TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/05/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10986 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da assistito dall'avv. Riccio Raffaele Parte_1
ATTORE contro assistita dall'avv. Mauro Zanni CP_1
CONVENUTA
Fatto e diritto. notificava atto di precetto, in forza del decreto ingiuntivo n. Parte_2
3954/2019 del Tribunale di Brescia, a con il quale gli Parte_1 chiedeva il pagamento della somma capitale di € 149.442,68 oltre ad € 115.287,30 a titolo di interessi convezionali.
proponeva opposizione al precetto ed esponeva che il suo Parte_1 debito era sorto in forza di fideiussione prestata a favore della società Megabyte srl;
che , originaria titolare del credito, aveva stipulato con la debitrice CP_2
pagina 1 di 5 principale un accoro di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 l.f.; che l'accoro era stato omologato;
che successivamente la debitrice era stata dichiarata fallita;
che con l'accordo il rapporto di debito/credito era stato novato;
che, pertanto, la CP_3 non avrebbe potuto chiedere ulteriori somme oltre a quelle indicate nell'accordo stesso;
che, viceversa, aveva chiesto il pagamento anche degli interessi Parte_2 dovuti in forza di contratto di conto corrente;
che detti interessi erano usurari.
Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva che fosse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo.
Parte convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza dell'8.5.2025, la causa era posta in decisione.
- - - - - -
L'opponente ha sostenuto che il credito per interessi riconosciuto nel decreto ingiuntivo sarebbe stato insussistente.
L'opposizione all'esecuzione, oltre che per negare la sussistenza del titolo esecutivo, può essere proposta per negare l'esistenza del diritto sostanziale già affermato come esistente nel titolo esecutivo.
Una simile contestazione, che in relazione ai titoli di formazione stragiudiziale non incontra limiti particolari, non risulta sempre proponibile con riferimento ai titoli di formazione giudiziale.
La giurisprudenza ha ritenuto che, in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta valere dal creditore in forza di un titolo esecutivo giudiziale può essere contrastata solamente eccependo la sussistenza di fatti modificativi o estintivi ( es. compensazione, transazione pagamento ecc.), verificatisi successivamente alla formazione del titolo.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “in sede di opposizione nel processo di esecuzione, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso, e non anche sulla base di quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla Costituzione del titolo giudiziale, e risulterebbero, perciò, pagina 2 di 5 in contrasto con l'accertamento contenuto nel giudicato, il quale, a norma dell'art. 2909 cod. civ., fa stato ad ogni effetto tra le parti” (Cass. n. 6605/1988 e più recentemente Cass. 4505/2011).
Di conseguenza, l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando i fatti impeditivi, modificativi o estintivi si siano verificati prima della formazione del titolo giudiziale.
Alla medesima conclusione si giunge quando il fatto costitutivo dell'eccezione si è verificato durante il giudizio di merito, ma prima che siano maturate le preclusioni assertive (eccezioni in senso stretto) e probatorie (eccezioni in senso lato).
Quando detti fatti si siano verificati dopo la maturazione di un termine preclusivo, secondo una prima opinione, essi potrebbero essere fatti valere solamente mediante il giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre secondo altri sarebbe necessario appellare la sentenza.
Secondo una terza e prevalente tesi, la parte potrebbe alternativamente proporre opposizione all'esecuzione o impugnare la sentenza.
Nel caso in esame, parte opponente, in questa sede, ha sollevato le questioni che aveva già sollevato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, il primo motivo di opposizione è respinto, in quanto l'opponente non ha eccepito la sussistenza di fatti impeditivi diversi da quelli che avrebbe potuto far valere se avesse proposto opposizione a decreto ingiuntivo.
Sia l'insussistenza del diritto di credito per interessi, a causa della presunta novazione del credito, sia l'usurarietà del tasso pattuito avrebbero dovuto essere fatti valere proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 3954/2019 del Tribunale di
Brescia.
Poiché l'opponente non ha opposto il decreto ingiuntivo, le questioni dedotte risultano coperte da giudicato.
Parte opponente ha rilevato, altresì, che non fosse chiaro come il creditore avesse imputato la somma ricavata in sede esecutiva.
La convenuta, in comparsa di costituzione, ha precisato di avere detratto la somma di € 38.422,93 dagli interessi convenzionali dovuti, interessi che, diversamente, sarebbero stati pari ad € 153.710,23.
pagina 3 di 5 Parte resistente ha anche precisato che il tasso convenzionale degli interessi moratori era stato pattuito nella percentuale del 17% e che gli interessi erano stati determinati facendo applicazione di detto tasso.
Poiché a fronte di dette precisazioni, l'opponente non ha mosso specifici e fondati rilievi anche la seconda doglianza deve stimarsi infondata.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate in euro 3.544,0 per la fase di studio, in euro 2.338,00 per la fase introduttiva, in euro 5.206,00 per la fase di trattazione (determinati al minimo in assenza di istruttoria) e in euro
63.082,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
L'art. 96 cpc ha introdotto, per la giurisprudenza maggioritaria, un'ipotesi di responsabilità oggettiva con funzione sanzionatoria. Il giudice, una volta che accerti che la parte abbia abusivamente fatto ricorso allo strumento processuale, può condannarla a pagare all'altra parte una certa somma di denaro e ciò anche in assenza della prova di un effettivo pregiudizio pecuniario. La natura sanzionatoria della norma è stata, da ultimo, sancita dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 23 giugno 2016 n. 152, nel respingere la questione di incostituzionalità, ha affermato che l'introduzione della norma “riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta”.
Per determinare l'entità della somma da irrogare alla parte che ha abusato del processo, si deve tener conto della gravità della condotta abusiva posta in essere. Va valutato sia il comportamento soggettivo della parte, e quindi la gravità dell'abuso, inteso come differenza tra la condotta processuale imposta dalla buona fede processuale e quella concretamente tenuta, sia gli elementi oggettivi in relazione ai quali la condotta abusiva è stata posta in essere e, in particolare, la natura ed il valore della causa.
Gravità della condotta, importanza e valore della controversia sono quindi i parametri da utilizzare per procedere alla determinazione della somma da attribuire alla parte vittima della condotta processuale contraria a buona fede. pagina 4 di 5 Nel caso in esame, parte opponente ha proposto un'opposizione all'esecuzione palesemente infondata.
Tenuto conto della gravità del comportamento e del valore della controversia, si liquida a titolo di danno la somma di euro 10.000,00.
Ai sensi dell'art 96 quarto comma cpc, parte opponente è condannata al pagamento della somma di euro 4.000,00, così determinata tenuto conto degli elementi di fatto sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinge l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in motivazione. condanna l'opponente a pagare alla convenuta la somma di euro 10.000,00; condanna a pagare alla cassa delle ammende la somma di Parte_1 euro 4.000,00
Così deciso in Brescia l'8.5.2025
Il Giudice
Dott. Gianluigi Canali
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10986 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da assistito dall'avv. Riccio Raffaele Parte_1
ATTORE contro assistita dall'avv. Mauro Zanni CP_1
CONVENUTA
Fatto e diritto. notificava atto di precetto, in forza del decreto ingiuntivo n. Parte_2
3954/2019 del Tribunale di Brescia, a con il quale gli Parte_1 chiedeva il pagamento della somma capitale di € 149.442,68 oltre ad € 115.287,30 a titolo di interessi convezionali.
proponeva opposizione al precetto ed esponeva che il suo Parte_1 debito era sorto in forza di fideiussione prestata a favore della società Megabyte srl;
che , originaria titolare del credito, aveva stipulato con la debitrice CP_2
pagina 1 di 5 principale un accoro di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 l.f.; che l'accoro era stato omologato;
che successivamente la debitrice era stata dichiarata fallita;
che con l'accordo il rapporto di debito/credito era stato novato;
che, pertanto, la CP_3 non avrebbe potuto chiedere ulteriori somme oltre a quelle indicate nell'accordo stesso;
che, viceversa, aveva chiesto il pagamento anche degli interessi Parte_2 dovuti in forza di contratto di conto corrente;
che detti interessi erano usurari.
Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva che fosse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo.
Parte convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza dell'8.5.2025, la causa era posta in decisione.
- - - - - -
L'opponente ha sostenuto che il credito per interessi riconosciuto nel decreto ingiuntivo sarebbe stato insussistente.
L'opposizione all'esecuzione, oltre che per negare la sussistenza del titolo esecutivo, può essere proposta per negare l'esistenza del diritto sostanziale già affermato come esistente nel titolo esecutivo.
Una simile contestazione, che in relazione ai titoli di formazione stragiudiziale non incontra limiti particolari, non risulta sempre proponibile con riferimento ai titoli di formazione giudiziale.
La giurisprudenza ha ritenuto che, in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta valere dal creditore in forza di un titolo esecutivo giudiziale può essere contrastata solamente eccependo la sussistenza di fatti modificativi o estintivi ( es. compensazione, transazione pagamento ecc.), verificatisi successivamente alla formazione del titolo.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “in sede di opposizione nel processo di esecuzione, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso, e non anche sulla base di quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla Costituzione del titolo giudiziale, e risulterebbero, perciò, pagina 2 di 5 in contrasto con l'accertamento contenuto nel giudicato, il quale, a norma dell'art. 2909 cod. civ., fa stato ad ogni effetto tra le parti” (Cass. n. 6605/1988 e più recentemente Cass. 4505/2011).
Di conseguenza, l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando i fatti impeditivi, modificativi o estintivi si siano verificati prima della formazione del titolo giudiziale.
Alla medesima conclusione si giunge quando il fatto costitutivo dell'eccezione si è verificato durante il giudizio di merito, ma prima che siano maturate le preclusioni assertive (eccezioni in senso stretto) e probatorie (eccezioni in senso lato).
Quando detti fatti si siano verificati dopo la maturazione di un termine preclusivo, secondo una prima opinione, essi potrebbero essere fatti valere solamente mediante il giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre secondo altri sarebbe necessario appellare la sentenza.
Secondo una terza e prevalente tesi, la parte potrebbe alternativamente proporre opposizione all'esecuzione o impugnare la sentenza.
Nel caso in esame, parte opponente, in questa sede, ha sollevato le questioni che aveva già sollevato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, il primo motivo di opposizione è respinto, in quanto l'opponente non ha eccepito la sussistenza di fatti impeditivi diversi da quelli che avrebbe potuto far valere se avesse proposto opposizione a decreto ingiuntivo.
Sia l'insussistenza del diritto di credito per interessi, a causa della presunta novazione del credito, sia l'usurarietà del tasso pattuito avrebbero dovuto essere fatti valere proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 3954/2019 del Tribunale di
Brescia.
Poiché l'opponente non ha opposto il decreto ingiuntivo, le questioni dedotte risultano coperte da giudicato.
Parte opponente ha rilevato, altresì, che non fosse chiaro come il creditore avesse imputato la somma ricavata in sede esecutiva.
La convenuta, in comparsa di costituzione, ha precisato di avere detratto la somma di € 38.422,93 dagli interessi convenzionali dovuti, interessi che, diversamente, sarebbero stati pari ad € 153.710,23.
pagina 3 di 5 Parte resistente ha anche precisato che il tasso convenzionale degli interessi moratori era stato pattuito nella percentuale del 17% e che gli interessi erano stati determinati facendo applicazione di detto tasso.
Poiché a fronte di dette precisazioni, l'opponente non ha mosso specifici e fondati rilievi anche la seconda doglianza deve stimarsi infondata.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate in euro 3.544,0 per la fase di studio, in euro 2.338,00 per la fase introduttiva, in euro 5.206,00 per la fase di trattazione (determinati al minimo in assenza di istruttoria) e in euro
63.082,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
L'art. 96 cpc ha introdotto, per la giurisprudenza maggioritaria, un'ipotesi di responsabilità oggettiva con funzione sanzionatoria. Il giudice, una volta che accerti che la parte abbia abusivamente fatto ricorso allo strumento processuale, può condannarla a pagare all'altra parte una certa somma di denaro e ciò anche in assenza della prova di un effettivo pregiudizio pecuniario. La natura sanzionatoria della norma è stata, da ultimo, sancita dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 23 giugno 2016 n. 152, nel respingere la questione di incostituzionalità, ha affermato che l'introduzione della norma “riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta”.
Per determinare l'entità della somma da irrogare alla parte che ha abusato del processo, si deve tener conto della gravità della condotta abusiva posta in essere. Va valutato sia il comportamento soggettivo della parte, e quindi la gravità dell'abuso, inteso come differenza tra la condotta processuale imposta dalla buona fede processuale e quella concretamente tenuta, sia gli elementi oggettivi in relazione ai quali la condotta abusiva è stata posta in essere e, in particolare, la natura ed il valore della causa.
Gravità della condotta, importanza e valore della controversia sono quindi i parametri da utilizzare per procedere alla determinazione della somma da attribuire alla parte vittima della condotta processuale contraria a buona fede. pagina 4 di 5 Nel caso in esame, parte opponente ha proposto un'opposizione all'esecuzione palesemente infondata.
Tenuto conto della gravità del comportamento e del valore della controversia, si liquida a titolo di danno la somma di euro 10.000,00.
Ai sensi dell'art 96 quarto comma cpc, parte opponente è condannata al pagamento della somma di euro 4.000,00, così determinata tenuto conto degli elementi di fatto sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinge l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in motivazione. condanna l'opponente a pagare alla convenuta la somma di euro 10.000,00; condanna a pagare alla cassa delle ammende la somma di Parte_1 euro 4.000,00
Così deciso in Brescia l'8.5.2025
Il Giudice
Dott. Gianluigi Canali
pagina 5 di 5