Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3968 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Trieste – Faro Superiore, Cod. Fisc. ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, via G. La Farina Is.278, n. 17, sc. F, presso lo studio dell'Avv. Stellario Crisafulli (Cod. Fisc. C.F._2
– PEC: , dal quale è
[...] Email_1
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che separatamente all'Avv.
Carmela Dom. M. Ruvolo (Cod. fisc. - PEC: C.F._3
in virtù di procura in atti;
PARTE Email_2
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. CP_1
, rappresentata e difesa, per procura in atti, CodiceFiscale_4
dall'Avv. Fabrizio Gemelli (Cod. Fisc. ), il quale C.F._5
ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di telefax 090/6011330 o all'indirizzo di posta elettronica
1
studio in Messina Via F. Bisazza, 10; PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 07.10.2024, premesso che in data Parte_1
04.09.1989 a Messina aveva contratto matrimonio concordatario con
(atto trascritto al n. 872 parte 2 serie A anno 1989); che CP_1
dal matrimonio era nata in data [...] la figlia , ormai Per_1
maggiorenne ed autonoma;
che essendo divenuta la convivenza intollerabile, le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologa pubblicato il 25.09.2023; che l'accordo di separazione prevedeva l'impegno da parte dei coniugi di compiere una successiva attività negoziale volta alla divisione dei patrimonio comune;
che erano decorsi i termini di rito per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati ed appariva impossibile la ricostituzione della comunione materiale e morale dei coniugi;
che la on aveva dato CP_1
attuazione agli impegni assunti con l'accordo di separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e che fossero confermati tutti gli impegni assunti dalle parti in sede di separazione.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29.10.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 20.01.2025 si costituiva e la quale dichiarava di aderire alla domanda CP_1
2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Riguardo, poi, alle ulteriori deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, osservava che non era imputabile a lei alcun inadempimento degli impegni assunti in sede di separazione e che, comunque, le domande concernenti gli obblighi assunti dalle parti in sede di separazione non potevano formare oggetto del giudizio di divorzio.
All'udienza del 21.01.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. CP_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
3 Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto del 20.09.2023 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 04.09.1989 a Messina con atto trascritto al n. 872 parte 2 serie A anno 1989.
Non vi sono, infine, i presupposti per emettere qualsiasi pronuncia con riferimento agli obblighi assunti dalle parti negli accordi di separazione omologati per la divisione del patrimonio comune.
Infatti, la pattuizione inserita tra le condizioni della separazione consensuale, con cui i coniugi disciplinano i loro rapporti con riferimento alla titolarità dei beni comuni, si configura come «autonoma» rispetto al regolamento concordato dai coniugi in ordine alla separazione, che ne costituisce solamente un presupposto e, da un lato, soggiace alla regola dell'immodificabilità in sede giurisdizionale di simili negozi, espressione di autonomia privata (Cass. civ. 22.11.2007 n. 24321) e, dall'altro, è estranea al giudizio di divorzio, in quanto l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in
4 presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o
"forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. Detto cumulo, pertanto, non può operare nelle ipotesi in cui si prospetti una domanda soggetta al rito ordinario, in quanto volta all'adempimento di un normale accordo negoziale o all'accertamento della sua esistenza, ancorché raggiunto in sede di separazione consensuale, che deve ritenersi autonoma rispetto alla domanda di divorzio (cfr. Cass. civ. sez. I del 13 ottobre 2005
n. 19886).
Appare equo, infine, compensare interamente tra le parti le spese processuali, in considerazione della natura della controversia e della impossibilità di configurare una vera e propria soccombenza con riferimento alla domanda di divorzio, che richiedeva un intervento giurisdizionale e rispetto alla quale non è stata formulata alcuna ingiustificata opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 07.10.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 04.09.1989 a Messina con atto trascritto al n. 872 parte 2 serie A anno 1989, tra Parte_1
nato a [...] il [...] e
[...] CP_1
ata a Messina (ME) il 13.10.1965;
[...]
2) dichiara inammissibili le altre domande;
5 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
4) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 23/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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