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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/04/2024, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE REL.
Dott. Rita De Angelis GIUDICE
Dott. Enza Foti GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 73 EL R.G.A.C.C. ELl'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 16/01/2024 da:
, nato il [...] a [...] ( GERMANIA ) e residente in [...]( Parte_1
AP ), Via Verdi n. 4, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina C.F._1
Massicci, e , nata il [...] a [...] e CP_1
residente in [...], C.F.: , rappresentata e difesa C.F._2
dall'avvocato Massimo Comini
Avente ad oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione ELla responsabilità genitoriale dei figli nati fuori EL matrimonio;
Conclusioni ELle parti: come da ricorso;
Conclusioni EL P.M.: il P.M. non si oppone all'accoglimento EL ricorso.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16/01/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- avevano avuto una relazione sentimentale senza mai contrarre matrimonio, iniziando una convivenza già da diverso tempo;
- dall'unione era nato il figlio ( 1-1-2019 ), riconosciuto da entrambi i genitori;
Persona_1
1 - già da qualche mese il rapporto era entrato in crisi, tato che i ricorrenti avevano deciso di porre fine allo stesso e di determinare, nell'interesse EL minore, le modalità di esercizio ELla loro responsabilità
genitoriale, nonché di regolare le altre questioni attinenti alla vita EL minore;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina EL Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione ELle parti dinanzi allo stesso, che i rapporti tra il minore ed i propri genitori fossero regolamentati secondo le seguenti
CONDIZIONI
1) Il figlio minore di quattro anni, resta affidato ad entrambi i genitori, con esercizio anche Per_1
separato ELla responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per il bambino relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta ELla residenza abituale EL minore saranno, invece, assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto ELle capacità, ELle inclinazioni naturali e ELle aspirazioni ELlo stesso.
2) La residenza abituale EL figlio viene stabilita presso l'abitazione ELla madre, sita alla Via Verdi n.° 4 di LL EL TR (AP), con la quale continuerà prevalentemente a vivere.
, che ha già lasciato la “casa familiare”, avrà diritto di prelevare dalla stessa e portare via Parte_1 con se' tutti i propri effetti personali ivi ancora rimasti, tra cui alcuni monili custoditi in cassaforte.
Non appena lo stesso avrà trovato un alloggio idoneo da locare, poiché la dimora attuale è goduta a mero titolo di ospitalità temporanea, provvederà anche al formale trasferimento ELla propria residenza anagrafica dalla predetta abitazione
3) Quanto alla regolamentazione EL diritto di visita EL figlio minore:
◼ infrasettimanalmente:
- nelle settimane in cui il padre avrà il turno di lavoro la mattina, potrà prendere e tenere con se' Per_1 il martedì ed il giovedì, dalle ore 15.15, quando avrà cura di prenderlo sotto l'abitazione dove vive al momento ELla discesa dal pulmino che ivi lo riconduce all'uscita dalla scuola, sino alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà presso il domicilio ELla madre, dopo averlo fatto cenare;
- nelle settimane in cui il padre avrà il turno di lavoro di pomeriggio, potrà prendere l mercoledì Per_1
mattina alle ore 8.00 presso la sua abitazione e tenerlo con sè fino alle ore 9.15, quando avrà cura di accompagnarlo direttamente a scuola;
◼ nei fine settimana, il padre potrà prendere e tenere con sè il minore a week-end alternati con la madre, dalle ore 12.30 EL sabato, quando avrà cura di prelevarlo dal domicilio ELla stessa, sino:
- alle ore 21.00 ELla domenica (pernottamento incluso), quando lo riaccompagnerà a casa ELla madre dopo averlo fatto cenare, qualora l'indomani abbia il turno di lavoro mattutino;
2 - al lunedì mattino (pernottamenti inclusi), quando lo accompagnerà direttamente a scuola, qualora abbia il turno di lavoro pomeridiano;
◼ nelle festività natalizie, trascorrerà con il padre cinque giorni (anche non consecutivi), con Per_1
relativi pernottamenti, da stabilire di anno in anno di comune accordo tra i genitori anche in base alle ferie di cui potranno fruire, ma in modo che vi sia alternanza annuale fra gli stessi EL giorno ELla
Vigilia (24/12); di Natale (25/12); di Santo Stefano (26/12); EL 31/12 e ELl'Epifania (6/1);
◼ nelle festività pasquali, rascorrerà con il padre tre giorni (anche non consecutivi), con relativi Per_1
pernottamenti, da stabilire di anno in anno di comune accordo tra i genitori anche in base alle ferie di cui potranno fruire, ma in modo che vi sia alternanza annuale fra gli stessi EL giorno di Pasqua e EL Lunedì ELl'Angelo;
◼ nelle vacanze estive (dalla chiusura alla riapertura ELla scuola), il padre potrà tenere con se' il figlio minore per una settimana (pernottamenti inclusi), da concordare di anno in anno tra i genitori, con congruo anticipo, in base alle ferie di cui gli stessi potranno fruire. Analogo diritto spetterà alla madre.
In ogni caso, nei detti periodi, è fatto salvo un reciproco diritto di visita dei genitori (da concordare di volta in volta tra gli stessi), sempre che questi non trascorrano le ferie con il proprio figlio in una località di villeggiatura lontana dal luogo di residenza EL bambino. La giornata EL 15 agosto sarà, comunque, trascorsa dal minore ad anni alterni tra i genitori;
◼ il padre, inoltre, potrà tenere con sè nel giorno EL proprio compleanno (13 dicembre) e nel Per_1
giorno ELla festa EL papà. Analogo diritto spetterà alla madre.
Il 1° gennaio, giorno EL compleanno EL bambino, starà a pranzo con un genitore ed a cena con Per_1
l'altro, alternandosi negli anni, fatta sempre salva la possibilità di festeggiarlo insieme;
◼ per tutte le altre festività si seguirà il criterio ELl'alternanza annuale tra i genitori.
In tutti i giorni di non frequentazione, il padre potrà fare una videochiamata al figlio alle ore Per_1
19.30, sull'utenza cellulare in uso alla madre, che la favorirà con la propria mediazione, fino a che l'età EL bambino non gli consentirà di gestirla di autonomia.
Sono, comunque, fatte salve tutte le deroghe alla suddetta regolamentazione, purché convenute di comune accordo tra i genitori.
Le varie comunicazioni tra i genitori relative a tutte le esigenze EL figlio avverranno tramite messaggi scritti su WhatsApp.
4) Il padre concorrerà al mantenimento EL figlio minore corrispondendo alla madre Per_1 CP_1
entro il giorno 15 (dieci) di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, la somma di euro 250,00
[...]
(duecentocinquanta/00).
Tale somma sarà annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT.
L'assegno unico per il figlio sarà interamente percepito dalla madre, in virtù EL collocamento
3 prevalente EL bambino presso la stessa.
5) Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura EL 50 % ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse EL figlio, che i ricorrenti concordemente stabiliscono consistere in: spese scolastiche e d'istruzione (limitatamente a iscrizioni, rette e tasse;
libri di testo;
corredo scolastico di inizio anno e acquisto di strumenti didattici eccezionali quali, a titolo esemplificativo, computer, microscopio, …; costi EL soggiorno nei luoghi di studio;
spese per il trasporto verso e dai luoghi di studio;
viaggi e gite d'istruzione); spese mediche;
spese per attività sportivo-ricreative extra-scolastiche, con relativo corredo.
Tali spese dovranno essere rimborsate, nella misura stabilita, al genitore che le ha sostenute, dietro esibizione di idonea documentazione attestante gli esborsi.
In ogni caso, a tal uopo, i ricorrenti richiamano espressamente il Protocollo d'intesa stipulato tra il
Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno in data
04.09.2019, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
Delle detrazioni fiscali ancora possibili, dopo l'avvento ELl'assegno unico, beneficeranno entrambi i genitori, nella misura EL 50% ciascuno.
6) Entrambe le parti si impegnano ed obbligano, per un periodo di almeno un anno dal deposito EL presente accordo, ad evitare il pernotto e/o la convivenza EL loro figlio minore con gli eventuali reciproci nuovi compagni/compagne. In ogni caso, tali figure (qualora il nuovo rapporto divenisse stabile ed importante) andranno poi introdotte con gradualità nel sistema ELle relazioni affettive EL bambino, dopo che questi avrà superato il disagio ELla disgregazione EL proprio nucleo familiare (per quanto di fatto), avrà accettato la fine EL rapporto sentimentale tra i genitori e si sarà adattato alla nuova situazione.
7) Le spese ELla presente procedura sono integralmente compensate tra le parti ed i difensori sottoscrivono anche per rinuncia al vincolo ELla solidarietà.
Il Presidente EL Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 10-4-2024
l'udienza di comparizione ELle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte. Acquisite dette note, nonché il parere EL P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la relazione sentimentale tra loro è ormai venuta meno e che, pertanto,
sussistono le condizioni per una regolamentazione dei loro reciproci rapporti affettivi ed economici con riguardo al figlio naturale nato dalla loro unione.
4 Le condizioni di regolamentazione dei rapporti ELle parti con il loro figlio minore, quali stabilite nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare gli interessi EL figlio minore medesimo.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata ELla controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
Prende atto EL fatto che i reciproci rapporti, di carattere sia affettivo che economico, con riguardo al figlio minore ELle parti stesse, nato fuori dal matrimonio, saranno regolati secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 15-4-2024.
Il Presidente est.
( dott. Luigi Cirillo )
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