Articolo 9 della Legge 7 febbraio 1979, n. 59
Articolo 8Articolo 10
Versione
13 marzo 1979
Art. 9.
E' vietato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie vendere valori bollati e marche di qualunque genere emesse da ordini professionali, enti e casse di previdenza o assistenza.
Entrata in vigore il 13 marzo 1979
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente