dall' a titolo contributivo. CP_1
4. – Per quanto attiene alle somme erogate a titolo di indennità di trasferta (rilievo sopra indicato sub lett. b) la pretesa dell'Ente di recuperare dette somme nell'imponibile contributivo appare fondata.
4.1. - Va ricordato che i benefici contributivi per le somme corrisposte ai lavoratori in trasferta sono previsti dall'art. 51, 5° comma, TUIR (D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i.).
Al riguardo deve affermarsi, sulla scorta della giurisprudenza costante della Suprema
Corte, che si tratta di una norma che sancisce un esonero per la parte datoriale dal versamento di contributi assistenziali e previdenziali relativamente ad indennità di trasferta e rimborsi spese per la parte eccedente i limiti indicati, con la conseguenza che trova applicazione il principio generale secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata;
con particolare riguardo alla indennità di trasferta l' deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme CP_1
erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro spettando, invece, al datore di pagina 8 di 19 lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (ex multis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 13011 del 24/05/2017; Sez. L,
Ordinanza n. 18160 del 10/07/2018; Sez. L - , Ordinanza n. 22923 del 19/08/2024).
4.2. – Nel caso in esame detto onere, che gravava sulla società ricorrente, non è stato assolto per le ragioni che seguono.
4.2.1. – La documentazione prodotta da parte ricorrente è insufficiente a dimostrare l'effettivo collegamento tra singoli soggetti e singolo cantiere nelle specifiche giornate.
Invero, la società ha prodotto, sub doc. 16, i soli report dei singoli interventi che tuttavia non sono sottoscritti dai singoli lavoratori coinvolti nel cantiere, spesso attengono a più giornate (ad es. doc. 16 trentatreesima parte, pag. 3) e in molti casi non indicano neppure il nome degli operai coinvolti indicandone solo il numero complessivo (ad es. tipologia di report sub doc. 16 prima parte, decima parte, quarta parte, etc).
Né possono ritenersi utili alla dimostrazione delle specifiche trasferte i documenti prodotti sub doc. 17 che altro non sono che i brogliacci dei cedolini.
Merita peraltro di essere valorizzato quanto rilevato nel verbale di accertamento e ribadito dal funzionario escusso in giudizio, ossia la mancata corretta indicazione nel
LUL delle giornate a cui le indennità di trasferta sarebbero puntualmente riferite, circostanza che impedisce – anche a prescindere dalla genericità dei report – ogni compiuto raffronto tra cedolini e report (l'ispettore in sede di escussione ha Per_6
dichiarato: “mi viene mostrato il doc, 16 di parte ricorrente su cui dichiaro che questi documenti non sono stati forniti in sede di indagini ispettive o forse sì ma non l'abbiamo ritenuta sufficiente
a dimostrare la trasferta perché non si tratta di documenti sottoscritti dal singolo lavoratore o che indicano i singoli giorni di trasferta;
benchè fosse pacifico che lavorassero in trasferta non era possibile ricavare la corrispondenza tra i singoli lavoratori e giorni e le indicazioni da busta paga;
le buste infatti non indicavano né i singoli giorni delle trasferte nei calendari sotto né il numero di giorni complessivi nel mese”).
4.2.2. – A tale difetto di adeguato riscontro documentale circa l'effettività delle trasferte si somma la scarsa comprensibilità dei dati riportati nei cedolini paga con riferimento pagina 9 di 19 agli importi unitari, sempre variabili e non chiaramente riconducibili a importi orari piuttosto che giornalieri, come indicato nel verbale, evincibile dalla analisi delle buste paga in atti (doc. 4, fascicolo e ribadito dall'ispettore Conto in udienza (“le buste CP_1 infatti non indicavano né i singoli giorni delle trasferte nei calendari sotto né il numero di giorni complessivi nel mese;
mostro ad esempio la busta paga di di ottobre 2017 che Parte_9 indica 26,20 come dato “ore/giorni” che tuttavia non può essere i giorni perché ne ha lavorati 21
e nemmeno le ore in base al “dato base” che è 23,40”).
4.2.3. – Si consideri poi che i dati riportati in busta paga non corrispondono agli importi di cui al CCNL applicato in azienda come indicato dall'ispettore in giudizio (“l'azienda applicava un CCNL e non vi erano altri accordi aziendali;
gli importi erogati a titolo di trasferta non corrispondevano agli importi del CCNL”) e che alcuna spiegazione è stata fornita dalla società, né in fase ispettiva né in giudizio, circa i criteri di calcolo delle erogazioni in esame.
Al contrario, può dirsi acclarata l'arbitrarietà dell'ammontare delle indennità corrisposte ai lavoratori, alla luce delle dichiarazioni rese in fase ispettiva dallo stesso legale rappresentante della società, che ha affermato “l'importo indicato in trasferta e dipendenti viene comunicato dal sottoscritto all'impiegata che redige la busta paga, di norma il giorno prima della elaborazione sul cedolino, verbalmente sulla base del disagio, del luogo della trasferta e delle condizioni meteorologiche che hanno interessato il lavoratore nel mese. Non esistono giustificativi che regolano tali importi ma ricordo a mente tutti i lavori effettuati e quindi quanto spetta a titolo di trasferta a ognuno di loro” (dichiarazioni riportate nel verbale a pag. 8).
4.2.4. – Infine, si consideri quanto rilevato dagli ispettori in fase ispettiva ed evidenziato nel verbale – e in alcun modo giustificato dalla società in giudizio – circa il fatto che, pur lavorando quasi tutti i lavoratori fuori dalla sede aziendale e presso i vari cantieri, la corresponsione delle indennità di trasferta avveniva solo per alcuni di essi o solo per alcune giornate.
4.2.5. – Alla luce di tutto quanto sopra esposto non può dirsi raggiunta la prova in giudizio circa la sussistenza dei presupposti dell'esonero contributivo con riferimento agli importi contestati dagli ispettori e analiticamente indicati, con riferimento a ciascun pagina 10 di 19 lavoratore e a ciascuna mensilità negli allegati al verbale, non essendovi la prova della effettività delle singole trasferte e dei presupposti di erogazione delle specifiche somme riconosciute.
5. – Con riferimento alla contestata genuinità del rapporto di tirocinio intercorso con nel periodo dal 16 gennaio al 15 luglio 2017 (rilievo sopra indicato sub Parte_4
lett. d) i rilievi contenuti nel verbale di accertamento devono ritenersi, all'esito dell'istruttoria svolta, insussistenti.
5.1. – Invero, deve rilevarsi in primo luogo che nel verbale non è stata contestata la effettività della formazione ricevuta dal nel periodo in esame e del resto essa Pt_3
risulta dagli attestati prodotti da parte ricorrente sub docc. 27 e 28 e da quanto riferito in giudizio dai testimoni, che hanno concordemente dato atto della formazione iniziale ricevuta in ufficio e della finalità formativa della presenza del in cantiere, il Pt_3
quale coerentemente non risultava stabilmente inserito in una squadra di lavoro. Si considerino in questo senso le testimonianze di (“ lo ricordo e Parte_9 Pt_3 ricordo quando è arrivato;
ricordo che per un periodo è stato in ufficio ma non ricordo quanto… dopo un periodo che non so quantificare lui faceva apparizioni in cantiere per apprendere come si svolgeva il lavoro;
essendo io tecnico io gli illustravo il lavoro e a cosa doveva dare attenzione;
…
non mi ha dato indicazioni specifiche ma solo che doveva imparare”), di CP_3 Persona_7
(“ lo conosco;
all'inizio lui era in ufficio … non ricordo quanto tempo sia rimasto in Pt_3 ufficio;
poi dopo faceva sia in cantiere che in ufficio perché doveva fare esperienza…lui a volte veniva con noi in cantiere ma a volte tornava prima in ufficio perché doveva lavorare anche in ufficio”), di (“ lo ricordo;
era stato all'inizio assunto come Testimone_1 Parte_4 tirocinante perché doveva apprendere;
all'inizio era in ufficio ma non saprei dire per quanto tempo ma per diversi mesi di sicuro;
era tecnico di cantiere e cioè doveva apprendere sia la parte documentale del cantiere sia la verifica dell'andamento del cantiere;
in ufficio era seguito di sicuro dal titolare…dopo vi è stata una fase in cantiere;
doveva imparare a fare i rilievi e il titolare lo portava in cantiere”). La formazione ricevuta in ufficio e in cantiere è del resto stata confermata dallo stesso già in fase ispettiva (cfr. verbale di conversazione Pt_3
pagina 11 di 19 telefonica sub doc. 3 bis “Durante tutto il periodo in cui ero in formazione sono stato affiancato oltre che dal sig. anche dal sig. e ”). Pt_9 Persona_8 Persona_7 Parte_10
5.2. – Non è poi emerso con sufficiente certezza che il nel periodo in esame abbia Pt_3 svolto attività per un orario settimanale superiore alle 40 ore , dal momento che già in fase ispettiva lo stesso ha dichiarato espressamente di svolgere in ufficio 8 ore giornaliere, e talvolta anche meno, mentre l'orario indicato come seguito nei cantieri, superiore alle 8 ore, non è stato indicato come osservato tutti i giorni;
né diversi elementi
– nel senso dello svolgimento di lavoro straordinario – sono emersi dalla istruttoria orale svolta in giudizio.
5.3. – Quanto poi all'ulteriore elemento preso in considerazione nel verbale quale indizio della non genuinità del rapporto di tirocinio, ossia l'erogazione di un compenso mensile pari ad € 1400, in luogo della somma di € 800 indicata nel progetto formativo (doc. 25, pag. 8, fascicolo ricorrente), deve rilevarsi che lo stesso ha chiarito in giudizio Pt_3 che la somma di € 1400 è stata percepita nel periodo successivo alla conclusione del tirocinio (“preciso che il discorso di € 1400 è avvenuto dopo la trasformazione del contratto”).
5.4. – Infine, non può affatto ritenersi in contrasto con la natura formativa del tirocinio lo svolgimento di lavoro notturno: il profilo per il quale è stata richiesta dalla società
l'attivazione di una convenzione di tirocinio di inserimento lavorativo per è Pt_3
quello di “impiegato tecnico di cantiere” e nella sezione dedicata alle modalità di svolgimento del tirocinio, oltre al normale orario giornaliero, è stato espressamente indicato: “saltuariamente eventuale orario di lavoro notturno solo se si necessita visione lavorazioni particolari” (doc. 23 fascicolo ricorrente).
Coerentemente e in modo analitico il progetto formativo ha indicato come obiettivo del tirocinio la “formazione tecnico di contabilità di cantiere e rilievi tecnici in cantiere per redazione della contabilità autostradale” e, tra le modalità di svolgimento, che “il tirocinante dovrebbe, accompagnato e istruito dal tutor, prendere visione ed istruire la parte tecnica dei servizi/lavori da svolgere nei cantieri di servizi autostradali per poi, effettuati i rilievi, redigere la contabilità relativa per il servizio autostrada” (doc. 24 fascicolo ricorrente) e i medesimi contenuti sono riprodotti nella Convenzione di tirocinio di inserimento lavorativo pagina 12 di 19 stipulata dalla società con l'Agenzia Piemonte Lavoro, quale soggetto promotore (doc.
25 fascicolo ricorrente).
La necessità – a fini formativi – della adibizione del ad attività in orario notturno Pt_3
è stata confermata dall'istruttoria orale svolta, dalla quale è emerso che gli interventi di manutenzione su tratte autostradali da parte di dovevano compiersi Pt_1
necessariamente in orario notturno per espressa richiesta della committente, come dichiarato dalla teste (“credo che qualche volta sia andato di notte con il Testimone_1
titolare in autostrada perché lì si fanno i lavori notturni;
non so di preciso ma so che è
l'autostrada che ci impone il lavoro notturno”).
Il fatto che l'orario notturno sia stato osservato da solo in occasione dell'attività Pt_3 svolta presso cantieri autostradali, come confermato anche dal teste Persona_7
(“ricordo qualche volta nei turni notturni;
l'ho visto io;
ricordo di averlo visto in un Pt_3 cantiere dell'autostrada”), depone nel senso della stretta connessione tra l'attività in orario notturno e la finalità formativa, con particolare riferimento ai cantieri autostradali, piuttosto che nel senso dell'inserimento stabile nei turni di lavoro aziendali.
5.5. – Alla luce di tutto quanto sopra non può ritenersi comprovata la natura non genuina del tirocinio formativo di Parte_4
6. – Con riferimento ai rilievi sopra indicati sub lett. i. e relativi alla qualifica di due lavoratori, e , deve evidenziarsi che con Persona_3 Parte_6
riferimento al primo di essi la società non ha contestato il rilievo degli ispettori secondo cui lo stesso sarebbe stato erroneamente denunciato come operaio e non come impiegato, dando tuttavia atto di avere in ogni caso provveduto al versamento della corretta contribuzione.
La mancanza di conseguenze contributive di detta erronea denuncia appare del resto confermato dallo stesso tenore del verbale di accertamento, che in relazione alla qualifica del lavoratore dà atto della sola rettifica dell'aliquota senza calcolo di differenze contributive. Definitiva conferma di ciò si trova poi nei chiarimenti resi in giudizio dall'ispettore che sul punto ha affermato: “quanto alla posizione di Per_6 Per_9
preciso che l'aliquota erroneamente applicata dalla azienda era più alta di quella corretta e
pagina 13 di 19 abbiamo indicato che la differenza poteva essere poi recuperata;
questa contestazione è stata in melius”.
6.1. – Quanto alla posizione di , la pretesa vantata dall' Parte_6 CP_1
discende, in primo luogo, dalla ritenuta sussumibilità delle mansioni svolte da detto lavoratore nel livello 1° al posto che nel 3° del CCNL Multiservizi.
Senonchè, il presupposto su cui poggia detta valutazione dell'Ente, ossia lo svolgimento di mansioni prevalenti di manutentore di officina – sussumibili, secondo gli ispettori, nella declaratoria del 3° livello del CCNL (“lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità”) che annovera tra i profili esemplificativi proprio quello di
“manutentore meccanico” – è rimasta priva di adeguato riscontro.
I testimoni escussi in giudizio hanno infatti fatto riferimento a semplici lavoretti di carrozzeria senza fare alcun riferimento ad attività di individuazione e risoluzione di guasti meccanici o attività analoghe per complessità, che invece risultano caratterizzare il livello (il profilo n. 5 del livello 3° annovera i “lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono anche con l'individuazione di semplici guasti attività di manutenzione e di riparazione con normale difficoltà di esecuzione”, cfr. doc. 20 fascicolo ricorrente).
Si considerino in questo senso le dichiarazioni rese dal teste (“conosco Pt_9
so che lavora in deposito e fa qualche operazioni di carrozzeria e lo dico perché l'ho Parte_6 visto;
… l'ho visto fare solo lavori di carrozzeria anche perché io sto la giornata in cantiere;
l'ho visto sostituire un parafango o riagganciarlo oppure aggiustare un fanalino rotto”), dal teste
(“ faceva lavori di carrozzeria come ad esempio verniciare mezzi e si Persona_7 Parte_6 occupava delle macchine;
lo vedevo sempre in officina;
non penso che capisca di manutenzione e sistemazione meccanica delle macchine;
l'ho visto solo verniciare”) e dal teste (“faceva Tes_2
lavoretti di carrozzeria in magazzino …non so se facesse anche lavori di aggiustamento guasti e meccanici in genere”).
6.2. – Né è emersa, all'esito dell'istruttoria orale svolta, la conferma del secondo profilo contestato dagli ispettori con riferimento al lavoratore , ossia lo svolgimento Parte_6
dell'orario giornaliero di nove ore.
pagina 14 di 19 Tra i testimoni escussi in giudizio, infatti, alcuni non hanno saputo indicare l'orario di lavoro seguito da detto lavoratore e altri hanno potuto riferire solo in via indiretta l'orario di questi, ricavandolo in via deduttiva rispetto ai propri orari;
senonché anche tale ultima indicazione, peraltro generica, non conferma lo svolgimento di lavoro straordinario, tenuto conto della pacifica fruizione della pausa pranzo.
Queste le dichiarazioni dei testimoni sul punto:
- teste : “non so che orario facesse;
io andavo via verso il cantiere prima che lui Parte_9
arrivasse; io partivo alle 7 per il cantiere o 7.30; quando rientravo in sede lui era già andato via;
io rientravo in ufficio verso le 18/18.30”;
- teste “credo facesse l'orario giornaliero ordinario 8/17; lui stava in officina e Persona_7 arrivava più tardi degli operai che magari arrivavano prima per andare sui cantieri lontani;
io non avevo orario fisso”;
- teste : “io al mattino arrivo alle 8, 8.30 e lo vedo spesso già lì; la sera va via Testimone_1
verso le 17; la pausa pranzo dura un'oretta, un'oretta e mezza;
io vado via verso le 18 e lui è già andato via”.
Neppure possono trarsi utili elementi dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori in fase ispettiva, dal momento che solo il lavoratore ha riferito di , tuttavia Per_10 Parte_6
non indicando l'orario di lavoro da questi osservato (doc. 3 bis, pag. 11 fascicolo e CP_1
le sole dichiarazioni rese dal stesso non possono ritenersi sufficienti a Parte_6 supportare la pretesa dell'Ente, in mancanza di ulteriori riscontri (doc. 3 bis, pag. 51 fascicolo . CP_1
6.3. – Alla luce di tutto quanto sopra devono ritenersi infondate le pretese rivendicate nel verbale con riferimento al lavoratore riconnesse al lavoro straordinario e Parte_6
al superiore inquadramento.
7. – Devono ritenersi sussistenti le rivendicazioni sopra indicate alle lett. n e relativa al recupero a contribuzione delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta ai lavoratori denunciati nella matricola in uso per l'attività edile per le medesime ragioni già esposte al superiore punto 4 della motivazione.
pagina 15 di 19 8. – Non è fondata la pretesa sopra indicata alla lett. o, non potendo ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento di lavoro straordinario da parte del lavoratore , Persona_4
che gli ispettori affermano essere stato svolto per almeno due sabati al mese per cinque ore, dalle 7.30 alle 12.30.
Queste, invero, le testimonianze rilevanti sul punto:
- teste : “ricordo anche lui ha lavorato nel cantiere di Parte_9 Persona_4
Alessandria; non mi risulta che lui abbia lavorato di sabato nel cantiere di Alessandria e non saprei dire se abbia lavorato di sabato in altri cantieri”;
- teste “ lo conosco;
l'ho visto anche lui ad Alessandria anche se lui Persona_7 Persona_4
è rimasto poco mi pare;
lo vedevo che guidava il camion;
non penso che lavorasse di sabato;
io a volte per emergenza lavoravo di sabato”;
- teste : “ lo ricordo ma non saprei dire che orari facesse;
non Testimone_1 Persona_4
saprei dire se lavorasse di sabato”;
- teste “ricordo forse è venuto un sabato nel cantiere di Parte_4 Persona_4
Alessandria perché eravamo indietro con le lavorazioni ma non ne sono certo”;
- teste “ lo ricordo ma non ricordo se lavorasse il sabato;
Testimone_3 Persona_4
posso dire, per quanto ricordi, che quando ho lavorato io il sabato lui non c'era; per noi il sabato non era fisso ma era una cosa saltuaria e non tutti lavoravano in quelle occasioni”.
Tanto premesso, rilevato che neppure si traggono utili elementi dalle dichiarazioni rilasciate in fase ispettiva dagli altri lavoratori (che peraltro, anche con riferimento alla propria posizione, hanno riferito del lavoro nella giornata di sabato in modo del tutto saltuario), va ribadito anche in tal caso che le sole dichiarazioni rese dal in fase Per_4
ispettiva, non supportate da ulteriori riscontri, non possono ritenersi sufficienti a suffragare la pretesa dell' (doc. 3 bis fascicolo . Controparte_8 CP_1
9. – Quanto alle pretese riconnesse alle trasferte effettuate da e sopra Controparte_4
indicate alla lett. p, deve rilevarsi che nel verbale è stato preteso il recupero delle somme erogate sotto le voci “Trasferta Italia” e “Rimborso chilometrico a pie di lista”, per le quali non sussisteva idonea documentazione giustificativa.
pagina 16 di 19 9.1. – Ciò posto, va certamente ritenuta fondata la pretesa dell'Ente con riferimento ai periodi antecedenti all'ottobre 2016 e successivi al febbraio 2019, posto che i rendiconti delle trasferte consegnati dalla società agli ispettori attengono al solo periodo ottobre
2016/febbraio 2019 e che alcuna ulteriore documentazione è stata prodotta dalla ricorrente in giudizio (cfr. doc. 31 fascicolo ricorrente).
9.2. – Parimenti, devono ritenersi fondate le pretese dell' con riferimento al CP_1
periodo da aprile 2016 a settembre 2016 in cui, pacificamente, il era assente per CP_3
infortunio e, quindi, non svolgeva alcuna prestazione lavorativa.
9.3. – Quanto ai residui periodi, per i quali sono stati recuperati i soli importi non coperti da idonea giustificazione, deve evidenziarsi come gli ispettori abbiano rilevato dall'esame del LUL la duplicazione degli importi erogati a titolo di “trasferta Italia”
(codice n. 934), di cui solo uno giustificato da idonea rendicontazione.
Ebbene, tale duplicazione non è stata in alcun modo spiegata da parte ricorrente in giudizio e, anzi, la documentazione prodotta corrobora la tesi dell : Controparte_8
confrontando la busta paga di gennaio 2017 prodotta sub doc. 32 con il rendiconto relativo a detto mese, si può notare come la prima voce “trasferta Italia”, pari a 13 giorni moltiplicati per € 25, trova esatta corrispondenza nel rendiconto sottoscritto dal lavoratore (e lo stesso è a dirsi per il rimborso a piè di lista) mentre difetta ogni supporto documentale – né vi è spiegazione – per la seconda voce “trasferta Italia”, pari a 2 giorni moltiplicati, peraltro, per un importo del tutto differente da quello della prima voce
(pari a 50 euro).
9.4. – Alla luce di quanto testé dedotto nonché delle argomentazioni sopra esposte al punto 4 della motivazione, la pretesa dell' deve ritenersi integralmente fondata. CP_1
10. – Fondate sono infine le rivendicazioni contributive (relative alla Gestione Separata) riconnesse alla trasferta di e e sopra indicate alla lett. r. Per_5 Controparte_7
10.1. – Una prima ragione di recupero discende dalla duplicazione in busta paga delle voci “trasferta Italia” (codice n. 131), rispetto alla quale è stata prodotta in fase ispettiva documentazione solo con riferimento alla prima di esse, con conseguente recupero a pagina 17 di 19 contribuzione della seconda di dette voci (cfr. es. busta paga sub doc. 6 Parte_8
fascicolo . CP_1
Ebbe, anche in tal caso parte ricorrente non ha addotto in giudizio alcuna ragione per tale duplicazione né ha prodotto documentazione idonea a giustificare la seconda erogazione, così non assolvendo all'onere della prova sulla stessa gravante ai fini dell'esonero contributivo.
10.2. – Infine, una seconda ragione di recupero attiene al rimborso chilometrico a piè di lista (esposto nelle buste paga con il codice n. 102) erogato a da aprile Parte_8
2016 ad agosto 2020 e a nel periodo da gennaio 2020 a ottobre 2020, Controparte_7
periodi in cui entrambi i collaboratori pacificamente usavano per le trasferte auto aziendali.
Ebbene, a fronte dell'uso dell'auto aziendale, incontestato dalla ricorrente e risultante anche dalla documentazione prodotta in atti (cfr. rendiconti compilati da Parte_8 che indicano modello e targa dell'auto, prodotti sub doc. 34 fascicolo ricorrente), alcuna pezza giustificativa di ulteriori esborsi da parte dei collaboratori è stata prodotta dalla società, né in fase ispettiva né in giudizio (pedaggi, rifornimenti, etc), sicchè deve ritenersi priva di giustificazione l'erogazione a titolo di rimborso.
11. – In considerazione del parziale accoglimento della opposizione e della posizione sostanziale assunta dalle parti nel presente giudizio, le spese di lite vanno compensate nella misura di 2/3 e poste per il restante 1/3 a carico della ricorrente. La liquidazione è compiuta nella misura di cui al dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 alla stregua di valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore complessivo dei tre verbali di accertamento.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• in parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovute le pretese vantate dall' CP_1 nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020009184/DDL del 9.4.2021 con riguardo ai rilievi “inquadramento previdenziale”, “tirocinio Girardi”,
pagina 18 di 19 “qualifica lavoratori” con riferimento a , e dovute le pretese per i Parte_6
restanti rilievi;
dichiara non dovute le pretese vantate dall' nel verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. 2018000774/ DDL del 9.4.2021 con riguardo ai rilievi relativi allo straordinario prestato da e dovute le pretese per i restanti Persona_4
rilievi; dichiara dovute le pretese vantate dall' nel verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. 2020011178/DDL del 9.4.2021;
• compensa per 2/3 le spese di lite e condanna parte ricorrente a rimborsare a parte convenuta il restanti 1/3 delle stesse, liquidate, per tale ultima parte, in € 6.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali e oneri riflessi;
• fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Asti, 20/09/2024
Il Giudice
Elisabetta Antoci
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI in persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.l. 807/2021 promossa da:
elettivamente domiciliato in CORSO DANTE, 5 14100 ASTI , presso Parte_1 lo studio dell'avv. BAGNADENTRO SILVIA, che lo rappresenta e difende, con gli avv. LUCA MATTEO DAFFRA e TOMMASO MAISANO, giusta procura allegata telematicamente al ricorso parte ricorrente c o n t r o
elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA F.LLI ROSSELLI 22/24 14100 ASTI e difeso dall'avv. ZECCHINI SILVIA, giusta procura generale alle liti 23.07.2015 a rogito del dr. Persona_1 notaio in Roma parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.10.2021 la società operante prevalentemente nel Parte_1
settore edile, ha convenuto in giudizio l' impugnando i Verbali Unici di CP_1
Accertamento e Notificazione nn. 2020009184/DDL, 2018000774/ DDL e
2020011178/DDL del 9 aprile 2021 e formulando domanda di accertamento negativo delle pretese contributive ivi contenute.
Costituito in giudizio, l' ha dedotto la fondatezza degli addebiti contenuti nel CP_1
verbale di accertamento sulla scorta dei rilievi e delle indagini svolte dagli ispettori pagina 1 di 19 avuto particolare riguardo alla documentazione acquisita e alle dichiarazioni testimoniali assunte in fase ispettiva.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testimoni ed è stata decisa, a seguito di discussione orale, come da dispositivo in calce.
* * * * * *
1. – Le pretese dell' si fondano sui rilievi contenuti nei verbali Unici di CP_1
Accertamento e Notificazione nn. 2020009184/DDL, 2018000774/ DDL e
2020011178/DDL del 9 aprile 2021.
1.1. – Con il verbale n. 2020009184/DDL (doc. 1 fascicolo ricorrente) gli ispettori hanno esposto i rilievi di seguito riassuntivamente indicati:
a. “inquadramento previdenziale”: gli ispettori hanno preliminarmente dato atto che l'azienda ha operato dalla sua costituzione e sino al 31.3.2016 con una unica matricola (n. 0701261630) per tutte le attività esercitate (preparazione cantieri edili, sistemazione terreno, pulizia e lavaggio aree pubbliche, manutenzione autostradale, rimozione neve e ghiaccio) e che con decorrenza
1.4.2016 ha chiesto l'apertura di una nuova matricola (n. 0703111324) per i lavoratori occupati nelle attività secondarie, con inquadramento nel settore terziario, categoria servizi;
hanno tuttavia rilevato gli ispettori che negli anni
2018 e 2019 l'attività prevalente svolta dalla società è stata quella edile e che a tale attività sono stati adibiti indifferentemente e in via continuativa lavoratori denunciati in entrambe le matricole, avuto particolare riguardo all'attività svolta in appalto per la presso il cantiere di Controparte_2
Alessandria, avente ad oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione relative ad un centro commerciale e ad altri cantieri edili minori;
ravvisata dagli ispettori l'assenza di autonomia funzionale e organizzativa tra le due attività denunciate nelle distinte matricole e ritenuta la prevalenza dell'attività edile su quella dei servizi, nel verbale si è provveduto a variare la classificazione della matricola 0703111324 con ricalcolo dell'imponibile contributivo sulla scorta dei dati tabellari previsti dal CCNL Edilizia
pagina 2 di 19 Industria in luogo del CCNL Multiservizi, per il solo periodo compreso tra gennai 2018 e dicembre 2019, riconoscendo gli ispettori che a partire dal 2020
l'attività prevalente è tornata ad essere quella relativa ai servizi;
b. “trasferte”: gli ispettori hanno riscontrato, sulla base dell'esame del LUL,
l'erogazione di importi a titolo di indennità di trasferta di importo sempre variabile e senza la necessaria individuazione dei giorni di trasferta, in mancanza di altra documentazione idonea a suffragare le trasferte e gli esborsi ad esse connessi;
gli ispettori hanno inoltre rilevato che, pur prestando i lavoratori la propria attività quasi sempre in comuni diversi da quello ove è ubicata la sede aziendale, l'erogazione dell'indennità di trasferta ha riguardato solo alcuni lavoratori e alcuni giorni, sicchè – anche alla luce delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società – hanno dubitato della effettività delle trasferte recuperando a contribuzione i relativi importi, ad esclusione di quelli per i quali sono state prodotte le specifiche
“note spese per trasferte fuori dal comune” compilate dai dipendenti;
c. “lavoratori intermittenti”: gli ispettori hanno contestato alla società di aver utilizzato lavoratori intermittenti senza provvedere alla liquidazione degli istituti retributivi differiti, provvedendo alla conseguente rideterminazione della base imponile contributiva;
d. “ : gli ispettori hanno contestato la genuinità del rapporto Parte_2 Pt_3
di tirocinio intercorso con nel periodo dal 16 gennaio al 15 Parte_4 luglio 2017, alla luce dell'orario di lavoro osservato superiore alle 40 ore settimanali pattuite, dell'ammontare del compenso mensile erogato pari ad €
1400 (anziché € 800 indicati nel progetto formativo) nonché dell'adibizione del lavoratore in turni notturni;
e. “ticket licenziamento”: gli ispettori hanno contestato alla società di aver omesso di versare i ticket licenziamento all'esito dei recessi per giusta causa intimati a e a rispettivamente, in data 3.9.2020 e Parte_5 Persona_2
19.9.2020;
pagina 3 di 19 f. “rapporto di lavoro parzialmente annullato”: gli ispettori hanno contestato alla società di aver denunciato il rapporto di lavoro intercorso con la Sig.ra
[...]
a totale carico aziendale includendo nei costi deducibili l'intera Pt_5 retribuzione erogata, i relativi contributi e l'indennità di trasferta, ancorché la lavoratrice prestasse la propria attività lavorativa principalmente in favore della famiglia;
CP_3
g. “liquidazione ferie”: gli ispettori hanno contestato alla società di aver calcolato, in occasione della cessazione di alcuni rapporti di lavoro, i ratei maturati di ferie non godute utilizzando come unità di misura il parametro orario in luogo di quello giornaliero;
h. “imponibile durante la CIG”: gli ispettori hanno rilevato che la società, per alcune mensilità dell'anno 2020, ha calcolato l'imponibile contributivo rapportato al minimale contributivo anche nelle giornate di sospensione per
CIG per le quali non è dovuto, essendo il rapporto sospeso, provvedendo alla conseguente rettifica (in diminuzione) dell'imponile;
i. “qualifica lavoratori”: gli ispettori hanno contestato che il lavoratore Per_3
è stato erroneamente denunciato quale operaio e non come
[...]
impiegato, provvedendo alla rettifica della qualifica con applicazione della diversa aliquota contributiva;
gli ispettori hanno poi, con riferimento al lavoratore , rideterminato l'inquadramento dal 1° al 3° Parte_6
livello del CCNL Multiservizi, in ragione delle mansioni prevalenti asseritamente svolte dallo stesso lavoratore avuto particolare riguardo a quelle di manutentore di officina, nonché a riquantificare l'orario giornaliero prestato, indicato dalle 7.30 alle 17.30 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì;
l. “minimale part time”: gli ispettori hanno rilevato che la società, con riferimento al lavoratore assunto con contratto a tempo Parte_7 parziale di 20 ore settimanali, ha calcolato l'imponibile contributivo rapportato al minimale giornaliero in misura intera anziché in rapporto alla pagina 4 di 19 prestazione part time, provvedendo alla conseguente rettifica (in diminuzione) dell'imponile;
m. “recupero agevolazioni contributive”: in considerazione dei rilievi sopra indicati gli ispettori hanno provveduto al recupero delle agevolazioni contributive di cui la società ha beneficiato sulla scorta della riscontrata irregolarità contributiva e delle previsioni di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.
1.2. – Con il verbale n. 2018000774/ DDL (doc. 5 fascicolo ricorrente) gli ispettori hanno esposto i rilievi di seguito riassuntivamente indicati:
n. “trasferte”: prendendo le mosse dai rilievi già esposti nel verbale
2020009184 e richiamati i medesimi rilievi sopra indicati alla lett. b, gli ispettori hanno recuperato a contribuzione gli importi erogati a titolo di indennità di trasferta anche ai lavoratori denunciati nella matricola in uso per l'attività edile;
o. “straordinario ”: gli ispettori hanno contestato alla società di Persona_4
aver denunciato un orario di lavoro non corretto, avendo il lavoratore prestato attività di lavoro straordinario per almeno due sabati al mese per cinque ore, dalle 7.30 alle 12.30, non risultante dal LUL;
p. “trasferte : gli ispettori hanno rilevato che a detto Controparte_4 dipendente, sotto le voci “Trasferta Italia” e “Rimborso chilometrico a pie di lista”, sono state erogate somme superiori a quelle supportate da idonea documentazione giustificativa, e che detti importi sono stati erogati anche nel periodo da aprile 2016 a settembre 2016, pur essendo il assente per CP_3
infortunio, con conseguente recupero a contribuzione delle somme non coperte da pezze giustificative e relative a periodi di assenza per infortunio;
q. “imponibili previdenziali errati”: gli ispettori hanno rilevato che in alcuni mesi la società ha denunciato imponibili previdenziali rapportati al minimale anziché all'effettivo imponibile risultato essere superiore, con CP_5 CP_1
conseguente rettifica degli imponibili.
pagina 5 di 19 1.3. – Con il verbale n. 2020011178/ DDL (doc. 7 fascicolo ricorrente) gli ispettori hanno esposto i rilievi di seguito riassuntivamente indicati:
r. “trasferte e ”: gli ispettori hanno Per_5 Controparte_6 Controparte_7 rilevato che a detti soggetti, iscritti alla Gestione Separata in quanto, rispettivamente, amministratore e collaboratrice della società, sotto la voce
“Trasferta Italia”, sono state erogate somme superiori a quelle supportate da idonea documentazione giustificativa;
gli ispettori hanno poi rilevato che a
, nei mesi da aprile 2016 ad agosto 2020, e a Parte_8 [...]
, nei mesi da marzo 2019 a dicembre 2019, sono stati erogati CP_7
importi a titolo di rimborso chilometrico a piè di lista, ancorché gli stessi abbiano utilizzato l'autovettura aziendale, con conseguente recupero a contribuzione delle somme non coperte da pezze giustificative ovvero erogate a titolo di rimborso spese nei periodi indicati.
2. – Parte ricorrente in giudizio ha contestato unicamente le pretese contributive e assicurative discendenti dai rilievi sopra indicati ai punti a, b, d, i, n, o, p ed r, sicchè esulano dal thema decidendum gli ulteriori rilievi di cui al verbale, da ritenersi quindi pacifici.
3. – Con riferimento alla contribuzione rivendicata nel verbale in ragione del reinquadramento previdenziale operato sulla matricola n. 0703111324 (rilievo sopra indicato sub lett. a), deve rilevarsi che gli ispettori hanno espressamente riconosciuto la correttezza dell'inquadramento previdenziale, alla luce dell'attività svolta dalla società, con riferimento al periodo dall'aprile 2016 (data di costituzione della nuova matricola) al dicembre 2017 e, in seguito, per il periodo decorrente dal gennaio 2020 in avanti, contestando pertanto la correttezza dell'inquadramento solo con riferimento al periodo gennaio 2018-dicembre 20219.
3.1. – Tanto premesso, va ricordato che l'art. 3, comma 8 della l. 335/95, per la parte che qui viene in rilievo, prevede che “I provvedimenti adottati d'ufficio dall' di variazione CP_1 della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga
pagina 6 di 19 in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui
l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro”.
3.2. – La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la disposizione in questione, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall' dopo la data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 indipendentemente CP_1
dai parametri adottati, in base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma.
Fa eccezione a tale generale principio di irretroattività l'ipotesi in cui vi sia stato nel momento iniziale dell'attività un comportamento del datore positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l'inoltro di dichiarazioni inesatte.
Tale ultima condotta è però del tutto diversa dal comportamento omissivo intervenuto nel corso dell'attività del datore di lavoro, che trova una specifica sanzione nell'ordinamento nel D.L. n. 352 del 1978, art. 2, comma 1, convertito in L. n. 467 del
1978, che prevede l'obbligo dell'impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all'attività imprenditoriale svolta e disciplina le conseguenze della relativa violazione (con una sanzione amministrativa), ma non determina la retrodatazione dell'inquadramento.
In altri termini, data la natura eccettiva della deroga all'operatività della classificazione ex nunc, deroga prevista testualmente per il solo caso delle inesattezze nella dichiarazione iniziale, va esclusa la sua applicazione al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente indicate e tipizzate, stante il divieto anche di interpretazione analogica ed estensiva, posto con riferimento alla legge speciale dall'art. 14 preleggi (cfr. Cass. sez.
L, n. 14257 del 24/05/2019; n. 3460 del 13/02/2018; n. 4521 del 1/03/2006).
3.3. – Tornando al caso di specie, deve rilevarsi che l' ha espressamente CP_1
riconosciuto la coerenza dell'inquadramento inizialmente attribuito alla matricola in esame sulla scorta della denuncia di inizio attività da parte della ricorrente, da ritenersi pagina 7 di 19 quindi esatta;
ciò che è invece stato stigmatizzato nel verbale di accertamento è che l'attività sia successivamente mutata – e per un periodo limitato – in modo da rendere non più corretto l'inquadramento attribuito (terziario - servizi, in luogo di quello ritenuto corretto di edilizia); nello stesso verbale è poi espressamente riconosciuta la correttezza dell'inquadramento a decorrere dal gennaio 2020 sulla scorta dell'ulteriore mutamento dell'attività esercitata.
Se dunque le pretese contributive rivendicate nel verbale non discendono dal riscontro di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, deve farsi applicazione della regola generale di irretroattività della riclassificazione, potendosi in linea di principio pretendere la sola contribuzione relativa a periodi successivi alla notifica del verbale di accertamento;
senonchè, nel caso di specie la riclassificazione attiene esclusivamente ad un periodo limitato e precedente alla notifica del verbale (il verbale è del 9.4.2021 e il periodo oggetto di contestazione è quello da gennaio 2018 a dicembre 2019), con la conseguenza che nulla può essere preteso dall' a titolo contributivo. CP_1
4. – Per quanto attiene alle somme erogate a titolo di indennità di trasferta (rilievo sopra indicato sub lett. b) la pretesa dell'Ente di recuperare dette somme nell'imponibile contributivo appare fondata.
4.1. - Va ricordato che i benefici contributivi per le somme corrisposte ai lavoratori in trasferta sono previsti dall'art. 51, 5° comma, TUIR (D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i.).
Al riguardo deve affermarsi, sulla scorta della giurisprudenza costante della Suprema
Corte, che si tratta di una norma che sancisce un esonero per la parte datoriale dal versamento di contributi assistenziali e previdenziali relativamente ad indennità di trasferta e rimborsi spese per la parte eccedente i limiti indicati, con la conseguenza che trova applicazione il principio generale secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata;
con particolare riguardo alla indennità di trasferta l' deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme CP_1
erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro spettando, invece, al datore di pagina 8 di 19 lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (ex multis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 13011 del 24/05/2017; Sez. L,
Ordinanza n. 18160 del 10/07/2018; Sez. L - , Ordinanza n. 22923 del 19/08/2024).
4.2. – Nel caso in esame detto onere, che gravava sulla società ricorrente, non è stato assolto per le ragioni che seguono.
4.2.1. – La documentazione prodotta da parte ricorrente è insufficiente a dimostrare l'effettivo collegamento tra singoli soggetti e singolo cantiere nelle specifiche giornate.
Invero, la società ha prodotto, sub doc. 16, i soli report dei singoli interventi che tuttavia non sono sottoscritti dai singoli lavoratori coinvolti nel cantiere, spesso attengono a più giornate (ad es. doc. 16 trentatreesima parte, pag. 3) e in molti casi non indicano neppure il nome degli operai coinvolti indicandone solo il numero complessivo (ad es. tipologia di report sub doc. 16 prima parte, decima parte, quarta parte, etc).
Né possono ritenersi utili alla dimostrazione delle specifiche trasferte i documenti prodotti sub doc. 17 che altro non sono che i brogliacci dei cedolini.
Merita peraltro di essere valorizzato quanto rilevato nel verbale di accertamento e ribadito dal funzionario escusso in giudizio, ossia la mancata corretta indicazione nel
LUL delle giornate a cui le indennità di trasferta sarebbero puntualmente riferite, circostanza che impedisce – anche a prescindere dalla genericità dei report – ogni compiuto raffronto tra cedolini e report (l'ispettore in sede di escussione ha Per_6
dichiarato: “mi viene mostrato il doc, 16 di parte ricorrente su cui dichiaro che questi documenti non sono stati forniti in sede di indagini ispettive o forse sì ma non l'abbiamo ritenuta sufficiente
a dimostrare la trasferta perché non si tratta di documenti sottoscritti dal singolo lavoratore o che indicano i singoli giorni di trasferta;
benchè fosse pacifico che lavorassero in trasferta non era possibile ricavare la corrispondenza tra i singoli lavoratori e giorni e le indicazioni da busta paga;
le buste infatti non indicavano né i singoli giorni delle trasferte nei calendari sotto né il numero di giorni complessivi nel mese”).
4.2.2. – A tale difetto di adeguato riscontro documentale circa l'effettività delle trasferte si somma la scarsa comprensibilità dei dati riportati nei cedolini paga con riferimento pagina 9 di 19 agli importi unitari, sempre variabili e non chiaramente riconducibili a importi orari piuttosto che giornalieri, come indicato nel verbale, evincibile dalla analisi delle buste paga in atti (doc. 4, fascicolo e ribadito dall'ispettore Conto in udienza (“le buste CP_1 infatti non indicavano né i singoli giorni delle trasferte nei calendari sotto né il numero di giorni complessivi nel mese;
mostro ad esempio la busta paga di di ottobre 2017 che Parte_9 indica 26,20 come dato “ore/giorni” che tuttavia non può essere i giorni perché ne ha lavorati 21
e nemmeno le ore in base al “dato base” che è 23,40”).
4.2.3. – Si consideri poi che i dati riportati in busta paga non corrispondono agli importi di cui al CCNL applicato in azienda come indicato dall'ispettore in giudizio (“l'azienda applicava un CCNL e non vi erano altri accordi aziendali;
gli importi erogati a titolo di trasferta non corrispondevano agli importi del CCNL”) e che alcuna spiegazione è stata fornita dalla società, né in fase ispettiva né in giudizio, circa i criteri di calcolo delle erogazioni in esame.
Al contrario, può dirsi acclarata l'arbitrarietà dell'ammontare delle indennità corrisposte ai lavoratori, alla luce delle dichiarazioni rese in fase ispettiva dallo stesso legale rappresentante della società, che ha affermato “l'importo indicato in trasferta e dipendenti viene comunicato dal sottoscritto all'impiegata che redige la busta paga, di norma il giorno prima della elaborazione sul cedolino, verbalmente sulla base del disagio, del luogo della trasferta e delle condizioni meteorologiche che hanno interessato il lavoratore nel mese. Non esistono giustificativi che regolano tali importi ma ricordo a mente tutti i lavori effettuati e quindi quanto spetta a titolo di trasferta a ognuno di loro” (dichiarazioni riportate nel verbale a pag. 8).
4.2.4. – Infine, si consideri quanto rilevato dagli ispettori in fase ispettiva ed evidenziato nel verbale – e in alcun modo giustificato dalla società in giudizio – circa il fatto che, pur lavorando quasi tutti i lavoratori fuori dalla sede aziendale e presso i vari cantieri, la corresponsione delle indennità di trasferta avveniva solo per alcuni di essi o solo per alcune giornate.
4.2.5. – Alla luce di tutto quanto sopra esposto non può dirsi raggiunta la prova in giudizio circa la sussistenza dei presupposti dell'esonero contributivo con riferimento agli importi contestati dagli ispettori e analiticamente indicati, con riferimento a ciascun pagina 10 di 19 lavoratore e a ciascuna mensilità negli allegati al verbale, non essendovi la prova della effettività delle singole trasferte e dei presupposti di erogazione delle specifiche somme riconosciute.
5. – Con riferimento alla contestata genuinità del rapporto di tirocinio intercorso con nel periodo dal 16 gennaio al 15 luglio 2017 (rilievo sopra indicato sub Parte_4
lett. d) i rilievi contenuti nel verbale di accertamento devono ritenersi, all'esito dell'istruttoria svolta, insussistenti.
5.1. – Invero, deve rilevarsi in primo luogo che nel verbale non è stata contestata la effettività della formazione ricevuta dal nel periodo in esame e del resto essa Pt_3
risulta dagli attestati prodotti da parte ricorrente sub docc. 27 e 28 e da quanto riferito in giudizio dai testimoni, che hanno concordemente dato atto della formazione iniziale ricevuta in ufficio e della finalità formativa della presenza del in cantiere, il Pt_3
quale coerentemente non risultava stabilmente inserito in una squadra di lavoro. Si considerino in questo senso le testimonianze di (“ lo ricordo e Parte_9 Pt_3 ricordo quando è arrivato;
ricordo che per un periodo è stato in ufficio ma non ricordo quanto… dopo un periodo che non so quantificare lui faceva apparizioni in cantiere per apprendere come si svolgeva il lavoro;
essendo io tecnico io gli illustravo il lavoro e a cosa doveva dare attenzione;
…
non mi ha dato indicazioni specifiche ma solo che doveva imparare”), di CP_3 Persona_7
(“ lo conosco;
all'inizio lui era in ufficio … non ricordo quanto tempo sia rimasto in Pt_3 ufficio;
poi dopo faceva sia in cantiere che in ufficio perché doveva fare esperienza…lui a volte veniva con noi in cantiere ma a volte tornava prima in ufficio perché doveva lavorare anche in ufficio”), di (“ lo ricordo;
era stato all'inizio assunto come Testimone_1 Parte_4 tirocinante perché doveva apprendere;
all'inizio era in ufficio ma non saprei dire per quanto tempo ma per diversi mesi di sicuro;
era tecnico di cantiere e cioè doveva apprendere sia la parte documentale del cantiere sia la verifica dell'andamento del cantiere;
in ufficio era seguito di sicuro dal titolare…dopo vi è stata una fase in cantiere;
doveva imparare a fare i rilievi e il titolare lo portava in cantiere”). La formazione ricevuta in ufficio e in cantiere è del resto stata confermata dallo stesso già in fase ispettiva (cfr. verbale di conversazione Pt_3
pagina 11 di 19 telefonica sub doc. 3 bis “Durante tutto il periodo in cui ero in formazione sono stato affiancato oltre che dal sig. anche dal sig. e ”). Pt_9 Persona_8 Persona_7 Parte_10
5.2. – Non è poi emerso con sufficiente certezza che il nel periodo in esame abbia Pt_3 svolto attività per un orario settimanale superiore alle 40 ore , dal momento che già in fase ispettiva lo stesso ha dichiarato espressamente di svolgere in ufficio 8 ore giornaliere, e talvolta anche meno, mentre l'orario indicato come seguito nei cantieri, superiore alle 8 ore, non è stato indicato come osservato tutti i giorni;
né diversi elementi
– nel senso dello svolgimento di lavoro straordinario – sono emersi dalla istruttoria orale svolta in giudizio.
5.3. – Quanto poi all'ulteriore elemento preso in considerazione nel verbale quale indizio della non genuinità del rapporto di tirocinio, ossia l'erogazione di un compenso mensile pari ad € 1400, in luogo della somma di € 800 indicata nel progetto formativo (doc. 25, pag. 8, fascicolo ricorrente), deve rilevarsi che lo stesso ha chiarito in giudizio Pt_3 che la somma di € 1400 è stata percepita nel periodo successivo alla conclusione del tirocinio (“preciso che il discorso di € 1400 è avvenuto dopo la trasformazione del contratto”).
5.4. – Infine, non può affatto ritenersi in contrasto con la natura formativa del tirocinio lo svolgimento di lavoro notturno: il profilo per il quale è stata richiesta dalla società
l'attivazione di una convenzione di tirocinio di inserimento lavorativo per è Pt_3
quello di “impiegato tecnico di cantiere” e nella sezione dedicata alle modalità di svolgimento del tirocinio, oltre al normale orario giornaliero, è stato espressamente indicato: “saltuariamente eventuale orario di lavoro notturno solo se si necessita visione lavorazioni particolari” (doc. 23 fascicolo ricorrente).
Coerentemente e in modo analitico il progetto formativo ha indicato come obiettivo del tirocinio la “formazione tecnico di contabilità di cantiere e rilievi tecnici in cantiere per redazione della contabilità autostradale” e, tra le modalità di svolgimento, che “il tirocinante dovrebbe, accompagnato e istruito dal tutor, prendere visione ed istruire la parte tecnica dei servizi/lavori da svolgere nei cantieri di servizi autostradali per poi, effettuati i rilievi, redigere la contabilità relativa per il servizio autostrada” (doc. 24 fascicolo ricorrente) e i medesimi contenuti sono riprodotti nella Convenzione di tirocinio di inserimento lavorativo pagina 12 di 19 stipulata dalla società con l'Agenzia Piemonte Lavoro, quale soggetto promotore (doc.
25 fascicolo ricorrente).
La necessità – a fini formativi – della adibizione del ad attività in orario notturno Pt_3
è stata confermata dall'istruttoria orale svolta, dalla quale è emerso che gli interventi di manutenzione su tratte autostradali da parte di dovevano compiersi Pt_1
necessariamente in orario notturno per espressa richiesta della committente, come dichiarato dalla teste (“credo che qualche volta sia andato di notte con il Testimone_1
titolare in autostrada perché lì si fanno i lavori notturni;
non so di preciso ma so che è
l'autostrada che ci impone il lavoro notturno”).
Il fatto che l'orario notturno sia stato osservato da solo in occasione dell'attività Pt_3 svolta presso cantieri autostradali, come confermato anche dal teste Persona_7
(“ricordo qualche volta nei turni notturni;
l'ho visto io;
ricordo di averlo visto in un Pt_3 cantiere dell'autostrada”), depone nel senso della stretta connessione tra l'attività in orario notturno e la finalità formativa, con particolare riferimento ai cantieri autostradali, piuttosto che nel senso dell'inserimento stabile nei turni di lavoro aziendali.
5.5. – Alla luce di tutto quanto sopra non può ritenersi comprovata la natura non genuina del tirocinio formativo di Parte_4
6. – Con riferimento ai rilievi sopra indicati sub lett. i. e relativi alla qualifica di due lavoratori, e , deve evidenziarsi che con Persona_3 Parte_6
riferimento al primo di essi la società non ha contestato il rilievo degli ispettori secondo cui lo stesso sarebbe stato erroneamente denunciato come operaio e non come impiegato, dando tuttavia atto di avere in ogni caso provveduto al versamento della corretta contribuzione.
La mancanza di conseguenze contributive di detta erronea denuncia appare del resto confermato dallo stesso tenore del verbale di accertamento, che in relazione alla qualifica del lavoratore dà atto della sola rettifica dell'aliquota senza calcolo di differenze contributive. Definitiva conferma di ciò si trova poi nei chiarimenti resi in giudizio dall'ispettore che sul punto ha affermato: “quanto alla posizione di Per_6 Per_9
preciso che l'aliquota erroneamente applicata dalla azienda era più alta di quella corretta e
pagina 13 di 19 abbiamo indicato che la differenza poteva essere poi recuperata;
questa contestazione è stata in melius”.
6.1. – Quanto alla posizione di , la pretesa vantata dall' Parte_6 CP_1
discende, in primo luogo, dalla ritenuta sussumibilità delle mansioni svolte da detto lavoratore nel livello 1° al posto che nel 3° del CCNL Multiservizi.
Senonchè, il presupposto su cui poggia detta valutazione dell'Ente, ossia lo svolgimento di mansioni prevalenti di manutentore di officina – sussumibili, secondo gli ispettori, nella declaratoria del 3° livello del CCNL (“lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità”) che annovera tra i profili esemplificativi proprio quello di
“manutentore meccanico” – è rimasta priva di adeguato riscontro.
I testimoni escussi in giudizio hanno infatti fatto riferimento a semplici lavoretti di carrozzeria senza fare alcun riferimento ad attività di individuazione e risoluzione di guasti meccanici o attività analoghe per complessità, che invece risultano caratterizzare il livello (il profilo n. 5 del livello 3° annovera i “lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono anche con l'individuazione di semplici guasti attività di manutenzione e di riparazione con normale difficoltà di esecuzione”, cfr. doc. 20 fascicolo ricorrente).
Si considerino in questo senso le dichiarazioni rese dal teste (“conosco Pt_9
so che lavora in deposito e fa qualche operazioni di carrozzeria e lo dico perché l'ho Parte_6 visto;
… l'ho visto fare solo lavori di carrozzeria anche perché io sto la giornata in cantiere;
l'ho visto sostituire un parafango o riagganciarlo oppure aggiustare un fanalino rotto”), dal teste
(“ faceva lavori di carrozzeria come ad esempio verniciare mezzi e si Persona_7 Parte_6 occupava delle macchine;
lo vedevo sempre in officina;
non penso che capisca di manutenzione e sistemazione meccanica delle macchine;
l'ho visto solo verniciare”) e dal teste (“faceva Tes_2
lavoretti di carrozzeria in magazzino …non so se facesse anche lavori di aggiustamento guasti e meccanici in genere”).
6.2. – Né è emersa, all'esito dell'istruttoria orale svolta, la conferma del secondo profilo contestato dagli ispettori con riferimento al lavoratore , ossia lo svolgimento Parte_6
dell'orario giornaliero di nove ore.
pagina 14 di 19 Tra i testimoni escussi in giudizio, infatti, alcuni non hanno saputo indicare l'orario di lavoro seguito da detto lavoratore e altri hanno potuto riferire solo in via indiretta l'orario di questi, ricavandolo in via deduttiva rispetto ai propri orari;
senonché anche tale ultima indicazione, peraltro generica, non conferma lo svolgimento di lavoro straordinario, tenuto conto della pacifica fruizione della pausa pranzo.
Queste le dichiarazioni dei testimoni sul punto:
- teste : “non so che orario facesse;
io andavo via verso il cantiere prima che lui Parte_9
arrivasse; io partivo alle 7 per il cantiere o 7.30; quando rientravo in sede lui era già andato via;
io rientravo in ufficio verso le 18/18.30”;
- teste “credo facesse l'orario giornaliero ordinario 8/17; lui stava in officina e Persona_7 arrivava più tardi degli operai che magari arrivavano prima per andare sui cantieri lontani;
io non avevo orario fisso”;
- teste : “io al mattino arrivo alle 8, 8.30 e lo vedo spesso già lì; la sera va via Testimone_1
verso le 17; la pausa pranzo dura un'oretta, un'oretta e mezza;
io vado via verso le 18 e lui è già andato via”.
Neppure possono trarsi utili elementi dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori in fase ispettiva, dal momento che solo il lavoratore ha riferito di , tuttavia Per_10 Parte_6
non indicando l'orario di lavoro da questi osservato (doc. 3 bis, pag. 11 fascicolo e CP_1
le sole dichiarazioni rese dal stesso non possono ritenersi sufficienti a Parte_6 supportare la pretesa dell'Ente, in mancanza di ulteriori riscontri (doc. 3 bis, pag. 51 fascicolo . CP_1
6.3. – Alla luce di tutto quanto sopra devono ritenersi infondate le pretese rivendicate nel verbale con riferimento al lavoratore riconnesse al lavoro straordinario e Parte_6
al superiore inquadramento.
7. – Devono ritenersi sussistenti le rivendicazioni sopra indicate alle lett. n e relativa al recupero a contribuzione delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta ai lavoratori denunciati nella matricola in uso per l'attività edile per le medesime ragioni già esposte al superiore punto 4 della motivazione.
pagina 15 di 19 8. – Non è fondata la pretesa sopra indicata alla lett. o, non potendo ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento di lavoro straordinario da parte del lavoratore , Persona_4
che gli ispettori affermano essere stato svolto per almeno due sabati al mese per cinque ore, dalle 7.30 alle 12.30.
Queste, invero, le testimonianze rilevanti sul punto:
- teste : “ricordo anche lui ha lavorato nel cantiere di Parte_9 Persona_4
Alessandria; non mi risulta che lui abbia lavorato di sabato nel cantiere di Alessandria e non saprei dire se abbia lavorato di sabato in altri cantieri”;
- teste “ lo conosco;
l'ho visto anche lui ad Alessandria anche se lui Persona_7 Persona_4
è rimasto poco mi pare;
lo vedevo che guidava il camion;
non penso che lavorasse di sabato;
io a volte per emergenza lavoravo di sabato”;
- teste : “ lo ricordo ma non saprei dire che orari facesse;
non Testimone_1 Persona_4
saprei dire se lavorasse di sabato”;
- teste “ricordo forse è venuto un sabato nel cantiere di Parte_4 Persona_4
Alessandria perché eravamo indietro con le lavorazioni ma non ne sono certo”;
- teste “ lo ricordo ma non ricordo se lavorasse il sabato;
Testimone_3 Persona_4
posso dire, per quanto ricordi, che quando ho lavorato io il sabato lui non c'era; per noi il sabato non era fisso ma era una cosa saltuaria e non tutti lavoravano in quelle occasioni”.
Tanto premesso, rilevato che neppure si traggono utili elementi dalle dichiarazioni rilasciate in fase ispettiva dagli altri lavoratori (che peraltro, anche con riferimento alla propria posizione, hanno riferito del lavoro nella giornata di sabato in modo del tutto saltuario), va ribadito anche in tal caso che le sole dichiarazioni rese dal in fase Per_4
ispettiva, non supportate da ulteriori riscontri, non possono ritenersi sufficienti a suffragare la pretesa dell' (doc. 3 bis fascicolo . Controparte_8 CP_1
9. – Quanto alle pretese riconnesse alle trasferte effettuate da e sopra Controparte_4
indicate alla lett. p, deve rilevarsi che nel verbale è stato preteso il recupero delle somme erogate sotto le voci “Trasferta Italia” e “Rimborso chilometrico a pie di lista”, per le quali non sussisteva idonea documentazione giustificativa.
pagina 16 di 19 9.1. – Ciò posto, va certamente ritenuta fondata la pretesa dell'Ente con riferimento ai periodi antecedenti all'ottobre 2016 e successivi al febbraio 2019, posto che i rendiconti delle trasferte consegnati dalla società agli ispettori attengono al solo periodo ottobre
2016/febbraio 2019 e che alcuna ulteriore documentazione è stata prodotta dalla ricorrente in giudizio (cfr. doc. 31 fascicolo ricorrente).
9.2. – Parimenti, devono ritenersi fondate le pretese dell' con riferimento al CP_1
periodo da aprile 2016 a settembre 2016 in cui, pacificamente, il era assente per CP_3
infortunio e, quindi, non svolgeva alcuna prestazione lavorativa.
9.3. – Quanto ai residui periodi, per i quali sono stati recuperati i soli importi non coperti da idonea giustificazione, deve evidenziarsi come gli ispettori abbiano rilevato dall'esame del LUL la duplicazione degli importi erogati a titolo di “trasferta Italia”
(codice n. 934), di cui solo uno giustificato da idonea rendicontazione.
Ebbene, tale duplicazione non è stata in alcun modo spiegata da parte ricorrente in giudizio e, anzi, la documentazione prodotta corrobora la tesi dell : Controparte_8
confrontando la busta paga di gennaio 2017 prodotta sub doc. 32 con il rendiconto relativo a detto mese, si può notare come la prima voce “trasferta Italia”, pari a 13 giorni moltiplicati per € 25, trova esatta corrispondenza nel rendiconto sottoscritto dal lavoratore (e lo stesso è a dirsi per il rimborso a piè di lista) mentre difetta ogni supporto documentale – né vi è spiegazione – per la seconda voce “trasferta Italia”, pari a 2 giorni moltiplicati, peraltro, per un importo del tutto differente da quello della prima voce
(pari a 50 euro).
9.4. – Alla luce di quanto testé dedotto nonché delle argomentazioni sopra esposte al punto 4 della motivazione, la pretesa dell' deve ritenersi integralmente fondata. CP_1
10. – Fondate sono infine le rivendicazioni contributive (relative alla Gestione Separata) riconnesse alla trasferta di e e sopra indicate alla lett. r. Per_5 Controparte_7
10.1. – Una prima ragione di recupero discende dalla duplicazione in busta paga delle voci “trasferta Italia” (codice n. 131), rispetto alla quale è stata prodotta in fase ispettiva documentazione solo con riferimento alla prima di esse, con conseguente recupero a pagina 17 di 19 contribuzione della seconda di dette voci (cfr. es. busta paga sub doc. 6 Parte_8
fascicolo . CP_1
Ebbe, anche in tal caso parte ricorrente non ha addotto in giudizio alcuna ragione per tale duplicazione né ha prodotto documentazione idonea a giustificare la seconda erogazione, così non assolvendo all'onere della prova sulla stessa gravante ai fini dell'esonero contributivo.
10.2. – Infine, una seconda ragione di recupero attiene al rimborso chilometrico a piè di lista (esposto nelle buste paga con il codice n. 102) erogato a da aprile Parte_8
2016 ad agosto 2020 e a nel periodo da gennaio 2020 a ottobre 2020, Controparte_7
periodi in cui entrambi i collaboratori pacificamente usavano per le trasferte auto aziendali.
Ebbene, a fronte dell'uso dell'auto aziendale, incontestato dalla ricorrente e risultante anche dalla documentazione prodotta in atti (cfr. rendiconti compilati da Parte_8 che indicano modello e targa dell'auto, prodotti sub doc. 34 fascicolo ricorrente), alcuna pezza giustificativa di ulteriori esborsi da parte dei collaboratori è stata prodotta dalla società, né in fase ispettiva né in giudizio (pedaggi, rifornimenti, etc), sicchè deve ritenersi priva di giustificazione l'erogazione a titolo di rimborso.
11. – In considerazione del parziale accoglimento della opposizione e della posizione sostanziale assunta dalle parti nel presente giudizio, le spese di lite vanno compensate nella misura di 2/3 e poste per il restante 1/3 a carico della ricorrente. La liquidazione è compiuta nella misura di cui al dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 alla stregua di valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore complessivo dei tre verbali di accertamento.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• in parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovute le pretese vantate dall' CP_1 nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020009184/DDL del 9.4.2021 con riguardo ai rilievi “inquadramento previdenziale”, “tirocinio Girardi”,
pagina 18 di 19 “qualifica lavoratori” con riferimento a , e dovute le pretese per i Parte_6
restanti rilievi;
dichiara non dovute le pretese vantate dall' nel verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. 2018000774/ DDL del 9.4.2021 con riguardo ai rilievi relativi allo straordinario prestato da e dovute le pretese per i restanti Persona_4
rilievi; dichiara dovute le pretese vantate dall' nel verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. 2020011178/DDL del 9.4.2021;
• compensa per 2/3 le spese di lite e condanna parte ricorrente a rimborsare a parte convenuta il restanti 1/3 delle stesse, liquidate, per tale ultima parte, in € 6.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali e oneri riflessi;
• fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Asti, 20/09/2024
Il Giudice
Elisabetta Antoci
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