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Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 4679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4679 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 29886/2021 R.G. proposto da Panama Investments Advisors Inc., quale cessionaria del credito della Incofinsco S.a.r.I., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro AR e ON La RE, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Caroncini, n. 6;
- ricorrente -
contro Legend Italia S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NR NA e ST TO, con domicilio eletto presso il loro studio n Roma, Via di San Nicola da Tolentino, n. 67;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 4679 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 15/02/2023 e contro Legend Western Europe 1.I.c., rappresentata e difesa dagli Avv.ti NR NA e ST TO, con domicilio eletto presso il loro studio n Roma, Via di San Nicola da Tolentino, n. 67; - controncorrenw - e nei confronti di Incofìnsco S.a.r.I.; - intimata - avverso l'ordinanza n. 25742/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 22 settembre 2021 R.G.N. 18295/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2022 dal Consigliere Emilio Iannello. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Inconfisco S.p.a., poi Inconfisco s.a.r.1., convenne in giudizio la AIG Legend Italia s.r.l. e la AIG Legend Western Europe Llc., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del recesso dagli impegni contrattuali assunti. Espose a fondamento di aver concluso con AIG Legend Italia, controllata dalla AIG Legend Western Europe, quale partner finanziario, un «accordo quadro» per il finanziamento di una complessa operazione finalizzata alla acquisizione di un cospicuo patrimonio immobiliare (ciò secondo un piano che prevedeva la 2 cessione a Inconfisco delle quote delle società che ne risultavano proprietarie condizionata all'acquisizione dei crediti vantati da Sicilcassa nei confronti delle cedenti) e che però AIG aveva comunicato il recesso dai propri impegni, così determinando l'insuccesso dell'operazione. 2. Il Tribunale rigettò la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello sul rilievo che si era trattato non di accordo quadro ma di puntuazione, stante la genericità dell'individuazione degli immobili e dei contenuti della procedura di dismissione dei crediti, e alla luce, altresì, della mancanza di concludenza riscontrabile nella corrispondenza e del decorso di dieci anni tra la mancata concessione del finanziamento e la reazione della Inconfisco;
la Corte di appello osservò, inoltre, che l'effettuata deduzione subordinata di responsabilità precontrattuale era nuova e, quindi, tardiva. 3. Inconfisco s.a.r.l. propose ricorso sulla base di quattro motivi, deducendo: — con il primo violazione o falsa applicazione degli artt. 1346, 1362, 1363 cod. civ., 112 e 116 cod. proc. civ. per avere la Corte di merito mancato di considerare che non era necessaria la descrizione catastale o comunque dettagliata degli immobili coinvolti poiché oggetto dell'acquisizione avrebbero dovuto essere le azioni e quote delle società proprietarie, sicché erano decisivi altri profili, come l'esame dei bilanci e degli inventari;
con il trasferimento delle azioni e quote sarebbero stati trasferiti immobili e crediti, e questo, come previsto nell'Accordo Quadro, punti da II e V, avrebbe dovuto essere contestuale all'aggiudicazione dei crediti della Sicilcassa;
al contempo i punti III, IV e V dell'Accordo Quadro regolavano le modalità concrete dell'operazione, laddove data e tempi dipendevano dalla procedura di dismissione dei crediti;
la motivazione addotta per il recesso, in specie l'esistenza di protesti, per minimo valore rispetto a quello in discussione, a carico del socio di maggioranza della deducente, era 3 strumentale e comunque smentita dalla documentazione inviata alla AIG Italia che, invece e infatti, aveva raggiunto con il Gruppo Parnasi l'accordo per portare a termine l'operazione immobiliare;
le garanzie bancarie erano state individuate dalla deducente nello stesso Accordo Quadro, così come la AIG Italia aveva comunicato le garanzie della propria capogruppo, con documentazione dunque proveniente da entrambe le parti;
— con il secondo motivo, in subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 161 cod. proc. civ. e 1337 cod. civ., per avere la Corte d'appello mancato di considerare che, comunque, con l'Accordo Quadro, le parti si erano impegnate a stipulare un successivo contratto, e pertanto, allegando ciò, si era prospettata una responsabilità sul punto contrattuale e non precontrattuale;
— con il terzo e quarto motivo la conseguente erroneità della condanna alle spese e della attestazione di sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del c.u.. 4. Con ordinanza n. 25742 del 22/09/2021 la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese. 4.1. Con riferimento al primo motivo ha infatti rilevato, per quanto in questa sede rileva, che: «a) la censura attinge alla cognizione fattuale riservata alla Corte territoriale, posto che l'ermeneutica negoziale non è censurabile in sede di legittimità limitandosi a contrapporre un'interpretazione a quella seguita dal giudice di merito che non dev'essere l'unica ma una delle plausibili interpretazioni (Cass., 28/11/2017, n. 28319, Cass., 27/06/2018, n. 16987, sempre tra le molte); «b) il motivo è innervato di ulteriori e diffusi profili d'inammissibilità non riportando compiutamente il tenore dei plurimi documenti cui fa riferimento: sono, infatti inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le 4 censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, ai fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34469); «quanto al profilo sub a) è chiaro che, al di là del rapporto tra quote, azioni e immobili, la compiuta individuazione dei cespiti, oggetto ultimo dell'operazione, è stata plausibilmente valorizzata dal giudice di merito, al pari del difetto di dettaglio sulla correlata procedura di dismissione dei crediti, così come del lasso di tempo intercorso con la reazione giudiziaria;
«quanto al profilo sub b), basta pensare al contenuto rilevante dell'Accordo Quadro così come della corrispondenza richiamata, e alla mancanza di compiuta localizzazione della varia documentazione evocata», 4.2. Con riferimento al secondo motivo ha poi rilevato che «la parte non riporta in alcun modo il contenuto degli atti processuali da cui vorrebbe si desumesse il tipo di domanda svolta quanto all'ipotizzato contratto preliminare» ed ha, in proposito, rimarcato che «l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall'onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale precisazione dov'essere contenuta nello stesso 5 ricorso per cassazione, a norma dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., sicché il ricorrente non può limitarsi a rinviare all'atto in parola o riportarne un segmento, ma deve riportarne il contenuto nel compiuta misura necessaria (cfr., sempre ad esempio, Cass., 13/11/2020, n. 29837, Cass., 25/09/2019, n. 23834, Cassa, 29/09/2017, n. 22880)». 5. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione la società Panama Investments Advísors Inc., dichiarandosi cessionaria del credito della Incofinsco S.a.r.l. Vi resistono, con separati controricorsi, Legend Italia S.r.l. in liquidazione e Legend Western Europe 1.I.c.. Incofinsco S.a.r.l. non svolge difese. 6. In vista dell'odierna udienza, fissata per la trattazione, il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La ricorrenti e le controricorrenti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del già citato art. 23, comma 8 -bis, d.l. n. 137 del 2020, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. Sono infondate le preliminari eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse ad impugnare, opposte dalle controricorrenti sul rilievo della mancata prova della asserita qualità di cessionaria del credito. 6 Tale qualità deve ritenersi invero adeguatametne documentata con la copia di contratto scritto denominato Contratto di lavoro, del 2010, contenente cessione — da Inconfisco a Panama Investments Advisors — del credito oggetto della controversia cui è riferita l'ordinanza revocanda, depositata in allegato alla memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ. e notificata alla controparte nel rispetto delle modalità prescritte dall'art. 372 cod. proc. civ.. Non rilevano ai fini di detta preliminare verifica — riguardando essa, come detto, la legittimazione ad agire e non la sussistenza, nel merito, del diritto oggetto di cessione — né le contestazioni sulla effettiva sussistenza del credito, né l'eccezione di omessa notifica, a suo tempo, alla debitrice ceduta, della cessione medesima. 3. Con il primo motivo la ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 366, n. 6, c.p.c., in relazione all'art. 391-bis c.p.c., correlato all'art. 395, n. 4, c.p.c., relativamente all'esame del 1° motivo del ricorso principale» (così nell'intestazione). La censura investe l'ordinanza impugnata per revocazione nella parte in cui, nel motivare la ritenuta inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione, ha affermato che lo stesso non riporta «compiutamente il tenore dei plurimi documenti cui fa riferimento» e che la ricorrente si era limitata «a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte cassazione, ai fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità». Obietta al riguardo che alla S.C. «è sfuggita sia la lettura del ricorso per cassazione, da pag. 4, riga 6 a pag. 11, riga 2, in cui è evidenziata l'individuazione con riferimento alla sequenza dello 7 svolgimento del processo inerente alla documentazione, ... sia l'esame del fascicolo di 10 grado, depositato dalla ricorrente unitamente al ricorso per cassazione, in cui sono depositati i 36 documenti citati nel ricorso per cassazione, da pag. 4, riga 6, a pag. 11, riga 2, e precisamente dal fascicolo di 10 grado: documento 1 (v. ricorso, paragrafo 4, pag. 4, riga 10); documento 2 (v. ricorso, paragrafo 5, pag. 4, riga 15); documento 3 (v. ricorso, paragrafo 6, pag. 4, riga 22); documento 4 (v. ricorso, paragrafo 8, pag. 5, riga 7); documento 5 (v. ricorso, paragrafo 9, pag. 5, riga 10); documento 6 (v. ricorso, paragrafo 10, pag. 5 righe 19-20); documento 7 (v. ricorso, paragrafo 11, pag. 6, riga 2); documento 8 (v. ricorso, paragrafo 12, pag. 6, riga5); documento 9 (v. ricorso, paragrafo 13, pag. 6, righe 10-11); documento 10 (v. ricorso, paragrafo 14, pag. 6, riga 17); documento 11 (v. ricorso, paragrafo 15, pag. 6, riga 20); documento 12 (v. ricorso, paragrafo 16, pag. 6, riga 24); documento 13 (v. ricorso, paragrafo 17, pag. 7, riga 3); documento 14 (v. ricorso, paragrafo 18, pag. 7, riga 8); documento 15 (v. ricorso, paragrafo 19, pag. 7, riga 12); documento 16 (v. ricorso, paragrafo 20, pag. 8, riga 15); documento 17 (v. ricorso, paragrafo 21, pag. 7, riga 17); documento 18 (v. ricorso, paragrafo 22, pag. 7, riga 22); documento 19 (v. ricorso, paragrafo 23, pag. 7, riga 25); documento 20 (v. ricorso, paragrafo 24, pag. 8, riga 4); documento 21 (v. ricorso, paragrafo 25, pag. 8, righe 8-9); documento 22 (v. ricorso, paragrafo 26, pag. 8, riga 22); documento 23 (v. ricorso, paragrafo 27, pag. 8, riga 25, e paragrafo 36, pag. 10, riga 12); documento 24 (v. ricorso, paragrafo 28, pag. 9, riga 2); documento 25 (v. ricorso, paragrafo 28, pag. 9, riga 3); documento 26 (v. ricorso, paragrafo 29, pag. 9, riga 10); documento 27 (v. ricorso, paragrafo 30, pag. 9, riga 13); documento 28 (v. ricorso, paragrafo 31, pag. 9, riga 17); documento 29 (v, ricorso, paragrafo 32, pag. 9, riga 21); documento 30 (v. ricorso, paragrafo 33, pag. 9, riga 23); documento 31 (v. 8 ricorso, paragrafo 34, pag. 10 riga 5); documento 32 (v. ricorso, paragrafo 35, pag. 10, riga 8); documento 33 (v ricorso, paragrafo 36, pag. 10, riga 14); documento 34 (v. ricorso, paragrafo 37, pag. 10, riga 18); documento 35 (v. ricorso, paragrafo 38, pag. 10, riga 21); documento 36 (v. ricorso, paragrafo 39, pag. 10, riga 25)». 4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 366, n. 6, c.p.c., in relazione all'art. 391-bis c.p.c., correlato all'art. 395, n. 4, c.p.c., relativamente all'esame del 2° motivo del ricorso principale» (così nell'intestazione). Sostiene che ove la Suprema Corte di Cassazione avesse esaminato i predetti trentasei documenti, sopra elencati, allegati al fascicolo di 1° grado, depositato unitamente al ricorso, ed avesse letto attentamente il ricorso, da pag. 4, riga 6, a pag. 10, riga 2, paragrafi da 4 a 39, avrebbe rinvenuto gli atti e i documenti processuali, puntualmente richiamati, dai quali si desume che l'Accordo Quadro" (documento 10 del fascicolo di 1° grado) è un vero e proprio contratto preliminare o, quanto meno, un contratto a formazione graduale ma pur sempre un contratto, come, peraltro, già (correttamente) rilevato dal Tribunale di Milano con ordinanza del 25 maggio 2012 in cui l'"Accordo Quadro" è qualificato e riconosciuto quale «CONTRATTO nell'ambito di trattative». 5. Il primo motivo è inammissibile, sotto diversi profili. La prima assorbente ragione d'inammissibilità sta nel rilievo della evidente non decisività dell'errore denunciato, discendente dal fatto che l'inammissibilità del primo motivo del ricorso per cassazione è nell'ordinanza motivata anzitutto da considerazioni di merito cassatorio (consistenza fattuale della censura, come tale estranea ai motivi deducibili, in quanto volta a contrapporre una interpretazione dell'accordo tra le parti diversa da quella accolta dal giudice di merito): ragioni queste che prescindono, dunque, dalla inosservanza del requisito di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., rilevata dalla S.C. 9 solo quale ragione aggiuntiva di una inammissibilità che sarebbe stata comunque dichiarata per la prima valutazione predetta. La seconda ragione è data dalla non pertinenza della censura rispetto alla motivazione sul punto resa dalla S.C., la quale si sostanzia nel duplice rilievo: i) della omessa riproduzione del contenuto dei documenti richiamati (segnatamente dell'accordo quadro e della corrispondenza richiamata); il) della mancanza di compiuta localizzazione della varia documentazione evocata «con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione». Entrambi tali rilievi sono ascritti, dalla ricorrente, ad errore di fatto revocatorio ma la censura risulta aspecifica in quanto sembra diretta solo ad evidenziare dove i vari documenti erano richiamati in ricorso ma non anche se e dove ne era stato trascritto o almeno compiutamente indicato il contenuto, né il modo e la sede processuale in cui questi erano stati prodotti nel corso dei due gradi del giudizio di merito pervenuti all'esame della S.C.. Senza dire che in tal modo la ricorrente incorre, anche in questa sede, nella medesima inosservanza dell'onere di specifica indicazione dei documenti richiamati, onere da osservarsi anche nel giudizio di revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. per il richiamo che detta disposizione fa, nel primo comma, agli «articoli 365 e seguenti» 6. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Valgono anche per esso le stesse considerazioni appena esposte, trattandosi dei medesimi documenti con riferimento ai quali è stata rilevata nell'ordinanza de qua l'inosservanza dell'onere di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. con valutazione che, per le ragioni dette, non può ritenersi adeguatamente contrastata, sul piano revocatorio, dalle argomentazioni svolte dalla odierna ricorrente. 7. Varrà comunque rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, non si configura un 10 errore revocatorio nel giudizio espresso da questa Corte sulla violazione del principio di autosufficienza (Cass. 31/08/2017, n. 20635, punto 2). Non si può ridiscutere con il rimedio straordinario della revocazione il giudizio «circa l'autosufficienza del motivo di ricorso», in quanto «eventuali errori o incompletezze» nella disamina degli atti di causa investono la valutazione e il giudizio sul contenuto del ricorso ed esulano dall'errore di fatto propriamente inteso (Cass.22/06/2007, n. 14608; in tal senso, cfr. anche, da ultimo, Cass. n. 29750 del 12/10/2022). 8. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente procedimento, liquidate, per ciascuna, come da dispositivo. 9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore di ciascuna delle controricorrenti, in Euro 50.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari 11 a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2022
- ricorrente -
contro Legend Italia S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NR NA e ST TO, con domicilio eletto presso il loro studio n Roma, Via di San Nicola da Tolentino, n. 67;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 4679 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 15/02/2023 e contro Legend Western Europe 1.I.c., rappresentata e difesa dagli Avv.ti NR NA e ST TO, con domicilio eletto presso il loro studio n Roma, Via di San Nicola da Tolentino, n. 67; - controncorrenw - e nei confronti di Incofìnsco S.a.r.I.; - intimata - avverso l'ordinanza n. 25742/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 22 settembre 2021 R.G.N. 18295/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2022 dal Consigliere Emilio Iannello. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Inconfisco S.p.a., poi Inconfisco s.a.r.1., convenne in giudizio la AIG Legend Italia s.r.l. e la AIG Legend Western Europe Llc., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del recesso dagli impegni contrattuali assunti. Espose a fondamento di aver concluso con AIG Legend Italia, controllata dalla AIG Legend Western Europe, quale partner finanziario, un «accordo quadro» per il finanziamento di una complessa operazione finalizzata alla acquisizione di un cospicuo patrimonio immobiliare (ciò secondo un piano che prevedeva la 2 cessione a Inconfisco delle quote delle società che ne risultavano proprietarie condizionata all'acquisizione dei crediti vantati da Sicilcassa nei confronti delle cedenti) e che però AIG aveva comunicato il recesso dai propri impegni, così determinando l'insuccesso dell'operazione. 2. Il Tribunale rigettò la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello sul rilievo che si era trattato non di accordo quadro ma di puntuazione, stante la genericità dell'individuazione degli immobili e dei contenuti della procedura di dismissione dei crediti, e alla luce, altresì, della mancanza di concludenza riscontrabile nella corrispondenza e del decorso di dieci anni tra la mancata concessione del finanziamento e la reazione della Inconfisco;
la Corte di appello osservò, inoltre, che l'effettuata deduzione subordinata di responsabilità precontrattuale era nuova e, quindi, tardiva. 3. Inconfisco s.a.r.l. propose ricorso sulla base di quattro motivi, deducendo: — con il primo violazione o falsa applicazione degli artt. 1346, 1362, 1363 cod. civ., 112 e 116 cod. proc. civ. per avere la Corte di merito mancato di considerare che non era necessaria la descrizione catastale o comunque dettagliata degli immobili coinvolti poiché oggetto dell'acquisizione avrebbero dovuto essere le azioni e quote delle società proprietarie, sicché erano decisivi altri profili, come l'esame dei bilanci e degli inventari;
con il trasferimento delle azioni e quote sarebbero stati trasferiti immobili e crediti, e questo, come previsto nell'Accordo Quadro, punti da II e V, avrebbe dovuto essere contestuale all'aggiudicazione dei crediti della Sicilcassa;
al contempo i punti III, IV e V dell'Accordo Quadro regolavano le modalità concrete dell'operazione, laddove data e tempi dipendevano dalla procedura di dismissione dei crediti;
la motivazione addotta per il recesso, in specie l'esistenza di protesti, per minimo valore rispetto a quello in discussione, a carico del socio di maggioranza della deducente, era 3 strumentale e comunque smentita dalla documentazione inviata alla AIG Italia che, invece e infatti, aveva raggiunto con il Gruppo Parnasi l'accordo per portare a termine l'operazione immobiliare;
le garanzie bancarie erano state individuate dalla deducente nello stesso Accordo Quadro, così come la AIG Italia aveva comunicato le garanzie della propria capogruppo, con documentazione dunque proveniente da entrambe le parti;
— con il secondo motivo, in subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 161 cod. proc. civ. e 1337 cod. civ., per avere la Corte d'appello mancato di considerare che, comunque, con l'Accordo Quadro, le parti si erano impegnate a stipulare un successivo contratto, e pertanto, allegando ciò, si era prospettata una responsabilità sul punto contrattuale e non precontrattuale;
— con il terzo e quarto motivo la conseguente erroneità della condanna alle spese e della attestazione di sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del c.u.. 4. Con ordinanza n. 25742 del 22/09/2021 la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese. 4.1. Con riferimento al primo motivo ha infatti rilevato, per quanto in questa sede rileva, che: «a) la censura attinge alla cognizione fattuale riservata alla Corte territoriale, posto che l'ermeneutica negoziale non è censurabile in sede di legittimità limitandosi a contrapporre un'interpretazione a quella seguita dal giudice di merito che non dev'essere l'unica ma una delle plausibili interpretazioni (Cass., 28/11/2017, n. 28319, Cass., 27/06/2018, n. 16987, sempre tra le molte); «b) il motivo è innervato di ulteriori e diffusi profili d'inammissibilità non riportando compiutamente il tenore dei plurimi documenti cui fa riferimento: sono, infatti inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le 4 censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, ai fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34469); «quanto al profilo sub a) è chiaro che, al di là del rapporto tra quote, azioni e immobili, la compiuta individuazione dei cespiti, oggetto ultimo dell'operazione, è stata plausibilmente valorizzata dal giudice di merito, al pari del difetto di dettaglio sulla correlata procedura di dismissione dei crediti, così come del lasso di tempo intercorso con la reazione giudiziaria;
«quanto al profilo sub b), basta pensare al contenuto rilevante dell'Accordo Quadro così come della corrispondenza richiamata, e alla mancanza di compiuta localizzazione della varia documentazione evocata», 4.2. Con riferimento al secondo motivo ha poi rilevato che «la parte non riporta in alcun modo il contenuto degli atti processuali da cui vorrebbe si desumesse il tipo di domanda svolta quanto all'ipotizzato contratto preliminare» ed ha, in proposito, rimarcato che «l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall'onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale precisazione dov'essere contenuta nello stesso 5 ricorso per cassazione, a norma dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., sicché il ricorrente non può limitarsi a rinviare all'atto in parola o riportarne un segmento, ma deve riportarne il contenuto nel compiuta misura necessaria (cfr., sempre ad esempio, Cass., 13/11/2020, n. 29837, Cass., 25/09/2019, n. 23834, Cassa, 29/09/2017, n. 22880)». 5. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione la società Panama Investments Advísors Inc., dichiarandosi cessionaria del credito della Incofinsco S.a.r.l. Vi resistono, con separati controricorsi, Legend Italia S.r.l. in liquidazione e Legend Western Europe 1.I.c.. Incofinsco S.a.r.l. non svolge difese. 6. In vista dell'odierna udienza, fissata per la trattazione, il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La ricorrenti e le controricorrenti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del già citato art. 23, comma 8 -bis, d.l. n. 137 del 2020, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. Sono infondate le preliminari eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse ad impugnare, opposte dalle controricorrenti sul rilievo della mancata prova della asserita qualità di cessionaria del credito. 6 Tale qualità deve ritenersi invero adeguatametne documentata con la copia di contratto scritto denominato Contratto di lavoro, del 2010, contenente cessione — da Inconfisco a Panama Investments Advisors — del credito oggetto della controversia cui è riferita l'ordinanza revocanda, depositata in allegato alla memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ. e notificata alla controparte nel rispetto delle modalità prescritte dall'art. 372 cod. proc. civ.. Non rilevano ai fini di detta preliminare verifica — riguardando essa, come detto, la legittimazione ad agire e non la sussistenza, nel merito, del diritto oggetto di cessione — né le contestazioni sulla effettiva sussistenza del credito, né l'eccezione di omessa notifica, a suo tempo, alla debitrice ceduta, della cessione medesima. 3. Con il primo motivo la ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 366, n. 6, c.p.c., in relazione all'art. 391-bis c.p.c., correlato all'art. 395, n. 4, c.p.c., relativamente all'esame del 1° motivo del ricorso principale» (così nell'intestazione). La censura investe l'ordinanza impugnata per revocazione nella parte in cui, nel motivare la ritenuta inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione, ha affermato che lo stesso non riporta «compiutamente il tenore dei plurimi documenti cui fa riferimento» e che la ricorrente si era limitata «a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte cassazione, ai fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità». Obietta al riguardo che alla S.C. «è sfuggita sia la lettura del ricorso per cassazione, da pag. 4, riga 6 a pag. 11, riga 2, in cui è evidenziata l'individuazione con riferimento alla sequenza dello 7 svolgimento del processo inerente alla documentazione, ... sia l'esame del fascicolo di 10 grado, depositato dalla ricorrente unitamente al ricorso per cassazione, in cui sono depositati i 36 documenti citati nel ricorso per cassazione, da pag. 4, riga 6, a pag. 11, riga 2, e precisamente dal fascicolo di 10 grado: documento 1 (v. ricorso, paragrafo 4, pag. 4, riga 10); documento 2 (v. ricorso, paragrafo 5, pag. 4, riga 15); documento 3 (v. ricorso, paragrafo 6, pag. 4, riga 22); documento 4 (v. ricorso, paragrafo 8, pag. 5, riga 7); documento 5 (v. ricorso, paragrafo 9, pag. 5, riga 10); documento 6 (v. ricorso, paragrafo 10, pag. 5 righe 19-20); documento 7 (v. ricorso, paragrafo 11, pag. 6, riga 2); documento 8 (v. ricorso, paragrafo 12, pag. 6, riga5); documento 9 (v. ricorso, paragrafo 13, pag. 6, righe 10-11); documento 10 (v. ricorso, paragrafo 14, pag. 6, riga 17); documento 11 (v. ricorso, paragrafo 15, pag. 6, riga 20); documento 12 (v. ricorso, paragrafo 16, pag. 6, riga 24); documento 13 (v. ricorso, paragrafo 17, pag. 7, riga 3); documento 14 (v. ricorso, paragrafo 18, pag. 7, riga 8); documento 15 (v. ricorso, paragrafo 19, pag. 7, riga 12); documento 16 (v. ricorso, paragrafo 20, pag. 8, riga 15); documento 17 (v. ricorso, paragrafo 21, pag. 7, riga 17); documento 18 (v. ricorso, paragrafo 22, pag. 7, riga 22); documento 19 (v. ricorso, paragrafo 23, pag. 7, riga 25); documento 20 (v. ricorso, paragrafo 24, pag. 8, riga 4); documento 21 (v. ricorso, paragrafo 25, pag. 8, righe 8-9); documento 22 (v. ricorso, paragrafo 26, pag. 8, riga 22); documento 23 (v. ricorso, paragrafo 27, pag. 8, riga 25, e paragrafo 36, pag. 10, riga 12); documento 24 (v. ricorso, paragrafo 28, pag. 9, riga 2); documento 25 (v. ricorso, paragrafo 28, pag. 9, riga 3); documento 26 (v. ricorso, paragrafo 29, pag. 9, riga 10); documento 27 (v. ricorso, paragrafo 30, pag. 9, riga 13); documento 28 (v. ricorso, paragrafo 31, pag. 9, riga 17); documento 29 (v, ricorso, paragrafo 32, pag. 9, riga 21); documento 30 (v. ricorso, paragrafo 33, pag. 9, riga 23); documento 31 (v. 8 ricorso, paragrafo 34, pag. 10 riga 5); documento 32 (v. ricorso, paragrafo 35, pag. 10, riga 8); documento 33 (v ricorso, paragrafo 36, pag. 10, riga 14); documento 34 (v. ricorso, paragrafo 37, pag. 10, riga 18); documento 35 (v. ricorso, paragrafo 38, pag. 10, riga 21); documento 36 (v. ricorso, paragrafo 39, pag. 10, riga 25)». 4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 366, n. 6, c.p.c., in relazione all'art. 391-bis c.p.c., correlato all'art. 395, n. 4, c.p.c., relativamente all'esame del 2° motivo del ricorso principale» (così nell'intestazione). Sostiene che ove la Suprema Corte di Cassazione avesse esaminato i predetti trentasei documenti, sopra elencati, allegati al fascicolo di 1° grado, depositato unitamente al ricorso, ed avesse letto attentamente il ricorso, da pag. 4, riga 6, a pag. 10, riga 2, paragrafi da 4 a 39, avrebbe rinvenuto gli atti e i documenti processuali, puntualmente richiamati, dai quali si desume che l'Accordo Quadro" (documento 10 del fascicolo di 1° grado) è un vero e proprio contratto preliminare o, quanto meno, un contratto a formazione graduale ma pur sempre un contratto, come, peraltro, già (correttamente) rilevato dal Tribunale di Milano con ordinanza del 25 maggio 2012 in cui l'"Accordo Quadro" è qualificato e riconosciuto quale «CONTRATTO nell'ambito di trattative». 5. Il primo motivo è inammissibile, sotto diversi profili. La prima assorbente ragione d'inammissibilità sta nel rilievo della evidente non decisività dell'errore denunciato, discendente dal fatto che l'inammissibilità del primo motivo del ricorso per cassazione è nell'ordinanza motivata anzitutto da considerazioni di merito cassatorio (consistenza fattuale della censura, come tale estranea ai motivi deducibili, in quanto volta a contrapporre una interpretazione dell'accordo tra le parti diversa da quella accolta dal giudice di merito): ragioni queste che prescindono, dunque, dalla inosservanza del requisito di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., rilevata dalla S.C. 9 solo quale ragione aggiuntiva di una inammissibilità che sarebbe stata comunque dichiarata per la prima valutazione predetta. La seconda ragione è data dalla non pertinenza della censura rispetto alla motivazione sul punto resa dalla S.C., la quale si sostanzia nel duplice rilievo: i) della omessa riproduzione del contenuto dei documenti richiamati (segnatamente dell'accordo quadro e della corrispondenza richiamata); il) della mancanza di compiuta localizzazione della varia documentazione evocata «con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione». Entrambi tali rilievi sono ascritti, dalla ricorrente, ad errore di fatto revocatorio ma la censura risulta aspecifica in quanto sembra diretta solo ad evidenziare dove i vari documenti erano richiamati in ricorso ma non anche se e dove ne era stato trascritto o almeno compiutamente indicato il contenuto, né il modo e la sede processuale in cui questi erano stati prodotti nel corso dei due gradi del giudizio di merito pervenuti all'esame della S.C.. Senza dire che in tal modo la ricorrente incorre, anche in questa sede, nella medesima inosservanza dell'onere di specifica indicazione dei documenti richiamati, onere da osservarsi anche nel giudizio di revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. per il richiamo che detta disposizione fa, nel primo comma, agli «articoli 365 e seguenti» 6. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Valgono anche per esso le stesse considerazioni appena esposte, trattandosi dei medesimi documenti con riferimento ai quali è stata rilevata nell'ordinanza de qua l'inosservanza dell'onere di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. con valutazione che, per le ragioni dette, non può ritenersi adeguatamente contrastata, sul piano revocatorio, dalle argomentazioni svolte dalla odierna ricorrente. 7. Varrà comunque rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, non si configura un 10 errore revocatorio nel giudizio espresso da questa Corte sulla violazione del principio di autosufficienza (Cass. 31/08/2017, n. 20635, punto 2). Non si può ridiscutere con il rimedio straordinario della revocazione il giudizio «circa l'autosufficienza del motivo di ricorso», in quanto «eventuali errori o incompletezze» nella disamina degli atti di causa investono la valutazione e il giudizio sul contenuto del ricorso ed esulano dall'errore di fatto propriamente inteso (Cass.22/06/2007, n. 14608; in tal senso, cfr. anche, da ultimo, Cass. n. 29750 del 12/10/2022). 8. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente procedimento, liquidate, per ciascuna, come da dispositivo. 9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore di ciascuna delle controricorrenti, in Euro 50.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari 11 a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2022