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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21322/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21322/2021 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GIORDANO EUGENIO LUCA e dell'avv. ELISABETTA FIERAMONTE, elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 22 20129 MILANO presso il difensore avv. GIORDANO EUGENIO
LUCA
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CARBONE FRANCA MARIA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in VIA AMEDEI, 8 20123 MILANO presso il difensore avv. CARBONE FRANCA MARIA GIUSEPPINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUSTERLA Controparte_2 P.IVA_1
MARCELLA, elettivamente domiciliato in GALLERIA STRASBURGO, 3 20121 MILANO presso il difensore avv. PUSTERLA MARCELLA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che con l'accordo di mediazione sottoscritto, avanti l'Organismo di Conciliazione Forense, in data 5 luglio 2019, procedura n. 443/2019 Rg. A.M., il
[...]
e in persona del legale rappresentante pro tempore, si sono Controparte_1 Controparte_2 obbligate a trasferire alla signora l'immobile di Viale Scarampo n. 19, Parte_1
Milano, identificato nel N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 257, particella 160, sub 63, entro il 30 settembre 2019; per l'effetto, dichiarare che il signor in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, non hanno adempiuto all'obbligazione di trasferire alla signora l'immobile sopra descritto;
Parte_1 conseguentemente, pronunciare contro il signor e/o Controparte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore e a favore della signora
[...] Parte_1 pagina 1 di 13 sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo del negozio traslativo non Parte_1 concluso e così trasferisca alla signora medesima la proprietà Parte_1 dell'immobile di Viale Scarampo n. 19, Milano, identificato nel N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 257, particella 160, sub 63; condannare il signor e/o in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore a eseguire ogni necessario adempimento e dichiarazione funzionale al trasferimento alla signora della proprietà dell'unità immobiliare sita in Parte_1
Milano, Viale Scarampo n. 19, Milano, identificata nel N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 257, particella 160, sub 63; condannare il signor e/o in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento di ogni spesa afferente il trasferimento alla signora
[...] della proprietà dell'unità immobiliare sita in Milano, Viale Scarampo n. 19, Parte_1
Milano, identificata nel N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 257, particella 160, sub 63; ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano di trascrivere la emananda sentenza.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi non fosse applicato l'art. 2932 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità del signor e di in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro tempore e per l'effetto condannare il signor e Controparte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in solido e/o in via alternativa alla
[...] signora dell'importo che sarà determinato quale valore del bene non Parte_1 trasferito.
IN VIA ISTRUTTORIA ordinare ex art. 210 c.p.c. a in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 l'esibizione in giudizio:
- del mastrino contabile riguardante i crediti verso l'amministratore e verso i soci relativo all'esercizio
2019, 2020 e 2021;
- del mastrino contabile riguardante i fornitori ordinari relativi all'esercizio 2019, 2020 e 2021;
- del mastrino contabile riguardante i clienti e relativi ricavi negli esercizi 2019, 2020 e 2021.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze professionali.
PER Controparte_1 Voglia l'On. Tribunale, ogni diversa e contraria istanza disattesa, In via preliminare dichiarare inammissibili le conclusioni formulate dall'attrice con note autorizzate 16 ottobre 2024 in quanto nuove, non corrispondenti a quelle indicate nell'atto di citazione e in mancanza di deposito di memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. di parte attrice.
Nel merito e in via principale
-Respingere la domanda di trasferimento immobiliare ex art.2932 c.c. come ex adverso formulata nei confronti di siccome destituita di ogni fondamento in fatto e diritto Controparte_1
e ogni conseguente.
-Dichiarare in ogni caso la nullità e/o annullabilità dell'accordo di mediazione n.443/2019 dell'Organismo di Conciliazione Forense di Milano.
-Respingere altresì la domanda svolta da parte attrice, in via subordinata, infondata in fatto e diritto ed altresì contraria a prova documentale in atti costituita da sentenza di divorzio passata in giudicato tra le parti.
Disattesa ogni diversa, ulteriore e nuova domanda, sulla quale la comparente difesa dichiara di non accettare il contraddittorio. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
pagina 2 di 13 PER Controparte_2 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza:
- Quanto alla domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. svolta dalla ricorrente in via preliminare: accertarne e dichiararne l'inammissibilità in quanto proposta unitariamente nei confronti della comparente e di Controparte_1 nel merito: rigettarla in quanto infondata essendo il titolo azionato inidoneo soggettivamente ed Con oggettivamente a realizzare un trasferimento a carico della convenuta nonché, per la parte costituita dall'accordo di mediazione in data 05 luglio 2019 inefficace per le ragioni esposte In entrambi i casi con tutte le consequenziali pronunce
- Quanto alla domanda di accertamento dell'obbligo a trasferire in capo a Controparte_2 nel merito: rigettarla in quanto infondata non avendo essa assunto alcuna obbligazione diretta nei confronti della ricorrente.
- Quanto alla domanda di accertamento e condanna della al pagamento in favore Controparte_2 della ricorrente di “ogni spesa afferente il trasferimento” in via preliminare: accertarne e dichiararne la nullità per assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda, con le pronunce consequenziali;
nel merito: rigettarla in quanto infondata per carenza di legittimazione passiva in capo alla concludente, non avendo essa assunto alcuna obbligazione diretta nei confronti della ricorrente.
- Quanto alla domanda in via subordinata di accertamento e condanna della per Controparte_2 inadempimento nel merito: rigettarla in quanto infondata per carenza di legittimazione passiva in capo alla concludente, non avendo essa assunto alcuna obbligazione diretta nei confronti della ricorrente e non essendo stata accertata alcuna responsabilità, in capo a CP_2
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Motivazione conveniva in giudizio il padre e la Parte_1 Controparte_1
chiedendo al Tribunale, in via principale, di emettere sentenza costitutiva, ex art. Controparte_2
2932 cod. civ., che trasferisca all'attrice la proprietà dell'immobile di Viale Scarampo n. 19, Milano identificato nel N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 257, particella 160, sub 63, in esecuzione dell'obbligazione assunta con l'accordo di mediazione sottoscritto avanti l'Organismo di Conciliazione
Forense, in data 05 luglio 2019, procedura n.443/2019 Rg A.M., da Controparte_1
e rimasto inadempiuto;
nonché di condannare i convenuti ad eseguire ogni Controparte_2
necessario adempimento e dichiarazione funzionale al trasferimento immobiliare ed al pagamento di ogni spesa afferente il trasferimento;
infine di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Milano di trascrivere la sentenza.
In via subordinata, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per inadempimento e per l'effetto di condannare e Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in solido e/o in via alternativa a favore di dell'importo che Parte_1
sarà determinato quale valore del bene non trasferito.
pagina 3 di 13 si costituiva in giudizio e contestava tutte le domande dell'attrice Controparte_1
chiedendone il rigetto sotto plurimi profili. In particolare sosteneva la natura di donazione dell'obbligazione di trasferimento dell'immobile (negando che il trasferimento del bene fosse adempimento, anche parziale, degli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia o comunque di obblighi nascenti da doveri familiari), con la conseguente lesione potenziale delle quote di riserva degli eredi legittimari, la nullità dell'accordo di mediazione e della promessa di donazione.
Anche si costituiva in giudizio contestando tutte le domande dell'attrice ed in Controparte_2 particolare sostenendo di non aver assunto obbligazioni nei confronti dell'attrice ma solo nei confronti quindi di non avere legittimazione passiva in relazione a tutte le Controparte_1 domande proposte dall'attrice.
Il processo iniziava con la conversione del rito semplificato nel rito ordinario e l'esperimento del procedimento di mediazione che aveva esito negativo.
Le parti depositavano le memorie ex art.183 VI comma c.p.c..
Con ordinanza 03 ottobre 2022 non venivano ammesse le prove orali dedotte dall'attrice e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 14 giugno 2023.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ma, con ordinanza del 27 ottobre 2023, veniva rimessa in istruttoria ordinando, ex art 210 c.p.c., alla l'esibizione delle attestazioni di regolarità edilizia Controparte_2 ed urbanistica e di conformità catastale dell'immobile (con la seguente motivazione: “rilevato che parte attrice ha chiesto, ex art. 210 c.p.c., di ordinare a in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore l'esibizione in giudizio, tra l'altro, della certificazione di regolarità edilizia, urbanistica e di coerenza catastale afferente l'unità immobiliare sita in Milano, viale
Scarampo n. 19; nonché di ammettere consulenza tecnica d'ufficio affinché il C.T.U. verifichi e attesti la regolarità edilizia, urbanistica e di coerenza catastale dell'unità immobiliare sita in Milano, viale
Scarampo n. 19 ed affinché il C.T.U. indichi alla data odierna il valore dell'unità immobiliare sita in
Milano, viale Scarampo n. 19; ritenuto pertanto che la causa non può essere decisa ma deve essere rimessa in istruttoria al fine di acquisire l'attestazione della conformità catastale nonché di regolarità edilizia/urbanistica dell'immobile che oggetto della domanda ex art. 2932 c.c., con ordine ex art. 210
c.p.c. alla quale proprietaria, dell'esibizione di dette attestazioni, riservandosi di Controparte_2 disporre c.t.u. se valutata necessaria per la decisione”).
All'udienza del 30 novembre 2023, le parti prendevano atto che, dalla relazione peritale depositata dalla l'immobile presenta una irregolarità edilizia sanabile con , che lo stato di Controparte_2 Per_1
fatto non è conforme alla planimetria e ai dati catastali e che la regolarizzazione catastale presuppone la pagina 4 di 13 regolarizzazione edilizia;
l'attrice dichiarava la disponibilità alla sanatoria con spese a carico della stessa parte;
all'udienza del 25.1.2024 la parte attrice comunicava di non poter procedere alla sanatoria in quanto la richiesta doveva essere presentata dalla proprietaria dell'immobile.
Veniva quindi disposta una c.t.u. per la descrizione dell'immobile, la verificazione della regolarità edilizia/urbanistica e catastale e per la determinazione del valore di mercato dell'immobile.
Espletata la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 dicembre 2024 e trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con la comparsa conclusionale la convenuta ha argomentato in ordine all'esistenza di CP_2
un pegno sulle quote della società a favore di fratello del convenuto, e con la Persona_2 memoria di replica l'attrice ha prodotto sub n 27 l'atto unilaterale di cancellazione e liberazione del pegno;
si tratta di argomenti e produzioni inammissibili, di cui non si terrà conto nella decisione, considerato che le comparse conclusionali e le memorie di replica hanno la funzione di illustrare tesi e difese già proposte negli atti e non possono ampliare il del thema decidendum.
L'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per la mancanza della mediazione è stata superata dall'esperimento del tentativo di mediazione in corso di causa e comunque è infondata in quanto la controversia ha ad oggetto l'esecuzione di un contratto preliminare, che ha effetti obbligatori, pertanto la causa non verte in materia di diritti reali e non rientra nelle ipotesi di cui all'art 5 D.Lvo
28/2010 per cui è obbligatoria la mediazione.
Nel merito occorre esaminare l'accordo di mediazione del 5 luglio 2019, su cui si fondano le domande dell'attrice e la cui validità ed efficacia è contestata dalle parti convenute.
Innanzitutto di osserva che l'accordo di mediazione è stato concluso tra Parte_1
e che lo hanno Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2
sottoscritto (doc. n 12 fasc. attr.), nel procedimento rubricato al n. 443/2019 che è stato attivato da
[...]
unitamente alla madre in relazione alla controversia sorta per Parte_1 Controparte_5
l'inadempimento delle obbligazioni di cui alla sentenza n. 2011 del 18 febbraio 2008, con la quale il
Tribunale di Milano aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio di
[...]
e (doc. n 1 fasc. attrice). Controparte_1 Controparte_5
In particolare risulta documentalmente che con l'accordo di divorzio di cui alla sentenza n 2011/2008, si era obbligato a trasferire alla figlia «al compimento del diciottesimo anno di Controparte_1 Pt_1 età della stessa, la piena proprietà dell'abitazione di Milano, Viale Scarampo n. 19» o, per il caso l'immobile non fosse rientrato nella sua disponibilità, «ad acquistare alla figlia , al compimento Pt_1
del suo diciottesimo anno di età, un immobile ad uso abitativo alla stessa Gaia intestato, del valore di
pagina 5 di 13 Euro 300.000,00». E'circostanza pacifica che nessuna delle obbligazioni alternative sia stata adempiuta nonostante il compimento, in data 26 dicembre 2014, della maggiore età di Pt_1
Al punto 1 dell'accordo di mediazione del 5.7.2019 n 443/2019 le parti richiamavano espressamente la sentenza di divorzio n 2011/2008 e prevedevano “a parziale modifica” che “ si Controparte_1 obbliga ad effettuare il trasferimento dell'immobile di viale Scarampo n 19 Milano, attualmente di proprietà di a , che accetta, con rogito entro la data del CP_2 Parte_1
30 settembre 2019”.
L'obbligazione assunta dal convenuto per cui è causa, è dunque connessa all'accordo Parte_1 raggiunto in sede di divorzio, che è modificato parzialmente, escludendo l'obbligazione alternativa - rimasta inadempiuta - di acquistare un immobile intestato a del valore di euro 300.000,00 e Pt_1 confermando l'obbligazione di trasferimento dell'immobile di viale Scarampo 19 Milano entro il nuovo termine del 30 settembre 2019, nonché l'obbligazione di mantenimento con il pagamento del 50% delle spese universitarie e dell'assegno mensile sino al ventiseiesimo anno di età di Pt_1
Le obbligazioni assunte dal convenuto con l'accordo di mediazione sono dunque nuove Parte_1 obbligazioni, che modificano quelle dell'accordo di divorzio, con cui le parti hanno regolato i rapporti economici tra loro, tra cui l'obbligo di mantenimento della figlia Pt_1
Al fine di individuare la natura dell'obbligazione di trasferimento immobiliare di cui all'accordo di mediazione occorre innanzitutto considerare che, in via generale, l'obbligazione di mantenimento dei figli grava ex lege sui genitori e che, nella specie, con l'accordo di divorzio, il padre si era obbligato a contribuire ai bisogni e necessità della figlia mediante il versamento di un assegno mensile (n 6),
l'assegnazione della casa di abitazione di Milano viale Scarampo sino al compimento del diciottesimo anno di età di (n 3), inoltre si era obbligato, successivamente a tale data, al trasferimento della Pt_1 proprietà dell'immobile predetto o all'acquisto di un altro immobile (n 2). L'accordo di divorzio prevedeva, altresì, dei limiti nel caso di vendita dell'immobile da parte di prima del ventottesimo Pt_1
anno di età (n 2).
L'obbligazione di trasferimento immobiliare assunta dal padre con l'accordo di divorzio appare quindi avere una causa mista, essendo funzionale a soddisfare l'esigenza abitativa della figlia - almeno per un certo tempo – ed avendo successivamente la finalità di liberalità indiretta.
Infatti, i limiti previsti nel caso di vendita dell'immobile prima del ventottesimo anno di età di Pt_1 sono coerenti con l'aspettativa del genitore che la figlia, prima del ventottesimo anno di età, non fosse autonoma e che di conseguenza l'immobile dovesse assolvere alla esigenza abitativa di la quale Pt_1
era invece libera di vendere senza limiti successivamente al ventottesimo anno di età - allorchè era prevedibile che fosse divenuta autonoma e che di conseguenza fosse cessata l'obbligazione di pagina 6 di 13 mantenimento a carico del padre - e di trattenere per sé tutte le utilità ricavabili dall'immobile quale liberalità.
Si tratta quindi di un negotium mixtum cum donatione, che è valido in quanto espressione del principio di libertà ed autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. ed anche se non riveste la forma della donazione, in quanto risulta confezionato secondo un altro schema negoziale (l'accordo di divorzio), che è voluto dalle parti per raggiungere, in via indiretta, una finalità di liberalità ulteriore rispetto a quella onerosa.
Quanto suesposto in relazione alle obbligazioni assunte dal con l'accordo di divorzio, vale Parte_1 anche per quelle dell'accordo di mediazione n 443/2019.
In particolare, con l'accordo di mediazione, l'obbligo di mantenimento di è stato rimodulato, Pt_1 mantenendo l'obbligazione del padre di versare l'assegno di mantenimento (n 5), prevedendo il pagamento del 50% delle spese universitarie (n 4) e prevedendo l'obbligazione di trasferimento a Pt_1 dell'immobile di Milano viale Scarampo entro il 30.9.2019 (n 1) a spese del padre (n 3).
L'obbligazione di trasferimento immobiliare di cui all'accordo di mediazione appare avere la medesima causa mista di quella dell'accodo di divorzio, ossia una causa onerosa finalizzata ad assolvere l'esigenza abitativa di ancora non autonoma e di liberalità per l'arricchimento ulteriore Pt_1 ottenuto da con il trasferimento della proprietà dell'immobile; in particolare ciò si evince dalla Pt_1 sproporzione del valore dell'immobile (determinato dal c.t.u. in oltre 850.000,00) rispetto all'obbligazione del genitore di assicurare una abitazione alla figlia non ancora autonoma ma già adulta
(ventitreenne nel 2019).
La parte convenuta ha contestato la validità ed efficacia dell'accordo di mediazione con argomentazioni che si fondano sul fatto, pacifico in causa, che l'immobile di Milano viale Scarampo sia di proprietà della “in quanto l'oggetto dell'accordo di mediazione, ovvero Controparte_2
l'immobile di Milano, Viale Scarampo n.19, non è mai stato e non è nella proprietà del signor
[...]
che come tale non è legittimato a compiere nessun atto traslativo dello stesso a titolo di CP_1 donazione, come era stato previsto in sede di divorzio, o comunque a titolo gratuito, in quest'ultimo caso difettando addirittura della causa, in assenza di qualsivoglia obbligazione nascente dai doveri familiari e/o alimentare e/o di altra natura in favore della figlia .”. Pt_1
La tesi della conventa è infondata, come emerge dai principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n 5068/2016 sulla donazione di un bene altrui - che si richiama integralmente - che ha ripercorso i diversi orientamenti in materia, giungendo a concludere che “… la donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purchè l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione dell'atto pubblico (art 782
pagina 7 di 13 c.c.). Se invece l'altruità del bene non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui.”.
Nella specie, la ha partecipato all'accordo di mediazione quale proprietaria Controparte_2 dell'immobile, come risulta per tabulas dall'accordo medesimo, che è stato sottoscritto dallo stesso quale legale rappresentante della società. Controparte_1
In particolare dalla visura camerale della società (doc. 16 fasc. attr.) risulta che dal Controparte_2
20.10.2015 è amministratore unico della con « tutti i poteri di Controparte_1 Controparte_2
ordinaria e straordinaria amministrazione della società, nonché di disposizione senza limitazione alcuna»; inoltre dalla stessa data è titolare dell'intero capitale sociale per effetto Controparte_1 dell'atto di rettifica e permuta (doc. n 10 fasc. attr.) con cui ha trasferito a Persona_2 [...]
la titolarità esclusiva della propria partecipazione al capitale sociale di CP_1 Controparte_2
Ne consegue che l'obbligazione di trasferimento dell'immobile di via Scarampo 19 Milano è stata validamente assunta da in proprio e quale legale rappresentate della Controparte_1 CP_2
[...]
La partecipazione della all'accordo di mediazione esclude anche che sia Controparte_2 configurabile l'istituto regolato dall'art. 1381 c.c. “promessa dell'obbligazione o fatto del terzo”, che richiede che il terzo sia estraneo all'accordo e che comporta il sorgere per il promittente dell'obbligazione di adoperarsi affinchè il terzo faccia il trasferimento.
Nella specie, invece, la proprietaria dell'immobile, non è soggetto estraneo ma ha Controparte_2 partecipato e prestato il proprio assenso all'accordo, quindi l'obbligazione di trasferimento del bene è stata assunta da e da quale obbligazione primaria, sorta per Controparte_1 Controparte_2 entrambi al momento della sottoscrizione dell'accordo di mediazione, con la conseguenza che il mancato trasferimento integra un inadempimento di cui entrambi sono responsabili nei confronti dell'attrice.
Né fa venir meno l'obbligazione della la considerazione che il trasferimento CP_2 immobiliare sia contrario all'interesse sociale e sia un'operazione in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2475 ter c.c., in quanto i contratti conclusi in conflitto di interessi possono essere annullati su domanda della società, che, nella specie, non ha proposto la relativa domanda (la società ha invece chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate per carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non aver assunto alcuna obbligazione diretta nei confronti dell'attrice e non che non sia stata accertata alcuna responsabilità in capo a . CP_2
Parimenti infondata è l'eccezione di invalidità/inefficacia del trasferimento immobiliare per lesione potenziale delle quote di riserva degli altri eredi legittimari del convenuto (che è coniugato Parte_1
pagina 8 di 13 con prole), in quanto la lesione della quota di riserva spettante ai legittimari e la riduzione delle disposizioni lesive possono verificarsi ed essere valutate soltanto all'apertura della successione e non prima.
Priva di pregio è anche la tesi della inefficacia dell'accordo di mediazione sostenuta dalla CP_2
in quanto «volto a novare parzialmente – mediante l'elezione di una delle due prestazioni
[...] dedotte in soluzione – un'obbligazione alternativa, ma già divenuta semplice» per l'estinzione dell'obbligazione di trasferire l'immobile di viale Scarampo 19 Milano alla data del 26.12.2014 per l'avveramento della condizione risolutiva (l'immobile non era nella disponibilità del padre). Infatti, il
26.12.2014 (data del compimento del diciottesimo anno di età di le obbligazioni alternative di cui Pt_1
alla sentenza di divorzio n. 2011/2008 sono divenute esigibili e sono rimaste inadempiute, quindi con l'accordo di mediazione, “a parziale modifica e adempimento” della sentenza di divorzio, il Parte_1 si è obbligato al trasferimento dell'immobile di via Scarampo 19 Milano, novando l'obbligazione di cui all'accordo di divorzio.
L'obbligazione di trasferimento dell'immobile di viale Scarampo 19 Milano assunta dai convenuti è dunque valida ed efficace. Tuttavia, non può essere accolta la domanda principale proposta dall'attrice di esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di trasferimento ex art. 2932 c.c. per i motivi di seguito specificati.
L'art. 2932 c.c. prevede che la parte diversa da quella inadempiente possa ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso “qualora sia possibile” e nella specie non sussiste il presupposto di possibilità giuridica del trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile in oggetto, stante le irregolarità edilizie/urbanistiche e la difformità catastale dell'immobile.
Quanto alla regolarità edilizia/urbanistica dell'immobile, si richiamano gli artt. 40 della legge n. 47 del
28 febbraio 1985 e 46 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, secondo cui “gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risulti la dichiarazione dell'alienante in merito alla regolarità urbanistica dell'edificio”.
La Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 8230 del 22.03.2019 ha qualificato tale invalidità come nullità testuale, postulando la validità dell'atto di trasferimento di diritti reali relativi ad edifici in presenza di una dichiarazione del titolo edilizio reale e riferibile all'immobile a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo abilitativo: “La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle
pagina 9 di 13 norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”.
Tali principi risultano altresì applicabili nel caso di costruzione iniziata anteriormente al 1° settembre
1967, per i quali l'art. 40, comma 2, legge n. 47 del 1985 prevede, in luogo della menzione in atto degli estremi della concessione, la dichiarazione da parte del proprietario o altro avente titolo, nella forma sostitutiva dell'atto notorio, attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore. In presenza di tale dichiarazione la nullità comminata dalla legge urbanistica può ritenersi esistente solo nel caso in cui tale dichiarazione non risulti riferibile all'immobile oggetto dell'atto traslativo ovvero che quanto dichiarato non corrisponda alla realtà (Cass. sentenza n 30425 del 17.10.2022 e Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n.23394 del 01/08/2023 In caso di compravendita di edificio realizzato anteriormente al 1° settembre 1967, ai fini della validità del negozio traslativo è richiesta soltanto la sussistenza della dichiarazione dell'alienante della costruzione dell'immobile anteriormente alla data innanzi indicata, essendo irrilevante, ai fini della validità dell'atto, sia la presenza di modifiche edilizie realizzate successivamente e non autorizzate, sia la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo.).
Quanto alla regolarità catastale dell'immobile, si richiama la normativa (l'art. 29, comma 1 bis, della l.
n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010 «Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari») che richiede, per la validità dell'atto traslativo del diritto reale, l'indicazione della conformità dell'immobile alle planimetrie e ai dati catastali (“Le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero
l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto,
pagina 10 di 13 previste dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare, devono sussistere, quali condizioni dell'azione, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili mediante sentenza emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c., anche in relazione ai processi instaurati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010.” Cass.
Sez. 2 Sentenza n. 20526 del 29/09/2020).
Nella specie dall'accordo di mediazione non risulta resa alcuna dichiarazione e la c.t.u. ha accertato che
“… l'unità immobiliare in oggetto, non risultava conforme né allo stato rappresentato nella planimetria castale presentata in data 15.09.1982 né a quanto riportato negli elaborati grafici allegati all' Art. 26 presentato il 5.10.1994 per modifiche interne.
Le difformità distributive rilevate e di seguito meglio precisate sono indicate sulla scorta dell'ultimo stato concessionato rilevato dalla scrivente nel corso delle visure atti presso i competenti Uffici Tecnici del Comune di Milano ovvero l'Art. 26 del 5.10.1994, che già superava lo stato dei luoghi rappresentato nella planimetria castale del bene.
Le difformità rilevate riguardano modifiche di distribuzione interna dei locali…”.
E' inoltre pacifico che tali difformità, benchè sanabili, non sono state sanate, in quanto la disponibilità manifestata dall'attrice è insufficiente per procedere con la sanatoria che richiede la presentazione della domanda da parte della proprietaria dell'immobile (la . Né può essere accolta la Controparte_2 domanda dell'attrice di condannare e/o a Controparte_1 Controparte_2
eseguire ogni necessario adempimento e dichiarazione funzionale al trasferimento alla signora
[...] della proprietà dell'unità immobiliare, in quanto la sanatoria coinvolge il fatto Parte_1
del terzo (autorità comunale e catasto) pertanto è una obbligazione incoercibile (cfr Cass. 1993/12507;
87/1991).
Non sussiste quindi la condizione relativa alla regolarità edilizia /urbanistica dell'immobile che è necessaria per il valido trasferimento del diritto reale e risulta la non conformità dello stato di fatto alla planimetria e ai dati catastali, e ciò impedisce l'atto traslativo e comporta l'impossibilità giuridica di pronunciare giudizialmente il trasferimento del diritto reale ed attuare un trasferimento non consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
Per queste ragioni, non può pronunciarsi una sentenza che produca gli effetti del trasferimento non concluso, ai sensi dell'art. 2932 c.c..
Devono essere respinte anche le altre domande proposte dall'attrice in via principale che sono consequenziali alla pronuncia di trasferimento ex art. 2932 c.c. dell'immobile.
pagina 11 di 13 Il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica comporterebbe l'ordine di cancellazione della trascrizione di tale domanda, ai sensi dell'art. 2668, secondo comma, c.c., ma nel caso in esame tale ordine non può essere pronunciato poiché non risulta detta trascrizione e comunque non è stata prodotta la relativa nota di trascrizione.
Deve invece essere accolta la domanda proposta in via subordinata di risarcimento del danno.
Infatti, accertata la validità ed efficacia dell'obbligazione assunta con l'accordo di mediazione n
443/2019, da e dalla come suesposto, il mancato trasferimento Controparte_1 Controparte_2 dell'immobile integra un inadempimento per entrambi, che sono tenuti al risarcimento del danno in solido tra loro.
Infatti, l'obbligazione di trasferimento dell'immobile è unica e è riconducibile ad un unico centro di imputazione, costituito da e dalla che hanno assunto la medesima Controparte_6 Controparte_2
prestazione, che è sorta a carico di entrambi, pertanto trova applicazione la presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c. in caso di obbligazione con pluralità di debitori, non risultando diversamente, né dalle legge, né dal titolo.
Deve quindi essere accolta la domanda proposta in via subordinata dall'attrice di risarcimento del danno, che è stato richiesto nella somma corrispondente al valore del bene non trasferito.
Infatti il danno subito dall'attrice per l'inadempimento dei convenuti è il danno patrimoniale che è conseguenza immediata e diretta del mancato trasferimento della proprietà dell'immobile, che corrisponde al valore del bene non trasferito.
La c.t.u. ha stimato in euro 864.850,00 il valore dell'immobile (decurtato del costo per sanare le irregolarità), pertanto i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento della somma predetta, liquidata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice, oltre agli interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c. dalla sentenza al saldo.
La soccombenza parziale dell'attrice giustifica la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di 1/3, mentre la restante parte va posta a carico solidale delle parti convenute, in quanto soccombenti sulla domanda subordinata, e si liquida come da dispositivo ex D.M. 147/22, considerando la causa compresa nello scaglione di valore da 520.001,00 a 1.000.000,00, e con l'applicazione del compenso medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e del compenso minimo per la fase istruttoria in assenza di prove orali.
Le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 17.7.2024, vanno poste a carico delle parti per 1/3 ciascuna.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
1. rigetta le domande proposte dall'attrice in via principale;
2. rigetta la domanda proposta dal convenuto di nullità dell'accordo Controparte_1
di mediazione n 443/2019;
3. accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti e Controparte_1 CP_2 per inadempimento dell'obbligazione assunta con l'accordo di mediazione n. 443/2019 e per
[...]
l'effetto condanna e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido tra loro, a favore dell'attrice Parte_1
della somma di euro 864.850,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli
[...]
interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c. dalla sentenza al saldo;
4. compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attrice che si liquidano, per i 2/3, in euro 14.950,00 per compenso, oltre 15% spese for., iva e cpa.
5. pone le spese della c.t.u. liquidate con decreto del 17.7.2024, in via definitiva, a carico delle parti per
1/3 ciascuna.
Milano, 10 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21322/2021 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GIORDANO EUGENIO LUCA e dell'avv. ELISABETTA FIERAMONTE, elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 22 20129 MILANO presso il difensore avv. GIORDANO EUGENIO
LUCA
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CARBONE FRANCA MARIA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in VIA AMEDEI, 8 20123 MILANO presso il difensore avv. CARBONE FRANCA MARIA GIUSEPPINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUSTERLA Controparte_2 P.IVA_1
MARCELLA, elettivamente domiciliato in GALLERIA STRASBURGO, 3 20121 MILANO presso il difensore avv. PUSTERLA MARCELLA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che con l'accordo di mediazione sottoscritto, avanti l'Organismo di Conciliazione Forense, in data 5 luglio 2019, procedura n. 443/2019 Rg. A.M., il
[...]
e in persona del legale rappresentante pro tempore, si sono Controparte_1 Controparte_2 obbligate a trasferire alla signora l'immobile di Viale Scarampo n. 19, Parte_1
Milano, identificato nel N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 257, particella 160, sub 63, entro il 30 settembre 2019; per l'effetto, dichiarare che il signor in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, non hanno adempiuto all'obbligazione di trasferire alla signora l'immobile sopra descritto;
Parte_1 conseguentemente, pronunciare contro il signor e/o Controparte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore e a favore della signora
[...] Parte_1 pagina 1 di 13 sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo del negozio traslativo non Parte_1 concluso e così trasferisca alla signora medesima la proprietà Parte_1 dell'immobile di Viale Scarampo n. 19, Milano, identificato nel N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 257, particella 160, sub 63; condannare il signor e/o in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore a eseguire ogni necessario adempimento e dichiarazione funzionale al trasferimento alla signora della proprietà dell'unità immobiliare sita in Parte_1
Milano, Viale Scarampo n. 19, Milano, identificata nel N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 257, particella 160, sub 63; condannare il signor e/o in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento di ogni spesa afferente il trasferimento alla signora
[...] della proprietà dell'unità immobiliare sita in Milano, Viale Scarampo n. 19, Parte_1
Milano, identificata nel N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 257, particella 160, sub 63; ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano di trascrivere la emananda sentenza.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi non fosse applicato l'art. 2932 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità del signor e di in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro tempore e per l'effetto condannare il signor e Controparte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in solido e/o in via alternativa alla
[...] signora dell'importo che sarà determinato quale valore del bene non Parte_1 trasferito.
IN VIA ISTRUTTORIA ordinare ex art. 210 c.p.c. a in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 l'esibizione in giudizio:
- del mastrino contabile riguardante i crediti verso l'amministratore e verso i soci relativo all'esercizio
2019, 2020 e 2021;
- del mastrino contabile riguardante i fornitori ordinari relativi all'esercizio 2019, 2020 e 2021;
- del mastrino contabile riguardante i clienti e relativi ricavi negli esercizi 2019, 2020 e 2021.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze professionali.
PER Controparte_1 Voglia l'On. Tribunale, ogni diversa e contraria istanza disattesa, In via preliminare dichiarare inammissibili le conclusioni formulate dall'attrice con note autorizzate 16 ottobre 2024 in quanto nuove, non corrispondenti a quelle indicate nell'atto di citazione e in mancanza di deposito di memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. di parte attrice.
Nel merito e in via principale
-Respingere la domanda di trasferimento immobiliare ex art.2932 c.c. come ex adverso formulata nei confronti di siccome destituita di ogni fondamento in fatto e diritto Controparte_1
e ogni conseguente.
-Dichiarare in ogni caso la nullità e/o annullabilità dell'accordo di mediazione n.443/2019 dell'Organismo di Conciliazione Forense di Milano.
-Respingere altresì la domanda svolta da parte attrice, in via subordinata, infondata in fatto e diritto ed altresì contraria a prova documentale in atti costituita da sentenza di divorzio passata in giudicato tra le parti.
Disattesa ogni diversa, ulteriore e nuova domanda, sulla quale la comparente difesa dichiara di non accettare il contraddittorio. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
pagina 2 di 13 PER Controparte_2 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza:
- Quanto alla domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. svolta dalla ricorrente in via preliminare: accertarne e dichiararne l'inammissibilità in quanto proposta unitariamente nei confronti della comparente e di Controparte_1 nel merito: rigettarla in quanto infondata essendo il titolo azionato inidoneo soggettivamente ed Con oggettivamente a realizzare un trasferimento a carico della convenuta nonché, per la parte costituita dall'accordo di mediazione in data 05 luglio 2019 inefficace per le ragioni esposte In entrambi i casi con tutte le consequenziali pronunce
- Quanto alla domanda di accertamento dell'obbligo a trasferire in capo a Controparte_2 nel merito: rigettarla in quanto infondata non avendo essa assunto alcuna obbligazione diretta nei confronti della ricorrente.
- Quanto alla domanda di accertamento e condanna della al pagamento in favore Controparte_2 della ricorrente di “ogni spesa afferente il trasferimento” in via preliminare: accertarne e dichiararne la nullità per assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda, con le pronunce consequenziali;
nel merito: rigettarla in quanto infondata per carenza di legittimazione passiva in capo alla concludente, non avendo essa assunto alcuna obbligazione diretta nei confronti della ricorrente.
- Quanto alla domanda in via subordinata di accertamento e condanna della per Controparte_2 inadempimento nel merito: rigettarla in quanto infondata per carenza di legittimazione passiva in capo alla concludente, non avendo essa assunto alcuna obbligazione diretta nei confronti della ricorrente e non essendo stata accertata alcuna responsabilità, in capo a CP_2
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Motivazione conveniva in giudizio il padre e la Parte_1 Controparte_1
chiedendo al Tribunale, in via principale, di emettere sentenza costitutiva, ex art. Controparte_2
2932 cod. civ., che trasferisca all'attrice la proprietà dell'immobile di Viale Scarampo n. 19, Milano identificato nel N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 257, particella 160, sub 63, in esecuzione dell'obbligazione assunta con l'accordo di mediazione sottoscritto avanti l'Organismo di Conciliazione
Forense, in data 05 luglio 2019, procedura n.443/2019 Rg A.M., da Controparte_1
e rimasto inadempiuto;
nonché di condannare i convenuti ad eseguire ogni Controparte_2
necessario adempimento e dichiarazione funzionale al trasferimento immobiliare ed al pagamento di ogni spesa afferente il trasferimento;
infine di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Milano di trascrivere la sentenza.
In via subordinata, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per inadempimento e per l'effetto di condannare e Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in solido e/o in via alternativa a favore di dell'importo che Parte_1
sarà determinato quale valore del bene non trasferito.
pagina 3 di 13 si costituiva in giudizio e contestava tutte le domande dell'attrice Controparte_1
chiedendone il rigetto sotto plurimi profili. In particolare sosteneva la natura di donazione dell'obbligazione di trasferimento dell'immobile (negando che il trasferimento del bene fosse adempimento, anche parziale, degli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia o comunque di obblighi nascenti da doveri familiari), con la conseguente lesione potenziale delle quote di riserva degli eredi legittimari, la nullità dell'accordo di mediazione e della promessa di donazione.
Anche si costituiva in giudizio contestando tutte le domande dell'attrice ed in Controparte_2 particolare sostenendo di non aver assunto obbligazioni nei confronti dell'attrice ma solo nei confronti quindi di non avere legittimazione passiva in relazione a tutte le Controparte_1 domande proposte dall'attrice.
Il processo iniziava con la conversione del rito semplificato nel rito ordinario e l'esperimento del procedimento di mediazione che aveva esito negativo.
Le parti depositavano le memorie ex art.183 VI comma c.p.c..
Con ordinanza 03 ottobre 2022 non venivano ammesse le prove orali dedotte dall'attrice e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 14 giugno 2023.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ma, con ordinanza del 27 ottobre 2023, veniva rimessa in istruttoria ordinando, ex art 210 c.p.c., alla l'esibizione delle attestazioni di regolarità edilizia Controparte_2 ed urbanistica e di conformità catastale dell'immobile (con la seguente motivazione: “rilevato che parte attrice ha chiesto, ex art. 210 c.p.c., di ordinare a in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore l'esibizione in giudizio, tra l'altro, della certificazione di regolarità edilizia, urbanistica e di coerenza catastale afferente l'unità immobiliare sita in Milano, viale
Scarampo n. 19; nonché di ammettere consulenza tecnica d'ufficio affinché il C.T.U. verifichi e attesti la regolarità edilizia, urbanistica e di coerenza catastale dell'unità immobiliare sita in Milano, viale
Scarampo n. 19 ed affinché il C.T.U. indichi alla data odierna il valore dell'unità immobiliare sita in
Milano, viale Scarampo n. 19; ritenuto pertanto che la causa non può essere decisa ma deve essere rimessa in istruttoria al fine di acquisire l'attestazione della conformità catastale nonché di regolarità edilizia/urbanistica dell'immobile che oggetto della domanda ex art. 2932 c.c., con ordine ex art. 210
c.p.c. alla quale proprietaria, dell'esibizione di dette attestazioni, riservandosi di Controparte_2 disporre c.t.u. se valutata necessaria per la decisione”).
All'udienza del 30 novembre 2023, le parti prendevano atto che, dalla relazione peritale depositata dalla l'immobile presenta una irregolarità edilizia sanabile con , che lo stato di Controparte_2 Per_1
fatto non è conforme alla planimetria e ai dati catastali e che la regolarizzazione catastale presuppone la pagina 4 di 13 regolarizzazione edilizia;
l'attrice dichiarava la disponibilità alla sanatoria con spese a carico della stessa parte;
all'udienza del 25.1.2024 la parte attrice comunicava di non poter procedere alla sanatoria in quanto la richiesta doveva essere presentata dalla proprietaria dell'immobile.
Veniva quindi disposta una c.t.u. per la descrizione dell'immobile, la verificazione della regolarità edilizia/urbanistica e catastale e per la determinazione del valore di mercato dell'immobile.
Espletata la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 dicembre 2024 e trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con la comparsa conclusionale la convenuta ha argomentato in ordine all'esistenza di CP_2
un pegno sulle quote della società a favore di fratello del convenuto, e con la Persona_2 memoria di replica l'attrice ha prodotto sub n 27 l'atto unilaterale di cancellazione e liberazione del pegno;
si tratta di argomenti e produzioni inammissibili, di cui non si terrà conto nella decisione, considerato che le comparse conclusionali e le memorie di replica hanno la funzione di illustrare tesi e difese già proposte negli atti e non possono ampliare il del thema decidendum.
L'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per la mancanza della mediazione è stata superata dall'esperimento del tentativo di mediazione in corso di causa e comunque è infondata in quanto la controversia ha ad oggetto l'esecuzione di un contratto preliminare, che ha effetti obbligatori, pertanto la causa non verte in materia di diritti reali e non rientra nelle ipotesi di cui all'art 5 D.Lvo
28/2010 per cui è obbligatoria la mediazione.
Nel merito occorre esaminare l'accordo di mediazione del 5 luglio 2019, su cui si fondano le domande dell'attrice e la cui validità ed efficacia è contestata dalle parti convenute.
Innanzitutto di osserva che l'accordo di mediazione è stato concluso tra Parte_1
e che lo hanno Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2
sottoscritto (doc. n 12 fasc. attr.), nel procedimento rubricato al n. 443/2019 che è stato attivato da
[...]
unitamente alla madre in relazione alla controversia sorta per Parte_1 Controparte_5
l'inadempimento delle obbligazioni di cui alla sentenza n. 2011 del 18 febbraio 2008, con la quale il
Tribunale di Milano aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio di
[...]
e (doc. n 1 fasc. attrice). Controparte_1 Controparte_5
In particolare risulta documentalmente che con l'accordo di divorzio di cui alla sentenza n 2011/2008, si era obbligato a trasferire alla figlia «al compimento del diciottesimo anno di Controparte_1 Pt_1 età della stessa, la piena proprietà dell'abitazione di Milano, Viale Scarampo n. 19» o, per il caso l'immobile non fosse rientrato nella sua disponibilità, «ad acquistare alla figlia , al compimento Pt_1
del suo diciottesimo anno di età, un immobile ad uso abitativo alla stessa Gaia intestato, del valore di
pagina 5 di 13 Euro 300.000,00». E'circostanza pacifica che nessuna delle obbligazioni alternative sia stata adempiuta nonostante il compimento, in data 26 dicembre 2014, della maggiore età di Pt_1
Al punto 1 dell'accordo di mediazione del 5.7.2019 n 443/2019 le parti richiamavano espressamente la sentenza di divorzio n 2011/2008 e prevedevano “a parziale modifica” che “ si Controparte_1 obbliga ad effettuare il trasferimento dell'immobile di viale Scarampo n 19 Milano, attualmente di proprietà di a , che accetta, con rogito entro la data del CP_2 Parte_1
30 settembre 2019”.
L'obbligazione assunta dal convenuto per cui è causa, è dunque connessa all'accordo Parte_1 raggiunto in sede di divorzio, che è modificato parzialmente, escludendo l'obbligazione alternativa - rimasta inadempiuta - di acquistare un immobile intestato a del valore di euro 300.000,00 e Pt_1 confermando l'obbligazione di trasferimento dell'immobile di viale Scarampo 19 Milano entro il nuovo termine del 30 settembre 2019, nonché l'obbligazione di mantenimento con il pagamento del 50% delle spese universitarie e dell'assegno mensile sino al ventiseiesimo anno di età di Pt_1
Le obbligazioni assunte dal convenuto con l'accordo di mediazione sono dunque nuove Parte_1 obbligazioni, che modificano quelle dell'accordo di divorzio, con cui le parti hanno regolato i rapporti economici tra loro, tra cui l'obbligo di mantenimento della figlia Pt_1
Al fine di individuare la natura dell'obbligazione di trasferimento immobiliare di cui all'accordo di mediazione occorre innanzitutto considerare che, in via generale, l'obbligazione di mantenimento dei figli grava ex lege sui genitori e che, nella specie, con l'accordo di divorzio, il padre si era obbligato a contribuire ai bisogni e necessità della figlia mediante il versamento di un assegno mensile (n 6),
l'assegnazione della casa di abitazione di Milano viale Scarampo sino al compimento del diciottesimo anno di età di (n 3), inoltre si era obbligato, successivamente a tale data, al trasferimento della Pt_1 proprietà dell'immobile predetto o all'acquisto di un altro immobile (n 2). L'accordo di divorzio prevedeva, altresì, dei limiti nel caso di vendita dell'immobile da parte di prima del ventottesimo Pt_1
anno di età (n 2).
L'obbligazione di trasferimento immobiliare assunta dal padre con l'accordo di divorzio appare quindi avere una causa mista, essendo funzionale a soddisfare l'esigenza abitativa della figlia - almeno per un certo tempo – ed avendo successivamente la finalità di liberalità indiretta.
Infatti, i limiti previsti nel caso di vendita dell'immobile prima del ventottesimo anno di età di Pt_1 sono coerenti con l'aspettativa del genitore che la figlia, prima del ventottesimo anno di età, non fosse autonoma e che di conseguenza l'immobile dovesse assolvere alla esigenza abitativa di la quale Pt_1
era invece libera di vendere senza limiti successivamente al ventottesimo anno di età - allorchè era prevedibile che fosse divenuta autonoma e che di conseguenza fosse cessata l'obbligazione di pagina 6 di 13 mantenimento a carico del padre - e di trattenere per sé tutte le utilità ricavabili dall'immobile quale liberalità.
Si tratta quindi di un negotium mixtum cum donatione, che è valido in quanto espressione del principio di libertà ed autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. ed anche se non riveste la forma della donazione, in quanto risulta confezionato secondo un altro schema negoziale (l'accordo di divorzio), che è voluto dalle parti per raggiungere, in via indiretta, una finalità di liberalità ulteriore rispetto a quella onerosa.
Quanto suesposto in relazione alle obbligazioni assunte dal con l'accordo di divorzio, vale Parte_1 anche per quelle dell'accordo di mediazione n 443/2019.
In particolare, con l'accordo di mediazione, l'obbligo di mantenimento di è stato rimodulato, Pt_1 mantenendo l'obbligazione del padre di versare l'assegno di mantenimento (n 5), prevedendo il pagamento del 50% delle spese universitarie (n 4) e prevedendo l'obbligazione di trasferimento a Pt_1 dell'immobile di Milano viale Scarampo entro il 30.9.2019 (n 1) a spese del padre (n 3).
L'obbligazione di trasferimento immobiliare di cui all'accordo di mediazione appare avere la medesima causa mista di quella dell'accodo di divorzio, ossia una causa onerosa finalizzata ad assolvere l'esigenza abitativa di ancora non autonoma e di liberalità per l'arricchimento ulteriore Pt_1 ottenuto da con il trasferimento della proprietà dell'immobile; in particolare ciò si evince dalla Pt_1 sproporzione del valore dell'immobile (determinato dal c.t.u. in oltre 850.000,00) rispetto all'obbligazione del genitore di assicurare una abitazione alla figlia non ancora autonoma ma già adulta
(ventitreenne nel 2019).
La parte convenuta ha contestato la validità ed efficacia dell'accordo di mediazione con argomentazioni che si fondano sul fatto, pacifico in causa, che l'immobile di Milano viale Scarampo sia di proprietà della “in quanto l'oggetto dell'accordo di mediazione, ovvero Controparte_2
l'immobile di Milano, Viale Scarampo n.19, non è mai stato e non è nella proprietà del signor
[...]
che come tale non è legittimato a compiere nessun atto traslativo dello stesso a titolo di CP_1 donazione, come era stato previsto in sede di divorzio, o comunque a titolo gratuito, in quest'ultimo caso difettando addirittura della causa, in assenza di qualsivoglia obbligazione nascente dai doveri familiari e/o alimentare e/o di altra natura in favore della figlia .”. Pt_1
La tesi della conventa è infondata, come emerge dai principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n 5068/2016 sulla donazione di un bene altrui - che si richiama integralmente - che ha ripercorso i diversi orientamenti in materia, giungendo a concludere che “… la donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purchè l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione dell'atto pubblico (art 782
pagina 7 di 13 c.c.). Se invece l'altruità del bene non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui.”.
Nella specie, la ha partecipato all'accordo di mediazione quale proprietaria Controparte_2 dell'immobile, come risulta per tabulas dall'accordo medesimo, che è stato sottoscritto dallo stesso quale legale rappresentante della società. Controparte_1
In particolare dalla visura camerale della società (doc. 16 fasc. attr.) risulta che dal Controparte_2
20.10.2015 è amministratore unico della con « tutti i poteri di Controparte_1 Controparte_2
ordinaria e straordinaria amministrazione della società, nonché di disposizione senza limitazione alcuna»; inoltre dalla stessa data è titolare dell'intero capitale sociale per effetto Controparte_1 dell'atto di rettifica e permuta (doc. n 10 fasc. attr.) con cui ha trasferito a Persona_2 [...]
la titolarità esclusiva della propria partecipazione al capitale sociale di CP_1 Controparte_2
Ne consegue che l'obbligazione di trasferimento dell'immobile di via Scarampo 19 Milano è stata validamente assunta da in proprio e quale legale rappresentate della Controparte_1 CP_2
[...]
La partecipazione della all'accordo di mediazione esclude anche che sia Controparte_2 configurabile l'istituto regolato dall'art. 1381 c.c. “promessa dell'obbligazione o fatto del terzo”, che richiede che il terzo sia estraneo all'accordo e che comporta il sorgere per il promittente dell'obbligazione di adoperarsi affinchè il terzo faccia il trasferimento.
Nella specie, invece, la proprietaria dell'immobile, non è soggetto estraneo ma ha Controparte_2 partecipato e prestato il proprio assenso all'accordo, quindi l'obbligazione di trasferimento del bene è stata assunta da e da quale obbligazione primaria, sorta per Controparte_1 Controparte_2 entrambi al momento della sottoscrizione dell'accordo di mediazione, con la conseguenza che il mancato trasferimento integra un inadempimento di cui entrambi sono responsabili nei confronti dell'attrice.
Né fa venir meno l'obbligazione della la considerazione che il trasferimento CP_2 immobiliare sia contrario all'interesse sociale e sia un'operazione in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2475 ter c.c., in quanto i contratti conclusi in conflitto di interessi possono essere annullati su domanda della società, che, nella specie, non ha proposto la relativa domanda (la società ha invece chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate per carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non aver assunto alcuna obbligazione diretta nei confronti dell'attrice e non che non sia stata accertata alcuna responsabilità in capo a . CP_2
Parimenti infondata è l'eccezione di invalidità/inefficacia del trasferimento immobiliare per lesione potenziale delle quote di riserva degli altri eredi legittimari del convenuto (che è coniugato Parte_1
pagina 8 di 13 con prole), in quanto la lesione della quota di riserva spettante ai legittimari e la riduzione delle disposizioni lesive possono verificarsi ed essere valutate soltanto all'apertura della successione e non prima.
Priva di pregio è anche la tesi della inefficacia dell'accordo di mediazione sostenuta dalla CP_2
in quanto «volto a novare parzialmente – mediante l'elezione di una delle due prestazioni
[...] dedotte in soluzione – un'obbligazione alternativa, ma già divenuta semplice» per l'estinzione dell'obbligazione di trasferire l'immobile di viale Scarampo 19 Milano alla data del 26.12.2014 per l'avveramento della condizione risolutiva (l'immobile non era nella disponibilità del padre). Infatti, il
26.12.2014 (data del compimento del diciottesimo anno di età di le obbligazioni alternative di cui Pt_1
alla sentenza di divorzio n. 2011/2008 sono divenute esigibili e sono rimaste inadempiute, quindi con l'accordo di mediazione, “a parziale modifica e adempimento” della sentenza di divorzio, il Parte_1 si è obbligato al trasferimento dell'immobile di via Scarampo 19 Milano, novando l'obbligazione di cui all'accordo di divorzio.
L'obbligazione di trasferimento dell'immobile di viale Scarampo 19 Milano assunta dai convenuti è dunque valida ed efficace. Tuttavia, non può essere accolta la domanda principale proposta dall'attrice di esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di trasferimento ex art. 2932 c.c. per i motivi di seguito specificati.
L'art. 2932 c.c. prevede che la parte diversa da quella inadempiente possa ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso “qualora sia possibile” e nella specie non sussiste il presupposto di possibilità giuridica del trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile in oggetto, stante le irregolarità edilizie/urbanistiche e la difformità catastale dell'immobile.
Quanto alla regolarità edilizia/urbanistica dell'immobile, si richiamano gli artt. 40 della legge n. 47 del
28 febbraio 1985 e 46 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, secondo cui “gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risulti la dichiarazione dell'alienante in merito alla regolarità urbanistica dell'edificio”.
La Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 8230 del 22.03.2019 ha qualificato tale invalidità come nullità testuale, postulando la validità dell'atto di trasferimento di diritti reali relativi ad edifici in presenza di una dichiarazione del titolo edilizio reale e riferibile all'immobile a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo abilitativo: “La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle
pagina 9 di 13 norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”.
Tali principi risultano altresì applicabili nel caso di costruzione iniziata anteriormente al 1° settembre
1967, per i quali l'art. 40, comma 2, legge n. 47 del 1985 prevede, in luogo della menzione in atto degli estremi della concessione, la dichiarazione da parte del proprietario o altro avente titolo, nella forma sostitutiva dell'atto notorio, attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore. In presenza di tale dichiarazione la nullità comminata dalla legge urbanistica può ritenersi esistente solo nel caso in cui tale dichiarazione non risulti riferibile all'immobile oggetto dell'atto traslativo ovvero che quanto dichiarato non corrisponda alla realtà (Cass. sentenza n 30425 del 17.10.2022 e Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n.23394 del 01/08/2023 In caso di compravendita di edificio realizzato anteriormente al 1° settembre 1967, ai fini della validità del negozio traslativo è richiesta soltanto la sussistenza della dichiarazione dell'alienante della costruzione dell'immobile anteriormente alla data innanzi indicata, essendo irrilevante, ai fini della validità dell'atto, sia la presenza di modifiche edilizie realizzate successivamente e non autorizzate, sia la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo.).
Quanto alla regolarità catastale dell'immobile, si richiama la normativa (l'art. 29, comma 1 bis, della l.
n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010 «Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari») che richiede, per la validità dell'atto traslativo del diritto reale, l'indicazione della conformità dell'immobile alle planimetrie e ai dati catastali (“Le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero
l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto,
pagina 10 di 13 previste dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare, devono sussistere, quali condizioni dell'azione, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili mediante sentenza emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c., anche in relazione ai processi instaurati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010.” Cass.
Sez. 2 Sentenza n. 20526 del 29/09/2020).
Nella specie dall'accordo di mediazione non risulta resa alcuna dichiarazione e la c.t.u. ha accertato che
“… l'unità immobiliare in oggetto, non risultava conforme né allo stato rappresentato nella planimetria castale presentata in data 15.09.1982 né a quanto riportato negli elaborati grafici allegati all' Art. 26 presentato il 5.10.1994 per modifiche interne.
Le difformità distributive rilevate e di seguito meglio precisate sono indicate sulla scorta dell'ultimo stato concessionato rilevato dalla scrivente nel corso delle visure atti presso i competenti Uffici Tecnici del Comune di Milano ovvero l'Art. 26 del 5.10.1994, che già superava lo stato dei luoghi rappresentato nella planimetria castale del bene.
Le difformità rilevate riguardano modifiche di distribuzione interna dei locali…”.
E' inoltre pacifico che tali difformità, benchè sanabili, non sono state sanate, in quanto la disponibilità manifestata dall'attrice è insufficiente per procedere con la sanatoria che richiede la presentazione della domanda da parte della proprietaria dell'immobile (la . Né può essere accolta la Controparte_2 domanda dell'attrice di condannare e/o a Controparte_1 Controparte_2
eseguire ogni necessario adempimento e dichiarazione funzionale al trasferimento alla signora
[...] della proprietà dell'unità immobiliare, in quanto la sanatoria coinvolge il fatto Parte_1
del terzo (autorità comunale e catasto) pertanto è una obbligazione incoercibile (cfr Cass. 1993/12507;
87/1991).
Non sussiste quindi la condizione relativa alla regolarità edilizia /urbanistica dell'immobile che è necessaria per il valido trasferimento del diritto reale e risulta la non conformità dello stato di fatto alla planimetria e ai dati catastali, e ciò impedisce l'atto traslativo e comporta l'impossibilità giuridica di pronunciare giudizialmente il trasferimento del diritto reale ed attuare un trasferimento non consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
Per queste ragioni, non può pronunciarsi una sentenza che produca gli effetti del trasferimento non concluso, ai sensi dell'art. 2932 c.c..
Devono essere respinte anche le altre domande proposte dall'attrice in via principale che sono consequenziali alla pronuncia di trasferimento ex art. 2932 c.c. dell'immobile.
pagina 11 di 13 Il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica comporterebbe l'ordine di cancellazione della trascrizione di tale domanda, ai sensi dell'art. 2668, secondo comma, c.c., ma nel caso in esame tale ordine non può essere pronunciato poiché non risulta detta trascrizione e comunque non è stata prodotta la relativa nota di trascrizione.
Deve invece essere accolta la domanda proposta in via subordinata di risarcimento del danno.
Infatti, accertata la validità ed efficacia dell'obbligazione assunta con l'accordo di mediazione n
443/2019, da e dalla come suesposto, il mancato trasferimento Controparte_1 Controparte_2 dell'immobile integra un inadempimento per entrambi, che sono tenuti al risarcimento del danno in solido tra loro.
Infatti, l'obbligazione di trasferimento dell'immobile è unica e è riconducibile ad un unico centro di imputazione, costituito da e dalla che hanno assunto la medesima Controparte_6 Controparte_2
prestazione, che è sorta a carico di entrambi, pertanto trova applicazione la presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c. in caso di obbligazione con pluralità di debitori, non risultando diversamente, né dalle legge, né dal titolo.
Deve quindi essere accolta la domanda proposta in via subordinata dall'attrice di risarcimento del danno, che è stato richiesto nella somma corrispondente al valore del bene non trasferito.
Infatti il danno subito dall'attrice per l'inadempimento dei convenuti è il danno patrimoniale che è conseguenza immediata e diretta del mancato trasferimento della proprietà dell'immobile, che corrisponde al valore del bene non trasferito.
La c.t.u. ha stimato in euro 864.850,00 il valore dell'immobile (decurtato del costo per sanare le irregolarità), pertanto i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento della somma predetta, liquidata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice, oltre agli interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c. dalla sentenza al saldo.
La soccombenza parziale dell'attrice giustifica la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di 1/3, mentre la restante parte va posta a carico solidale delle parti convenute, in quanto soccombenti sulla domanda subordinata, e si liquida come da dispositivo ex D.M. 147/22, considerando la causa compresa nello scaglione di valore da 520.001,00 a 1.000.000,00, e con l'applicazione del compenso medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e del compenso minimo per la fase istruttoria in assenza di prove orali.
Le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 17.7.2024, vanno poste a carico delle parti per 1/3 ciascuna.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
1. rigetta le domande proposte dall'attrice in via principale;
2. rigetta la domanda proposta dal convenuto di nullità dell'accordo Controparte_1
di mediazione n 443/2019;
3. accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti e Controparte_1 CP_2 per inadempimento dell'obbligazione assunta con l'accordo di mediazione n. 443/2019 e per
[...]
l'effetto condanna e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido tra loro, a favore dell'attrice Parte_1
della somma di euro 864.850,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli
[...]
interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c. dalla sentenza al saldo;
4. compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attrice che si liquidano, per i 2/3, in euro 14.950,00 per compenso, oltre 15% spese for., iva e cpa.
5. pone le spese della c.t.u. liquidate con decreto del 17.7.2024, in via definitiva, a carico delle parti per
1/3 ciascuna.
Milano, 10 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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