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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/11/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ZZ FO Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1785/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EO MA NN ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Via C.F._2 ina Italia presso il difensore avv. MONTAGNANI EEONORA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
ERIC iciliato in P.ZZA DELLA LIBERTÀ 18 57023 CECINA presso il difensore avv. PAZZAGLIA FEDERICO
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Trattasi di un giudizio avente ad oggetto la domanda della ricorrente di affidamento esclusivo della figlia minore avuta nel 2014 dalla relazione Per_1 more uxorio con il nonché di regolamentazione delle modalità di CP_1 frequentazione padre Il costituitosi in giudizio dopo la emissione dei provvedimenti provvisori, CP_1
h il rigetto della domanda di affidamento esclusivo e il ripristino degli incontri padre figlia, interrotti alcuni mesi prima della introduzione del giudizio.
In primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, va disposto l'affidamento esclusivo di nata dalla Per_1 relazione tra le parti, in favore della madre. Dalle prove per testi è emerso che il a partire dall'anno 2023 ha avuto CP_1 comportamenti discontrollati e aggre in danno alla ricorrente che in danno ai genitori della;
che tali comportamenti sono avvenuti anche di Pt_1 fronte alla bambina, l una occasione ha persino chiamato in aiuto la nonna materna, avendo paura che il padre potesse picchiare il nonno materno;
che la madre della minore ha anche provato a chiedere aiuto ai Servizi sociali, riconducendo il contegno dell'ex compagno alla dipendenza da sostanze pagina 2 di 4 alcoliche;
che in più occasioni il si è presentato alterato e in stato di CP_1 manifesta ubriachezza anche alla f uale progressivamente ha manifestato un sentimento di paura, rifiuto e vergogna verso il padre, con cui ad oggi non vuole avere rapporti, se non vi è la garanzia che l'uomo si presenti lucido;
che il resistente ha inviato numerosi messaggi minacciosi e aggressivi alla ricorrente e che il medesimo mezzo lo ha usato per cercare di avere per forza contatti con malgrado i timori e la diffidenza espressi dalla ragazzina verso il padre;
Per_1 che il contattato dai Servizi, non ha avuto un contegno collaborativo e CP_1 che, a volta dato il suo consenso al percorso , neppure si è presentato Pt_2 al Servizio. Appare evidente quindi che, a fronte di tali criticità del nell'esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale, e del fatto che, invece, la , come emerge dalle Pt_1 relazioni dei Servizi, si occupa insieme ai di lei geni in modo del Per_1 tutto adeguato e ha anche tentato di aiutare il padre d ina, affinchè tentasse di risolvere le sue problematiche, la minore deve essere affidata alla sola madre e collocata presso di lei. Quanto alla frequentazione padre figlia, ad oggi stante il rifiuto di Per_1 verso il padre, le condotte minacciose e discontrollate del resiste davanti alla figlia, ed il fatto che il non pare avere alcuna consapevolezza CP_1 delle sue condizioni personali, va confermata la sospensione degli incontri padre figlia, con la previsione che ove il resistente attivi il percorso e lo porti a Pt_2 termine in maniera positiva, lo stesso potrà richiedere l'atti di incontri assistiti tra lui e la minore ai Servizi del luogo di residenza della stessa.
Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
pagina 3 di 4 Dagli atti di causa risulta che come detto, vive con la madre in una Per_1 casa di proprietà della famiglia nte lavora e ha un reddito da locazione, tanto da poter contare su entrate complessive di € 1700 circa al mese;
il resistente non lavora e vive in una roulotte in emergenza abitativa. In ragione di ciò, tenuto conto del fatto che comunque il deve contribuire CP_1 al mantenimento della figlia, non risultando inabile al la disposto che lo stesso versi un contributo al mantenimento di € 200 al mese, oltre Istat e che l'assegno unico sia percepito dalla sola madre.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo,
DISPONE
1) Affida la minore in modo esclusivo alla madre, presso cui la colloca;
2)sospende la frequentazione libera padre figlia che potrà avvenire, ove il padre intenda rivedere la minore, solo ove questa ultima lo voglia, previo percorso SERD e alla presenza di un educatore dei Servizi sociali;
3) Il padre verserà entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dal luglio 2024 la somma di € 200,00, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della prole;
4) L'assegno unico verrà percepito dalla sola madre;
condanna il alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3250,00, oltre CP_1 accessori co egge;
Livorno 29/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. ZZ FO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ZZ FO Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1785/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EO MA NN ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Via C.F._2 ina Italia presso il difensore avv. MONTAGNANI EEONORA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
ERIC iciliato in P.ZZA DELLA LIBERTÀ 18 57023 CECINA presso il difensore avv. PAZZAGLIA FEDERICO
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Trattasi di un giudizio avente ad oggetto la domanda della ricorrente di affidamento esclusivo della figlia minore avuta nel 2014 dalla relazione Per_1 more uxorio con il nonché di regolamentazione delle modalità di CP_1 frequentazione padre Il costituitosi in giudizio dopo la emissione dei provvedimenti provvisori, CP_1
h il rigetto della domanda di affidamento esclusivo e il ripristino degli incontri padre figlia, interrotti alcuni mesi prima della introduzione del giudizio.
In primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, va disposto l'affidamento esclusivo di nata dalla Per_1 relazione tra le parti, in favore della madre. Dalle prove per testi è emerso che il a partire dall'anno 2023 ha avuto CP_1 comportamenti discontrollati e aggre in danno alla ricorrente che in danno ai genitori della;
che tali comportamenti sono avvenuti anche di Pt_1 fronte alla bambina, l una occasione ha persino chiamato in aiuto la nonna materna, avendo paura che il padre potesse picchiare il nonno materno;
che la madre della minore ha anche provato a chiedere aiuto ai Servizi sociali, riconducendo il contegno dell'ex compagno alla dipendenza da sostanze pagina 2 di 4 alcoliche;
che in più occasioni il si è presentato alterato e in stato di CP_1 manifesta ubriachezza anche alla f uale progressivamente ha manifestato un sentimento di paura, rifiuto e vergogna verso il padre, con cui ad oggi non vuole avere rapporti, se non vi è la garanzia che l'uomo si presenti lucido;
che il resistente ha inviato numerosi messaggi minacciosi e aggressivi alla ricorrente e che il medesimo mezzo lo ha usato per cercare di avere per forza contatti con malgrado i timori e la diffidenza espressi dalla ragazzina verso il padre;
Per_1 che il contattato dai Servizi, non ha avuto un contegno collaborativo e CP_1 che, a volta dato il suo consenso al percorso , neppure si è presentato Pt_2 al Servizio. Appare evidente quindi che, a fronte di tali criticità del nell'esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale, e del fatto che, invece, la , come emerge dalle Pt_1 relazioni dei Servizi, si occupa insieme ai di lei geni in modo del Per_1 tutto adeguato e ha anche tentato di aiutare il padre d ina, affinchè tentasse di risolvere le sue problematiche, la minore deve essere affidata alla sola madre e collocata presso di lei. Quanto alla frequentazione padre figlia, ad oggi stante il rifiuto di Per_1 verso il padre, le condotte minacciose e discontrollate del resiste davanti alla figlia, ed il fatto che il non pare avere alcuna consapevolezza CP_1 delle sue condizioni personali, va confermata la sospensione degli incontri padre figlia, con la previsione che ove il resistente attivi il percorso e lo porti a Pt_2 termine in maniera positiva, lo stesso potrà richiedere l'atti di incontri assistiti tra lui e la minore ai Servizi del luogo di residenza della stessa.
Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
pagina 3 di 4 Dagli atti di causa risulta che come detto, vive con la madre in una Per_1 casa di proprietà della famiglia nte lavora e ha un reddito da locazione, tanto da poter contare su entrate complessive di € 1700 circa al mese;
il resistente non lavora e vive in una roulotte in emergenza abitativa. In ragione di ciò, tenuto conto del fatto che comunque il deve contribuire CP_1 al mantenimento della figlia, non risultando inabile al la disposto che lo stesso versi un contributo al mantenimento di € 200 al mese, oltre Istat e che l'assegno unico sia percepito dalla sola madre.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo,
DISPONE
1) Affida la minore in modo esclusivo alla madre, presso cui la colloca;
2)sospende la frequentazione libera padre figlia che potrà avvenire, ove il padre intenda rivedere la minore, solo ove questa ultima lo voglia, previo percorso SERD e alla presenza di un educatore dei Servizi sociali;
3) Il padre verserà entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dal luglio 2024 la somma di € 200,00, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della prole;
4) L'assegno unico verrà percepito dalla sola madre;
condanna il alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3250,00, oltre CP_1 accessori co egge;
Livorno 29/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. ZZ FO
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