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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/04/2025, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32424/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32424/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE BELLIS MARIO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
CHIRICO UGO MARIA ( ) VIA DEI MILLE, 16 80121 NAPOLI;
C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LESSIO Controparte_2 P.IVA_2
PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di per Parte_1 CP_1 l'importo di euro 100.542,85, quale corrispettivo della somministrazione di gas. si oppone, ma ammette di essere debitrice dell'importo richiesto, contestando in maniera CP_1 generica soltanto una parte di esso, il cui importo non specifica, corrispondente all'addebito delle accise, dall'imposizione delle quali sarebbe esente per la natura dell'attività imprenditoriale esercitata. Secondo l'opponente, la somministrante illegittimamente avrebbe risolto il contratto di fornitura, chiedendo oltretutto garanzie per il pagamento non dovute. inoltre, adombra una CP_1 compensazione tra quanto da essa dovuto e il credito risarcitorio che afferma di avere per i danni derivanti dall'illegittima interruzione della somministrazione.
replica prendendo atto della ammissione del debito, specificando che l'opponente è stata CP_2 ritardataria nei pagamenti e quindi inadempiente per tutto il corso del rapporto di somministrazione, fino a maturare l'importo ingiunto, riconosciuto anche prima di questo giudizio e chiarendo inoltre che aveva già risposto ad una richiesta di ulla esenzione dalle accise, esponendole nel dettaglio i CP_1 dati e i documenti di cui aveva bisogno e che la somministrata avrebbe dovuto comunicarle, ciò che l'opponente non ha fatto. Inoltre, SG evidenzia che l'importo a titolo di accise ammonterebbe a soli 4 mila euro circa sugli oltre 100 mila richiesti. La opposta aggiunge, quanto alla interruzione della fornitura, di avervi provveduto in conformità al contratto e alla normativa di settore, preavvisando la somministrata che sarebbe intervenuta se essa non avesse provveduto a saldare i suoi debiti o a costituire una garanzia per essi, ciò che non ha fatto, essendosi limitata a chiedere una CP_1 rateazione del dovuto, così ammettendo il proprio debito.
In replica a quanto sopra, enza contestare alcuno dei fatti specifici allegati dalla controparte, ha CP_1 ripetuto che l'interruzione del rapporto sarebbe stata illegittima e contraria a buona fede.
Il Tribunale ritiene che il mancato pagamento del dovuto da parte di abbia determinato CP_1 legittimamente la risoluzione del rapporto di somministrazione, sia per l'importo notevole del debito, sia per la mancata costituzione delle garanzie legittimamente richieste dalla somministrante.
Pertanto, l'opponente non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla interruzione della fornitura.
È accertato, inoltre, che on ha assolto all'onere di comunicare alla somministrante i dati e i CP_1 documenti per esentarsi dal pagamento delle accise, che sono quindi dovute come il resto dell'importo richiesto, così che deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 11345/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
rigetta ogni domanda avanzata da nei confronti di;
CP_1 Parte_1 condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 10.000 CP_1 Parte_1 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 2 di 3 Milano, 25 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32424/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE BELLIS MARIO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
CHIRICO UGO MARIA ( ) VIA DEI MILLE, 16 80121 NAPOLI;
C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LESSIO Controparte_2 P.IVA_2
PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di per Parte_1 CP_1 l'importo di euro 100.542,85, quale corrispettivo della somministrazione di gas. si oppone, ma ammette di essere debitrice dell'importo richiesto, contestando in maniera CP_1 generica soltanto una parte di esso, il cui importo non specifica, corrispondente all'addebito delle accise, dall'imposizione delle quali sarebbe esente per la natura dell'attività imprenditoriale esercitata. Secondo l'opponente, la somministrante illegittimamente avrebbe risolto il contratto di fornitura, chiedendo oltretutto garanzie per il pagamento non dovute. inoltre, adombra una CP_1 compensazione tra quanto da essa dovuto e il credito risarcitorio che afferma di avere per i danni derivanti dall'illegittima interruzione della somministrazione.
replica prendendo atto della ammissione del debito, specificando che l'opponente è stata CP_2 ritardataria nei pagamenti e quindi inadempiente per tutto il corso del rapporto di somministrazione, fino a maturare l'importo ingiunto, riconosciuto anche prima di questo giudizio e chiarendo inoltre che aveva già risposto ad una richiesta di ulla esenzione dalle accise, esponendole nel dettaglio i CP_1 dati e i documenti di cui aveva bisogno e che la somministrata avrebbe dovuto comunicarle, ciò che l'opponente non ha fatto. Inoltre, SG evidenzia che l'importo a titolo di accise ammonterebbe a soli 4 mila euro circa sugli oltre 100 mila richiesti. La opposta aggiunge, quanto alla interruzione della fornitura, di avervi provveduto in conformità al contratto e alla normativa di settore, preavvisando la somministrata che sarebbe intervenuta se essa non avesse provveduto a saldare i suoi debiti o a costituire una garanzia per essi, ciò che non ha fatto, essendosi limitata a chiedere una CP_1 rateazione del dovuto, così ammettendo il proprio debito.
In replica a quanto sopra, enza contestare alcuno dei fatti specifici allegati dalla controparte, ha CP_1 ripetuto che l'interruzione del rapporto sarebbe stata illegittima e contraria a buona fede.
Il Tribunale ritiene che il mancato pagamento del dovuto da parte di abbia determinato CP_1 legittimamente la risoluzione del rapporto di somministrazione, sia per l'importo notevole del debito, sia per la mancata costituzione delle garanzie legittimamente richieste dalla somministrante.
Pertanto, l'opponente non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla interruzione della fornitura.
È accertato, inoltre, che on ha assolto all'onere di comunicare alla somministrante i dati e i CP_1 documenti per esentarsi dal pagamento delle accise, che sono quindi dovute come il resto dell'importo richiesto, così che deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 11345/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
rigetta ogni domanda avanzata da nei confronti di;
CP_1 Parte_1 condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 10.000 CP_1 Parte_1 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 2 di 3 Milano, 25 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3