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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/12/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3088/2019 promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VINCENZO SALINI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Fonte Regina n. 5;
APPELLANTI
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore,
APPELLATA CONTUMACE nonché contro
( ). Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ugo Giuliani, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Atri (TE), Vico Vescovado n. 5;
APPELLATO nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale di Teramo
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
e avevano convenuto in giudizio dinanzi al Parte_2 Parte_1
Giudice di Pace di Teramo e invocando il Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo di proprietà di in Parte_2 occasione del sinistro verificatosi in data 22 dicembre 2017 alle ore 9.30 sulla superstrada Teramo-Mare, all'esito di una collisione intervenuta con il veicolo condotto da;
si era costituito Controparte_2 in giudizio evidenziando che l'incidente si era verificato per l'esclusiva Controparte_2 responsabilità della conducente , chiedendo quindi il rigetto della domanda. Parte_1
Il Giudice di Pace alla prima udienza di comparizione delle parti aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile all'esito della disposta CP_3 integrazione, il responsabile civile non si era costituito in giudizio e ne era stata dichiarata la contumacia.
La causa era stata istruita in via documentale e mediante prove orali;
con sentenza n. 105/2019 il
Giudice di Pace di Teramo aveva rigettato la domanda delle attrici.
e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_2 Parte_1
n.105/19 del Giudice di Pace di Teramo e, per l'effetto, hanno convenuto in giudizio dinanzi all'intestato
Tribunale e per l'udienza del 29 Controparte_2 Controparte_1 CP_3 gennaio 20, per ivi sentire riformare la sentenza impugnata e accogliere le seguenti conclusioni:
“-dichiarare la responsabilità dei convenuti, circa l'incidente stradale, per il fatto che l'incidente di cui è causa è accaduto per concorso di colpa al 50% ex art.2054 c.c., del conducente appellato, e ciò per i motivi descritti in narrativa, in punto di fatto e di diritto;
-condannare gli appellati al risarcimento dei danni patrimoniali a favore delle appellanti, nella misura di € 1.906,45 (3.812,90:2), con gli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
-condannare gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
A sostegno del gravame, le appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui: 1) aveva attribuito l'esclusiva responsabilità del sinistro alla conducente della
[...]
2) aveva escluso la legittimazione attiva a ottenere il risarcimento in capo a CP_4 Parte_1 nella sua qualità di conducente;
3) aveva ritenuto non dimostrata la prova dell'effettiva consistenza
[...] del danno patrimoniale sofferto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 gennaio 2020 si è costituito in giudizio il quale ha: 1) preliminarmente eccepito la nullità della citazione per Controparte_2 mancanza dell'avviso di cui all'art. 38 c.p.c.; 2) eccepito il difetto di interesse e di legittimazione ad agire della sig.ra 3) eccepito l'inammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta in Parte_1
2 Tribunale di Teramo
sede di gravame, con peculiare riferimento al preventivo dei danni e alla fattura;
4) evidenziato che, come osservato dal Giudice di Pace nella sentenza di primo grado, le appellanti non avevano dimostrato di aver subito alcun danno;
5) rimarcato che, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità del sinistro era da attribuirsi a Parte_1
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Accertata la responsabilità esclusiva della sig.ra nella produzione del sinistro Parte_1 de quo, per le causali spiegate in premessa, rigettare la domanda di risarcimento dei danni, siccome proposta poiché inammissibile ed infondata per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 29 gennaio 2021, preso atto della mancata costituzione in giudizio delle altre parti appellate e della irregolarità della citazione, il tribunale ha disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di appello.
All'udienza del 14 settembre 2021 è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_1
d è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. CP_3
A seguito dell'intervenuto decesso dell'appellante , è subentrata alla Parte_2 stessa, in qualità di erede, Parte_1
A seguito di una serie di rinvii, disposti per attribuire priorità alla definizione di procedimenti di più antica iscrizione a ruolo, la causa è stata assunta in decisione, senza assegnazione di termini,all'udienza del 17 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che la presente controversia viene decisa in ossequio al principio della ragione più liquida, ormai ampiamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito: il principio, di elaborazione dottrinaria, suggerisce un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice, “gradatamente” dapprima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 12002 del 28.5.2014).
Tale approccio risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel
3 Tribunale di Teramo
merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008). Detto altrimenti, in applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Tanto premesso, avuto riguardo al merito della controversia, si rileva che ogni valutazione in merito alla dinamica del sinistro e alle rispettive responsabilità appare superflua, mancando agli atti la prova del danno subito da parte attrice, come già correttamente evidenziato dal Giudice di Pace nella sentenza di primo grado.
Segnatamente, ai fini dell'accoglimento di una domanda risarcitoria derivante da responsabilità extracontrattuale, è necessario che la parte che invoca il risarcimento fornisca la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, e cioè: la condotta, l'elemento soggettivo, il nesso di causalità e, soprattutto, l'esistenza di un danno ingiusto concretamente sofferto.
Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale, l'atto di citazione in primo grado risulta esclusivamente incentrato sulla ricostruzione della dinamica del sinistro e sull'affermazione della responsabilità del conducente del veicolo antagonista senza tuttavia allegare Controparte_2 alcunché di specifico in ordine al danno in tesi subito dal veicolo Peugeot di proprietà della
[...]
e condotto nell'occasione da Parte_2 Parte_1
Il pregiudizio patrimoniale viene menzionato unicamente nelle conclusioni, e quantificato in €
3.812,90, in termini del tutto generici, senza che nel corpo dell'atto siano descritte né la natura né la consistenza materiale del danno, né tantomeno il suo ammontare. Neanche nella memoria ex art. 320
c.p.c. parte appellante ha prodotto documentazione utile a dimostrare l'esistenza e la consistenza del danno, né tantomeno ha articolato prove orali sul punto, ancora una volta concentrando le proprie argomentazioni difensive esclusivamente sulla dinamica del sinistro.
Orbene, il danno non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere puntualmente allegato e provato dalla parte che ne chiede il risarcimento.
In applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, grava infatti sul danneggiato l'onere di dimostrare non solo il fatto illecito ascritto alla controparte, ma anche l'effettiva esistenza di un pregiudizio patrimoniale causalmente ricollegabile alla condotta dedotta.
Nel caso in scrutinio, difetta del tutto la prova del danno materiale al veicolo.
L'attore non ha prodotto, nel giudizio di primo grado, alcuna documentazione idonea a dimostrarne l'esistenza e l'entità, quali preventivi di riparazione, fatture o perizie tecniche.
La documentazione depositata soltanto in sede di gravame risulta, peraltro, inammissibile, non potendo supplire alle carenze probatorie del primo grado. Tale omissione non è meramente formale, ma incide su un elemento essenziale della fattispecie risarcitoria.
4 Tribunale di Teramo
L'appello, pertanto, deve essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva, nulla per la fase istruttoria, e dei parametri minimi per la fase decisionale, stante la natura esclusivamente documentale del presente giudizio di secondo grado.
Quanto alle posizioni delle società rimaste contumaci, nulla può essere disposto in considerazione, poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cassazione Civile n. 13491/2014).
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater Testo Unico Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa RI
AS, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3088/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal convenuto
[...] che liquida in € 1.276,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per CP_2 legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Teramo, il giorno 27 dicembre 2025.
IL GIUDICE
RI AS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3088/2019 promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VINCENZO SALINI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Fonte Regina n. 5;
APPELLANTI
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore,
APPELLATA CONTUMACE nonché contro
( ). Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ugo Giuliani, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Atri (TE), Vico Vescovado n. 5;
APPELLATO nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale di Teramo
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
e avevano convenuto in giudizio dinanzi al Parte_2 Parte_1
Giudice di Pace di Teramo e invocando il Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo di proprietà di in Parte_2 occasione del sinistro verificatosi in data 22 dicembre 2017 alle ore 9.30 sulla superstrada Teramo-Mare, all'esito di una collisione intervenuta con il veicolo condotto da;
si era costituito Controparte_2 in giudizio evidenziando che l'incidente si era verificato per l'esclusiva Controparte_2 responsabilità della conducente , chiedendo quindi il rigetto della domanda. Parte_1
Il Giudice di Pace alla prima udienza di comparizione delle parti aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile all'esito della disposta CP_3 integrazione, il responsabile civile non si era costituito in giudizio e ne era stata dichiarata la contumacia.
La causa era stata istruita in via documentale e mediante prove orali;
con sentenza n. 105/2019 il
Giudice di Pace di Teramo aveva rigettato la domanda delle attrici.
e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_2 Parte_1
n.105/19 del Giudice di Pace di Teramo e, per l'effetto, hanno convenuto in giudizio dinanzi all'intestato
Tribunale e per l'udienza del 29 Controparte_2 Controparte_1 CP_3 gennaio 20, per ivi sentire riformare la sentenza impugnata e accogliere le seguenti conclusioni:
“-dichiarare la responsabilità dei convenuti, circa l'incidente stradale, per il fatto che l'incidente di cui è causa è accaduto per concorso di colpa al 50% ex art.2054 c.c., del conducente appellato, e ciò per i motivi descritti in narrativa, in punto di fatto e di diritto;
-condannare gli appellati al risarcimento dei danni patrimoniali a favore delle appellanti, nella misura di € 1.906,45 (3.812,90:2), con gli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
-condannare gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
A sostegno del gravame, le appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui: 1) aveva attribuito l'esclusiva responsabilità del sinistro alla conducente della
[...]
2) aveva escluso la legittimazione attiva a ottenere il risarcimento in capo a CP_4 Parte_1 nella sua qualità di conducente;
3) aveva ritenuto non dimostrata la prova dell'effettiva consistenza
[...] del danno patrimoniale sofferto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 gennaio 2020 si è costituito in giudizio il quale ha: 1) preliminarmente eccepito la nullità della citazione per Controparte_2 mancanza dell'avviso di cui all'art. 38 c.p.c.; 2) eccepito il difetto di interesse e di legittimazione ad agire della sig.ra 3) eccepito l'inammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta in Parte_1
2 Tribunale di Teramo
sede di gravame, con peculiare riferimento al preventivo dei danni e alla fattura;
4) evidenziato che, come osservato dal Giudice di Pace nella sentenza di primo grado, le appellanti non avevano dimostrato di aver subito alcun danno;
5) rimarcato che, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità del sinistro era da attribuirsi a Parte_1
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Accertata la responsabilità esclusiva della sig.ra nella produzione del sinistro Parte_1 de quo, per le causali spiegate in premessa, rigettare la domanda di risarcimento dei danni, siccome proposta poiché inammissibile ed infondata per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 29 gennaio 2021, preso atto della mancata costituzione in giudizio delle altre parti appellate e della irregolarità della citazione, il tribunale ha disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di appello.
All'udienza del 14 settembre 2021 è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_1
d è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. CP_3
A seguito dell'intervenuto decesso dell'appellante , è subentrata alla Parte_2 stessa, in qualità di erede, Parte_1
A seguito di una serie di rinvii, disposti per attribuire priorità alla definizione di procedimenti di più antica iscrizione a ruolo, la causa è stata assunta in decisione, senza assegnazione di termini,all'udienza del 17 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che la presente controversia viene decisa in ossequio al principio della ragione più liquida, ormai ampiamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito: il principio, di elaborazione dottrinaria, suggerisce un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice, “gradatamente” dapprima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 12002 del 28.5.2014).
Tale approccio risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel
3 Tribunale di Teramo
merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008). Detto altrimenti, in applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Tanto premesso, avuto riguardo al merito della controversia, si rileva che ogni valutazione in merito alla dinamica del sinistro e alle rispettive responsabilità appare superflua, mancando agli atti la prova del danno subito da parte attrice, come già correttamente evidenziato dal Giudice di Pace nella sentenza di primo grado.
Segnatamente, ai fini dell'accoglimento di una domanda risarcitoria derivante da responsabilità extracontrattuale, è necessario che la parte che invoca il risarcimento fornisca la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, e cioè: la condotta, l'elemento soggettivo, il nesso di causalità e, soprattutto, l'esistenza di un danno ingiusto concretamente sofferto.
Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale, l'atto di citazione in primo grado risulta esclusivamente incentrato sulla ricostruzione della dinamica del sinistro e sull'affermazione della responsabilità del conducente del veicolo antagonista senza tuttavia allegare Controparte_2 alcunché di specifico in ordine al danno in tesi subito dal veicolo Peugeot di proprietà della
[...]
e condotto nell'occasione da Parte_2 Parte_1
Il pregiudizio patrimoniale viene menzionato unicamente nelle conclusioni, e quantificato in €
3.812,90, in termini del tutto generici, senza che nel corpo dell'atto siano descritte né la natura né la consistenza materiale del danno, né tantomeno il suo ammontare. Neanche nella memoria ex art. 320
c.p.c. parte appellante ha prodotto documentazione utile a dimostrare l'esistenza e la consistenza del danno, né tantomeno ha articolato prove orali sul punto, ancora una volta concentrando le proprie argomentazioni difensive esclusivamente sulla dinamica del sinistro.
Orbene, il danno non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere puntualmente allegato e provato dalla parte che ne chiede il risarcimento.
In applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, grava infatti sul danneggiato l'onere di dimostrare non solo il fatto illecito ascritto alla controparte, ma anche l'effettiva esistenza di un pregiudizio patrimoniale causalmente ricollegabile alla condotta dedotta.
Nel caso in scrutinio, difetta del tutto la prova del danno materiale al veicolo.
L'attore non ha prodotto, nel giudizio di primo grado, alcuna documentazione idonea a dimostrarne l'esistenza e l'entità, quali preventivi di riparazione, fatture o perizie tecniche.
La documentazione depositata soltanto in sede di gravame risulta, peraltro, inammissibile, non potendo supplire alle carenze probatorie del primo grado. Tale omissione non è meramente formale, ma incide su un elemento essenziale della fattispecie risarcitoria.
4 Tribunale di Teramo
L'appello, pertanto, deve essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva, nulla per la fase istruttoria, e dei parametri minimi per la fase decisionale, stante la natura esclusivamente documentale del presente giudizio di secondo grado.
Quanto alle posizioni delle società rimaste contumaci, nulla può essere disposto in considerazione, poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cassazione Civile n. 13491/2014).
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater Testo Unico Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa RI
AS, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3088/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal convenuto
[...] che liquida in € 1.276,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per CP_2 legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Teramo, il giorno 27 dicembre 2025.
IL GIUDICE
RI AS
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