Sentenza 18 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/07/2023, n. 4384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4384 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/07/2023
N. 04384/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03890/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3890 del 2019, proposto da NC ES e RO IA ES, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Alfredo Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione
1) dell’Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 142 del 3.6.2019 (Procedimento AB-4451), digitalmente sottoscritta dal Responsabile del Servizio e successivamente notificata in data 6.6.2019 a ES NC ed in data 7.6.2019 a ES RO IA, nella parte in cui ingiunge “la demolizione delle opere edili abusive dettagliatamente descritte di cui al Rapporto Tecnico prot. n. 43215/2018 e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 90 giorni dalla notifica del provvedimento” ed avverte degli ulteriori provvedimenti conseguenti ex art. 31 D.P.R. 380/2001 “in caso di mancata demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nel termine prescritto sopra indicato” [acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime e di un’area fino a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita, immissione in possesso e trascrizione nei registri immobiliari, sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 20.000] (Doc. 1);
2) del rapporto tecnico prot. n. 43215/2018, richiamato in ordinanza ed in parte in essa indicato quale suo atto presupposto;
3) del provvedimento n. 305 del 21.12.2018 del Servizio Urbanistica del Comune di Vico Equense, laddove e nelle parti in cui debba ritenersi presupposto dell’ingiunzione di cui al sub 1), e pertanto se e ove occorra;
4) di ogni altro provvedimento cognito e/o non cognito, antecedente e/o successivo a quelli espressamente menzionati, positivo e/o negativo, a rilevanza interna e/o esterna, richiamato o meno negli atti più specificamente impugnati, comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 04 settembre 2019 e depositato il successivo 04 ottobre, i ricorrenti - proprietari, ciascuno per una parte (e precisamente ES NC della verticale sul lato ovest, identificata nel N.C.E.U. del Comune di Vico Equense al foglio 16, p.lla 1751 sub 2 composta con la particella 1752 sub 1; ES RO IA della verticale sul lato est, identificata nel N.C.E.U. del Comune di Vico Equense al foglio 16, p.lla 1751 sub 3 composta con la particella 1752 sub 2) ed insieme, per l’intero, di un fabbricato sito in Vico Equense alla Via Alberi n. 26 (all. 2) – premesso di aver presentato (prot. n. n. 10196 del 31.3.2016) S.C.I.A. per il “completamento del piano terra e primo per renderli abitabili e sostituzione del solaio di copertura con relativo torrino scala”, successivamente integrata (prot. n. 13586 del 2.5.2016), deducevano che:
- con ordinanza n. 305 del 21.12.2018 il Comune resistente aveva loro intimato la sospensione dei lavori per difformità rispetto alla S.C.I.A. (incremento di superficie e volumetrico), contestualmente comunicando l’avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 31 D.P.R. 380/2001;
- instaurato il contraddittorio procedimentale e ritenute superate le argomentazioni di cui alla memoria procedimentale (prot. 423/2019) il Comune aveva adottato l’ordinanza di demolizione in epigrafe, contestualmente ordinando il ripristino dello stato dei luoghi;
2. - Tanto premesso in fatto, i ricorrenti impugnavano gli atti della sequenza procedimentale adducendo, a sostegno del gravame, sei ordini di censure.
2.1. - Con un primo motivo (“Violazione e falsa applicazione artt. 19 e 21/ nonies L. 241/1990; art. 2 co. 4 D. Lgs. n. 222/2016; artt. 10, 22, 27, 31, 33, 34 e 37 D.P.R. n. 380/2001; art. 7 149 D. Lgs. n. 42/2004 - Carenza di presupposti - Carenza di istruttoria - Difetto di motivazione - Illogicità ed irragionevolezza - Violazione dei principi di corretto procedimento e di trasparenza dell’attività amministrativa”) premesso il deposito della SCIA in data 31.3.2016, integrata il 2.5.2016, i ricorrenti deducevano la tardività del provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 co. 6 bis L. 241/1990 (il potere inibitorio della P.A. si sarebbe infatti esaurito l’1.6.2016) e di cui all’art. 21 nonies co. 6 lett. d) L. 241/1990 (il potere di annullamento d’ufficio, in autotutela, infatti, si sarebbe consumato il 1.7.2017), con conseguente carenza di presupposti per la sua adozione. I ricorrenti sottolineavano, altresì, l’assenza di “autoannullamento del provvedimento tacito conseguente al silenzio-assenso tenuto in ordine alla S.C.I.A. in precedenza assentita”.
2.2. - Con un secondo motivo (“Violazione e falsa applicazione art. 10 bis L. 241/1990 - Eccesso di potere - Carenza di istruttoria - Perplessità - Difetto di motivazione - Violazione dei principi di corretto procedimento e di trasparenza dell’attività amministrativa”) rilevavano, invece, la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, per non aver l’Amministrazione compiutamente motivato in ordine alle ragioni che avevano determinato il superamento della memoria endoprocedimentale.
2.3. - Con un terzo motivo (“Violazione e falsa applicazione artt. 3, 6, 10, 22, 27, 31 e 37 del D.P.R. n. 380/2001; Violazione e falsa applicazione artt. 5, 17, 26, 27, 29 e 32 della legge regionale n. 35/1987; Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2 e 9 della legge regionale n. 19/2009; Violazione e falsa applicazione legge n. 67/1974; Violazione e falsa applicazione legge regionale n. 9/1983; Violazione e falsa applicazione art. 149 e 167 del D. Lgs. n. 42/2004; Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto - Travisamento dei fatti - Carenza di istruttoria - Contraddittorietà e perplessità - Difetto di motivazione - Ingiustizia manifesta - Illogicità ed irragionevolezza - Violazione dei principi di corretto procedimento e di trasparenza dell’attività amministrativa”) i ricorrenti lamentavano invece l’erronea qualificazione, come “nuova costruzione” delle opere realizzate, con conseguente carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento impugnato, richiamando, a sostegno, le evidenze di cui alla memoria endoprocedimentale (i.e. una foto aerea dell’IGM del 1956).
2.4. - Con un quarto motivo (“Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/1990; Violazione e falsa applicazione artt. 3, 6, 10, 22, 27, 31 e 37 del D.P.R. n. 380/2001; Violazione e falsa applicazione artt. 149 e 167 del D. Lgs. n. 42/2004 - Eccesso di potere - Contraddittorietà - Genericità - Carenza di istruttoria - Perplessità - Difetto di motivazione - Violazione dei principi di corretto procedimento e di trasparenza dell’attività amministrativa”) deducevano, ancora, la generica indicazione delle opere da demolire, con conseguente illegittimità dell’impugnato provvedimento.
2.5. - Con un quinto motivo (“Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/1990; Violazione e falsa applicazione artt. 33 ss. del D.P.R. n. 380/2001; Violazione e falsa applicazione artt. 149 e 167 del decreto legislativo n. 42/2004 - Eccesso di potere - Contraddittorietà - Genericità - Carenza di istruttoria - Difetto di motivazione - Violazione dei principi di corretto procedimento e di trasparenza dell’attività amministrativa”) evidenziavano invece l’omessa considerazione, sul piano istruttorio e/o motivazionale, da parte del Comune resistente, del possibile pregiudizio recato dall’intimata demolizione alle opere esistenti.
2.6. - Con un sesto ed ultimo motivo (“Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/1990; Violazione e falsa applicazione artt. 33 e 36 del D.P.R. n. 380/2001; Violazione e falsa applicazione L.R. Campania n. 19/2009; Violazione e falsa applicazione artt. 149 e 167 del decreto legislativo n. 42/2004 - Eccesso di potere - Genericità - Carenza di istruttoria - Difetto di motivazione – Illogicità manifesta – Violazione dei principi di corretto procedimento e di trasparenza dell’attività amministrativa”), infine, sostenevano la legittimità delle opere contestate in virtù della disciplina di cui all’art. 4 della L.R. Campania n. 19/2009 che avrebbe consentito loro di effettuare, entro certi limiti, gli ampliamenti contestati.
3. – Si costituiva in giudizio il Comune di Vico Equense (14 ottobre 2019), successivamente depositando memoria (05 novembre 2020) con cui resisteva al ricorso, chiedendone l’integrale rigetto.
4. – Il 06 novembre 2020 parte ricorrente rinunciava all’istanza di tutela interinale ed il 21 maggio 2023, in vista dell’udienza di merito, depositava memoria.
5. – All’udienza di smaltimento del 22 giugno 2023, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6. – Oggetto dell’odierno contendere è il provvedimento (Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 142 del 3.6.2019) con cui il Comune di Vico Equense, facendo seguito all’ordinanza di sospensione dei lavori n. 305 del 21.12.2018, ha intimato ai ricorrenti, in qualità di proprietari responsabili e ciascuno per la parte di relativa spettanza, la demolizione con riduzione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 31 D.P.R. 380/2001 delle opere abusive realizzate presso l’immobile sito alla via Via Alberi n. 26, catastalmente indicato al mappale 16 (part. 1751 composta con particella 1752), in atti meglio descritte (cfr., provvedimento impugnato, pp. 2 -6) e consistenti nel complesso nella realizzazione, in luogo di un precedente fabbricato rurale composto da due livelli fuori terra, di un organismo edilizio del tutto nuovo, composto da tre livelli (piano seminterrato, piano terra, piano primo e solaio di copertura), e suddiviso, in verticale, un due distinte unità abitative indipendenti, ciascuna con le proprie specificità.
Così sinteticamente circoscritto il thema decidendum , ritiene il Collegio doversi anzitutto disattendere il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto tardivi, i.e. adottati dopo lo spirare del termine di cui all’art. 9 co. 6 bis L. 241/1990 ovvero, comunque, di cui all’art. 21 nonies co. 6 lett. d) L. 241/1990.
6.1. - In proposito si osserva quanto segue.
A quanto consta in atti, e con rinvio – per evidenti esigenze di brevità, alla più compiuta descrizione contenuta nel provvedimento impugnato e nella nota prot. 43215 ivi richiamata per relationem – ai ricorrenti è stato contestato quanto segue:
a) quanto a ES NC: - al piano seminterrato, realizzazione ex novo di una struttura intelaiata in c.a. in posizione avanzata rispetto a quella originaria, per effetto della quale si materializza un ambiente di mq. 41,06 con attiguo vano scala di accesso al piano superiore di mq. 9,69 [per un’altezza di mt. 2,93] e “residuo spazio” di dimensioni imprecisate “regolarmente utilizzabile pur essendo ancora allo stato rustico” [che non è chiaro se sia o meno ricompreso nelle superfici dianzi indicate];- al piano terra-rialzato, “elevato sulla superficie delle fabbriche” del piano seminterrato, realizzazione di una superficie coperta di mq. 50,95 per un’altezza di mt. 3,00 [“zona giorno dell’appartamento”]; - al primo piano, qualificato come “vera e propria sopraelevazione”, realizzazione “completamente ex novo ” di una superficie coperta di mq. 46,62 con un’altezza di mt. 2,90 [“zona notte dell’appartamento”]; - al piano copertura-terrazzo, presenza di un terrazzo di mq. 106, per la metà di pertinenza del sig. ES NC, accessibile mediante realizzazione di un “torrino scala [comune anche a ES RO IA] di dimensioni in pianta di mt. 4.90 x mt. 6.10” con copertura inclinata comprendente “un locale lavanderia/tecnico di … mq. 6,82”;
b) quanto a ES RO IA: - al piano seminterrato, realizzazione ex novo di una struttura intelaiata in c.a. in posizione avanzata rispetto a quella originaria, per effetto della quale si materializza un ambiente di mq. 28,05 per un’altezza di mt. 2,93 con attiguo vano scala di accesso al piano superiore di mq. 9,69 e residuo spazio di dimensioni imprecisate “regolarmente utilizzabile a ripostiglio/dispensa” [che non è chiaro se sia o meno ricompreso nelle superfici dianzi indicate]; - al piano terra-rialzato, “elevato sulla superficie delle fabbriche” del piano seminterrato, realizzazione di una superficie coperta di mq. 50,50 per un’altezza di mt. 3,90 [“zona giorno dell’appartamento”]; - al primo piano, qualificato come “vera e propria sopraelevazione”, realizzazione “completamente ex novo ” di una superficie coperta di mq. 42,43 con un’altezza di mt. 2,90 [“zona notte dell’appartamento”]; - al piano copertura-terrazzo, presenza di un terrazzo di mq. 106, per la metà dipertinenza della sig.ra ES RO IA, accessibile mediante realizzazione di un “torrino scala [comune anche a ES NC] di dimensioni in pianta di mt. 4.90 x mt. 6.10” con copertura inclinata comprendente “un locale lavanderia/tecnico di … mq. 6,82”.
Ciò posto – e rilevata l’evidente difformità, anche per quanto appresso specificato con riferimento ai restanti motivi di censura (in particolare, il secondo ed il terzo) – delle opere realizzate rispetto alla SCIA (il cui oggetto, pacificamente e per come riportato in ricorso, si limitava al “completamento del piano terra e primo per renderli abitabili e sostituzione del solaio di copertura con relativo torrino scala”), ritiene il Collegio: da un lato, la possibilità per l’Amministrazione comunale di agire in autotutela anche oltre i termini stabiliti dall’art. 19 co. 6-bis e dall’art. 21- nonies l. 241/1990 8 (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 28/03/2019, n. 485; vd. anche, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14/01/2022, n. 300); dall’altro, la possibilità di poter adottare l’ordinanza di demolizione anche senza previo annullamento del titolo (SCIA), posto che, in base a principi già espressi dalla giurisprudenza amministrativa cui questo Collegio intende, in questa sede, aderire, la SCIA se “formata [come nel caso di specie] al di fuori del corrispondente modello legale tipico (stante l’assoggettamento dell’opera eseguita ad un più rigoroso regime abilitativo), [deve] da considerarsi “ tamquam non esset ”, così da giustificare l’adozione della misura repressivo-ripristinatoria in relazione all’attività edilizia posta in essere sine titulo (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., (ud. 07/07/2021) 21-07-2021, n. 1803).
6.1.1. - Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.
6.2. - Da rigettare anche la seconda doglianza con cui i ricorrenti lamentano, in sintesi, la carenza motivazionale del provvedimento impugnato per non aver più diffusamente confutato le argomentazioni di cui alla memoria procedimentale (prot. 423/2019), presentata successivamente all’intimazione di sospensione dei lavori (ordinanza n. 305 del 21.12.2018). Circostanza che sarebbe, all’evidenza, riscontrata dalla formulazione utilizzata, in ipotesi “assiomaticamente ripetitiva delle osservazioni prospettate dalla parte” e che così si legge nel provvedimento impugnato: “Vista la nota assunta al protocollo generale di quest’Ente in data 07/01/2019 con n. 423 a firma dell’Ing. Assalto Ippolito, contenente alcune osservazioni/controdeduzioni rispetto alle contestazioni/risultanze di cui al citato rapporto tecnico prot. 43215/2018; Ritenuto che tale nota non apporti significativi elementi idonei a dimostrare con ragionevole certezza i presupposti di legittimità dei lavori eseguiti e/o della diversa natura/qualificazione tecnico-giuridica degli interventi realizzati, rispetto a come contestati, tenuto conto della dettagliata ed articolata valutazione, a mezzo di elementi documentali di riscontro, effettuata nel rapporto tecnico prot. n. 43215/2018, e pertanto non può considerarsi allo stato rilevante ai fini del procedimento amministrativo come instaurato col provvedimento n. 305 del 21/12/2018”.
In proposito, vale anzitutto la pena ricordare che a mente della costante giurisprudenza amministrativa, in via generale, “la presentazione di memorie ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non impone la puntuale e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata, essendo sufficiente che dalla motivazione complessivamente resa a sostegno dell’atto stesso, si evinca che l’Amministrazione ne abbia nella sostanza tenuto conto, sì da rendere percepibili le ragioni del loro mancato recepimento” (cfr., in proposito, T.A.R. Campania, Sez. V, 17 maggio 2021, n. 3252, T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., (ud. 22/06/2021) 05-07-2021, n. 2139; Cons. Stato Sez. IV, 01/07/2021, n. 5018; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 23/03/2021, n. 939).
In applicazione di tali principi generali, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, dalla motivazione complessiva del provvedimento impugnato (riconducibile, in ultima analisi, alle risultanze del parere tecnico prot. n. 43215/2018) possano facilmente trarsi le ragioni alla base del mancato recepimento delle osservazioni presentate dai ricorrenti e che coincidono, sostanzialmente, con una valutazione di indimostrata legittimità dei manufatti contestati e di condivisione – alla luce dei numerosi e circostanziati riscontri documentali a suffragio del richiamato parere tecnico prot. n. 43215/2018 – delle risultanze dell’ufficio tecnico in ordine alla loro qualificazione giuridica, stante l’alterazione significativa dello stato dei luoghi, a mezzo incremento di superficie e volume del manufatto preesistente.
Ricostruzione che si pone, intuitivamente, come del tutto inconciliabile con l’opposta tesi dei ricorrenti, avanzata già in occasione di contraddittorio procedimentale e ribadita in questa sede giurisdizionale (e tale per cui il manufatto, sotto il profilo plano volumetrico, si presenterebbe come sovrapponibile al vecchio fabbricato rurale demolito). Si aggiunga che, nelle osservazioni ex art. 10 bis l. 241/1990 (in atti) il tecnico incaricato non ha apportato elementi di significativa novità istruttoria limitandosi, sul piano documentale ed a fronte di una dettagliata e compiuta ricostruzione dell’Amministrazione, ad indicare delle “foto aeree del 1956, dove si nota la sagoma rettangolare” (dell’edificio) e a ricavare, in via del tutto ipotetica e presuntiva “l’altezza del fabbricato dalle ombre che sono comparabili ad un altro fabbricato risalente alla stessa data”. Elementi, questi, tutti che – alla luce della completa ed approfondita istruttoria condotta dall’Amministrazione (fondata su rilievi in situ , analisi storica dei dati catastali, cartografia aerofotogrammetrica e numerose fotografie) – oltre a non apportare alcun dettaglio utile a confutare la ricostruzione dell’Amministrazione, portano a ritenere senz’altro esaustiva la formula, pur sintetica, riportata nel provvedimento impugnato.
6.2.1. - Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, anche il secondo motivo di ricorso va quindi respinto.
6.3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti sostengono, inoltre, l’erronea qualificazione, come “nuova costruzione” delle opere realizzate, sicché il provvedimento - che su tale qualificazione si basa - sarebbe carente, sia sul piano istruttorio che motivazionale ed avrebbe illegittimamente ordinato la demolizione delle opere, laddove sarebbe stata possibile la sola irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
La doglianza non convince.
Premesso che – in via generale – “la prova in ordine all’effettiva originaria consistenza di un immobile di cui l’Amministrazione contesti l’abusività spetta a colui che ha commesso il contestato illecito edilizio” (cfr., ex multis , Cons. giust. amm. Sicilia, 13/03/2023, n. 218; T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 06/04/2023, n. 2143), ritiene il Collegio che, nel caso di specie, i ricorrenti non abbiamo fornito alcun elemento dotato di apprezzabile concretezza al fine di smentire l’operata qualificazione di “nuova costruzione” operata dall’Amministrazione. In proposito e riprendendo quanto già esaminato con riferimento al secondo motivo di ricorso, basti osservare che i soli elementi (peraltro in parte deduttivi) forniti in questa sede giurisdizionale a contrasto della tesi del Comune si basano sull’aerofotogrammetria del 1956 (in atti) laddove, invece, l’ente locale ha basato il suo giudizio su una serie di dati documentali incrociati (dati catastali, cartografia aerofotogrammetrica e numerose fotografie) confortati anche dai rilievi di un apposito sopralluogo. Il tutto, per come compiutamente riportato nel più volte richiamato parere tecnico prot. n. 43215/2018, cui il provvedimento impugnato rinvia per relationem .
Ciò posto e riscontrata dagli atti di causa la qualificazione operata dal Comune alla base della disposta demolizione, il terzo motivo di ricorso, sfornito di evidenze a sostegno (che sarebbe stato onere di parte ricorrente produrre), è infondato e va respinto.
6.4. – Parimenti infondati sono il quarto, il quinto ed il sesto motivo con i quali ci si duole nell’ordine: della genericità del provvedimento impugnato sotto il profilo motivazionale, in ragione della non esatta identificazione delle “aree a demolirsi” ovvero della “definizione delle modalità ricostruttive” (quarto motivo); dell’omessa considerazione, da parte del Comune: del possibile pregiudizio recato dall’intimata demolizione alle opere esistenti (quinto motivo) e della sanabilità dell’opera per effetto del disposto recato dall’art. 4 L.R. Campania n. 19/2009 (edificio residenziale bi-familiare), in base al quale sarebbe stato consentito ai ricorrenti (alla data dell’inizio dei lavori e fino allo spirare della validità della norma (31.12.2019, salvo rinnovo)) l’incremento del 20% della volumetria del fabbricato (sesto motivo).
6.4.1. - Quanto ai primi profili ora menzionati ed accertato, per quanto sopra detto, che le opere di cui è causa sono state realizzate sine titulo , non possono non richiamarsi i principi da tempo consolidati nella giurisprudenza amministrativa e tali per cui: i provvedimenti demolitori [come quello in esame nel caso di specie], in ragione della loro natura vincolata, non necessitano, oltre all’individuazione delle opere realizzate abusive, di una specifica ed ulteriore motivazione (cfr., ex multis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662 T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 27/04/2020, n. 720; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 17/03/2020, n. 199). E nel caso di specie, il provvedimento impugnato descrive in modo più che analitico gli abusi commessi, anche a mezzo rinvio al rapporto tecnico n. 43125/2018 (peraltro specificandole con riferimento alla porzione di ciascuno dei ricorrenti); non si ravvisano pertanto le dedotte carenze; ed anzi, l’Amministrazione ha in pieno assolto all’onere motivazionale richiesto dalla normativa di settore. Si aggiunga che: “La legittimità dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo non è inficiata da considerazioni che riguardano la sua eseguibilità senza pregiudizio per le opere legittime, atteso che l’amministrazione procedente ha la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria durante la fase esecutiva del procedimento, quindi in un momento successivo ed autonomo rispetto all’ordine di demolizione medesimo” (Cons. Stato Sez. II, 20/01/2020, n. 463; vd. anche, T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 04/04/2019, n. 1888, per cui. “in materia edilizia ed in presenza di opere realizzate in assenza del permesso di costruire l'ordine di demolizione costituisce un atto dovuto per cui la possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive, quando ciò sia di pregiudizio alle parti legittime, costituisce una eventualità della fase esecutiva, subordinata alla circostanza della impossibilità di ripristino dello stato dei luoghi).
6.4.2. – Quanto all’ultimo profilo (sanabilità delle opere ex art. 4 L.R. Campania n. 19/2009) ed in disparte il fatto che i ricorrenti – al di là della mera asserzione – non hanno fornito alcun tipo di riscontro in ordine all’effettiva applicabilità della normativa al caso in esame, il Collegio non può che richiamare i principi da tempo consolidati nella giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale e tali per cui accertata l’abusività delle opere, l’Amministrazione è tenuta all’adozione dell’ordine di demolizione “non essendo, peraltro, necessaria alcuna valutazione/motivazione ad hoc in ordine alla loro eventuale sanabilità (Cfr., ex multis , Cons. Stato Sez. VI, 07/04/2023, n. 3609; T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 06/04/2023, n. 214).
6.4.3. - Anche i motivi sin qui esaminati vanno pertanto respinti.
6.5. – Conclusivamente, il ricorso va respinto.
6.5.1. – Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima):
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Gianluca Di Vita, Presidente FF
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Gianluca Di Vita |
IL SEGRETARIO