Art. 9.
E' vietato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie vendere valori bollati e marche di qualunque genere emesse da ordini professionali, enti e casse di previdenza o assistenza.
E' vietato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie vendere valori bollati e marche di qualunque genere emesse da ordini professionali, enti e casse di previdenza o assistenza.