TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/10/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 1509/2023 R.G.
UDIENZA 16/10/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che ha depositato nota 13/11/2024 in cui si segnala Controparte_1
“(…) il buon fine della transazione con il convenuto, non CP_2 persistendo da parte della società attrice alcun interesse alla prosecuzione del giudizio (…)”;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281 sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.30;
- che, alle ore 11.08, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 16/10/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1509, Ruolo Generale
dell'anno 2023, all'udienza del 16/10/2025, a trattazione scritta, con lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli Avv.ti Giancarlo Mascetti e Giorgia Caminiti, in forza di procura speciale in atti;
attore
E
, sito in Anzio, alla Via Dell'Acquario, n. 13; Controparte_3
convenuto
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, si rinvia all'atto di citazione e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
La conveniva in giudizio il di cui in Controparte_1 CP_2 epigrafe, allegando e concludendo:
“(…) 1. è Gestore del Servizio Idrico Integrato Controparte_1 nell'ATO 4 Lazio meridionale – Latina, giusta Convenzione di Gestione stipulata in data 2 agosto 2002 ai sensi dell'art. 11 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizione poi trasfusa nell'art. 151 del D.Lgs.
n. 152/2006 – Codice Ambiente) e dell'art. 8 della Legge Regione Lazio
22 gennaio 1996, n. 6; 2. Il territorio ATO4 Lazio Meridionale – Latina
– comprende anche il le cui utenze idriche sono state Controparte_4 trasferite, unitamente agli impianti ed opere del servizio idrico integrato, alla gestione di (all. 1);
3. Il CP_1 [...]
p iva è intestatario del contratto di CP_3 P.IVA_1 somministrazione del servizio idrico integrato identificato dal codice anagrafico n. 824322 e dal codice Servizio n. 59124328 - uso tariffario condominiale e promiscuo integrato;
4. Con particolare riferimento al
Pagina 3 Dott. Renato Buzi suddetto servizio, il ha maturato un debito che, alla data CP_3 odierna, ammonta a complessivi € 76.475,00, per mancato pagamento delle fatture che si indicano nel seguente prospetto (…) 5. E così, in totale, il in relazione alle sopra richiamate fatture, ha maturato CP_2 una esposizione pari a complessivi € 76.475,00 come si evince dall'estratto conto (all. 2) e dalle fatture (all. 3);
6. I consumi relativi all'utenza per cui è causa sono stati peraltro oggetto di regolare rilevazione, il ché si evince dall'elenco letture e dalle foto letture in allegato (all. 4 e 5);
7. Si consideri, poi, che in data
07/04/2022, le Parti, al fine di comporre bonariamente la situazione debitoria, addivenivano ad un accordo transattivo, con il quale il
odierno convenuto, espressamente riconosciuta la morosità CP_3 maturata come dovuta a favore della creditrice, all'epoca pari ad €
70.324,74, accedeva al beneficio, accordato dal Controparte_5
, di uno stralcio del 25% sull'insoluto, con rateizzazione del
[...] debito residuo in nn. 10 rate complessive da corrispondersi mensilmente
(all. 6);
8. Il non ha tuttavia corrisposto le somme CP_3 portate dalle fatture di nuova emissione, successive alla sottoscrizione dell'accordo, né ha onorato i termini della ridetta transazione, che, al contrario, è rimasta totalmente disattesa, dovendo quindi ritenersi lo stesso decaduto dal beneficio dello stralcio e della rateizzazione ivi concessa e dovendosi riconoscere, in capo ad diritto ad CP_1 agire per l'intero credito maturato senza ulteriore preavviso (art. 5 del richiamato accordo);
9. Come noto, a norma dell'art. 15 della Legge
n. 36 del 1994 (Legge Galli), disposizione sostituita dall'art. 156
D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente), la tariffa del Servizio Idrico
Integrato viene riscossa dal Gestore del servizio idrico integrato, ragione per cui l'odierna attrice ha pieno titolo a richiedere il pagamento delle somme portate dalle fatture richiamate ed allegate (…)”.
Nessuno si costituiva per il sito in Anzio, Controparte_3 alla Via Dell'Acquario, n. 13.
La causa era istruita con produzione documentale, mentre era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
La causa, a fronte della presentazione da parte della società citante di istanza di cessazione della materia del contendere, va decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
Pagina 4 Dott. Renato Buzi In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass. 32358/2023,
Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024 e Cass. S.U. 17603/2025).
In particolare, ha concluso per la cessazione della Controparte_1 materia del contendere, deducendo quanto di seguito:
“(…) Come richiesto all'ultima udienza del 23.01.2024, la difesa di
comunica all'Ill.mo Giudice adito il buon fine della CP_1 transazione con il convenuto, non persistendo da parte della CP_2 società attrice alcun interesse alla prosecuzione del giudizio (…)” (cfr. note depositate il 13/11/2024 da ). Controparte_1
Ne discende che si è verificata la cessazione della materia del contendere riguardo alla domanda azionata da per la Controparte_1 motivazione sopra espressa.
Stante origine e natura della controversia, qualità dei soggetti in causa, comportamento processuale delle parti, l'esistenza di una
Pagina 5 Dott. Renato Buzi giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante d decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_3 sito in Anzio, alla Via Dell'Acquario, n. 13, per le ragioni espresse in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Velletri, 16/10/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 6 Dott. Renato Buzi