Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 21/05/2025, n. 3906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3906 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 03906/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00650/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 650 del 2021, proposto da AR TO e Di LE AR, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio AR Di LE, con domicilio digitale come da PEC da Registi di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come in atti;
per l’annullamento
a) dell’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 386 del 13 novembre 2020, a firma del Dirigente del IV Dipartimento del Comune di Sorrento, notificata alle parti ricorrenti in data 25 novembre 2020;
b) di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso a quelli che precedono, tra cui la relazione istruttoria a firma dell’Istruttore Direttivo Tecnico, costituente parte integrante del provvedimento impugnato sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 21 gennaio 2021 e depositato il successivo 17 febbraio i ricorrenti –comproprietari di un immobile sito in Sorrento, Via Rivezzoli n. 6/a, individuato in catasto al foglio 5 p.lla 2420 sub 2 – impugnavano il provvedimento (n. 386 del 13 novembre 2020) con cui il Comune resistente, richiamato il diniego di condono ex art. 32, comma 27 lett d) L. 326/03 di cui alla nota prot. 29898 del 9 luglio 2013 e la sentenza di questo Tribunale di rigetto della relativa impugnativa (n. 4934 del 29 ottobre 2020), ne aveva loro intimato la demolizione, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 31 D.p.r. n. 380/2001.
2. - A sostegno del gravame, i ricorrenti articolavano un’unica composita censura, (“Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione di legge (D.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 art. 31; l. 07 agosto 1990 n. 241 artt. 3, 7), con cui, in sintesi, deducevano: 1) l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale, sub specie della mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 7 agosto 1990 n.241 (quantomeno nei confronti della ricorrente Di LE AR, comproprietaria estranea all’istanza di condono); 2) l’adozione del provvedimento nonostante il non avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso averso il diniego di condono (n. 4934 del 29 ottobre 2020), di cui ci si riservava espressamente l’impugnazione dinnanzi al Consiglio di Stato; 3) la carenza di motivazione del provvedimento, sotto il profilo di “un’equilibrata valutazione dell’assetto degli interessi, pubblici e privati”, tanto più che “il Dirigente avrebbe dovuto considerare che la sanabilità delle opere realizzate in zona vincolata, non è comunque radicalmente esclusa, laddove trattasi (come nella fattispecie in esame) di zona sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa ex art. 32 L. 47/1985 e non assoluta ex art. 33”.
3. – Si costituiva in giudizio il Comune di Sorrento (23 febbraio 2021), chiedendo l’integrale rigetto del ricorso e depositando memoria il successivo 29 agosto 2024. Nella medesima data del 29 agosto 2024 i ricorrenti depositavano documenti tra cui il ricorso in appello avverso la sentenza n. 4934 del 29 ottobre 2020 ed attestazione della pendenza del relativo giudizio innanzi al Consiglio di Stato.
4. – Il 13 settembre 2024 i ricorrenti depositavano memoria instando per la sospensione del giudizio ex art. 79 c.p.a. in attesa della definizione del giudizio di appello, ritenuto pregiudiziale; insisteva, comunque, nelle argomentazioni spiegate in ricorso.
5. – Il 9 ottobre 2024 ed il 4 aprile 2025, i ricorrenti depositavano documenti, in particolare (4 aprile 2025) la sentenza del Consiglio di Stato (n.9863 del 9 dicembre 2024) di rigetto dell’appello avverso la decisione n. 4934 del 29 ottobre 2020 e nuovamente confermativa del diniego di condono.
6. – In vista dell’udienza pubblica (14 aprile 2025) i ricorrenti depositavano memoria chiedendo l’accoglimento del ricorso.
7. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 maggio 2025, tenutasi mediante collegamento via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
8. – Oggetto dell’odierno contendere è il provvedimento (n. 386 del 13. Novembre 2020), con cui il Comune resistente, preso atto dell’intervenuto rigetto dell’istanza di condono presentata ex l. 326 del 2003 dal ricorrente AR TO, confermato dalla decisione di questo Tribunale n. 4934 del 29 ottobre 2020 (a sua volta confermata in appello dal Consiglio di Stato), ha ingiunto ad entrambi i ricorrenti comproprietari la demolizione, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi, del manufatto sine titulo realizzato in Sorrento, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, individuato in catasto al foglio 5 p.lla 2420 sub 2 e consistente in un’unità immobiliare “di volume 211,83 mc. s.u. pari a 67,12 mq e s.n.r. pari a 15,30 mq”.
8.1. - In questi termini circoscritto il perimetro della decisione, e rilevato non doversi procedere in ordine all’istanza di sospensione di cui alla memoria del 13 settembre 2024, essendosi concluso il giudizio di appello ritenuto pregiudiziale, ritiene il Collegio doversi anzitutto respingere il profilo di doglianza (1) relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990: in base a giurisprudenza amministrativa da tempo consolidata e costante, infatti, in materia edilizia, i provvedimenti recanti ingiunzione di demolizione (come quello in esame, adottato ex art. 31 D.P.R. 380/2001), in ragione della loro natura vincolata, non necessitano della comunicazione di avvio del procedimento (Cfr., ex plurimis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662; di recente, vd. T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 11/02/2022, n. 403; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 31/01/2022, n. 273; più di recente, vedi anche T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, Sentenza, 17/03/2025, n. 890 e, ancora, Cons. Stato, Sez. II, Sentenza, 27/01/2025, n. 624, per cui: “L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione, con la conseguenza che ai fini dell’adozione dell’ordinanza di demolizione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all'annullamento dell'atto alla stregua dell'art. 21- octies , L. n. 241 del 1990”). Del tutto irrilevante, pertanto, è l’omessa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei ricorrenti ed indipendente dal fatto (allegato) che la ricorrente Di LE AR fosse, in tesi, estranea alla realizzazione dell’abuso ed all’istanza di condono, presentata dal solo ricorrente AR TO (all.1 dep. 29 agosto 2024).
8.2. – Parimenti infondato il profilo di doglianza (2), con cui si lamenta l’illegittimità del provvedimento per non aver l’Amministrazione “atteso” il passaggio in giudicato della decisione confermativa in primo grado del diniego di condono: al momento dell’adozione dell’ordine di demolizione, infatti, per effetto della sentenza di questo Tribunale n. 4934 del 29 ottobre 2020 (non sospesa) e della sua esecutività, il diniego di condono era pienamente valido ed efficace, sicché l’Amministrazione l’ha correttamente posto alla base (unitamente al provvedimento giurisdizionale di conferma) della propria doverosa e vincolata iniziativa demolitoria.
8.3. – Da respingere anche l’ultimo profilo di censura, con cui i ricorrenti lamentano la carenza motivazionale dell’ordinanza di demolizione che avrebbe omesso il “contemperamento tra i pubblici e privati interessi” nonché di considerare l’eventuale sanabilità delle opere, non radicalmente esclusa, in ragione della relatività del vincolo insistente sull’area (“laddove trattasi (come nella fattispecie in esame) di zona sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa ex art. 32 L. 47/1985 e non assoluta ex art. 33”). In proposito e nuovamente richiamando, ai fini che qui interessano, giurisprudenza amministrativa univoca e consolidata, va osservato che i provvedimenti demolitori, sempre in ragione della loro natura vincolata, non necessitano, oltre all’individuazione delle opere realizzate abusive, di una specifica ed ulteriore motivazione (cfr., ex multis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662 T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 27/04/2020, n. 720; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 17/03/2020, n. 199). E nel caso di specie, il provvedimento impugnato descrive analiticamente gli abusi commessi (“unità immobiliare di volume 211,83 mc. s.u. pari a 67,12 mq e s.n.r. pari a 15,30 mq”), anche a mezzo rinvio alla pratica di condono edilizio. L’Amministrazione ha quindi in pieno assolto all’onere motivazionale richiesto. Si aggiunga che: “l’ordine di demolizione di manufatti abusivi non richiede una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla loro rimozione, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato già compiuta, a monte, dal legislatore” (Cons. Stato, Sez. VI, 05/07/2024, n. 5977) né, “In tema di costruzioni abusive, il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione del provvedimento repressivo […] refluisce in un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla ingiunzione di demolizione” (cfr., ex multis , di recente T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 31/01/2022, n. 48; in senso conforme, T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 22/07/2021, n. 5101); ancora, “a maggior ragione, si esclude che l’Amministrazione sia tenuta, in sede di irrogazione della sanzione ripristinatoria, a valutare preventivamente la sanabilità dell’abuso, effetto rimesso dall’ordinamento all’iniziativa dell’interessato ed estraneo al contenuto tipico del provvedimento repressivo” (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. II, 09/10/2023, n. 1403, più di recente, vedi anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 18/07/2023, n. 4384, per cui: “In materia di abusi edilizi, accertata l’abusività delle opere, l'Amministrazione è tenuta all'adozione dell'ordine di demolizione non essendo, peraltro, necessaria alcuna valutazione/motivazione ad hoc in ordine alla loro eventuale sanabilità”). Il tutto senza considerare che, per come rilevato dal Consiglio di Stato nella sentenza n.9863 del 9 dicembre 2024, in atti, in adesione a principi condivisi anche da questo Tribunale “La giurisprudenza della Sezione è ormai da tempo assestata nel senso che il condono edilizio di cui al D.L. n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/2003, non è, a priori, consentito se abbia ad oggetto “abusi maggiori” (cioè abusi [come quello in esame] riconducibili aquelli di cui alle tipologie 1, 2 e 3 della tabella allegata al D.L. n. 269/2003) commessi in zona sottoposta, precedentemente alla realizzazione delle opere, a vincolo.”
8.4. - Conclusivamente ed in considerazione dei principi sin qui esposti, il ricorso va respinto.
8.5. – Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Sorrento, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO