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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5465 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna MA Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 422/2021 vertente
TRA
(C.F. ), con l'Avv. MAURIZIO OLIVA Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F ); COSTANTE Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ) quali eredi di
[...] C.F._3 RS entrambi con l'avv. RICCARDO SCARPA e l'avv. COSTANTE PP IA DI
Appellati-Appellanti incidentali
NONCHE'
Controparte_2
Appellato-contumace
1 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13763/2020 resa in data 25.09.2020 dal Tribunale Ordinario di Roma, notificata in data 16.12.2020.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato l'Arch. ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 13763 del 25.09.2020, notificata il 16.12.2020, con cui il Tribunale Ordinario di Roma pronunciandosi definitivamente, ha rigettato la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima spettante a in relazione alla successione del coniuge;
Controparte_3 Persona_2 ha accertato che, in forza delle donazioni effettuate in vita dal de cuius , Persona_2 RS
è stata lesa nella quota di riserva a lei spettante sull'eredità paterna, pari a 1/4 del valore
[...] dell'asse fittiziamente ricostruito in motivazione per un ammontare, al momento di apertura della successione di € 58.508,76=; ha compensato tra le parti le spese del giudizio nella misura di ½ e condannato e , in solido tra loro, alla rifusione della restante quota Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta, liquidate in € 6.300,00=, di cui € 300,00= per esborsi e € 6.000,00= per compensi professionali oltre spese generali, 50% spese di C.T.U., I.V.A. e contributi come per legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva che: a) , RS Persona_2 nato in [...] il [...] ed ivi deceduto il 10.9.2011, con testamento ricevuto dall'avv. notaio in Roma, presso la residenza di Via dei Pirenei n.23 l'8.7.2011 Persona_3 aveva disposto in favore della figlia , nominandola erede universale;
b) con il Parte_1 testamento il de cuius aveva precisato di lasciare alla figlia tutto quanto di sua proprietà nell'appartamento di Via dei Pirenei n.23 e di avere già donato alla stessa figlia il detto Pt_1 appartamento con atto notarile del 20.12.2001; con altro atto notarile del 25.6.2001 aveva lasciato al figlio della stessa ( ) un piccolo appartamento in Rieti, loc. AN delle Parte_1 Controparte_2
Valli; c) il de cuius aveva lasciato all'esponente (altra figlia) la sola quota di legittima, per la determinazione della quale precisava di aver fornito alla stessa l'intera provvista per l'acquisto di un altro appartamento in Rieti, loc. AN delle Valli (Via dei Villini n.89, piano terra int.5), perfezionatosi con rogito del 4.2.1998, nonché la provvista per l'acquisto di un appartamento sito in Roma, Via Andrea Mendola n.39, scala c int.1; il de cuius aveva dichiarato, inoltre, di aver elargito alla figlia
, nel 2000, la somma di lire 10.000.000 e al figlio TA GI MA IB la somma Per_1 di lire 85.000.000; d) , il 5.1.1949, si era coniugato con , deceduta Persona_2 Controparte_3 il 9.7.2012; la non era stata affatto menzionata dal nel predetto testamento, pur CP_3 Per_2 spettandole la quota di legittima. Tutto ciò premesso, l'attrice dichiarava di avere interesse a far valere la legittima spettante alla madre, previa ricostruzione dell'asse ereditario, con la collazione di quanto donato in vita dal de cuius alle eredi e del valore di quanto lasciato in specifico legato;
nelle richieste conclusive, inoltre, la chiedeva anche di “rideterminare le quote di legittima delle figlie”. Per_2
Costituitasi in giudizio, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per incertezza del Parte_1 petitum e la mancata citazione dei legatari, (figlio della stessa ) e Controparte_2 Parte_1
TA GI MA IB (figlio di ). Nel merito, rilevava che: a) in RS relazione alla pretermissione di [deceduta il 16.7.2012 e non il 9.7.2012], la Persona_4 domanda era improponibile in quanto quest'ultima, con atto pubblico del 16.7.2012, aveva accettato
2 il testamento del e, in particolare, aveva rinunciato “espressamente ad ogni azione di Per_2 riduzione nei confronti degli eredi testamentari del de cuius e dei donatari” b) in ogni caso, ai fini del calcolo dell'asse ereditario andavano computate le donazioni effettuate in favore dell'attrice e del figlio, da ritenere donazioni indirette degli immobili donati e non delle somme di denaro, nonché le somme elargite dalla convenuta al de cuius sino alla sua morte (circa € 60.000,00= attualizzati per vitto, condominio, riscaldamento, ecc. dell'appartamento di Via dei Pirenei n.23 int.9 e circa € 118.000,00= per spese della domestica, somme indicate b), le spese per i lavori eseguiti nell'appartamento in Roma, Via dei Pirenei n.23 int.9 ( circa € 135.000,00=) e le spese funebri (€ 2.100,00=) All'udienza del 9.4.2102 veniva assegnato all'attrice un termine per l'integrazione della domanda ai sensi dell'art .164, 5° co. c.p.c. e veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei legatari. Con l'atto di integrazione della domanda, chiedeva RS
l'accertamento della lesione della propria quota di legittima, oltre che della quota della madre
[...]
, dichiarando l'illegittimità della pretermissione di quest'ultima, coniuge separato di CP_3
. Costituitosi in giudizio, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, Persona_2 Controparte_2
l'improponibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda tesa a rivendicare la quota di legittima asseritamente spettante a;
in via subordinata, chiedeva di determinare la quota Controparte_3 spettante a iure proprio computando ai fini della ricostruzione dell'asse le RS donazioni dirette e indirette e le passività. Costituitosi a sua volta in giudizio, IB TA GI MA esponeva che non poteva essere considerato quale legatario in quanto la donazione fatta da risaliva a molti anni prima del suo decesso e non era stata disposta con il Persona_2 testamento. Assunto l'interrogatorio formale di ed espletata una consulenza RS tecnica d'ufficio, con comparsa depositata il 23.11.2016 si costituivano in giudizio Controparte_4
IB GI, quali eredi della stessa parte attrice ,
[...] RS deceduta il 9 agosto 2016”.
3.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“ Oggetto del (…) giudizio è l'accertamento della lesione delle quote di legittima che, secondo la parte attrice, sarebbe derivata dalle disposizioni contenute nel testamento di (deceduto Persona_2 il 10.9.2011) e dalle donazioni dallo stesso effettuate in vita in favore delle figlie e dei nipoti. In particolare, è stata dedotta la totale esclusione dal testamento del coniuge e la Controparte_3 lesione della quota di legittima spettante alla figlia (originaria parte attrice, RS deceduta in corso di causa, il 9.8.2016) in conseguenza delle predette donazioni Gli accertamenti tecnici d'ufficio hanno riguardato proprio la valutazione degli immobili oggetto di donazione in favore di (appartamento in Roma, Via dei Pirenei n.23), di Parte_1 Controparte_2
(appartamento in Rieti, Via del Terminillo) e di (appartamento in Rieti, Via RS dei Villini n.89). Il C.T.U. nominato in corso di causa ha accertato quanto segue: (…) L'immobile sito in Roma in Via dei Pirenei n. 23, piano quinto, interno 9 è posto in un edificio situato nella zona periferica Sud del comune di Roma, nella zona Eur – Viale Europa. L'edificio è stato realizzato intorno agli anni '60, con licenza edilizia n. 958 del 15 aprile 1958; inoltre per il medesimo è stato rilasciato il certificato di agibilità n. 1505 del 23.10.1962. Complessivamente lo stato manutentivo dell'edificio può definirsi di discreto livello (finiture dei prospetti, intonaci, infissi), anche se necessiterebbe di opere di manutenzione. L'appartamento è costituito da un doppio ingresso con portone blindato, due soggiorni, una cucina, un angolo cottura a scomparsa, un disimpegno, due camere da letto, tre serviz i, una camera- studio e tre balconi. La superficie utile-calpestabile e commerciale dell'immobile è di mq 148,25 (…) L'Appartamento e la cantina sono identificati al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 860, particella 37, sub. 9, zona cens. 5, categ. A/2, classe 5,
3 consistenza 7,5, rendita catastale € 2.207,85. L'immobile è stato realizzato con finiture di pregio, pavimentazioni, rivestimenti, infissi interni ed esterni, ecc. (…) nel 1987 sono state eseguite opere di ristrutturazione che hanno apportato migliorie all'immobile mediante la posa in opera di nuove finiture e la realizzazione di nuovi impianti, idraulico, elettrico, TV e telefonico;
inoltre le opere hanno modificato la morfologia della pianta dell'appartamento che al momento dell'accesso in loco non è risultata conforme alla pianta catastale. L'appartamento sito in Rieti in Via del Terminillo (civico n. 70), piano primo, interno 12 è posto in un edificio di discrete dimensioni, situato nella zona periferica Nord-Est del comune di Rieti, sul Monte Terminillo. Complessivamente lo stato manutentivo dell'edificio può definirsi di discreto livello anche se sarebbero necessarie opere di manutenzione. (…) La superficie utile-calpestabile e commerciale dell'appartamento è di mq 37,68; l'immobile confina con il pianerottolo condominiale, con proprietà con prop rietà Per_5 Per_6 salvo altri. L'Appartamento è identificato al N.C.E.U. del Comune di Rieti alla Sezione Urbana VA, Foglio 10, Particella 188, sub. 12, zona cens. 2, categ. A/3, classe 5, consistenza 2,5, rendita € 121,37. (…) L'appartamento non è dotato dell'impianto del gas;
mentre l'impianto TV non risultava funzionante (…) . L'appartamento sito in Rieti in Piazza AN E' Valli (Via dei Villini n. 89), piano terra, interno 5 è parte di un villino plurifamiliare, realizzato intorno agli anni '70, con licenza di costruzione, rilasciata dal comune di Rieti, n. 22361 del 3 dicembre 1970. Il villino è situato quasi frontalmente all'immobile precedente, e quindi anch'esso è situato nella zona periferica Nord-Est del comune di Rieti, sul Monte Terminillo. Complessivamente lo stato manutentivo dell'edificio può definirsi di discreto livello. (…) La superficie utile-calpestabile e commerciale è di mq 61,45; l'appartamento confina con vano scala, appartamento interno 4 ed appartamento interno 3, proprietà condominiale, salvo altri. Il medesimo è identificato al N.C.E.U. del Comune di Rieti alla partita 11087 foglio 10, particella 235, sub. 5, zona cens. 2, categ. A/3, classe 8, vani 4, rendita catastale € 320,20. L'appartamento è risultato in buone condizioni manutentive, infatti è evidente che è stato oggetto di recenti opere di ristrutturazione. (…). Inoltre gli infissi esterni sono dotati di elementi di oscuramento, sportelloni in legno, anch'essi di nuova fattura. L'appartamento è inoltre dotato di impianto termico autonomo (…) L'impianto elettrico, come riferito in loco, è stato realizzato secondo la normativa vigente. Il valore dei beni, alla data di apertura della successione di , sulla Persona_2 base del più probabile valore di mercato, sarà il seguente: A) Appartamento e cantina Roma Via dei Pirenei n. 23 p.5 int.9 VA (2011) - € 609.525,55= B) Appartamento, Rieti – Monte Terminillo, Via del Terminillo piano 1 interno 12 VB (2011) - € 59.346,00= C) Appartamento, Rieti – Monte Terminillo, località AN E'Valli (Via dei Villini n. 89), piano terra interno 5. Premesso che l'immobile sito nel comune di Rieti, sul Monte Terminillo, località AN E' Valli, Piazza AN E' Valli (Via dei Villini n. 89), piano terra interno 5, con atto del Notaio del 4 febbraio Persona_7
1998, veniva acquistato rispettivamente, per la nuda proprietà dalla Sig.ra e per RS
l'usufrutto dal Sig. di conseguenza il valore del medesimo immobile alla data di Persona_2 apertura della successione di (2011) ed all'attualità (2015) coincide con il valore della Persona_2 totale proprietà. VC (2011) - € 107.537,50= Il valore dei beni, all'attualità, sulla base del più probabile valore di mercato, sarà: A) Appartamento e cantina Roma Via dei Pirenei n. 23 p.5 int.9 VA (2015)
- € 670.702,05 In entrambe le stime del valore dell'immobile di Via dei Pirenei n.23 int. 9, alla data di apertura della successione di ed all'attualità, si dovrà tener conto dell'importo, Persona_2 incluso nella stima, delle lavorazioni che hanno apportato modifiche e migliorie all'immobile, che è di € 74.525,73= B) Appartamento, Rieti – Monte Terminillo, Via del Terminillo piano 1 interno 12 VB (2015) - € 60.397,27= C) Appartamento, Rieti – Monte Terminillo, località AN E' Valli (Via dei Villini n. 89), piano terra interno 5 VC (2015) - € 125.858,81= Nel valore è incluso l'importo delle opere di ristrutturazione che è di circa € 13.000,00=. 4 – La lesione della quota di legittima di Con atto a rogito Notaio del 16 luglio 2012, Controparte_3 Persona_8 CP_3
4 ha dichiarato di prestare “piena adesione ed acquiescenza” al testamento di CP_3 Per_2
dell'8 luglio 2011 ed a tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius “rinunciando ad ogni
[...] eccezione o riserva ed in particolare rinunciando espressamente ad ogni azione di riduzione nei, c confronti degli eredi testamentari del de cuius e dei donatari, quindi riconoscendo l'eredità di cui trattasi devoluta in forza del testamento medesimo alle signore e ..” Parte_1 RS
Con il predetto atto pubblico, sottoscritto in punto di morte, la ha manifestato in modo CP_3 assolutamente non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione, per cui nessun dubbio può sussistere in ordine alla validità della predetta rinuncia. Di conseguenza, la domanda proposta in tal senso nel presente giudizio dalla parte attrice (quale erede della madre) deve essere RS necessariamente respinta. 5 – La lesione della quota di legittima di 5.1 – Quota RS di riserva In primo luogo, va ricordato che, in tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari (v. Cass. Sez. Un. n. 13429/2006; v. anche Cass. Sez. 2^ n. 27259/2017: “In tema di successione necessaria, la quota spettante al legittimario rinunciante non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari”). Tenuto conto di quanto sopra, la quota di riserva spettante alla parte attrice,
[...]
, quale figlia di , risulta pari a 1/4 (art.542 c.c.) 5.2 - Lesione della quota RS Persona_2
Ciò posto, ai fini dell'accertamento dell'ammontare della quota di riserva, onde valutare se vi sia stata la lamentata lesione, deve procedersi alla ricostruzione fittizia della massa, rappresentata dal relictum, con detrazione del debitum, più il donatum, ricomprendendo nella seconda voce sia i debiti contratti dal defunto che quelli sorti in occasione della sua morte e che sono conseguenza necessaria dell'apertura della successione, quali il pagamento dell'imposta di successione e le spese funerarie e di sepoltura 5.3 - Relictum Dalla documentazione prodotta risulta che, alla data di apertura della successione (10.9.2011), nei conti correnti intestato e cointestati a , esisteva l'importo Persona_2 complessivo, per la quota di spettanza dello stesso de cuius, di € 48.363,23= (v. all. n.7 fascicolo
) 5.4 - Debiti del de cuius La parte convenuta ha dedotto di aver dovuto Parte_1 Parte_1 affrontare una serie di spese per il padre (vitto, condominio, collaboratrice domestica, riscaldamento, elettricità, gas dell'appartamento di Via dei Pirenei n.23, in cui abitava con il genitore, spese sanitarie e funerarie) L'effettiva sussistenza di esborsi a carico della convenuta è stata espressamente ammessa e attestata dal de cuius nel testamento dell'8.7.2011 (“Preciso altresì che mia figlia provvede Pt_1 all'intero mio mantenimento sin dall'anno 2001, oltre l'assistenza medica, ivi incluso anche il pagamento di una domestica a me dedicata e tutte le utenze esclusa quella telefonica”). Tale dichiarazione, però, esaminata nel complessivo contesto letterale del testamento, non appare configurare una ricognizione di debito ex art.1988 c.c., avendo il de cuius unicamente riconosciuto di essere stato “mantenuto” dalla figlia convivente dal 2001 in poi, ovvero dall'inizio della coabitazione. Il però, non ha affermato il diritto della figlia ad essere rimborsata (potendo Per_2 rientrare tale mantenimento in una obbligazione naturale correlata al rapporto di parentela e alla donazione dell'appartamento). In assenza di un formale riconoscimento, può essere affermata l'esistenza di un debito ereditario in favore di limitatamente agli esborsi documentati Parte_1
(devono essere escluse, quindi, le spese per “vitto”, in alcun modio dimostrate, e gli esborsi per la collaboratrice domestica, in quanto la documentazione prodotta - retribuzioni e versamento contributi
5 - risulta riferibile a , indicato quale datore di lavoro) Tenuto conto della specifica Parte_3 documentazione prodotta in giudizio, quindi, le spese in oggetto devono essere riconosciute per il complessivo importo di € 61.417,23=, somma che, rivalutata alla data di apertura della decisione con l'applicazione di un indice medio, può essere quantificata in € 62.463,00=. 5.5 - Donazioni Dagli atti di causa risultano le seguenti donazioni effettuate in vita dal de cuius: A) donazione alla figlia Pt_1 dell'appartamento in Roma, Via dei Pirenei n.23 int.9 – atto del 20.12.2001 – valore dell'immobile alla data di apertura della successione: € 609.525,55=. Le spese per la ristrutturazione dell'immobile, sostenute da nel 1987 (prima della donazione), non possono essere considerate ai fini Parte_1 del calcolo dell'azione di riduzione. Come è noto, infatti, la deduzione dei miglioramenti ex art 748 c.c. in favore del donatario secondo il valore dell'epoca di apertura della successione è finalizzata a depurare il valore del donatum dall'attività migliorativa successiva (e non antecedente) svolta dal donatario, che non può essere compresa di certo nella liberalità del de cuius (v. Cass. Sez. 2^ n. 5982/1979: “Ai fini della riduzione delle donazioni ad integrandam legitimam, il bene deve essere valutato in relazione al valore del bene stesso all'epoca dell'apertura della successione, ma nello stato in cui si trovava al tempo della donazione”). B) intera provvista a favore della figlia Per_1 per l'acquisto della nuda proprietà dell'appartamento in Rieti, Loc. AN de Valli – Via dei Villini n.89 (usufrutto riservato al de cuius) – atto di acquisto del 4.2.1998 - valore dell'immobile alla data di apertura della successione: € 107.537,50=. Va ricordato, al riguardo, che, nell'accertamento della eventuale lesione della quota di legittima, in caso di donazione con riserva di usufrutto in favore del donante, n on si tiene conto della riserva, e, pertanto, si calcola il valore della piena proprietà; ciò perché si ha riguardo al tempo dell'apertura della successione per effetto della quale l'usufrutto riservatosi da l donante si è consolidato con la nuda proprietà. C) donazione al nipote CP_2
(figlio di ) dell'appartamento in Rieti, Via del Terminillo piano 1 interno 12 – atto del
[...] Pt_1
25.6.2001 – valore dell'immobile alla data di apertura della successione: € 59.346,00=. D) liberalità in denaro in favore della figlia in data 25.12.1981 per lire 30.000.000 (v. dichiarazione all. 23 Per_1 fascicolo ) – valore alla data di apertura della successione: € 55.421,00=. Parte_1
L'attestazione contenuta nel testamento di una avvenuta corresponsione da parte del de cuius della maggiore somma di lire 50.000.000 (anziché lire 30.000.000), non è stata suffragata dal alcuna produzione documentale;
anzi risulta comprovato l'avvenuto versamento in favore di RS dell'importo di lire 20.000.000 da parte della zia , in data 30.6.1981 e sempre per Parte_4
l'acquisto di un appartamento da destinare ad abitazione (stessa causale della dichiarazione del 25.12.1981, relativa al versamento della somma di lire 30.000.000 da parte del padre , Persona_2
v. all. 23 fascicolo convenuta ). E) liberalità in titoli in favore del nipote IB Parte_1
TA GI MA, nel 2001, per un valore di lire 85.000.000 (v. testamento e all. n.30 fascicolo ) - valore alla data di apertura della successione: €. 54.039,00=. F) Infine, Parte_1 per tutte le argomentazioni sopra esposte, in assenza di specifica prova documentale, non può essere riconosciuta l'ulteriore donazione in denaro di lire 10.000.000, genericamente indicata unicamente dal de cuius nel proprio testamento. L'onere della prova di detta donazione, contestata fin dalla prima difesa dalla controparte, gravava sulla parte interessata, che non ha provato né si è offerta di provare quanto afferma to dal de cuius nel testamento. 5.6 - Riunione fittizia e relativi calcoli. Da tutte le risultanze di cui sopra, si devono trarre i seguenti dati conclusivi: A) il relictum è pari a € 48.363,23= B) i debiti del de cuius sono pari a € 62.463,00=. C) essendo l'ammontare di tali debiti superiore al relictum, il risultato della somma algebrica tra gli stessi (debiti e relictum) deve essere considerato pari a zero. Come ribadito in dottrina e in giurisprudenza, infatti, la detrazione dei debiti si fa solo dal relictum, per cui se i debiti azzerano o superano il relictum la legittima andrà calcolata solo sul donatum (la ricostruzione fittizia del patrimonio ereditario, quindi, è data dalla somma delle donazioni accertate) D) il totale del donatum è pari a € 885.869,05= E) la quota di riserva, pari a 1/4,
6 è pari a € 221.467,26= F) non avendo il de cuius effettuato, con il proprio testamento, alcuna attribuzione in favore della figlia dalla quota di riserva deve essere detratto RS
l'ammontare delle liberalità godute dalla stessa attrice, per un valore complessivo di € 162.958,50= G) la lesione della quota di legittima sofferta da , quindi, deve essere RS quantificata nell'importo di € 58.508,76=. Ai sensi dell'art.559 c.c., la reintegrazione della quota come sopra spettante alla potrà avvenire mediante l'azione di riduzione di cui all'artt. 553 e Per_2 segg. c.c., cominciando dall'ultima donazione (che, nella specie, risulta quella in favore di Parte_1 con atto del 20.12.2001). (…) l'oggetto del presente giudizio deve essere limitato alla sola
[...] determinazione e quantificazione della quota di legittima spettante a , essendo RS esclusa ogni ulteriore statuizione in ordine alla riduzione delle donazioni e alle restituzioni in favore della stessa parte attrice (domande che non sono state formulate né con l'atto introduttivo né con la memoria integrativa del 23.5.2013 ma solo parzialmente con la comparsa conclusionale, e sulle quali la convenuta ha dichiarato di non voler accettare il contraddittorio) In definitiva, Parte_1 rigettata la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima di , Controparte_3 deve essere dichiarata l'avvenuta lesione della quota di legittima spettante a RS per le donazioni effettuate in vita dal de cuius, lesione da quantificare, al momento di apertura della successione, nell'importo di € 58.508,76= (…) Il parziale accoglimento delle domande proposte in corso di causa, giustifica la compensazione per 1/2 delle spese di lite tra le parti, con condanna dei convenuti, in solido, alla rifusione in favore della parte attrice della restante quota di 1/2 delle spese (ivi comprese quelle di C.T.U.)”
4.- a proposto appello avverso la sentenza per i motivi rubricati con le lettere Parte_1
, che vengono di seguito enunciati: Parte_5
§. A) Erroneità della decisione sia per non avere considerato il Tribunale che il valore della accertata donazione in danaro di lire 30.000.000 di cui ha beneficiato la coerede
[...]
avrebbe dovuto, comunque, essere maggiorata anche dei frutti legali di essa e cioè Per_1 degli interessi maturati dalla data della donazione alla data di apertura della successione, sia e in ogni caso, per errata qualificazione della donazione in esame che avrebbe dovuto essere considerata come donazione indiretta, con tutte le conseguenze di legge ai fini del calcolo della quota di riserva ereditaria. La modifica richiesta consiste nell'applicazione anche degli interessi legali sulla donazione suddetta nei termini indicati e comunque nella qualificazione di essa come donazione indiretta (violazione degli artt. 556, 747, 750, 769 e 1282 C.C. in relazione all'art. 116 C.P.C.).
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per non aver considerato che il valore della donazione in denaro di lire 30.000.000, a beneficio della coerede avrebbe RS dovuto essere maggiorato degli interessi, e che la donazione avrebbe dovuto qualificarsi indiretta con tutte le conseguenze previste dalla legge. Deduce che, a seguito della riunione fittizia delle donazioni fatte in vita dal de cuius ( i crediti pecuniari a favore della massa Persona_2 producono interessi di pieno diritto. Assume che il valore della donazione a favore di
[...]
accertato in primo grado (euro 55.421,00), deve essere rideterminato in complessivi euro Per_1
109.234,00 in ragione degli interessi maturati dalla data della donazione sino all'apertura della successione ed erroneamente non considerati dal tribunale in primo grado. Tribunale che, erroneamente, non avrebbe qualificato la somma di denaro di lire 30.000.000 donata dal genitore a favore della figlia quale donazione indiretta in quanto Persona_2 Per_1 la liberalità indicata nel testamento rappresentava una provvista (parziale) necessaria per l'acquisto
7 dell'immobile di via A. Meldola per lire 88.537.000. Deduce che la stretta connessione tra la donazione e l'acquisto dell'immobile, fatto pacifico non contestato e smentito dalle controparti, dovrebbe portare ad una effettiva ricostruzione fittizia della massa ereditaria per cui non si dovrebbe tener conto della somma erogata dal de cuius di lire 30.000.000 ma dovrebbe considerarsi la quota del valore dell'immobile spettante al momento dell'apertura della successione (data 10.11.2011), quota corrispondente alla percentuale della provvista fornita (stimabile in circa il 30%) rispetto al prezzo totale di acquisto del bene immobile. Assume che, valutato il valore d'acquisto dell'immobile di via A. Meldola secondo il borsino immobiliare dell'epoca (euro 320.000,00) il valore che avrebbe dovuto essere conferito alla massa ereditaria sarebbe stato pari ad 96.000,00 (30% circa dell'intero). L'appellante chiede, se ritenuto necessario e/o utile, disporsi la CTU per determinare il valore dell'immobile.
§. B) Omessa e comunque errata valutazione da parte del primo giudice della dichiarazione testamentaria in punto di avvenuta donazione a della somma di lire RS
50.000.000 nel 1981 e di ulteriori lire 10.000.000 nel 2000, dichiarazione ritenuta insufficiente a fini probatori, anche a fronte della contraria affermazione della stessa che, in sede Per_2 di risposta all'interrogatorio formale deferitole, ha riconosciuto solo la donazione di lire 30.000.000, affermazione questa ultima privilegiata, nella sostanza, dal Tribunale. La modifica richiesta alla decisione di primo grado consiste appunto nel riconoscimento da parte di codesta Corte della prevalente rilevanza, ai fini probatori in esame, della dichiarazione del de cujus, rispetto alla contraria allegazione della parte attrice. (violazione degli artt. 2697 e 2721 e segg. C.C., in relazione all'art. 116 e 117 C.P.C.).
L'appellante lamenta l'errore del tribunale nell'aver ritenuto sufficiente ed esaustivo quanto dichiarato dalla controparte in sede di interrogatorio formale di aver ricevuto dal RS padre ( nel 1981 la sola somma di lire 30.000.000 rispetto a quella dichiarate dal Persona_2 de cuius nel testamento (lire 50.000.000 nel 1981, quale parte della provvista occorrente per l'acquisto dell'appartamento di via A. Meldola n.39, scala A, int.1; lire 10.000.000 erogati nel 2000). Il tribunale avrebbe errato a ridurre a lire 30.000.000 il valore della donazione sulla sola base di quanto affermato dalla controparte non considerando la non corrispondenza con le affermazioni contenute nel testamento e le richieste istruttorie dell'appellante tendenti a dimostrare le ulteriori elargizioni di denaro ricevute da a titolo di donazione. RS
Assume l'errore del tribunale nel considerare l'elargizione di lire 20.000.000 ricevuta da una zia, fatto che avrebbe invece dovuto considerarsi quale un ulteriore e diverso apporto economico rispetto a quello del padre in quanto necessario per l'acquisto della casa da parte di RS per un prezzo di lire 88.537.000.
L'appellante censura il ragionamento del tribunale in termini di valutazione della mancata allegazione della prova documentale riguardante gli ulteriori versamenti ricevuti da RS per l'acquisto della casa indicati nel testamento (versamenti ulteriori dalla stessa negati in sede di interrogatorio formale), in quanto tali fatti oggetto di contestazione avrebbero potuto essere accertati con l'ammissione della prova testimoniale richiesta e non ammessa e ritenuta rilevante dal tribunale. Il tribunale si sarebbe limitato a valutare quanto dichiarato dalla convenuta
[...] in sede di interrogatorio formale circa le somme ricevute in vita dal padre per l'acquisto Per_1 della casa non contemperando e valutando quanto dichiarato nel testamento del de cuius e le istanze istruttorie intese ad ottenere la prova degli ulteriori versamenti ricevuti per l'acquisto della casa nel 1981 (lire 20.000.000) e nel 2000 (lire 10.000.000).
8 §.C) Errata interpretazione e applicazione delle disposizioni normative in tema di rilevanza e ammissibilità delle richieste istruttorie della resistente in punto di effettiva entità delle somme percepite dall'attrice a titolo di donazione, richieste in alcun modo considerate dal Tribunale e da ritenere quindi implicitamente e immotivatamente respinte. Con richiesta, quindi, al giudice dell'appello di modificare la decisione di primo grado nel senso di ammettere la prova per testi sul punto articolata da parte convenuta, in memoria ex art. 183 C.P.C., VI com., II termine, cap. 11 e 12, sicuramente rilevante e anche ammissibile sussistendo in ogni caso un principio di prova dei fatti rappresentati desumibile dalle dichiarazioni testamentarie di cui si e' detto e comunque tenuto conto della qualità delle parti e della natura della causa (violazione degli artt. 2721 e segg. e 2726 C.C., in relazione agli artt. 116 e 228 e segg. C.P.C.).
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, censurando la mancata ammissione da parte del tribunale della prova testimoniale richiesta in primo grado con la propria memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. -secondo termine (capitoli 11 e 12), assumendo la sua ammissibilità e la sua rilevanza per l'accertamento compiuto dei fatti proprio in considerazione della qualità delle parti (padre e figlia) e della natura ereditaria della causa confortata da un principio di prova scritta che era in atti (testamento del de cuius . Persona_2
§.D) Errata e in parte omessa valutazione e considerazione, ai fini della giusta determinazione dei debiti ereditari, sia della dichiarazione contenuta nel testamento di
sia della probante documentazione prodotta in merito alle spese sostenute Persona_2 dalla concludente per vitto fornito allo stesso de cuius. La modifica alla ricostruzione di fatto operata dal Tribunale, consiste nella corretta valutazione, ai fini del decidere, da parte di codesta Corte, della suddetta formale dichiarazione e dei documenti prodotti in primo grado, l'una e gli altri idonei a provare in modo certo e tranquillante, esistenza ed entità del debito ereditario derivante dalle spese sostenute dall'odierna appellante per il mantenimento del de cuius, cosi come in atti dedotto (violazione degli artt. 556, 1988 e 2721 e segg. C.C., in relazione agli artt. 115 e 116 C.P.C.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale esclude le spese sostenute per il vitto del de cuius dalla massa ereditaria, motivando che la dichiarazione testamentaria di relativa al mantenimento oltre alla assistenza medica da parte della figlia sin Persona_2 Pt_1 dal 2001 non possa costituire un riconoscimento di debito quanto di una obbligazione naturale. Deduce, in termini di legittimità, che la ricognizione di debito non necessita di formule specifiche e sacramentali secondo quanto indicato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.9097.2018; n.15353.2002), lamentando l'errore di fatto ed in diritto del tribunale circa il mancato riconoscimento delle spese sostenute. Assume che la volontà del testatore di riconoscere ed includere le spese sostenute dalla figlia per il vitto ed il mantenimento, ai fini della Pt_1 determinazione della quota ereditaria e della quota di legittima, risultava inequivocabile. L'appellante censura la sentenza nel punto in cui afferma che il mantenimento rientrerebbe in una obbligazione naturale a carico di connessa al rapporto di parentela con il padre ed Parte_1 alla donazione della casa, assumendo che il de cuius era in condizioni tali da potersi mantenere senza la necessità di aiuti e che la donazione della casa era pacificamente priva di ogni vincolo
9 modale. Il tribunale avrebbe, pertanto, errato a non riconoscere tra i debiti ereditari la somma di euro 41.925,00 (oltre gli accessori di legge) sostenuta dall'appellante per il vitto del de cuius.
§.E) Errata interpretazione e applicazione delle disposizioni normative in tema di rilevanza e ammissibilità delle richieste istruttorie della resistente in punto di spese per il mantenimento del de cujus, con specifico riferimento alle spese per il vitto, richieste in alcun modo considerate dal Tribunale e da ritenere, quindi, implicitamente e immotivatamente respinte. Con richiesta, quindi, al giudice dell'appello di modificare la decisione di primo grado nel senso di ammettere la prova per testi sul punto articolata da parte convenuta nella memoria ex art. 183, VI com., II termine, C.P.C., cap. 4, e 5, sicuramente rilevante e anche ammissibile sussistendo in ogni caso un principio di prova dei fatti rappresentati desumibile dalle dichiarazioni testamentarie di cui si è detto (violazione degli artt. 2721 e segg. e 2726 C.C., in relazione agli artt. 116 e 228 e segg. C.P.C.) e tenuto conto della qualità delle parti e della natura del giudizio.
L'appellante, riportandosi ai motivi di censura ed alle argomentazioni contenute nei precedenti punti D e C, lamenta ancora una volta l'errore del tribunale per aver ritenuto insussistente il riconoscimento di debito e delle spese di vitto sostenute a favore del de cuius e per non aver accolto le istanze istruttorie che erano state formulate nelle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c., secondo termine. Deduce nuovamente che la prova per testi richiesta e non considerata dal tribunale ai fini dell'accertamento dei fatti, avrebbero dovuto ritenersi rilevante ed ammissibile (artt.2721 e 2726 c.c.) a fronte dell'esistenza di una prova scritta e delle dichiarazioni contenute nel testamento in atti. Ribadisce che il tribunale non avrebbe erroneamente valutato l'ammissibilità e la rilevanza della prova richiesta proprio in ragione della natura ereditaria della causa e della qualità delle parti (padre e figlia) non valutando ed interpretando correttamente la natura delle dichiarazioni contenute nel testamento.
§. F) Per effetto degli errori di giudizio censurati sub A), B), C) , D) ed E), erronea determinazione da parte del Tribunale dell'entità del relictum, dei debiti ereditari e delle donazioni fatte in vita dal de cuius e quindi della quota di riserva della figlia RS
e, conseguentemente, della misura dell'integrazione di legittima accertata nell'impugnata sentenza.
L'appellante lamenta l'errore del tribunale nel calcolo della quota di eredità riservata a
[...]
e nella determinazione della misura dell'integrazione di legittima a lei spettante. Deduce Per_1 che in considerazione dei motivi di appello precedentemente esposti, la quota a favore di
[...] avrebbe dovuto ritenersi del tutto inesistente e non dovuta o, in subordine, avrebbe dovuto Per_1 essere ridotta rispetto a quella determinata nel giudizio di primo grado. Assume che la somma accertata dovuta a per la lesione della legittima, pari ad euro 55.508,76, RS dovrebbe in realtà ridursi ad euro 21.090,21 in considerazione degli interessi non considerati sulle somme calcolate dal tribunale, per poi diventare pari ad una somma negativa tenendo conto delle donazioni intere attualizzate e maggiorate degli interessi secondo il foglio di calcolo prodotto in atti (doc.18).
§. G) In ogni caso e nella non creduta ipotesi di non accoglimento dei superiori motivi di gravame, erroneità della sentenza per aver il Tribunale, pur dopo il corretto riconoscimento 10 della sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, in ragione del parziale accoglimento delle domande attrici, contraddittoriamente e illegittimamente compensato le dette spese solo per la metà e non per l'intero.
L'appellante lamenta l'errore del tribunale nella determinazione delle spese di lite deducendo la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande che erano state introdotte nel giudizio, ivi compresa la domanda dell'attrice di accertamento della lesione ed integrazione della quota di legittima dovuta a favore del coniuge superstite ( respinta dal tribunale, ed Controparte_3
a quanto accertato effettivamente dovuto pari ad euro 58.058,00, somma di gran lungo inferiore rispetto a quella richiesta di euro 196.088,00. Assume che le spese del giudizio andavano compensate tra le parti per l'intero e non in ragione della metà.
5. e COSTANTE PP IA DI si sono Controparte_1 costituiti in giudizio con il deposito di memoria nella quale hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis del c.p.c.. Hanno richiesto nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Hanno spiegato appello incidentale condizionato sul paragrafo della sentenza, a pagina 20, riguardo il conteggio relativo alle somme riconosciute alla Sig.ra per le spese Parte_1 sostenute. Assumono la erroneità e non correttezza del conteggio operato dal Giudice che avrebbe riconosciuto alla Sig.ra esborsi documentati relativi alle spese sostenute per un Parte_1 totale di Euro 61.417,23 in luogo di Euro 24,108.56 effettivamente documentati. Chiedono, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado sul paragrafo contestato in quanto le spese in esso considerate non sarebbero state provate e documentate e la modifica del computo dell'asse ereditario senza il computo dei debiti del de cuius pari a Euro 62.463,00. In denegata ipotesi e qualora ritenute provate le spese riconosciute dal Giudice di primo grado, chiedono che venga preso in considerazione il conteggio formulato di Euro 24.108,56 per le voci di spesa indicate e non il precedente conteggio pari ad Euro 61.417,23.
Sempre in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, e del riconoscimento degli interessi sulle somme richieste da chiedono calcolarsi anche Parte_1 gli interessi ed i frutti civili sulle ulteriori donazioni ed immobili a lei intestati. Con la condanna alle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
6.- Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_2 evocata nel presente giudizio in appello.
7.1- In via pregiudiziale, l'appello deve dichiararsi ammissibile in quanto è dato comprendere i nuclei essenziali così come risultano correttamente individuati i punti della sentenza oggetto di censura. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. resta assorbita dalla presente decisione nel merito, cui il Collegio è addivenuto, non essendo apparsa l'impugnazione di palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine Parte_1 litis.
7.2.- Nel merito, l'appello è infondato.
Esso si incentra sulla corretta quantificazione della lesione della quota di riserva di RS per non aver il giudice di primo grado: a) correttamente qualificato la donazione di denaro
[...]
11 per l'acquisto dell'immobile quale donazione indiretta;
b) computato gli interessi legali su detta somma;
c) adeguatamente considerato le dichiarazioni del de cuius nel testamento e quindi aver considerato il minor importo di 30.000 euro e aver omesso di considerare la somma di 10.000; d) computato nei debiti le spese sostenute dall'odierna appellante per il mantenimento del de cuius.
I primi cinque motivi vengono quindi trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
7.3.- In ordine al primo motivo, questo giudice condivide la qualificazione quale donazione diretta di denaro dell'acquisto compiuto dalla figlia con denaro procurato in parte dal padre.
La donazione indiretta dell'immobile non è infatti configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo (Cass. 2149/2014). Inoltre, ai fini della configurabilità della donazione indiretta d'immobile, è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell'importo all'alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare. Non ricorre, pertanto, tale fattispecie quando il danaro costituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante (Cass. sentenza n. 16746 del 2008).
Deve essere inoltre respinta, anche alla luce dei rilievi che precedono, la doglianza relativa alla mancata restituzione dei frutti civili, prevista dall'art. 561, secondo comma, c.c. in caso di restituzione di beni immobili. Nel caso in esame, trattandosi di danaro, trovano invece applicazione i principi relativi alle obbligazioni, per cui il ritardo del pagamento dà diritto agli interessi legali ed al risarcimento dei danni, se questi siano provati e ricorrano i requisiti dell'inadempimento e della mora (Cass. n. 1079 del 1970), ipotesi che non si ravvisano nel caso in esame.
Anche i motivi afferenti alla mancata ammissione delle prove testimoniali articolate sull'ammontare delle donazioni ricevute da sono infondati. Per_1
Premesso che le dichiarazioni contenute nel testamento, in quanto unilaterali e non sfavorevoli al dichiarante, non costituiscono piena prova, le istanze istruttorie risultano genericamente dedotte in questo giudizio, in quanto non si confrontano con il contenuto effettivo dei capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria nel primo grado di giudizio, al fine di dimostrarne la specifica rilevanza.
Inoltre, le richieste di prove articolate dall'appellante in ordine alle spese sostenute in favore del padre appaiono irrilevanti. Ai fini della formazione della massa, difatti, il giudice di prime cure ha sottratto al relictum i debiti documentati del defunto pari ad una somma di importo superiore alla prima voce.
Ai sensi dell'art. 556 cod. civ. la detrazione dei debiti si fa solo dal relictum e, pertanto, nel caso in esame, come correttamente stabilito dal Tribunale, la somma algebrica tra debiti e relictum deve essere considerata zero.
12 È del tutto evidente, dunque, che l'eventuale esistenza di ulteriori debiti, a fronte del medesimo saldo attivo, non ne cambierebbe la somma algebrica, con la conseguenza che la quota legittima vada calcolata sul solo donatum.
Al rigetto dei primi quattro motivi consegue il rigetto del sesto, ad essi strettamente conseguenziale.
Infine, quanto alla regolamentazione del regime delle spese, l'accertamento della lesione della quota di riserva giustifica la condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
8.- L'appello incidentale condizionato è assorbito dal rigetto dell'appello principale.
9.- In conclusione, l'appello va rigettato e per l'effetto la sentenza del Tribunale di Roma n.
13763/2020 del 25.09.2020 deve essere confermata.
10.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 422 del 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13763/2020 del 25.09.2020
- respinge l'appello;
- condanna lla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_1
e in Euro 3.400,00 per
[...] Parte_6 compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 29 settembre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna MA Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 422/2021 vertente
TRA
(C.F. ), con l'Avv. MAURIZIO OLIVA Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F ); COSTANTE Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ) quali eredi di
[...] C.F._3 RS entrambi con l'avv. RICCARDO SCARPA e l'avv. COSTANTE PP IA DI
Appellati-Appellanti incidentali
NONCHE'
Controparte_2
Appellato-contumace
1 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13763/2020 resa in data 25.09.2020 dal Tribunale Ordinario di Roma, notificata in data 16.12.2020.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato l'Arch. ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 13763 del 25.09.2020, notificata il 16.12.2020, con cui il Tribunale Ordinario di Roma pronunciandosi definitivamente, ha rigettato la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima spettante a in relazione alla successione del coniuge;
Controparte_3 Persona_2 ha accertato che, in forza delle donazioni effettuate in vita dal de cuius , Persona_2 RS
è stata lesa nella quota di riserva a lei spettante sull'eredità paterna, pari a 1/4 del valore
[...] dell'asse fittiziamente ricostruito in motivazione per un ammontare, al momento di apertura della successione di € 58.508,76=; ha compensato tra le parti le spese del giudizio nella misura di ½ e condannato e , in solido tra loro, alla rifusione della restante quota Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta, liquidate in € 6.300,00=, di cui € 300,00= per esborsi e € 6.000,00= per compensi professionali oltre spese generali, 50% spese di C.T.U., I.V.A. e contributi come per legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva che: a) , RS Persona_2 nato in [...] il [...] ed ivi deceduto il 10.9.2011, con testamento ricevuto dall'avv. notaio in Roma, presso la residenza di Via dei Pirenei n.23 l'8.7.2011 Persona_3 aveva disposto in favore della figlia , nominandola erede universale;
b) con il Parte_1 testamento il de cuius aveva precisato di lasciare alla figlia tutto quanto di sua proprietà nell'appartamento di Via dei Pirenei n.23 e di avere già donato alla stessa figlia il detto Pt_1 appartamento con atto notarile del 20.12.2001; con altro atto notarile del 25.6.2001 aveva lasciato al figlio della stessa ( ) un piccolo appartamento in Rieti, loc. AN delle Parte_1 Controparte_2
Valli; c) il de cuius aveva lasciato all'esponente (altra figlia) la sola quota di legittima, per la determinazione della quale precisava di aver fornito alla stessa l'intera provvista per l'acquisto di un altro appartamento in Rieti, loc. AN delle Valli (Via dei Villini n.89, piano terra int.5), perfezionatosi con rogito del 4.2.1998, nonché la provvista per l'acquisto di un appartamento sito in Roma, Via Andrea Mendola n.39, scala c int.1; il de cuius aveva dichiarato, inoltre, di aver elargito alla figlia
, nel 2000, la somma di lire 10.000.000 e al figlio TA GI MA IB la somma Per_1 di lire 85.000.000; d) , il 5.1.1949, si era coniugato con , deceduta Persona_2 Controparte_3 il 9.7.2012; la non era stata affatto menzionata dal nel predetto testamento, pur CP_3 Per_2 spettandole la quota di legittima. Tutto ciò premesso, l'attrice dichiarava di avere interesse a far valere la legittima spettante alla madre, previa ricostruzione dell'asse ereditario, con la collazione di quanto donato in vita dal de cuius alle eredi e del valore di quanto lasciato in specifico legato;
nelle richieste conclusive, inoltre, la chiedeva anche di “rideterminare le quote di legittima delle figlie”. Per_2
Costituitasi in giudizio, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per incertezza del Parte_1 petitum e la mancata citazione dei legatari, (figlio della stessa ) e Controparte_2 Parte_1
TA GI MA IB (figlio di ). Nel merito, rilevava che: a) in RS relazione alla pretermissione di [deceduta il 16.7.2012 e non il 9.7.2012], la Persona_4 domanda era improponibile in quanto quest'ultima, con atto pubblico del 16.7.2012, aveva accettato
2 il testamento del e, in particolare, aveva rinunciato “espressamente ad ogni azione di Per_2 riduzione nei confronti degli eredi testamentari del de cuius e dei donatari” b) in ogni caso, ai fini del calcolo dell'asse ereditario andavano computate le donazioni effettuate in favore dell'attrice e del figlio, da ritenere donazioni indirette degli immobili donati e non delle somme di denaro, nonché le somme elargite dalla convenuta al de cuius sino alla sua morte (circa € 60.000,00= attualizzati per vitto, condominio, riscaldamento, ecc. dell'appartamento di Via dei Pirenei n.23 int.9 e circa € 118.000,00= per spese della domestica, somme indicate b), le spese per i lavori eseguiti nell'appartamento in Roma, Via dei Pirenei n.23 int.9 ( circa € 135.000,00=) e le spese funebri (€ 2.100,00=) All'udienza del 9.4.2102 veniva assegnato all'attrice un termine per l'integrazione della domanda ai sensi dell'art .164, 5° co. c.p.c. e veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei legatari. Con l'atto di integrazione della domanda, chiedeva RS
l'accertamento della lesione della propria quota di legittima, oltre che della quota della madre
[...]
, dichiarando l'illegittimità della pretermissione di quest'ultima, coniuge separato di CP_3
. Costituitosi in giudizio, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, Persona_2 Controparte_2
l'improponibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda tesa a rivendicare la quota di legittima asseritamente spettante a;
in via subordinata, chiedeva di determinare la quota Controparte_3 spettante a iure proprio computando ai fini della ricostruzione dell'asse le RS donazioni dirette e indirette e le passività. Costituitosi a sua volta in giudizio, IB TA GI MA esponeva che non poteva essere considerato quale legatario in quanto la donazione fatta da risaliva a molti anni prima del suo decesso e non era stata disposta con il Persona_2 testamento. Assunto l'interrogatorio formale di ed espletata una consulenza RS tecnica d'ufficio, con comparsa depositata il 23.11.2016 si costituivano in giudizio Controparte_4
IB GI, quali eredi della stessa parte attrice ,
[...] RS deceduta il 9 agosto 2016”.
3.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“ Oggetto del (…) giudizio è l'accertamento della lesione delle quote di legittima che, secondo la parte attrice, sarebbe derivata dalle disposizioni contenute nel testamento di (deceduto Persona_2 il 10.9.2011) e dalle donazioni dallo stesso effettuate in vita in favore delle figlie e dei nipoti. In particolare, è stata dedotta la totale esclusione dal testamento del coniuge e la Controparte_3 lesione della quota di legittima spettante alla figlia (originaria parte attrice, RS deceduta in corso di causa, il 9.8.2016) in conseguenza delle predette donazioni Gli accertamenti tecnici d'ufficio hanno riguardato proprio la valutazione degli immobili oggetto di donazione in favore di (appartamento in Roma, Via dei Pirenei n.23), di Parte_1 Controparte_2
(appartamento in Rieti, Via del Terminillo) e di (appartamento in Rieti, Via RS dei Villini n.89). Il C.T.U. nominato in corso di causa ha accertato quanto segue: (…) L'immobile sito in Roma in Via dei Pirenei n. 23, piano quinto, interno 9 è posto in un edificio situato nella zona periferica Sud del comune di Roma, nella zona Eur – Viale Europa. L'edificio è stato realizzato intorno agli anni '60, con licenza edilizia n. 958 del 15 aprile 1958; inoltre per il medesimo è stato rilasciato il certificato di agibilità n. 1505 del 23.10.1962. Complessivamente lo stato manutentivo dell'edificio può definirsi di discreto livello (finiture dei prospetti, intonaci, infissi), anche se necessiterebbe di opere di manutenzione. L'appartamento è costituito da un doppio ingresso con portone blindato, due soggiorni, una cucina, un angolo cottura a scomparsa, un disimpegno, due camere da letto, tre serviz i, una camera- studio e tre balconi. La superficie utile-calpestabile e commerciale dell'immobile è di mq 148,25 (…) L'Appartamento e la cantina sono identificati al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 860, particella 37, sub. 9, zona cens. 5, categ. A/2, classe 5,
3 consistenza 7,5, rendita catastale € 2.207,85. L'immobile è stato realizzato con finiture di pregio, pavimentazioni, rivestimenti, infissi interni ed esterni, ecc. (…) nel 1987 sono state eseguite opere di ristrutturazione che hanno apportato migliorie all'immobile mediante la posa in opera di nuove finiture e la realizzazione di nuovi impianti, idraulico, elettrico, TV e telefonico;
inoltre le opere hanno modificato la morfologia della pianta dell'appartamento che al momento dell'accesso in loco non è risultata conforme alla pianta catastale. L'appartamento sito in Rieti in Via del Terminillo (civico n. 70), piano primo, interno 12 è posto in un edificio di discrete dimensioni, situato nella zona periferica Nord-Est del comune di Rieti, sul Monte Terminillo. Complessivamente lo stato manutentivo dell'edificio può definirsi di discreto livello anche se sarebbero necessarie opere di manutenzione. (…) La superficie utile-calpestabile e commerciale dell'appartamento è di mq 37,68; l'immobile confina con il pianerottolo condominiale, con proprietà con prop rietà Per_5 Per_6 salvo altri. L'Appartamento è identificato al N.C.E.U. del Comune di Rieti alla Sezione Urbana VA, Foglio 10, Particella 188, sub. 12, zona cens. 2, categ. A/3, classe 5, consistenza 2,5, rendita € 121,37. (…) L'appartamento non è dotato dell'impianto del gas;
mentre l'impianto TV non risultava funzionante (…) . L'appartamento sito in Rieti in Piazza AN E' Valli (Via dei Villini n. 89), piano terra, interno 5 è parte di un villino plurifamiliare, realizzato intorno agli anni '70, con licenza di costruzione, rilasciata dal comune di Rieti, n. 22361 del 3 dicembre 1970. Il villino è situato quasi frontalmente all'immobile precedente, e quindi anch'esso è situato nella zona periferica Nord-Est del comune di Rieti, sul Monte Terminillo. Complessivamente lo stato manutentivo dell'edificio può definirsi di discreto livello. (…) La superficie utile-calpestabile e commerciale è di mq 61,45; l'appartamento confina con vano scala, appartamento interno 4 ed appartamento interno 3, proprietà condominiale, salvo altri. Il medesimo è identificato al N.C.E.U. del Comune di Rieti alla partita 11087 foglio 10, particella 235, sub. 5, zona cens. 2, categ. A/3, classe 8, vani 4, rendita catastale € 320,20. L'appartamento è risultato in buone condizioni manutentive, infatti è evidente che è stato oggetto di recenti opere di ristrutturazione. (…). Inoltre gli infissi esterni sono dotati di elementi di oscuramento, sportelloni in legno, anch'essi di nuova fattura. L'appartamento è inoltre dotato di impianto termico autonomo (…) L'impianto elettrico, come riferito in loco, è stato realizzato secondo la normativa vigente. Il valore dei beni, alla data di apertura della successione di , sulla Persona_2 base del più probabile valore di mercato, sarà il seguente: A) Appartamento e cantina Roma Via dei Pirenei n. 23 p.5 int.9 VA (2011) - € 609.525,55= B) Appartamento, Rieti – Monte Terminillo, Via del Terminillo piano 1 interno 12 VB (2011) - € 59.346,00= C) Appartamento, Rieti – Monte Terminillo, località AN E'Valli (Via dei Villini n. 89), piano terra interno 5. Premesso che l'immobile sito nel comune di Rieti, sul Monte Terminillo, località AN E' Valli, Piazza AN E' Valli (Via dei Villini n. 89), piano terra interno 5, con atto del Notaio del 4 febbraio Persona_7
1998, veniva acquistato rispettivamente, per la nuda proprietà dalla Sig.ra e per RS
l'usufrutto dal Sig. di conseguenza il valore del medesimo immobile alla data di Persona_2 apertura della successione di (2011) ed all'attualità (2015) coincide con il valore della Persona_2 totale proprietà. VC (2011) - € 107.537,50= Il valore dei beni, all'attualità, sulla base del più probabile valore di mercato, sarà: A) Appartamento e cantina Roma Via dei Pirenei n. 23 p.5 int.9 VA (2015)
- € 670.702,05 In entrambe le stime del valore dell'immobile di Via dei Pirenei n.23 int. 9, alla data di apertura della successione di ed all'attualità, si dovrà tener conto dell'importo, Persona_2 incluso nella stima, delle lavorazioni che hanno apportato modifiche e migliorie all'immobile, che è di € 74.525,73= B) Appartamento, Rieti – Monte Terminillo, Via del Terminillo piano 1 interno 12 VB (2015) - € 60.397,27= C) Appartamento, Rieti – Monte Terminillo, località AN E' Valli (Via dei Villini n. 89), piano terra interno 5 VC (2015) - € 125.858,81= Nel valore è incluso l'importo delle opere di ristrutturazione che è di circa € 13.000,00=. 4 – La lesione della quota di legittima di Con atto a rogito Notaio del 16 luglio 2012, Controparte_3 Persona_8 CP_3
4 ha dichiarato di prestare “piena adesione ed acquiescenza” al testamento di CP_3 Per_2
dell'8 luglio 2011 ed a tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius “rinunciando ad ogni
[...] eccezione o riserva ed in particolare rinunciando espressamente ad ogni azione di riduzione nei, c confronti degli eredi testamentari del de cuius e dei donatari, quindi riconoscendo l'eredità di cui trattasi devoluta in forza del testamento medesimo alle signore e ..” Parte_1 RS
Con il predetto atto pubblico, sottoscritto in punto di morte, la ha manifestato in modo CP_3 assolutamente non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione, per cui nessun dubbio può sussistere in ordine alla validità della predetta rinuncia. Di conseguenza, la domanda proposta in tal senso nel presente giudizio dalla parte attrice (quale erede della madre) deve essere RS necessariamente respinta. 5 – La lesione della quota di legittima di 5.1 – Quota RS di riserva In primo luogo, va ricordato che, in tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari (v. Cass. Sez. Un. n. 13429/2006; v. anche Cass. Sez. 2^ n. 27259/2017: “In tema di successione necessaria, la quota spettante al legittimario rinunciante non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari”). Tenuto conto di quanto sopra, la quota di riserva spettante alla parte attrice,
[...]
, quale figlia di , risulta pari a 1/4 (art.542 c.c.) 5.2 - Lesione della quota RS Persona_2
Ciò posto, ai fini dell'accertamento dell'ammontare della quota di riserva, onde valutare se vi sia stata la lamentata lesione, deve procedersi alla ricostruzione fittizia della massa, rappresentata dal relictum, con detrazione del debitum, più il donatum, ricomprendendo nella seconda voce sia i debiti contratti dal defunto che quelli sorti in occasione della sua morte e che sono conseguenza necessaria dell'apertura della successione, quali il pagamento dell'imposta di successione e le spese funerarie e di sepoltura 5.3 - Relictum Dalla documentazione prodotta risulta che, alla data di apertura della successione (10.9.2011), nei conti correnti intestato e cointestati a , esisteva l'importo Persona_2 complessivo, per la quota di spettanza dello stesso de cuius, di € 48.363,23= (v. all. n.7 fascicolo
) 5.4 - Debiti del de cuius La parte convenuta ha dedotto di aver dovuto Parte_1 Parte_1 affrontare una serie di spese per il padre (vitto, condominio, collaboratrice domestica, riscaldamento, elettricità, gas dell'appartamento di Via dei Pirenei n.23, in cui abitava con il genitore, spese sanitarie e funerarie) L'effettiva sussistenza di esborsi a carico della convenuta è stata espressamente ammessa e attestata dal de cuius nel testamento dell'8.7.2011 (“Preciso altresì che mia figlia provvede Pt_1 all'intero mio mantenimento sin dall'anno 2001, oltre l'assistenza medica, ivi incluso anche il pagamento di una domestica a me dedicata e tutte le utenze esclusa quella telefonica”). Tale dichiarazione, però, esaminata nel complessivo contesto letterale del testamento, non appare configurare una ricognizione di debito ex art.1988 c.c., avendo il de cuius unicamente riconosciuto di essere stato “mantenuto” dalla figlia convivente dal 2001 in poi, ovvero dall'inizio della coabitazione. Il però, non ha affermato il diritto della figlia ad essere rimborsata (potendo Per_2 rientrare tale mantenimento in una obbligazione naturale correlata al rapporto di parentela e alla donazione dell'appartamento). In assenza di un formale riconoscimento, può essere affermata l'esistenza di un debito ereditario in favore di limitatamente agli esborsi documentati Parte_1
(devono essere escluse, quindi, le spese per “vitto”, in alcun modio dimostrate, e gli esborsi per la collaboratrice domestica, in quanto la documentazione prodotta - retribuzioni e versamento contributi
5 - risulta riferibile a , indicato quale datore di lavoro) Tenuto conto della specifica Parte_3 documentazione prodotta in giudizio, quindi, le spese in oggetto devono essere riconosciute per il complessivo importo di € 61.417,23=, somma che, rivalutata alla data di apertura della decisione con l'applicazione di un indice medio, può essere quantificata in € 62.463,00=. 5.5 - Donazioni Dagli atti di causa risultano le seguenti donazioni effettuate in vita dal de cuius: A) donazione alla figlia Pt_1 dell'appartamento in Roma, Via dei Pirenei n.23 int.9 – atto del 20.12.2001 – valore dell'immobile alla data di apertura della successione: € 609.525,55=. Le spese per la ristrutturazione dell'immobile, sostenute da nel 1987 (prima della donazione), non possono essere considerate ai fini Parte_1 del calcolo dell'azione di riduzione. Come è noto, infatti, la deduzione dei miglioramenti ex art 748 c.c. in favore del donatario secondo il valore dell'epoca di apertura della successione è finalizzata a depurare il valore del donatum dall'attività migliorativa successiva (e non antecedente) svolta dal donatario, che non può essere compresa di certo nella liberalità del de cuius (v. Cass. Sez. 2^ n. 5982/1979: “Ai fini della riduzione delle donazioni ad integrandam legitimam, il bene deve essere valutato in relazione al valore del bene stesso all'epoca dell'apertura della successione, ma nello stato in cui si trovava al tempo della donazione”). B) intera provvista a favore della figlia Per_1 per l'acquisto della nuda proprietà dell'appartamento in Rieti, Loc. AN de Valli – Via dei Villini n.89 (usufrutto riservato al de cuius) – atto di acquisto del 4.2.1998 - valore dell'immobile alla data di apertura della successione: € 107.537,50=. Va ricordato, al riguardo, che, nell'accertamento della eventuale lesione della quota di legittima, in caso di donazione con riserva di usufrutto in favore del donante, n on si tiene conto della riserva, e, pertanto, si calcola il valore della piena proprietà; ciò perché si ha riguardo al tempo dell'apertura della successione per effetto della quale l'usufrutto riservatosi da l donante si è consolidato con la nuda proprietà. C) donazione al nipote CP_2
(figlio di ) dell'appartamento in Rieti, Via del Terminillo piano 1 interno 12 – atto del
[...] Pt_1
25.6.2001 – valore dell'immobile alla data di apertura della successione: € 59.346,00=. D) liberalità in denaro in favore della figlia in data 25.12.1981 per lire 30.000.000 (v. dichiarazione all. 23 Per_1 fascicolo ) – valore alla data di apertura della successione: € 55.421,00=. Parte_1
L'attestazione contenuta nel testamento di una avvenuta corresponsione da parte del de cuius della maggiore somma di lire 50.000.000 (anziché lire 30.000.000), non è stata suffragata dal alcuna produzione documentale;
anzi risulta comprovato l'avvenuto versamento in favore di RS dell'importo di lire 20.000.000 da parte della zia , in data 30.6.1981 e sempre per Parte_4
l'acquisto di un appartamento da destinare ad abitazione (stessa causale della dichiarazione del 25.12.1981, relativa al versamento della somma di lire 30.000.000 da parte del padre , Persona_2
v. all. 23 fascicolo convenuta ). E) liberalità in titoli in favore del nipote IB Parte_1
TA GI MA, nel 2001, per un valore di lire 85.000.000 (v. testamento e all. n.30 fascicolo ) - valore alla data di apertura della successione: €. 54.039,00=. F) Infine, Parte_1 per tutte le argomentazioni sopra esposte, in assenza di specifica prova documentale, non può essere riconosciuta l'ulteriore donazione in denaro di lire 10.000.000, genericamente indicata unicamente dal de cuius nel proprio testamento. L'onere della prova di detta donazione, contestata fin dalla prima difesa dalla controparte, gravava sulla parte interessata, che non ha provato né si è offerta di provare quanto afferma to dal de cuius nel testamento. 5.6 - Riunione fittizia e relativi calcoli. Da tutte le risultanze di cui sopra, si devono trarre i seguenti dati conclusivi: A) il relictum è pari a € 48.363,23= B) i debiti del de cuius sono pari a € 62.463,00=. C) essendo l'ammontare di tali debiti superiore al relictum, il risultato della somma algebrica tra gli stessi (debiti e relictum) deve essere considerato pari a zero. Come ribadito in dottrina e in giurisprudenza, infatti, la detrazione dei debiti si fa solo dal relictum, per cui se i debiti azzerano o superano il relictum la legittima andrà calcolata solo sul donatum (la ricostruzione fittizia del patrimonio ereditario, quindi, è data dalla somma delle donazioni accertate) D) il totale del donatum è pari a € 885.869,05= E) la quota di riserva, pari a 1/4,
6 è pari a € 221.467,26= F) non avendo il de cuius effettuato, con il proprio testamento, alcuna attribuzione in favore della figlia dalla quota di riserva deve essere detratto RS
l'ammontare delle liberalità godute dalla stessa attrice, per un valore complessivo di € 162.958,50= G) la lesione della quota di legittima sofferta da , quindi, deve essere RS quantificata nell'importo di € 58.508,76=. Ai sensi dell'art.559 c.c., la reintegrazione della quota come sopra spettante alla potrà avvenire mediante l'azione di riduzione di cui all'artt. 553 e Per_2 segg. c.c., cominciando dall'ultima donazione (che, nella specie, risulta quella in favore di Parte_1 con atto del 20.12.2001). (…) l'oggetto del presente giudizio deve essere limitato alla sola
[...] determinazione e quantificazione della quota di legittima spettante a , essendo RS esclusa ogni ulteriore statuizione in ordine alla riduzione delle donazioni e alle restituzioni in favore della stessa parte attrice (domande che non sono state formulate né con l'atto introduttivo né con la memoria integrativa del 23.5.2013 ma solo parzialmente con la comparsa conclusionale, e sulle quali la convenuta ha dichiarato di non voler accettare il contraddittorio) In definitiva, Parte_1 rigettata la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima di , Controparte_3 deve essere dichiarata l'avvenuta lesione della quota di legittima spettante a RS per le donazioni effettuate in vita dal de cuius, lesione da quantificare, al momento di apertura della successione, nell'importo di € 58.508,76= (…) Il parziale accoglimento delle domande proposte in corso di causa, giustifica la compensazione per 1/2 delle spese di lite tra le parti, con condanna dei convenuti, in solido, alla rifusione in favore della parte attrice della restante quota di 1/2 delle spese (ivi comprese quelle di C.T.U.)”
4.- a proposto appello avverso la sentenza per i motivi rubricati con le lettere Parte_1
, che vengono di seguito enunciati: Parte_5
§. A) Erroneità della decisione sia per non avere considerato il Tribunale che il valore della accertata donazione in danaro di lire 30.000.000 di cui ha beneficiato la coerede
[...]
avrebbe dovuto, comunque, essere maggiorata anche dei frutti legali di essa e cioè Per_1 degli interessi maturati dalla data della donazione alla data di apertura della successione, sia e in ogni caso, per errata qualificazione della donazione in esame che avrebbe dovuto essere considerata come donazione indiretta, con tutte le conseguenze di legge ai fini del calcolo della quota di riserva ereditaria. La modifica richiesta consiste nell'applicazione anche degli interessi legali sulla donazione suddetta nei termini indicati e comunque nella qualificazione di essa come donazione indiretta (violazione degli artt. 556, 747, 750, 769 e 1282 C.C. in relazione all'art. 116 C.P.C.).
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per non aver considerato che il valore della donazione in denaro di lire 30.000.000, a beneficio della coerede avrebbe RS dovuto essere maggiorato degli interessi, e che la donazione avrebbe dovuto qualificarsi indiretta con tutte le conseguenze previste dalla legge. Deduce che, a seguito della riunione fittizia delle donazioni fatte in vita dal de cuius ( i crediti pecuniari a favore della massa Persona_2 producono interessi di pieno diritto. Assume che il valore della donazione a favore di
[...]
accertato in primo grado (euro 55.421,00), deve essere rideterminato in complessivi euro Per_1
109.234,00 in ragione degli interessi maturati dalla data della donazione sino all'apertura della successione ed erroneamente non considerati dal tribunale in primo grado. Tribunale che, erroneamente, non avrebbe qualificato la somma di denaro di lire 30.000.000 donata dal genitore a favore della figlia quale donazione indiretta in quanto Persona_2 Per_1 la liberalità indicata nel testamento rappresentava una provvista (parziale) necessaria per l'acquisto
7 dell'immobile di via A. Meldola per lire 88.537.000. Deduce che la stretta connessione tra la donazione e l'acquisto dell'immobile, fatto pacifico non contestato e smentito dalle controparti, dovrebbe portare ad una effettiva ricostruzione fittizia della massa ereditaria per cui non si dovrebbe tener conto della somma erogata dal de cuius di lire 30.000.000 ma dovrebbe considerarsi la quota del valore dell'immobile spettante al momento dell'apertura della successione (data 10.11.2011), quota corrispondente alla percentuale della provvista fornita (stimabile in circa il 30%) rispetto al prezzo totale di acquisto del bene immobile. Assume che, valutato il valore d'acquisto dell'immobile di via A. Meldola secondo il borsino immobiliare dell'epoca (euro 320.000,00) il valore che avrebbe dovuto essere conferito alla massa ereditaria sarebbe stato pari ad 96.000,00 (30% circa dell'intero). L'appellante chiede, se ritenuto necessario e/o utile, disporsi la CTU per determinare il valore dell'immobile.
§. B) Omessa e comunque errata valutazione da parte del primo giudice della dichiarazione testamentaria in punto di avvenuta donazione a della somma di lire RS
50.000.000 nel 1981 e di ulteriori lire 10.000.000 nel 2000, dichiarazione ritenuta insufficiente a fini probatori, anche a fronte della contraria affermazione della stessa che, in sede Per_2 di risposta all'interrogatorio formale deferitole, ha riconosciuto solo la donazione di lire 30.000.000, affermazione questa ultima privilegiata, nella sostanza, dal Tribunale. La modifica richiesta alla decisione di primo grado consiste appunto nel riconoscimento da parte di codesta Corte della prevalente rilevanza, ai fini probatori in esame, della dichiarazione del de cujus, rispetto alla contraria allegazione della parte attrice. (violazione degli artt. 2697 e 2721 e segg. C.C., in relazione all'art. 116 e 117 C.P.C.).
L'appellante lamenta l'errore del tribunale nell'aver ritenuto sufficiente ed esaustivo quanto dichiarato dalla controparte in sede di interrogatorio formale di aver ricevuto dal RS padre ( nel 1981 la sola somma di lire 30.000.000 rispetto a quella dichiarate dal Persona_2 de cuius nel testamento (lire 50.000.000 nel 1981, quale parte della provvista occorrente per l'acquisto dell'appartamento di via A. Meldola n.39, scala A, int.1; lire 10.000.000 erogati nel 2000). Il tribunale avrebbe errato a ridurre a lire 30.000.000 il valore della donazione sulla sola base di quanto affermato dalla controparte non considerando la non corrispondenza con le affermazioni contenute nel testamento e le richieste istruttorie dell'appellante tendenti a dimostrare le ulteriori elargizioni di denaro ricevute da a titolo di donazione. RS
Assume l'errore del tribunale nel considerare l'elargizione di lire 20.000.000 ricevuta da una zia, fatto che avrebbe invece dovuto considerarsi quale un ulteriore e diverso apporto economico rispetto a quello del padre in quanto necessario per l'acquisto della casa da parte di RS per un prezzo di lire 88.537.000.
L'appellante censura il ragionamento del tribunale in termini di valutazione della mancata allegazione della prova documentale riguardante gli ulteriori versamenti ricevuti da RS per l'acquisto della casa indicati nel testamento (versamenti ulteriori dalla stessa negati in sede di interrogatorio formale), in quanto tali fatti oggetto di contestazione avrebbero potuto essere accertati con l'ammissione della prova testimoniale richiesta e non ammessa e ritenuta rilevante dal tribunale. Il tribunale si sarebbe limitato a valutare quanto dichiarato dalla convenuta
[...] in sede di interrogatorio formale circa le somme ricevute in vita dal padre per l'acquisto Per_1 della casa non contemperando e valutando quanto dichiarato nel testamento del de cuius e le istanze istruttorie intese ad ottenere la prova degli ulteriori versamenti ricevuti per l'acquisto della casa nel 1981 (lire 20.000.000) e nel 2000 (lire 10.000.000).
8 §.C) Errata interpretazione e applicazione delle disposizioni normative in tema di rilevanza e ammissibilità delle richieste istruttorie della resistente in punto di effettiva entità delle somme percepite dall'attrice a titolo di donazione, richieste in alcun modo considerate dal Tribunale e da ritenere quindi implicitamente e immotivatamente respinte. Con richiesta, quindi, al giudice dell'appello di modificare la decisione di primo grado nel senso di ammettere la prova per testi sul punto articolata da parte convenuta, in memoria ex art. 183 C.P.C., VI com., II termine, cap. 11 e 12, sicuramente rilevante e anche ammissibile sussistendo in ogni caso un principio di prova dei fatti rappresentati desumibile dalle dichiarazioni testamentarie di cui si e' detto e comunque tenuto conto della qualità delle parti e della natura della causa (violazione degli artt. 2721 e segg. e 2726 C.C., in relazione agli artt. 116 e 228 e segg. C.P.C.).
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, censurando la mancata ammissione da parte del tribunale della prova testimoniale richiesta in primo grado con la propria memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. -secondo termine (capitoli 11 e 12), assumendo la sua ammissibilità e la sua rilevanza per l'accertamento compiuto dei fatti proprio in considerazione della qualità delle parti (padre e figlia) e della natura ereditaria della causa confortata da un principio di prova scritta che era in atti (testamento del de cuius . Persona_2
§.D) Errata e in parte omessa valutazione e considerazione, ai fini della giusta determinazione dei debiti ereditari, sia della dichiarazione contenuta nel testamento di
sia della probante documentazione prodotta in merito alle spese sostenute Persona_2 dalla concludente per vitto fornito allo stesso de cuius. La modifica alla ricostruzione di fatto operata dal Tribunale, consiste nella corretta valutazione, ai fini del decidere, da parte di codesta Corte, della suddetta formale dichiarazione e dei documenti prodotti in primo grado, l'una e gli altri idonei a provare in modo certo e tranquillante, esistenza ed entità del debito ereditario derivante dalle spese sostenute dall'odierna appellante per il mantenimento del de cuius, cosi come in atti dedotto (violazione degli artt. 556, 1988 e 2721 e segg. C.C., in relazione agli artt. 115 e 116 C.P.C.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale esclude le spese sostenute per il vitto del de cuius dalla massa ereditaria, motivando che la dichiarazione testamentaria di relativa al mantenimento oltre alla assistenza medica da parte della figlia sin Persona_2 Pt_1 dal 2001 non possa costituire un riconoscimento di debito quanto di una obbligazione naturale. Deduce, in termini di legittimità, che la ricognizione di debito non necessita di formule specifiche e sacramentali secondo quanto indicato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.9097.2018; n.15353.2002), lamentando l'errore di fatto ed in diritto del tribunale circa il mancato riconoscimento delle spese sostenute. Assume che la volontà del testatore di riconoscere ed includere le spese sostenute dalla figlia per il vitto ed il mantenimento, ai fini della Pt_1 determinazione della quota ereditaria e della quota di legittima, risultava inequivocabile. L'appellante censura la sentenza nel punto in cui afferma che il mantenimento rientrerebbe in una obbligazione naturale a carico di connessa al rapporto di parentela con il padre ed Parte_1 alla donazione della casa, assumendo che il de cuius era in condizioni tali da potersi mantenere senza la necessità di aiuti e che la donazione della casa era pacificamente priva di ogni vincolo
9 modale. Il tribunale avrebbe, pertanto, errato a non riconoscere tra i debiti ereditari la somma di euro 41.925,00 (oltre gli accessori di legge) sostenuta dall'appellante per il vitto del de cuius.
§.E) Errata interpretazione e applicazione delle disposizioni normative in tema di rilevanza e ammissibilità delle richieste istruttorie della resistente in punto di spese per il mantenimento del de cujus, con specifico riferimento alle spese per il vitto, richieste in alcun modo considerate dal Tribunale e da ritenere, quindi, implicitamente e immotivatamente respinte. Con richiesta, quindi, al giudice dell'appello di modificare la decisione di primo grado nel senso di ammettere la prova per testi sul punto articolata da parte convenuta nella memoria ex art. 183, VI com., II termine, C.P.C., cap. 4, e 5, sicuramente rilevante e anche ammissibile sussistendo in ogni caso un principio di prova dei fatti rappresentati desumibile dalle dichiarazioni testamentarie di cui si è detto (violazione degli artt. 2721 e segg. e 2726 C.C., in relazione agli artt. 116 e 228 e segg. C.P.C.) e tenuto conto della qualità delle parti e della natura del giudizio.
L'appellante, riportandosi ai motivi di censura ed alle argomentazioni contenute nei precedenti punti D e C, lamenta ancora una volta l'errore del tribunale per aver ritenuto insussistente il riconoscimento di debito e delle spese di vitto sostenute a favore del de cuius e per non aver accolto le istanze istruttorie che erano state formulate nelle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c., secondo termine. Deduce nuovamente che la prova per testi richiesta e non considerata dal tribunale ai fini dell'accertamento dei fatti, avrebbero dovuto ritenersi rilevante ed ammissibile (artt.2721 e 2726 c.c.) a fronte dell'esistenza di una prova scritta e delle dichiarazioni contenute nel testamento in atti. Ribadisce che il tribunale non avrebbe erroneamente valutato l'ammissibilità e la rilevanza della prova richiesta proprio in ragione della natura ereditaria della causa e della qualità delle parti (padre e figlia) non valutando ed interpretando correttamente la natura delle dichiarazioni contenute nel testamento.
§. F) Per effetto degli errori di giudizio censurati sub A), B), C) , D) ed E), erronea determinazione da parte del Tribunale dell'entità del relictum, dei debiti ereditari e delle donazioni fatte in vita dal de cuius e quindi della quota di riserva della figlia RS
e, conseguentemente, della misura dell'integrazione di legittima accertata nell'impugnata sentenza.
L'appellante lamenta l'errore del tribunale nel calcolo della quota di eredità riservata a
[...]
e nella determinazione della misura dell'integrazione di legittima a lei spettante. Deduce Per_1 che in considerazione dei motivi di appello precedentemente esposti, la quota a favore di
[...] avrebbe dovuto ritenersi del tutto inesistente e non dovuta o, in subordine, avrebbe dovuto Per_1 essere ridotta rispetto a quella determinata nel giudizio di primo grado. Assume che la somma accertata dovuta a per la lesione della legittima, pari ad euro 55.508,76, RS dovrebbe in realtà ridursi ad euro 21.090,21 in considerazione degli interessi non considerati sulle somme calcolate dal tribunale, per poi diventare pari ad una somma negativa tenendo conto delle donazioni intere attualizzate e maggiorate degli interessi secondo il foglio di calcolo prodotto in atti (doc.18).
§. G) In ogni caso e nella non creduta ipotesi di non accoglimento dei superiori motivi di gravame, erroneità della sentenza per aver il Tribunale, pur dopo il corretto riconoscimento 10 della sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, in ragione del parziale accoglimento delle domande attrici, contraddittoriamente e illegittimamente compensato le dette spese solo per la metà e non per l'intero.
L'appellante lamenta l'errore del tribunale nella determinazione delle spese di lite deducendo la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande che erano state introdotte nel giudizio, ivi compresa la domanda dell'attrice di accertamento della lesione ed integrazione della quota di legittima dovuta a favore del coniuge superstite ( respinta dal tribunale, ed Controparte_3
a quanto accertato effettivamente dovuto pari ad euro 58.058,00, somma di gran lungo inferiore rispetto a quella richiesta di euro 196.088,00. Assume che le spese del giudizio andavano compensate tra le parti per l'intero e non in ragione della metà.
5. e COSTANTE PP IA DI si sono Controparte_1 costituiti in giudizio con il deposito di memoria nella quale hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis del c.p.c.. Hanno richiesto nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Hanno spiegato appello incidentale condizionato sul paragrafo della sentenza, a pagina 20, riguardo il conteggio relativo alle somme riconosciute alla Sig.ra per le spese Parte_1 sostenute. Assumono la erroneità e non correttezza del conteggio operato dal Giudice che avrebbe riconosciuto alla Sig.ra esborsi documentati relativi alle spese sostenute per un Parte_1 totale di Euro 61.417,23 in luogo di Euro 24,108.56 effettivamente documentati. Chiedono, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado sul paragrafo contestato in quanto le spese in esso considerate non sarebbero state provate e documentate e la modifica del computo dell'asse ereditario senza il computo dei debiti del de cuius pari a Euro 62.463,00. In denegata ipotesi e qualora ritenute provate le spese riconosciute dal Giudice di primo grado, chiedono che venga preso in considerazione il conteggio formulato di Euro 24.108,56 per le voci di spesa indicate e non il precedente conteggio pari ad Euro 61.417,23.
Sempre in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, e del riconoscimento degli interessi sulle somme richieste da chiedono calcolarsi anche Parte_1 gli interessi ed i frutti civili sulle ulteriori donazioni ed immobili a lei intestati. Con la condanna alle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
6.- Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_2 evocata nel presente giudizio in appello.
7.1- In via pregiudiziale, l'appello deve dichiararsi ammissibile in quanto è dato comprendere i nuclei essenziali così come risultano correttamente individuati i punti della sentenza oggetto di censura. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. resta assorbita dalla presente decisione nel merito, cui il Collegio è addivenuto, non essendo apparsa l'impugnazione di palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine Parte_1 litis.
7.2.- Nel merito, l'appello è infondato.
Esso si incentra sulla corretta quantificazione della lesione della quota di riserva di RS per non aver il giudice di primo grado: a) correttamente qualificato la donazione di denaro
[...]
11 per l'acquisto dell'immobile quale donazione indiretta;
b) computato gli interessi legali su detta somma;
c) adeguatamente considerato le dichiarazioni del de cuius nel testamento e quindi aver considerato il minor importo di 30.000 euro e aver omesso di considerare la somma di 10.000; d) computato nei debiti le spese sostenute dall'odierna appellante per il mantenimento del de cuius.
I primi cinque motivi vengono quindi trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
7.3.- In ordine al primo motivo, questo giudice condivide la qualificazione quale donazione diretta di denaro dell'acquisto compiuto dalla figlia con denaro procurato in parte dal padre.
La donazione indiretta dell'immobile non è infatti configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo (Cass. 2149/2014). Inoltre, ai fini della configurabilità della donazione indiretta d'immobile, è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell'importo all'alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare. Non ricorre, pertanto, tale fattispecie quando il danaro costituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante (Cass. sentenza n. 16746 del 2008).
Deve essere inoltre respinta, anche alla luce dei rilievi che precedono, la doglianza relativa alla mancata restituzione dei frutti civili, prevista dall'art. 561, secondo comma, c.c. in caso di restituzione di beni immobili. Nel caso in esame, trattandosi di danaro, trovano invece applicazione i principi relativi alle obbligazioni, per cui il ritardo del pagamento dà diritto agli interessi legali ed al risarcimento dei danni, se questi siano provati e ricorrano i requisiti dell'inadempimento e della mora (Cass. n. 1079 del 1970), ipotesi che non si ravvisano nel caso in esame.
Anche i motivi afferenti alla mancata ammissione delle prove testimoniali articolate sull'ammontare delle donazioni ricevute da sono infondati. Per_1
Premesso che le dichiarazioni contenute nel testamento, in quanto unilaterali e non sfavorevoli al dichiarante, non costituiscono piena prova, le istanze istruttorie risultano genericamente dedotte in questo giudizio, in quanto non si confrontano con il contenuto effettivo dei capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria nel primo grado di giudizio, al fine di dimostrarne la specifica rilevanza.
Inoltre, le richieste di prove articolate dall'appellante in ordine alle spese sostenute in favore del padre appaiono irrilevanti. Ai fini della formazione della massa, difatti, il giudice di prime cure ha sottratto al relictum i debiti documentati del defunto pari ad una somma di importo superiore alla prima voce.
Ai sensi dell'art. 556 cod. civ. la detrazione dei debiti si fa solo dal relictum e, pertanto, nel caso in esame, come correttamente stabilito dal Tribunale, la somma algebrica tra debiti e relictum deve essere considerata zero.
12 È del tutto evidente, dunque, che l'eventuale esistenza di ulteriori debiti, a fronte del medesimo saldo attivo, non ne cambierebbe la somma algebrica, con la conseguenza che la quota legittima vada calcolata sul solo donatum.
Al rigetto dei primi quattro motivi consegue il rigetto del sesto, ad essi strettamente conseguenziale.
Infine, quanto alla regolamentazione del regime delle spese, l'accertamento della lesione della quota di riserva giustifica la condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
8.- L'appello incidentale condizionato è assorbito dal rigetto dell'appello principale.
9.- In conclusione, l'appello va rigettato e per l'effetto la sentenza del Tribunale di Roma n.
13763/2020 del 25.09.2020 deve essere confermata.
10.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 422 del 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13763/2020 del 25.09.2020
- respinge l'appello;
- condanna lla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_1
e in Euro 3.400,00 per
[...] Parte_6 compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 29 settembre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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