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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CO di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore FRASCA MATTEO, Giudice GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1681/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. entrate - Riscossione - Palermo elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005091187000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005091187000 IRPEF-ALTRO 2000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2742/2025 depositato il 11/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato il Sig. ricorreva contro
ADER - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e contro la DIREZIONE PROVINCIALE DELLE
ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2, avverso la intimazione di pagamento N.29620259005091187/000 con la quale, ADER aveva richiesto la somma complessiva di €.228.829,41, per il (presunto) mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento: - 29520040085373432000, di €.228.829,41, avente ad oggetto IRPEF, Addizionali, interessi e sanzioni, per l'anno 2000, ente impositore, DIREZIONE PROVINCIALE DELLE ENTRATE, UFFICIO
TERRITORIALE DI PALERMO 2.
Secondo la prospettazione attorea l'intimazione di pagamento opposta sarebbe erronea ed illegittima per diversi motivi.
-NULLITÀ DELL'ATTO IMPOSITIVO PER INCOMPETENZA TERRITORIALE
DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - VIOLAZIONE ART. 12, 24 E 26
DPR 602/1973. - NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, L. N. 212/2000; OM
ALLEGAZIONE.
- NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER DIFETTO
ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI PROVA – VIOLAZIONE DEL DIRITTO
DI DIFESA.
-ILLEGITTIMITA' DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER CARENZA
DI VALIDO TITOLO – OM NOTIFICA ATTI PRESUPPOSTI.
-PRESCRIZIONE DEL CREDITO - DECADENZA.
-PRESCRIZIONE SANZIONI ED INTERESSI.
Con memoria depositata in data 7 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha sviluppato le sue deduzioni per contrastare le domande enunciate nel ricorso.
Alla odierna udienza, udite le parti, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa che ne occupa concerne la impugnazione della intimazione di pagamento, notificata in data 14 marzo 2025, per mezzo della quale è stato richiesto il pagamento delle somme iscritte a ruolo per un complessivo importo di euro 228.829,41.
Ricorrente_1Con il primo motivo il sig. si duole dell'atto impositivo per incompetenza territoriale dell'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -
VIOLAZIONE in violazione degli articoli 12, 24 E 26 DPR 602/1973. La competenza territoriale del concessionario è legata al domicilio fiscale del contribuente, per cui il provvedimento emesso dall'agenzia delle entrate di riscossione incompetente sarebbe nullo.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata da
Indirizzo_1“AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE – Palermo”, mentre avrebbe dovuto essere formata e notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, sede di Messina, dove il ricorrente risiede.
Invero, ex art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 546/92: "Le commissioni Tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione".
Nel caso di specie, la competenza territoriale spetta inderogabilmente a questa
CO essendo sia l'agente della riscossione che l'Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo l'Agenzia delle Entrate Ufficio Palermo 2 (v. anche CO
Costituzionale sentenza n. 44/2016).
Quanto alla illegittimità della intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, Legge n, 212/00 per omessa allegazione, si evidenzia come l'avviso di intimazione sia un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto. Del pari infondato appare il vizio relativo all'assenza di motivazione in capo all'intimazione impugnata.
L'obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante.
Ed infatti, la giurisprudenza di merito ha ritenuto adeguatamente motivato l'atto di intimazione che indica con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata, la quale, pertanto, non è neppure necessario venga allegata alla suddetta intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi ed il contenuto.
Con riferimento alla “mancata notifica della cartella presupposta” si osserva che l'Agente della Riscossione aveva correttamente notificato tempo per tempo in data 29/11/2004 la cartella di pagamento n. 29620040085373432000 sottesa all'atto impugnato.
Relativamente, invece, alle contestazioni formulate in merito alla prescrizione del credito interessato dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta i crediti erariali, in contestazione, come noto, si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente
Nessuna prescrizione lamentata si è consumata posto che il detto termine decennale a partire dalla notifica della cartella impugnata (29/11/2004) e fino alla notifica dell'intimazione di pagamento (09/04/2025) era stato interrotto dalla notifica (avvenuta il 9/10/2014) di altra intimazione di pagamento (cfr., documentazione allegata) dovendosi altresì aggiungere nel relativo computo il termine di sospensione introdotto dall'art. 68 del DL n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19) e che, com'e noto, dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi.
Il ricorso, dunque, va rigettato.
Le spese vanno compensate in virtù della declaratoria adottata per la complessità delle esaminate questioni.
Essendo il ricorrente stato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato (ordinanza pronunciata il 29 settembre 2025), si provvederà con decreto a parte per la quantificazione e liquidazione delle spese relative.
P.Q.M
La CO di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione V, rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Presidente- est.
DO PE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CO di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore FRASCA MATTEO, Giudice GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1681/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. entrate - Riscossione - Palermo elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005091187000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005091187000 IRPEF-ALTRO 2000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2742/2025 depositato il 11/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato il Sig. ricorreva contro
ADER - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e contro la DIREZIONE PROVINCIALE DELLE
ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2, avverso la intimazione di pagamento N.29620259005091187/000 con la quale, ADER aveva richiesto la somma complessiva di €.228.829,41, per il (presunto) mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento: - 29520040085373432000, di €.228.829,41, avente ad oggetto IRPEF, Addizionali, interessi e sanzioni, per l'anno 2000, ente impositore, DIREZIONE PROVINCIALE DELLE ENTRATE, UFFICIO
TERRITORIALE DI PALERMO 2.
Secondo la prospettazione attorea l'intimazione di pagamento opposta sarebbe erronea ed illegittima per diversi motivi.
-NULLITÀ DELL'ATTO IMPOSITIVO PER INCOMPETENZA TERRITORIALE
DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - VIOLAZIONE ART. 12, 24 E 26
DPR 602/1973. - NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, L. N. 212/2000; OM
ALLEGAZIONE.
- NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER DIFETTO
ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI PROVA – VIOLAZIONE DEL DIRITTO
DI DIFESA.
-ILLEGITTIMITA' DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER CARENZA
DI VALIDO TITOLO – OM NOTIFICA ATTI PRESUPPOSTI.
-PRESCRIZIONE DEL CREDITO - DECADENZA.
-PRESCRIZIONE SANZIONI ED INTERESSI.
Con memoria depositata in data 7 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha sviluppato le sue deduzioni per contrastare le domande enunciate nel ricorso.
Alla odierna udienza, udite le parti, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa che ne occupa concerne la impugnazione della intimazione di pagamento, notificata in data 14 marzo 2025, per mezzo della quale è stato richiesto il pagamento delle somme iscritte a ruolo per un complessivo importo di euro 228.829,41.
Ricorrente_1Con il primo motivo il sig. si duole dell'atto impositivo per incompetenza territoriale dell'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -
VIOLAZIONE in violazione degli articoli 12, 24 E 26 DPR 602/1973. La competenza territoriale del concessionario è legata al domicilio fiscale del contribuente, per cui il provvedimento emesso dall'agenzia delle entrate di riscossione incompetente sarebbe nullo.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata da
Indirizzo_1“AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE – Palermo”, mentre avrebbe dovuto essere formata e notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, sede di Messina, dove il ricorrente risiede.
Invero, ex art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 546/92: "Le commissioni Tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione".
Nel caso di specie, la competenza territoriale spetta inderogabilmente a questa
CO essendo sia l'agente della riscossione che l'Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo l'Agenzia delle Entrate Ufficio Palermo 2 (v. anche CO
Costituzionale sentenza n. 44/2016).
Quanto alla illegittimità della intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, Legge n, 212/00 per omessa allegazione, si evidenzia come l'avviso di intimazione sia un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto. Del pari infondato appare il vizio relativo all'assenza di motivazione in capo all'intimazione impugnata.
L'obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante.
Ed infatti, la giurisprudenza di merito ha ritenuto adeguatamente motivato l'atto di intimazione che indica con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata, la quale, pertanto, non è neppure necessario venga allegata alla suddetta intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi ed il contenuto.
Con riferimento alla “mancata notifica della cartella presupposta” si osserva che l'Agente della Riscossione aveva correttamente notificato tempo per tempo in data 29/11/2004 la cartella di pagamento n. 29620040085373432000 sottesa all'atto impugnato.
Relativamente, invece, alle contestazioni formulate in merito alla prescrizione del credito interessato dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta i crediti erariali, in contestazione, come noto, si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente
Nessuna prescrizione lamentata si è consumata posto che il detto termine decennale a partire dalla notifica della cartella impugnata (29/11/2004) e fino alla notifica dell'intimazione di pagamento (09/04/2025) era stato interrotto dalla notifica (avvenuta il 9/10/2014) di altra intimazione di pagamento (cfr., documentazione allegata) dovendosi altresì aggiungere nel relativo computo il termine di sospensione introdotto dall'art. 68 del DL n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19) e che, com'e noto, dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi.
Il ricorso, dunque, va rigettato.
Le spese vanno compensate in virtù della declaratoria adottata per la complessità delle esaminate questioni.
Essendo il ricorrente stato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato (ordinanza pronunciata il 29 settembre 2025), si provvederà con decreto a parte per la quantificazione e liquidazione delle spese relative.
P.Q.M
La CO di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione V, rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Presidente- est.
DO PE