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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione III civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2022 promossa da:
(c.f. con l'assistenza dell'amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Conti e presso la stessa
[...] CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F. ) e per essa la sua mandataria , (C.F. e P.IVA CP_1 P.IVA_1 CP_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini e presso lo stesso elettivamente P.IVA_2
domiciliata
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMEI GIANLUCA e CP_3 P.IVA_3 dell'avv. PADOVANI STEFANO e presso lo stesso elettivamente domiciliata
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024 le parti hanno concluso nei seguenti termini: il procuratore dell'attore ha concluso chiedendo. “nel merito, in via principale, - accertare che, a fronte di tutti i pagamenti effettuati in favore di anche da , come indicati e CP_4 Controparte_5 documentati in corso di causa, il credito vantato dal procedente è ridotto nella misura di € 13.384,10, ovvero in altra comunque inferiore ad €102.233,18; accertare che il credito vantato ed accertato nel pagina 1 di 6 presente giudizio dal creditore procedente, come ricostruito e documentato da questa difesa nelle note del 28.3.2024, può essere soddisfatto dalle somme accantonate su , con conseguente CP_6
efficacia estintiva della procedura esecutiva;
in subordine - a modifica dell'ordinanza del G.E. del
25.10.2021, disporre la precisazione del credito attualizzata che tenga conto di tutte le somme già percepite a vario titolo ante ed in corso di procedura che vanno ad abbattere l'importo azionato e disporre la riduzione del pignoramento con esclusione quantomeno dei lotti n. 1 e 2 come indicati nella relazione di stima;
in ulteriore subordine: - disporre la vendita frazionata del compendio pignorato, limitandola, allo stato, ai lotti n.ri 3, 4, 5, 6 e 7 come numerati nella relazione di stima.
In ogni caso, con vittoria di spese del giudizio e condanna della controparte ex art. 96 co I o co. III
c.p.c.”
Il procuratore della parte convenuta ha così concluso: “si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste in via principale per l'accoglimento delle conclusioni articolate in comparsa e in via subordinata, a seguito dell'istruttoria svolta, per la condanna della controparte al pagamento del residuo credito di euro 61.507,22 a titolo di mancato rimborso del muto ipotecario ed euro 13.096,02 a titolo di residua sorte del D.I. n. 264/2011, oltre spese e compensi come ivi liquidati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore indicato in epigrafe, premesso che aveva sottoposto a pignoramento CP_7
immobili di sua proprietà – divisi in sette lotti per un valore complessivo di € 404.500,00 per un credito vantato in forza di Dec. Ing. n. 264 /2011 precettato per un importo di € 33.869,24 e che aveva poi proposto intervento per il soddisfacimento di un ulteriore credito di €157.973,44, oltre interessi e spese, vantato in forza di atto di mutuo del 21.3.2005, ha esposto che il creditore, accogliendo l'invito del G.E. ex art. 496 c.p.c., con atto depositato in data 11.7.2017 aveva precisato il credito della somma di €205.181,18 (€12.483,45 per spese e compensi ed € 192.697,73 per crediti).
Ha esposto come il credito non avesse tuttavia detratto la somma di €17.548,00, già versati dal debitore prima del pignoramento con quattro bonifici, e la somma di € 67.900,00 versata in esecuzione di un piano di rientro accordato nel 2018 e, ancora, non avesse considerato che i canoni di locazione dei lotti
3,4,e 5 venivano incamerati dalla procedura, venendo così a ridurre il credito ad €102.233,18, oltre accessori.
Ha esposto ancora che il mutuo dal quale derivava il credito oggetto dell'intervento era garantito da e che a seguito dell'escussione della garanzia era stato raggiunto un accordo transattivo CP_5
relativamente alla posizione garantita, in forza del quale NF aveva rinunciato ad esercitare azione di surroga e/o regresso per la quota pagata sulle posizioni oggetto del perimetro garantito transatto e la pagina 2 di 6 era rimasta quale unico titolare di ogni diritto di credito residuo nei confronti dei debitori CP_8
principali e dei garanti.
Dopo aver esposto di aver promosso ricorso ex art. 615 co. II c.p.c. e di aver proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c avverso il diniego della sospensione dell'esecuzione, ha dedotto:
- che il provvedimento del G.E. in data 25.10.2021 aveva omessa la valutazione dei documenti attestanti i pagamenti intervenuti ad abbattimento del credito azionato;
- che il provvedimento del G.E. non aveva considerato la somma incamerata dal creditore a seguito dell'escussione a stralcio della garanzia (prestata per euro per euro 76.000,00), della quale dichiarava espressamente di voler profittare;
- che il credito residuo per il quale l'esecuzione proseguiva era stato precisato dal creditore procedente in €.100.854,70 oltre spese e compensi, senza tuttavia considerata il contenuto dell'accordo transattivo intercorso il 3.5.2017 che il creditore non aveva indicato nonostante le richieste;
- che la somma residua, al netto della garanzia, non solo doveva essere sensibilmente ridotta e quindi poteva essere corrisposta dal debitore ma rendeva anche sproporzionato il valore del compendio pignorato e il debito residuo, così da giustificare la riduzione del pignoramento o, in subordine, la vendita frazionata dei lotti oggetto del compendio.
Ha quindi concluso chiedendo: “- accertare che, a fronte di tutti i pagamenti effettuati in favore di anche da , come indicati in narrativa, il credito vantato dal procedente CP_4 Controparte_5
è ridotto nella misura di €26.233,18, ovvero in altra comunque inferiore ad €102.233,18, oltre accessori maturati successivamente alla precisazione del credito del 11.7.2017; - a modifica dell'ordinanza del
G.E. del 25.10.2021, disporre la precisazione del credito e la riduzione del pignoramento con esclusione, quantomeno, dei lotti n. 1 e 2 come indicati nella relazione di stima;
in subordine: - disporre la vendita frazionata del compendio pignorato, limitandola, allo stato, ai lotti n.ri 3, 4, 5, 6 e 7 come numerati nella relazione di stima. chiarito e documentato”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il creditore procedente, deducendo:
- che il credito derivante dal mutuo ipotecario, anche considerando i versamenti effettuati ammontava a complessivi € 87.758,68, anche considerando i canoni riscossi;
- quanto al credito precettato sul D.I, che il credito residuo era di €13.096,02;
- che non risultava alcun incasso dal consorzio di garanzia, peraltro intervenuto prima della pagina 3 di 6 cessione del credito e non risultante all'atto della cessione del credito;
- che il valore del compendio immobiliare, tenuto conto del tempo trascorso dalla stima e del conseguente deprezzamento, era proporzionato rispetto all'importo del credito residuo, complessivamente pari ad €100.854,70, oltre spese ed i compensi nelle more maturati che, alla data dell'11.07.2017, erano già stati quantificati in € 12.483,45.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza di trattazione del 16 febbraio 2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base dei documenti versati in atti e successivamente acquisiti con provvedimento ex art. 210 c.p.c. del 28.11.2023, oltre che in base alla nota IVG del 29.11.2023 ed alla documentazione attestante i versamenti dei canoni e/o accantonamenti intervenuti nel corso della procedura esecutiva.
Con atto depositato in data 9.6.2024 ha dichiarato di intervenire in giudizio ai sensi CP_3 dell'art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare di Controparte_9
2. Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato che, nelle more, il collegio, investito del reclamo
[...]
ex art. 669 terdecies c.p.c. a seguito del diniego della sospensiva, ha sospeso la procedura esecutiva sul presupposto che la riduzione dell'esposizione debitoria dell'esecutato, se confermata, era effettivamente suscettibile di determinare una “evidente sproporzione” fra l'entità del credito ed il valore dei beni pignorati.
In effetti, dovendosi muovere dal credito che è stato precisato per l'imposto di €.100.854,70 oltre spese e compensi (quantificazione confermata anche nella comparsa di costituzione del 21.3.2022) occorre considerare:
- che, nel corso della procedura esecutiva immobiliare 194/2014, l'IVG, quale custode dei beni pignorati, ha accantonato su fino alla data del 27.3.2024, canoni di locazione per totali €. CP_6
38,450,74 ed ha versato al creditore procedente ulteriori €7.093,24 (per il periodo ottobre 2017-aprile
2018), come documentato con la memoria del 28.3.2024;
- che la transazione, ove abbia ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con cui
è stipulata, comporta la riduzione dell'intero debito anche per il condebitore solidale il quale, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione, abbia dichiarato di volersene avvalere (cfr. Cass. n. 30174 del
30/12/2011);
che l'accordo transattivo – infine prodotto a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – per quanto concluso in relazione ad una pluralità di posizioni garantite dal NF, era stato pattuito pagina 4 di 6 per tutto ciò che era preteso dalla Banca in ordine alle garanzie prestate per ciascuna delle posizioni classificate a sofferenza (tra cui quella della quale il debitore esecutato era fideiussore), si che la somma globale pattuita era ricevuta a tacitazione e saldo di tutte e di ciascuna delle garanzie prestate, tanto che – come si legge al punto 5 dell'accordo - la banca restava titolare del credito residuo (ossia della porzione dell'intero non coperta dalla garanzia) ed i debitori, ed i loro fideiussori, restavano obbligati nei confronti della banca per il residuo credito dalla stessa vantato;
che l'accordo transattivo – avente ad oggetto la quota coperta da garanzia NF del credito accordato – costituisce transazione sull' “intero debito”, inteso come quella parte del credito originario che era coperta dalla garanzia dell'Ente, con la conseguenza che, per la parte del 70% della somma mutuata, sussiste la comunanza dell'oggetto della transazione tra il condebitore transigente ed il condebitore solidale il quale, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, può avvalersi degli effetti della transazione restando obbligato verso il creditore per il 30% residuo del credito (che, fin dall'inizio, non era comune con il creditore transigente.
Pertanto, muovendo dal fatto che lo stesso procedente indicata l'importo del credito per cui prosegue l'azione esecutiva, al netto dei pagamenti ricevuti, in €100.854,70, lo stesso risulta ridotto ad euro 37.338,15 in conseguenza della transazione che va a beneficio anche dell'attore, quale condebitore solidale del medesimo debito e, tenuto conto della somma incamerata di €.7.093,24 per la quota dei canoni di locazione ottobre 2017-aprile 2018 attribuiti al fondiario, si riduce ulteriormente ad € 17.761,46.
Tale somma – anche a considerare interessi maturati - risulta contenuta nell'importo
Part accantonato da per canoni locatizi riscossi, di ammontare di €.38.450,74 e rende quindi sproporzionata la prosecuzione dell'esecuzione.
Le spese dell'esecuzione, introdotta senza aver verificato l'escussione della garanzia tramite la transazione a saldo, restano a carico del creditore procedente, tenuto altresì alla rifusione delle spese di lite, le quali devono essere poste a carico della parte convenuta in quanto soccombente, giacché la drastica riduzione del credito per effetto della transazione sul mutuo era tale da comportare la sproporzione tra importo del credito e valore dei beni complessivamente staggiti.
Le spese sono liquidate in euro 3.000,00 per la fase incidentale della sospensiva (e quindi ponendo definitivamente a carico della convenuta le spese liquidate come da ordinanza collegiale del 27.5.2022) e, per il merito, in misura prossima ai medi del d.m.55/2014 (scaglione da 52.001,00 a 260.000,00) nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., la parte convenuta deve essere condannata al pagamento dell'ulteriore pagina 5 di 6 somma di euro 2.750,00, pari al 25% dell'importo liquidato a titolo di spese legali in quanto l'aver sostenuto la proseguibilità dell'opposizione nonostante l'intervenuta transazione che aveva drasticamente ridotto l'importo del credito costituisce condotta che rilevata ai fini della configurabilità della speciale ipotesi di responsabilità processuale aggravata, specialmente ove si consideri che la transazione (che pure era stata conclusa con la cedente e che la cessionaria doveva acquisire quale documento relativo al credito ceduto) è stata versata in atti solo a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c..
La somma accantonata su , conteggiato il credito e gli interessi maturati, dovrà essere per il CP_6 residui restituita al debitore, al quale competono altresì le spese di lite, come sopra liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che il credito vantato dal creditore procedente - ridotto nella misura di € 17.761,46 come indicato in dispositivo - può essere soddisfatto dalle somme accantonate su e dispone CP_6
pertanto che, soddisfatto il credito ed i suoi accessori come indicati in motivazione, l'eventuale residuo vada restituito al creditore procedente;
- condanna altresì la parte convenuta a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 11.000,00 per compenso professionale, di cui euro 3.000,00 per la fase cautelare, oltre al 15,00 % per rimborso spese generali ex art. 2 DM 55/14 ed € 518,00 per spese, oltre c.p.a. ed Iva;
- condanna altresì la parte convenuta al pagamento dell'ulteriore somma di euro 2.000,00 ex art. 96 co.
III c.p.c..
Perugia, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Monaldi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione III civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2022 promossa da:
(c.f. con l'assistenza dell'amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Conti e presso la stessa
[...] CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F. ) e per essa la sua mandataria , (C.F. e P.IVA CP_1 P.IVA_1 CP_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini e presso lo stesso elettivamente P.IVA_2
domiciliata
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMEI GIANLUCA e CP_3 P.IVA_3 dell'avv. PADOVANI STEFANO e presso lo stesso elettivamente domiciliata
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024 le parti hanno concluso nei seguenti termini: il procuratore dell'attore ha concluso chiedendo. “nel merito, in via principale, - accertare che, a fronte di tutti i pagamenti effettuati in favore di anche da , come indicati e CP_4 Controparte_5 documentati in corso di causa, il credito vantato dal procedente è ridotto nella misura di € 13.384,10, ovvero in altra comunque inferiore ad €102.233,18; accertare che il credito vantato ed accertato nel pagina 1 di 6 presente giudizio dal creditore procedente, come ricostruito e documentato da questa difesa nelle note del 28.3.2024, può essere soddisfatto dalle somme accantonate su , con conseguente CP_6
efficacia estintiva della procedura esecutiva;
in subordine - a modifica dell'ordinanza del G.E. del
25.10.2021, disporre la precisazione del credito attualizzata che tenga conto di tutte le somme già percepite a vario titolo ante ed in corso di procedura che vanno ad abbattere l'importo azionato e disporre la riduzione del pignoramento con esclusione quantomeno dei lotti n. 1 e 2 come indicati nella relazione di stima;
in ulteriore subordine: - disporre la vendita frazionata del compendio pignorato, limitandola, allo stato, ai lotti n.ri 3, 4, 5, 6 e 7 come numerati nella relazione di stima.
In ogni caso, con vittoria di spese del giudizio e condanna della controparte ex art. 96 co I o co. III
c.p.c.”
Il procuratore della parte convenuta ha così concluso: “si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste in via principale per l'accoglimento delle conclusioni articolate in comparsa e in via subordinata, a seguito dell'istruttoria svolta, per la condanna della controparte al pagamento del residuo credito di euro 61.507,22 a titolo di mancato rimborso del muto ipotecario ed euro 13.096,02 a titolo di residua sorte del D.I. n. 264/2011, oltre spese e compensi come ivi liquidati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore indicato in epigrafe, premesso che aveva sottoposto a pignoramento CP_7
immobili di sua proprietà – divisi in sette lotti per un valore complessivo di € 404.500,00 per un credito vantato in forza di Dec. Ing. n. 264 /2011 precettato per un importo di € 33.869,24 e che aveva poi proposto intervento per il soddisfacimento di un ulteriore credito di €157.973,44, oltre interessi e spese, vantato in forza di atto di mutuo del 21.3.2005, ha esposto che il creditore, accogliendo l'invito del G.E. ex art. 496 c.p.c., con atto depositato in data 11.7.2017 aveva precisato il credito della somma di €205.181,18 (€12.483,45 per spese e compensi ed € 192.697,73 per crediti).
Ha esposto come il credito non avesse tuttavia detratto la somma di €17.548,00, già versati dal debitore prima del pignoramento con quattro bonifici, e la somma di € 67.900,00 versata in esecuzione di un piano di rientro accordato nel 2018 e, ancora, non avesse considerato che i canoni di locazione dei lotti
3,4,e 5 venivano incamerati dalla procedura, venendo così a ridurre il credito ad €102.233,18, oltre accessori.
Ha esposto ancora che il mutuo dal quale derivava il credito oggetto dell'intervento era garantito da e che a seguito dell'escussione della garanzia era stato raggiunto un accordo transattivo CP_5
relativamente alla posizione garantita, in forza del quale NF aveva rinunciato ad esercitare azione di surroga e/o regresso per la quota pagata sulle posizioni oggetto del perimetro garantito transatto e la pagina 2 di 6 era rimasta quale unico titolare di ogni diritto di credito residuo nei confronti dei debitori CP_8
principali e dei garanti.
Dopo aver esposto di aver promosso ricorso ex art. 615 co. II c.p.c. e di aver proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c avverso il diniego della sospensione dell'esecuzione, ha dedotto:
- che il provvedimento del G.E. in data 25.10.2021 aveva omessa la valutazione dei documenti attestanti i pagamenti intervenuti ad abbattimento del credito azionato;
- che il provvedimento del G.E. non aveva considerato la somma incamerata dal creditore a seguito dell'escussione a stralcio della garanzia (prestata per euro per euro 76.000,00), della quale dichiarava espressamente di voler profittare;
- che il credito residuo per il quale l'esecuzione proseguiva era stato precisato dal creditore procedente in €.100.854,70 oltre spese e compensi, senza tuttavia considerata il contenuto dell'accordo transattivo intercorso il 3.5.2017 che il creditore non aveva indicato nonostante le richieste;
- che la somma residua, al netto della garanzia, non solo doveva essere sensibilmente ridotta e quindi poteva essere corrisposta dal debitore ma rendeva anche sproporzionato il valore del compendio pignorato e il debito residuo, così da giustificare la riduzione del pignoramento o, in subordine, la vendita frazionata dei lotti oggetto del compendio.
Ha quindi concluso chiedendo: “- accertare che, a fronte di tutti i pagamenti effettuati in favore di anche da , come indicati in narrativa, il credito vantato dal procedente CP_4 Controparte_5
è ridotto nella misura di €26.233,18, ovvero in altra comunque inferiore ad €102.233,18, oltre accessori maturati successivamente alla precisazione del credito del 11.7.2017; - a modifica dell'ordinanza del
G.E. del 25.10.2021, disporre la precisazione del credito e la riduzione del pignoramento con esclusione, quantomeno, dei lotti n. 1 e 2 come indicati nella relazione di stima;
in subordine: - disporre la vendita frazionata del compendio pignorato, limitandola, allo stato, ai lotti n.ri 3, 4, 5, 6 e 7 come numerati nella relazione di stima. chiarito e documentato”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il creditore procedente, deducendo:
- che il credito derivante dal mutuo ipotecario, anche considerando i versamenti effettuati ammontava a complessivi € 87.758,68, anche considerando i canoni riscossi;
- quanto al credito precettato sul D.I, che il credito residuo era di €13.096,02;
- che non risultava alcun incasso dal consorzio di garanzia, peraltro intervenuto prima della pagina 3 di 6 cessione del credito e non risultante all'atto della cessione del credito;
- che il valore del compendio immobiliare, tenuto conto del tempo trascorso dalla stima e del conseguente deprezzamento, era proporzionato rispetto all'importo del credito residuo, complessivamente pari ad €100.854,70, oltre spese ed i compensi nelle more maturati che, alla data dell'11.07.2017, erano già stati quantificati in € 12.483,45.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza di trattazione del 16 febbraio 2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base dei documenti versati in atti e successivamente acquisiti con provvedimento ex art. 210 c.p.c. del 28.11.2023, oltre che in base alla nota IVG del 29.11.2023 ed alla documentazione attestante i versamenti dei canoni e/o accantonamenti intervenuti nel corso della procedura esecutiva.
Con atto depositato in data 9.6.2024 ha dichiarato di intervenire in giudizio ai sensi CP_3 dell'art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare di Controparte_9
2. Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato che, nelle more, il collegio, investito del reclamo
[...]
ex art. 669 terdecies c.p.c. a seguito del diniego della sospensiva, ha sospeso la procedura esecutiva sul presupposto che la riduzione dell'esposizione debitoria dell'esecutato, se confermata, era effettivamente suscettibile di determinare una “evidente sproporzione” fra l'entità del credito ed il valore dei beni pignorati.
In effetti, dovendosi muovere dal credito che è stato precisato per l'imposto di €.100.854,70 oltre spese e compensi (quantificazione confermata anche nella comparsa di costituzione del 21.3.2022) occorre considerare:
- che, nel corso della procedura esecutiva immobiliare 194/2014, l'IVG, quale custode dei beni pignorati, ha accantonato su fino alla data del 27.3.2024, canoni di locazione per totali €. CP_6
38,450,74 ed ha versato al creditore procedente ulteriori €7.093,24 (per il periodo ottobre 2017-aprile
2018), come documentato con la memoria del 28.3.2024;
- che la transazione, ove abbia ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con cui
è stipulata, comporta la riduzione dell'intero debito anche per il condebitore solidale il quale, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione, abbia dichiarato di volersene avvalere (cfr. Cass. n. 30174 del
30/12/2011);
che l'accordo transattivo – infine prodotto a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – per quanto concluso in relazione ad una pluralità di posizioni garantite dal NF, era stato pattuito pagina 4 di 6 per tutto ciò che era preteso dalla Banca in ordine alle garanzie prestate per ciascuna delle posizioni classificate a sofferenza (tra cui quella della quale il debitore esecutato era fideiussore), si che la somma globale pattuita era ricevuta a tacitazione e saldo di tutte e di ciascuna delle garanzie prestate, tanto che – come si legge al punto 5 dell'accordo - la banca restava titolare del credito residuo (ossia della porzione dell'intero non coperta dalla garanzia) ed i debitori, ed i loro fideiussori, restavano obbligati nei confronti della banca per il residuo credito dalla stessa vantato;
che l'accordo transattivo – avente ad oggetto la quota coperta da garanzia NF del credito accordato – costituisce transazione sull' “intero debito”, inteso come quella parte del credito originario che era coperta dalla garanzia dell'Ente, con la conseguenza che, per la parte del 70% della somma mutuata, sussiste la comunanza dell'oggetto della transazione tra il condebitore transigente ed il condebitore solidale il quale, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, può avvalersi degli effetti della transazione restando obbligato verso il creditore per il 30% residuo del credito (che, fin dall'inizio, non era comune con il creditore transigente.
Pertanto, muovendo dal fatto che lo stesso procedente indicata l'importo del credito per cui prosegue l'azione esecutiva, al netto dei pagamenti ricevuti, in €100.854,70, lo stesso risulta ridotto ad euro 37.338,15 in conseguenza della transazione che va a beneficio anche dell'attore, quale condebitore solidale del medesimo debito e, tenuto conto della somma incamerata di €.7.093,24 per la quota dei canoni di locazione ottobre 2017-aprile 2018 attribuiti al fondiario, si riduce ulteriormente ad € 17.761,46.
Tale somma – anche a considerare interessi maturati - risulta contenuta nell'importo
Part accantonato da per canoni locatizi riscossi, di ammontare di €.38.450,74 e rende quindi sproporzionata la prosecuzione dell'esecuzione.
Le spese dell'esecuzione, introdotta senza aver verificato l'escussione della garanzia tramite la transazione a saldo, restano a carico del creditore procedente, tenuto altresì alla rifusione delle spese di lite, le quali devono essere poste a carico della parte convenuta in quanto soccombente, giacché la drastica riduzione del credito per effetto della transazione sul mutuo era tale da comportare la sproporzione tra importo del credito e valore dei beni complessivamente staggiti.
Le spese sono liquidate in euro 3.000,00 per la fase incidentale della sospensiva (e quindi ponendo definitivamente a carico della convenuta le spese liquidate come da ordinanza collegiale del 27.5.2022) e, per il merito, in misura prossima ai medi del d.m.55/2014 (scaglione da 52.001,00 a 260.000,00) nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., la parte convenuta deve essere condannata al pagamento dell'ulteriore pagina 5 di 6 somma di euro 2.750,00, pari al 25% dell'importo liquidato a titolo di spese legali in quanto l'aver sostenuto la proseguibilità dell'opposizione nonostante l'intervenuta transazione che aveva drasticamente ridotto l'importo del credito costituisce condotta che rilevata ai fini della configurabilità della speciale ipotesi di responsabilità processuale aggravata, specialmente ove si consideri che la transazione (che pure era stata conclusa con la cedente e che la cessionaria doveva acquisire quale documento relativo al credito ceduto) è stata versata in atti solo a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c..
La somma accantonata su , conteggiato il credito e gli interessi maturati, dovrà essere per il CP_6 residui restituita al debitore, al quale competono altresì le spese di lite, come sopra liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che il credito vantato dal creditore procedente - ridotto nella misura di € 17.761,46 come indicato in dispositivo - può essere soddisfatto dalle somme accantonate su e dispone CP_6
pertanto che, soddisfatto il credito ed i suoi accessori come indicati in motivazione, l'eventuale residuo vada restituito al creditore procedente;
- condanna altresì la parte convenuta a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 11.000,00 per compenso professionale, di cui euro 3.000,00 per la fase cautelare, oltre al 15,00 % per rimborso spese generali ex art. 2 DM 55/14 ed € 518,00 per spese, oltre c.p.a. ed Iva;
- condanna altresì la parte convenuta al pagamento dell'ulteriore somma di euro 2.000,00 ex art. 96 co.
III c.p.c..
Perugia, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Monaldi
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